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2 – DURATA DEL CONTRATTO

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Academic year: 2022

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(1)

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica

Bozza Capitolato Speciale di gara

Gara a procedura aperta per la fornitura di gas medicinali e tecnici Gara n. 18/2018

CIG n. ...

ART. 1 – OGGETTO ... 2

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO ... 2

ART. 3 – FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI ... 2

ART. 4 - AVVICENDAMENTO E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI ... 12

ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO ... 12

ART. 6 – CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI ... 12

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 13

ART. 8 – RECESSO UNILATERALE ... 14

ART. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 14

ART. 10 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI ... 15

ART. 11 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ... 16

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 17

ART. 13 – CONTRATTO ... 17

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ... 18

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 18

ART. 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ... 19

ART. 17 – FORO COMPETENTE ... 19

ART. 18 – CLAUSOLA FINALE ... 19 Ulss 7 - Azienda Ulss 7 Pedemontana 2018 N. 0010514 - U 02/02/2018

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ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di gas medicinali e tecnici e relativi servizi accessori per i Presidi Ospedalieri, i Presidi territoriali e le Strutture residenziali dell’Azienda Ulss n. 7.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di effettivo inizio e sarà rinnovabile per un ulteriore biennio.

L’appalto dovrà essere avviato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di anticipata esecuzione dello stesso.

Alla scadenza del contratto, qualora non risulti aggiudicata la nuova procedura, la Stazione Appaltante si riserva l’opzione di proroga tecnica per 12 mesi prevista dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione a partire dal secondo anno contrattuale.

A tal fine saranno utilizzate le tabelle pubblicate dall’Osservatorio Regionale Prezzi della Regione Veneto (OPRVE).

Qualora tali prezzi siano superiori rispetto a quelli del contratto, la Stazione Appaltante avvierà la rinegoziazione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e nel caso di mancato adeguamento dei prezzi rispetto a quelli dell’OPRVE.

ART. 3 – FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI

3.1 QUANTITA’ E STATO FISICO DEI GAS

La Ditta dovrà fornire i gas medicinali e tecnici nelle quantità indicative annue descritte nell’Allegato 1 al presente Capitolato.

Le quantità indicate sono derivate da dati relativi ai consumi “storici” e pertanto devono ritenersi indicative fermo restando che le stesse potranno essere aumentate o ridotte fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che ciò comporti alcuna variazione di prezzo.

3.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI

I gas medicinali, liquefatti e gassosi, dovranno corrispondere perfettamente ai requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale ultima edizione e dovranno essere forniti, immagazzinati e distribuiti dalla ditta aggiudicataria secondo la normativa vigente (D.Lgs n.

219/06 e relative disposizioni di attuazione di cui al Decreto 29.02.2008).

I gas medicinali dovranno essere provvisti di idoneo A.I.C., secondo la vigente legislazione in materia.

Per tutti i gas medicinali, dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti (etichetta indicante nome del gas, nome del fornitore e del riempitore, numero di lotto, officina di produzione) secondo quanto previsto dall’attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Europea). All’atto della consegna essi dovranno essere accompagnati dal certificato di analisi dei relativi lotti.

I prodotti gassosi per uso tecnico e/o di laboratorio avranno le caratteristiche, di volta in volta specificatamente richieste, in funzione dell'uso cui gli stessi verranno destinati.

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Dovranno essere eseguiti test sui gas medicinali ai punti di utilizzo, per le verifiche della qualità del gas erogato, secondo il D.lgs. n. 219 del 24.4.2006 e ss.mm.ii.

La ditta aggiudicatrice dovrà garantire l’effettuazione delle analisi previste dalla Farmacopea in vigore – con metodo ufficialmente riconosciuto – sui gas medicinali in rete (ossigeno, aria compressa, protossido d’azoto, anidride carbonica), prelevati a campione presso più punti di somministrazione al paziente presenti nell’Azienda Ulss indicati dal Responsabile dell’U.O.C Farmacia Ospedaliera.

Le analisi dovranno avere cadenza semestrale ed essere effettuate da una Ditta terza appositamente qualificata per questo tipo di attività, con oneri a carico dell’Impresa aggiudicataria. Si prevede l’effettuazione dei predetti controlli semestrali presso le bocchette di erogazione, di seguito indicati:

- n. 4 anidride carbonica;

- n. 6 protossido d’azoto;

- n. 40 ossigeno;

- n. 10 aria medicale.

La procedura e la pianificazione di tali analisi sarà oggetto di valutazione e dovrà essere completa dell’indicazione di eventuali azioni correttive/preventive nel caso di risultati difformi da quelli indicati nella Farmacopea in vigore al momento delle analisi.

Le analisi dovranno essere effettuate anche alle unità terminali di erogazione prima della messa in servizio di un nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (IDGM) o a seguito di modifiche, ampliamenti o manutenzione straordinaria (sostituzione di un componente critico) degli stessi a seguito di richiesta dell’U.O.C. Servizi Tecnici e/o U.O.C. Farmacia Ospedaliera.

3.3 CONTENITORI DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI

I prodotti gassosi dovranno essere forniti in bombole o pacchi bombole di proprietà della ditta aggiudicataria e messi a disposizione della Stazione Appaltante senza alcun onere aggiuntivo. Le bombole avranno il corpo e l’ogiva colorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare norma UNI EN 108963, D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999 e s.m.i.).

In particolare le bombole dovranno avere:

1) Punzonato:

• nome o marchio del fabbricante;

• numero di serie;

• natura del gas contenuto;

• pressione max di esercizio;

• pressione di collaudo;

• capacità della bombola;

• tara della bombola;

• data ultimo collaudo;

• nome o marchio del proprietario.

2) Stampigliato:

• numero UN e nome del gas (secondo ADR eventuale indicazione del grado di purezza);

• simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico);

• composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione.

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La pressione delle bombole di ossigeno gassoso dovrà essere di 200 bar.

Le bombole di ossigeno destinate ai carrelli di emergenza da collocare nei vari reparti/servizi/strutture residenziali, al fine di evitare rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l’uso dovranno essere equipaggiate di una valvola riduttrice – flussometrica e di adeguata protezione conforme alle norme vigenti, mentre le bombole di ossigeno destinate alle autoambulanze e altri tipi di utilizzo, al fine di evitare rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l’uso, nonché ad urti accidentali durante il movimento, dovranno essere equipaggiate con valvola di tipo standard protetta mediante i relativi dispositivi di protezione conforme alle norme vigenti.

I prodotti liquefatti forniti devono essere travasati in serbatoi erogatori, comunemente detti evaporatori, che la ditta dovrà mettere a disposizione, a titolo di comodato gratuito, presso le seguenti sedi:

- n. 1 serbatoio erogatore, corredato di dispositivi di gassificazione, da collegare all’esistente dispositivo di controllo e di blocco del liquido (valvola di sbarramento) - di proprietà dell’Azienda Ulss n. 7, da adibire allo stoccaggio, gassificazione ed erogazione di ossigeno liquido, con capacità di circa 11.000 lt, da installare presso il P.O. di Bassano del Grappa, via dei Lotti, 40;

- n. 1 serbatoio erogatore, corredato di dispositivi di gassificazione, da collegare all’esistente dispositivo di controllo e di blocco del liquido (valvola di sbarramento) – di proprietà dell’Ulss n. 7, da adibire allo stoccaggio, gassificazione ed erogazione di ossigeno liquido, con capacità di circa 3.000 lt, da installare presso il P.O. di Asiago, via Martiri di Granezza, 42;

- n. 1 serbatoio erogatore, corredato di dispositivi di gassificazione, dispositivi di sicurezza, dispositivo di blocco per basse temperature, da adibire allo stoccaggio, gassificazione ed erogazione di ossigeno liquido, con capacità di circa 11.000 lt, da installare presso il P.O.

di Santorso, via Garziere 42.

I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati da adeguati dispositivi di sicurezza, dispositivo di blocco per basse temperature, se non già presente, e gassificazione e dovranno portare le seguenti indicazioni:

• data di collaudo e costruzione;

• specifiche tecniche: capacità, temperatura massima e minima di esercizio;

• schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza;

• adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto.

La/le piazzola/e comprendente/i serbatoio/i e dispositivi di sicurezza e di gassificazione dovranno essere certificate PED dalla Ditta aggiudicataria.

Tutte le attrezzature messe a disposizione dalla Ditta dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Il fornitore dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all’installazione dei predetti impianti erogatori, all’allacciamento alla rete di distribuzione ed agli impianti esistenti, nonché a tutte le eventuali opere e assistenze che a qualsiasi titolo si rendessero necessarie per rendere gli impianti perfettamente funzionanti. Tutte le eventuali opere fisse (es. linee elettriche, ecc.), alla scadenza del contratto, rimarranno di proprietà dell'Azienda Ulss n. 7.

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Tutti gli evaporatori dovranno essere dotati di dispositivi atti al rilievo e alla segnalazione a distanza, con sistema di trasmissione, delle soglie di livello, di pressione e allarmi degli stessi. Le soglie di livello, di cui la prima fissata per determinare il normale rifornimento e la seconda di emergenza, da individuare in funzione dei consumi medi dell’ente utilizzatore, e la soglia di pressione di sicurezza da individuare in funzione della normale pressione di rete, devono essere direttamente rilevate, controllate, registrate e gestite, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24, dal servizio assistenza della Ditta aggiudicataria, onde consentire l’attivarsi in tempo reale della struttura che si occupa del rifornimento o del servizio di pronto intervento, se trattasi di anomalia di funzionamento. Tutte le opere ed i costi di gestione accessori necessari per rendere il sistema di controllo funzionante (stesura di linee telefoniche, elettriche, installazione di antenne, canoni telefonici, ecc.) dovranno essere completamente a carico della ditta appaltatrice.

La stessa ditta sarà tenuta a fornire all’U.O.C. Servizi Tecnici dell’Azienda Ulss tutte le indicazioni tecniche relative all’installazione dei serbatoi e delle connesse apparecchiature di controllo entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione o altra data che sarà eventualmente comunicata.

PACCHI BOMBOLE

La ditta dovrà, inoltre, mettere a disposizione la seguente dotazione di bombole:

P.O. di Bassano del Grappa Locale Centrale Riserva Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 2 pacchi da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 2 pacchi da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

Locale Centrale Riserva Protossido di Azoto:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 3 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 4 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 4 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

Locale Centrale Riserva Aria Medicale:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

Locale Centrale Riserva Anidride Carbonica:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 2 bombole;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 2 bombole;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 2 bombole;

P.O. di Asiago

Locale Centrale Riserva Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 5 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 5 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

Locale Centrale Riserva Protossido di Azoto:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 2 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 2 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

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Nuovo P.O. di Asiago

Inoltre, si informa che è in corso la costruzione del nuovo Ospedale di Asiago.

Alla data di stesura del presente documento, la tempistica di cessazione di utilizzo della vecchia sede ospedaliera di Asiago è prevista entro l’anno 2018, fatto salvo il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili.

L’aggiudicatario dovrà pertanto provvedere, a propria cura e spese:

- smontaggio, trasferimento e rimontaggio dell’esistente serbatoio Criogenico di ossigeno liquido dalla piazzola esistente “A” come da Allegato ... al presente capitolato alla nuova piazzola

“B” posizionata come da Allegato ... al presente capitolato;

- trasferimento dell’esistente dotazione di bombole presso la nuova centrale gas medicali, posizionata come da Allegato ..., eventualmente potenziandola, a titolo indicativo e non esaustivo, come sotto riportato:

Locale Centrale Riserva Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale Centrale Riserva Protossido di Azoto:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 3 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 3 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 3 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar, cadauno.

Locale Centrale Riserva Aria Medicale:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

P.O. di Santorso Polo tecnologico:

Locale Centrale Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 2 pacchi da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 2 pacchi da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale Centrale Protossido di Azoto:

- rampa n. 1: n. 6 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar;

- rampa n. 2: n. 6 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar;

- rampa n. 3: n. 6 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar;

- n. 6 bombole a scorta, di capacità lt 40 X 200 bar.

Locale Centrale Anidride Carbonica:

- rampa n. 1: n. 6 bombole;

- rampa n. 2: n. 6 bombole;

- rampa n. 3: n. 6 bombole;

- n. 6 bombole a scorta.

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Ospedale (area carico scarico merci) Centrale emergenza:

Locale emergenza Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacchi da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale emergenza Protossido di Azoto:

- rampa n. 1: n. 6 bombole, di capacità lt 40 X 200 bar.

Locale emergenza Anidride carbonica:

- rampa n. 1: n. 6 bombole.

Locale emergenza aria compressa medicale:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale deposito bombole (tipologia di bombole con uso in base a necessità):

- Ossigeno F.U. Oxalys bombola da 5 litri con gancio;

- Ossigeno F.U. bombola da 7 litri senza riduttore;

- Ossigeno F.U. bombola da 2 litri con manometro;

- Ossigeno F.U. bombola da 2 litri senza manometro e riduttore;

- Ossigeno F.U. bombola da 40 litri;

- Ossigeno F.U. bombola da 10 litri;

- Azoto liquido contenitore dewar da 15 litri;

- Ossigeno 3 litri attacco UMI;

- Aria compressa medicale bombola da 10 litri senza riduttore;

- Miscela ternaria 40 litri e 14 litri;

- Miscela quaternaria 10 litri; - Protossido azoto 40 litri;

- Argon in bombole da 5 litri;

- CO2 in bombole da 10 litri.

Locale deposito-travaso automatico Azoto liquido per Fivet:

- n. 1 contenitore da 200 litri di azoto liquido (fornitura media 1 - 2 a settimana) da prevedere fornitura e installazione 4° piano ospedale;

- n. 2 contenitori da 50 litri azoto liquido (fornitura media uno ogni due settimane) per crioterapia.

Centro Socio Sanitario “Prospero Alpino”di Marostica Locale Centrale Riserva Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 12 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 3: n. 1 pacco da n. 10 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Casa della Salute di Schio Locale Centrale Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 5 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar;

- rampa n. 3: n. 5 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar.

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Locale Centrale Aria Medicale:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale deposito - Azoto liquido per Crioterapia:

- n. 2 contenitori da 50 litri azoto liquido (fornitura media uno ogni due settimane).

Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene Locale Centrale Ossigeno:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 5 bombole di capacità lt 50 X 200 bar;

- rampa n. 3: n. 5 bombole di capacità lt 50 X 200 bar.

Locale Centrale Aria Medicale:

- rampa n. 1: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno;

- rampa n. 2: n. 1 pacco da n. 16 bombole, di capacità lt 50 X 200 bar, cadauno.

Locale deposito - Azoto liquido per Crioterapia:

- n. 2 contenitori da 50 litri azoto liquido (fornitura media uno ogni settimana).

3.4 MANUTENZIONE SERBATOI, STOCCAGGIO BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare:

- i controlli periodici di funzionalità e la manutenzione programmata degli evaporatori e dei sistemi di misura e segnalazione;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri recipienti forniti secondo le normative vigenti, segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell’uso e nella detenzione dei gas medicinali, verifiche periodiche dei riduttori di pressione;

- i collaudi tecnici prescritti dalla normativa vigente agli evaporatori, ai contenitori mobili e/o ad ogni altro sistema di stoccaggio;

- l’espletamento di qualsiasi adempimento nei confronti di eventuali organismi ed enti preposti al rilascio di approvazioni, licenze o certificati di collaudo, compresa ogni incombenza e spesa per denunce e pratiche amministrative;

- il controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione in condizioni di emergenza simulata.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza con componenti certificati nuovi e originali e rispondenti alle normative di sicurezza UNI e ISO vigenti.

La sostituzione dei componenti sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria.

A conclusione di ogni intervento, gli operatori dovranno consegnare ai responsabili tecnici dell'Azienda Ulss n. 7 il verbale attestante l’effettuazione e l’esito della visita, il nominativo degli operatori, il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento e l’elenco dei componenti sostituiti.

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Il verbale non avrà nessun valore se non controfirmato dai responsabili dell'Azienda Ulss.

Inoltre, per la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di segnalazione e controllo, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito telefonico contattabile 24 ore su 24 in grado di attivarsi prontamente onde poter intervenire con mezzi tecnici e personale specializzato per l’immediato ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento degli impianti forniti.

3.5 TRASPORTO E CONSEGNA GAS LIQUIDI E GASSOSI IN SERBATOI E RECIPIENTI MOBILI

Il servizio dovrà essere svolto da personale tecnico specializzato della Ditta aggiudicataria presso le seguenti sedi ed ogni altra sede presso la quale dovessero rendersi necessarie forniture di gas medicinali e tecnici:

− Presidio Ospedaliero San Bassiano, via dei Lotti, 40 - Bassano;

− Presidio Ospedaliero di Asiago, via Martiri di Granezza, 42 - Asiago;

− Presidio Ospedaliero di Santorso, via Garziere - Santorso;

− Centro Socio Sanitario “Prospero Alpino”, via Panica 17 - Marostica;

− Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene, via Boldrini 1 – Thiene;

− Casa della Salute di Schio, via San Camille de Lellis 1 – Schio;

− Strutture residenziali dell’Azienda Ulss n. 7.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:

• la gestione del parco-bombole dei presidi ospedalieri di Bassano, Asiago e Santorso: la Ditta aggiudicataria provvederà a costituire presso le strutture ospedaliere una scorta dei contenitori mobili nelle quantità e nelle taglie che riterrà opportuno a garantire le esigenze delle varie strutture/servizi utilizzatori, dopo attenta valutazione con le strutture/servizi interessati. La movimentazione dei contenitori mobili presso i reparti e servizi e la loro capacità dovrà essere tale da garantire l’ottimale utilizzo degli stessi;

• trasporto, consegna, allacciamento alle apparecchiature finali delle bombole contenenti gas compressi nei vari reparti, servizi, strutture, autoambulanze secondo norma;

• verifica della scorta di bombole minima necessaria alla singola Struttura e sostituzione sistematica dei vuoti con pieni;

• controllo della strumentazione e della sicurezza nello stoccaggio.

Tali attività sono da effettuarsi con presenza in sede di un tecnico qualificato della Ditta aggiudicataria, con orario 8-14 e reperibilità telefonica durante l’orario di servizio, come segue:

- n. 3 mattine alla settimana presso il P.O. di Bassano ed eventualmente a supporto delle sedi periferiche (Strutture residenziali e sedi ambulatoriali);

- n. 1 mattina alla settimana presso il P.O. di Asiago;

- n. 3 mattine alla settimana presso il P.O. di Santorso ed eventualmente a supporto delle sedi periferiche (Strutture residenziali e sedi ambulatoriali).

Il tecnico dovrà portare a vista un cartellino identificativo con il nome della Ditta, oltre al proprio nome e cognome, ed indossare una divisa identificativa.

Le consegne presso le singole Strutture vanno effettuate in presenza del Coordinatore della struttura o suo delegato con verifica in tutte o a campione, dello stato di riempimento. Le consegne vanno attestate con modulo controfirmato dal tecnico della Ditta fornitrice e dal coordinatore o suo delegato.

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Il tecnico di cui sopra dovrà altresì essere disponibile per movimentare e allacciare bombole, anche di gas particolari, che si rendesse occasionalmente necessario acquisire anche presso terzi.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire:

• controllo dello stato dei serbatoi-erogatori ed eventuale riempimento;

• controllo delle rampe di riserva ed eventuale sostituzione dei contenitori mobili;

• rabbocco e consegna dei dewars contenenti azoto F.U. allo stato liquefatto in uso ai reparti/servizi utilizzatori;

Le consegne dei vari gas, da effettuarsi presso le sedi, dovranno avvenire franco deposito, rampa o serbatoio, nelle ore stabilite, entro 2 (due) giorni dalla data dell’ordine, anche telefonico, nelle qualità e quantità di volta in volta richieste. In caso di emergenza la fornitura dovrà essere immediata e dovrà avvenire entro 8 ore dalla richiesta telefonica e/o via fax.

La Ditta fornitrice provvederà alla gestione programmata delle consegne dei gas allo stato liquido, avvisando l’Azienda Ulss n. 7 il giorno prima della consegna e giungendo in orario lavorativo (8.00-16.00), per la presenza dell’operatore dell’Azienda al momento del travaso nel serbatoio erogatore.

La misurazione dei quantitativi di gas forniti sarà effettuata a mezzo di apposito misuratore, montato sul mezzo di trasporto, al momento del travaso nel serbatoio-erogatore in presenza di personale identificato dell’Azienda Ulss n. 7. Analogamente verrà verificata la quantità di gas nelle rampe e l’eventuale sostituzione, mentre il riempimento delle bombole verrà verificato all’arrivo in reparto.

L’Azienda Ulss si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli quantitativi presso la pesa pubblica più vicina alla sede ospedaliera ricevente. La conversione dell’ossigeno in metri cubi sarà effettuata secondo il seguente rapporto: 1 Kg=0,763 mc.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta dal personale dell’Azienda Ulss o delle residenze protette/servizi territoriali, resterà al fornitore e l’altra consegnata alla Farmacia Ospedaliera.

Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all’atto di ogni consegna.

Per le situazioni di emergenza, attraverso il controllo continuo della soglia di livello di emergenza e di quella di pressione, la Ditta provvederà direttamente all’effettuazione di consegne straordinarie nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro quel periodo di tempo durante il quale la continuità nell’erogazione dei gas terapeutici e/o di altri gas di pari importanza, sarà assicurata dal sistema di riserva di sicurezza che la Ditta aggiudicataria avrà provveduto a concordare e/o mettere a disposizione dell'Azienda Ulss n. 7.

La Ditta dovrà ovviamente provvedere, all’atto della consegna, al ritiro dei contenitori vuoti.

Verranno consegnate planimetrie autorizzate dalla Direzione Sanitaria che identificheranno i locali di stoccaggio di piccoli quantitativi a servizio dei vari reparti, nelle minime quantità concordate con il Caposala.

La carica delle bombole di gas compresso potrà avere al massimo la seguente tolleranza:

- 10% rispetto alla pressione massima di esercizio;

La carica delle bombole di gas liquefatto potrà avere al massimo la seguente tolleranza:

- 5% rispetto alla massima carica di esercizio come riportato dalle tabelle della normativa vigente in materia.

(11)

La Ditta dovrà provvedere ad una gestione informatizzata delle consegne, dei ritiri, dei reintegri dei depositi, delle consegne alle Strutture/Servizi/Residenze Protette e della relativa fatturazione con rendiconto mensile secondo indicazioni del Responsabile della Farmacia Ospedaliera. Per i gas che ne hanno obbligo di legge la ditta dovrà garantire all’Azienda Ulss la tracciabilità dei lotti e la locazione dei medesimi in Azienda.

La ditta dovrà, inoltre, formulare una proposta di ottimizzazione delle scorte, gestione delle scadenze e controllo carico di incendio.

3.6 INFORMAZIONE TECNICA, CONSULENZA PER LA SICUREZZA, FORMAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’Azienda Ulss n. 7 quanto segue:

• le informazioni relative alla tracciabilità di tutti i gas consegnati;

• le note tecnico-informative relative all’utilizzo dei prodotti e sistemi forniti;

• le istruzioni per l’uso delle strumentazioni e sistemi messi a disposizione;

• le note informative sulla normativa vigente finalizzate alla realizzazione di condizioni di utilizzo di assoluta sicurezza;

• le certificazioni e/o i libretti delle apparecchiature a pressione messe a disposizione su specifica richiesta dell’Azienda Ulss n. 7;

• la stesura con l’Azienda Ulss n. 7 ad inizio appalto di procedure operative/percorsi e attività formativa per il personale dell’Ulss relativamente al trasporto, alla detenzione, stoccaggio e all’utilizzo dei gas in accordo e su richiesta della Direzione Medica, del Servizio di Farmacia o del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.7 COMODATO D’USO

La Ditta dovrà mettere a disposizione dell’Azienda Ulss n. 7 in comodato d’uso gratuito tutti gli evaporatori, le bombole ed i contenitori atti a contenere i gas allo stato compresso e/o liquefatto che si renderanno necessari, per uso medicinale e da laboratorio, nonché tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema per il rilievo dei livelli e della pressione sugli evaporatori secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

La Ditta fornitrice rimane proprietaria degli evaporatori-erogatori e delle altre apparecchiature che vengano affidate ai vari centri di consumo.

L’Azienda Ulss n. 7 si assume l’obbligo di custodire e conservare dette attrezzature con la diligenza dovuta in relazione all’uso cui le stesse sono destinate.

L’installazione e la rimozione degli evaporatori-erogatori e di tutte le altre apparecchiature saranno effettuate a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Fino all’installazione dei contenitori, il fabbisogno di gas verrà assicurato a mezzo bombole.

L’Azienda Ulss n. 7 è sollevata da qualsiasi responsabilità, di ogni ordine e grado, anche di ordine fiscale, conseguente alla presenza di fatto ed all’uso di tutte le bombole e degli impianti di contenimento, evaporazione, nonché delle apparecchiature per il rilievo dei livelli e della pressione sugli evaporatori, ivi compresa quella derivante da furto, incendio, danneggiamento da parte di terzi ed altri eventi dannosi fra i quali quelli che possono essere cagionati alla salute di terzi per uso delle apparecchiature fornite in comodato, e ciò in deroga a quanto diversamente prescritto dal vigente Codice Civile a carico del comodatario, del depositario e del locatario.

La ditta all’aggiudicazione di nuova gara successiva alla presente procedura, si impegna altresì a provvedere tempestivamente a proprie spese e cura al ritiro di tutte le bombole di sua proprietà, nonché degli evaporatori/serbatoi installati, nei termini che saranno concordati con l’Azienda

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Ulss in modo da non compromettere le attività sanitarie, ponendo il massimo scrupolo per assicurare che la continuità della distribuzione dei gas alle utenze non venga compromessa a causa del compimento di tali operazioni tecniche.

ART. 4 - AVVICENDAMENTO E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Ove il servizio cessi per scadenza contrattuale, risoluzione per inadempienza od altre cause ed esso venga assegnato ad un nuovo esecutore, la Ditta Aggiudicataria si impegna, sin d’ora, a prestare la massime collaborazione per permettere il subentro dell’eventuale nuovo esecutore e, in particolare, a garantire che lo smantellamento dei propri impianti avvenga, a proprio carico, senza indugi o remore, nei tempi richiesti dall’esecutore entrante affinché questo possa adempiere gli obblighi previsti senza interrompere l’erogazione dei gas alle utenze. Gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio, locali e serbatoi di proprietà della Committente alla conclusione dell’appalto dovranno essere riconsegnati dalla Ditta Aggiudicataria alla Committente nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui vennero consegnati, salvo il normale deperimento per l’uso, ovvero nelle eventuali situazioni di miglioria realizzate durante l’esercizio del servizio.

Le ditte partecipanti devono presentare un dettagliato piano operativo in cui siano illustrati soluzioni, mezzi, operazioni e tempistica da adottare durante l’avvicendamento.

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare che la continuità della distribuzione alle utenze dei gas medicinali, di laboratorio e tecnici non venga in alcun modo compromessa per l’esecuzione delle operazioni tecniche di riparazione e/o sostituzione e/o adeguamento di ogni genere di erogatori, evaporatori e più in generale impianti o parte di essi, anche durante il periodo di avvicendamento.

ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO

La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la divisa personale e tutti gli altri strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell’attività oggetto della presente gara ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi. Verrà concordata direttamente con ciascuna Azienda Sanitaria la modalità più opportuna da adottare al fine di documentare l’attività del personale (fogli presenza, ecc.).

ART. 6 – CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

L’Azienda Ulss si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull’applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall’offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione della documentazione tecnica per la partecipazione alla gara d’appalto.

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I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell’applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato della fornitura, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l’elemento per l’applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall’Azienda Ulss, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

L’Appaltatore dovrà consentire l’esercizio da parte dell’Azienda Ulss di verifiche periodiche sull’andamento delle attività descritte nel presente capitolato.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell’Esecuzione.

Nel caso di non conformità, il Direttore dell’Esecuzione comunica quanto rilevato al Responsabile/Direttore della Commessa della ditta aggiudicataria e concorda le misure correttive da adottare.

Il Responsabile/Direttore di Commessa della ditta aggiudicataria provvede ad attuare le misure correttive che sono a totale carico della ditta.

Se il problema non viene risolto con la modalità sopraindicata sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata via pec alla ditta, riportante l’inadempienza segnalata. La ditta dovrà produrre le proprie controdeduzioni via pec entro 48 ore o entro altro maggior termine eventualmente assegnato dall’Azienda. In mancanza di riscontro entro il termine, l’Azienda procederà all’introito dell’importo, ferma restando la facoltà di quantificare gli eventuali maggiori danni derivanti dall’inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l’Azienda addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte della Ditta;

- interruzione non motivata del servizio;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato speciale;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

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- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici (art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Azienda Sanitaria tramite pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda Sanitaria di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore, l’Azienda Sanitaria, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell’eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Azienda dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all’individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 8 – RECESSO UNILATERALE

L’Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera raccomandata A.R.

ART. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato C.M. n.

55/2013.

Per tali finalità ciascuna Azienda Sanitaria ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”, nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l’invio della fattura elettronica.

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Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a fornire le informazioni necessarie.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l’emissione dell’ordine qualora mancante).

L’Appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e smi.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell’inizio dell’appalto, l’Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali;

- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000;

- ogni altra modalità individuata dall’Azienda ULSS 7 atta a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell’ambito della verifica della congruità dell’offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l’Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei costi aziendali della sicurezza indicati in offerta propri “dell’operatore economico” e del costo della manodopera.

Al fine di assicurare la necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con particolare riguardo anche all’eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all’art. 26 comma 2 lettere a) e b), l’Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, preliminare - D.U.V.R.I. allegato n. ……. al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza pari ad euro …… oltre all’IVA (non soggetti a ribasso d’asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell’appalto specifico, sono riportati nel D.U.V.R.I. Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del documento in parola.

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Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 D.Lgs. n.

81/08 e s.m.i, sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell’appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all’interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l’aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l’organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all’art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell’appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell’allegato n. ….... “Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo obbligatorio delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall’appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un’adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

ART. 11 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte dell’Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone, alle cose o all’ambiente che potessero venire provocati durante l’esecuzione contrattuale nella seguente misura: massimale unico per sinistro € 5.000.000,00= minimo.

Detta polizza deve tenere indenne l’Azienda Ulss, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto d’Appalto.

In particolare, deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt.

1892 e 1893 cod.civ..

Copia della predetta polizza, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all’Azienda Sanitaria prima dell’inizio dell’Appalto.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione stessa.

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare secondo norma di legge i veicoli ed i mezzi di trasporto utilizzati per l’espletamento dell’appalto. L’Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell’Azienda Sanitaria.

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ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell’Azienda Ulss n. 7, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia denominata

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione, una volta approvatane la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l’Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall’art.

32 del D.Lgs. 50/2016.

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Nel caso in cui la Ditta appaltatrice si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli i relativi contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.

L’Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguita.

E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l’inadempimento da parte dell’appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ulss n. 7; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio per gli Approvvigionamenti.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno

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altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda Ulss n. 7 a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l’Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la Ditta “Aggiudicataria” quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’oggetto dell’appalto, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in accordo alle relative disposizioni emesse dall’Azienda Sanitaria, e ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi incluse le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 sulle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, Allegato ..., sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 (e rinnovato in data 7.9.2015) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio dell’Autorità Giudiziaria, la ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per ciascuna Azienda di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 18 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore

del Servizio per gli Approvvigionamenti (dott.ssa Elisabetta Zambonin)

ALLEGATI:

- Allegato_1_quantità gas

(20)

ALLEGATO 1

Descrizione nuova gara

Unità misura

Totale fabbisogno

annuo

1 Ossigeno liquido mc 262.875,00

2 Ossigeno gassoso in bombola fino a 4lt mc 297,44 3 Ossigeno gassoso in bombola da 5 a 14 lt mc 5.694,92

4 Ossigeno gassoso in bombola da 30 a 50 lt mc 51.052,32 5 Anidride carbonica in bombole di varia capacità kg 1.777,50

6 Azoto liquido in appositi contenitori lt 20.829,22

7 Azoto protossido in bombole di varia capacità con AIC kg 1.290,00

8 Elio in bombole piccole

mc 18,00

9 Argon in bombole piccole

mc 3,00

10 Aria medicale in bombole (con AIC) mc 344,00

11 Miscela quaternaria in bombole (0,3%CO 0,5% NE

21%O2 in N2) bombola da 10 Lt pz 249,00

12 Miscela ternaria CO2 10% H2 7,5% restante N2)

bombola 50 Lt pz 7,00

13 Servizio di gestione dei gas medicinali e tecnici presso le

strutture ospedaliere e territoriali mesi 12,00

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