DELIBERAZIONE N. 9 DEL 18 GENNAIO 2007
D.Lgs. 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1 Trattativa privata
Nel regime normativo ancora (provvisoriamente) in vigore, il ricorso alla trattativa privata a seguito di gare pubbliche andate deserte ovvero per motivi di urgenza è ammissibile soltanto per lavori di importo non superiore a 300.000 euro, come sancito dall’art. 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e sulla base dell’art. 41 del R.D. n. 827/1924, ivi richiamato. Nel caso di lavori di importo superiore alla soglia citata, quindi, non è legittimo il ricorso alla trattativa privata, se non nella limitata ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), della citata legge quadro n. 109/1994 e s.m. Non può essere legittimamente invocata l’urgenza di ricorrere alla trattativa privata ove detta urgenza sia riconducibile a comportamenti omissivi o non tempestivi dell’Amministrazione.