Dr. Leopoldo Biletta
Responsabile Sinistri Fondiaria Assicurazioni, Torino
Pagare con equità i veri danni per mantenere accessibili i costi delle polizze
La maggiore responsabilità della genericità del quesito che viene posto al CTU medico- legale è da ricercarsi, a mio avviso, nella genericità della richiesta del risarcimento del danno formulata sovente su prestampati.
Nella quasi totalità dei casi la richiesta del danneggiato al giudice si riduce in sostanza a questo " ho avuto un danno, mi spetta del denaro possibilmente tanto, fai tu! ".
Se la richiesta di danno fosse invece articolata per singole voci così come la buona tecnica vorrebbe, il quesito al CTU si troverebbe ben circostanziato nella domanda stessa e contemporaneamente nella eventuale negazione da parte del debitore.
Ma tant'è. Chi si ricorda che chi chiede il danno deve provare di averlo subito, che chi lo nega deve provare il contrario? Che il giudice valuterà le prove con l'ausilio del CTU?
Siamo invece ormai allo stravolgimento dei rapporti. La domanda non contiene quantificazione e pertanto non si può nemmeno valutare se sia stata addita la curia competente.
Tutt'al più si azzarda una somma complessiva, ma ci si affretta ad indicare la possibilità di una somma veriore non tanto perché si possa paventare un errore nella quantificazione della richiesta, ma perché durando mediamente la vertenza alcuni anni può uscire un nuovo parametro guida che prefissando riferimenti più vantaggiosi rende obsoleta la domanda iniziale.
A ciò poi per l'assicuratore si aggiunge la beffa di trovarsi un danno conteggiato con valutazione monetaria attuale con una rivalutazione perché si fa finta che si debba pagare al momento dell'accadimento ed in più con un interesse al 10% che si chiama legale, ma che invece ormai solo più attività non legali possono garantire.
Ma per tornare al nostro argomento c'è chi, e sono numerosi, cita in corso di malattia perché si fida che, nella lungaggine dei rinvii, maturi la guarigione e la stabilizzazione dei postumi.
Non è un caso che ormai siano scomparsi i ricorsi ex art. 24 anche se qualcuno ancora lo si vede all'interno di una causa già radicata.
Tagete n. 2-1995 Ed. Acomep
L'ordinamento giudiziario dovrebbe respingere una pratica del genere perché sconvolge la par condicio (qui l'espressione trova casa davvero) delle parti.
Il quesito al CTU medico-legale dovrebbe contenere la richiesta da parte del giudice della data di guarigione ed in più di quando i postumi si possano considerare stabilizzati per conoscere se il debitore poteva ottemperare al suo obbligo di risarcire il danno prima che cominciasse la vertenza giudiziaria.
Se si verificasse che non si è dato modo all'adempimento fuori del giudizio le spese legali non possono essergli messe a carico.
Ancora più questo aspetto diverrà importante quando con l'ingresso della nuova procedura giudiziaria la liquidazione del danno dovrà essere più rapida.
Ci si dovrà chiedere se il risarcimento del danno fisico dagli uffici sinistri delle compagnie si trasferirà direttamente nelle aule giudiziarie e se sulla somma graveranno sempre le spese di soccombenza.
Le spese legali dovrebbero infatti punire chi nega in modo errato un diritto ma non chi non possa materialmente adempiervi.
Ed allora torna il discorso originario della genericità della domanda. Non dovranno più essere tollerate delle domande non esattamente quantificate e nel punteggio dell'invalidità e nel computo patrimoniale della stessa se, infatti, non sarà stato in grado di quantificare il proprio danno chi lo ha subito, perché dovrebbe invece essere in grado di farlo chi quel danno deve pagare? Se non siamo in grado entrambi ricorriamo al giudice per la determinazione, ma allora ognuno si pagherà le proprie spese.
I medici legali che hanno rapporto con noi spesso ci rimproverano di inviare loro i danneggiati troppo presto rispetto alla data di guarigione tanto da rendere le loro valutazioni più prognostiche che definitive.
Gli assicuratori sanno che non è una nostra ignoranza del problema, ma che noi siamo pressati da questa assurda lotta contro il tempo per cui se si indica un tempo conveniente per la visita (almeno sei mesi dalla guarigione) ci si sente dire di tutto ed arriva subito l'atto di citazione.
La CTU sarà in genere svolta dopo un anno e mezzo, ma così il danneggiato pensa di non perdere altro tempo.
Questi stessi medici quando sono CTU, ma sono giustificati dall’assenza di un opportuno quesito, si dimenticano di dire se al tempo della domanda, forse la stabilizzazione era ancora dì là a venire e che la valutazione avrebbe potuto essere al più prognostica.
Tagete n. 2-1995 Ed. Acomep
Per concludere, sempre facendo riferimento alla giustamente vituperata espressione della par condicio, come faccio da assicuratore ( che va ricordato per inciso non è il responsabile del fatto) ad adempiere all'obbligo di risarcimento senza poter essere a conoscenza del tipo di danno che mi troverò di fronte?
E qui dobbiamo metterci d'accordo. Se oggi il tema è sul quesito del CTU non correttamente posto, vuol dire dare per scontato che una giusta valutazione del danno fisico possa svolgersi esclusivamente nelle aule giudiziarie perché altrimenti il tema scelto poteva essere il quesito da porre correttamente al medico-legale.
Tenuto conto che la maggior parte dei danni fisici è frutto della circolazione dei veicoli, quanto meno per quelli nei quali interviene l'assicuratore, bisognerà considerare bene tutte le ipotesi.
Se il danno assumerà sfaccettature sempre più sofisticate e se ogni danno si troverà gravato da pesanti spese legali e di accertamento, da parte dell'assicuratore non si potrà che operare sull'aumento dei premi, ora vale la pena ricordarlo, liberi.
Allora dobbiamo metterci d'accordo: è socialmente più importante che chi ha subito lievi lesioni da un sinistro si veda strapagato un danno a fronte di un premio la cui entità scoraggerà chi non è ricco di famiglia ad acquistare una auto? o è meglio pagare con correttezza i veri danni a fronte di premi più accessibili?
Tagete n. 2-1995 Ed. Acomep