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La mediazione nel processo penale minorile

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Academic year: 2022

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La mediazione nel processo penale minorile

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La mediazione nel processo penale minorile

Giustizia riparativa

“È il procedimento in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o

membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dall’illecito,

spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale”

Bozza di Regole minime delle Nazioni Unite sull’uso dei programmi di giustizia

riparativa nell’ambito penale (elaborata nel corso del Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, Vienna 2000)

Mediazione penale

“È il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”

Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale

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La mediazione nel processo penale minorile

Fonti normative internazionali

Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale Regole minime delle Nazioni Unite sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito

penale (elaborata nel corso del Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, Vienna 10-17 aprile 2000)

Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (art. 11) Raccomandazione n. (87) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle reazioni

sociali alla delinquenza minorile

Convenzione di New York sui diritti dei bambini adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Decisione quadro adottata dal Consiglio dell’U.E. il 15 marzo 2001sulla posizione delle vittime nel processo penale

Fonti normative interne

* D.P.R. 448/88

* D. Lgs. 274/00 disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

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La mediazione nel processo penale minorile

Principi generali e garanzie

• libera e spontanea adesione (art. 1 Racc.; art. 7 Regole minime)

 “la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme”, “essa può riuscire solo se le parti sono disposte a parteciparvi”

 Consenso consapevole, informato, spontaneo mai viziato da pressioni o “altri mezzi subdoli” (art. 12 Regole minime)

• confidenzialità, riservatezza

 è impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei

contenuti, salvo che con l’accordo dei partecipanti (art. 2 Racc.;

art. 13 Regole minime)

• imparzialità del mediatore

 “il mediatore non parteggia, ma si coinvolge nell’aiutare le parti a partecipare pienamente alla mediazione e a trarne tutto il

beneficio possibile” (Racc. (99) 19, Commentaire sur l’annexe,

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La mediazione nel processo penale minorile

• formazione dei mediatori

 “i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie” (art. 22 Racc.)

 “dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio, prima di intraprendere l’attività di mediazione”(art. 24 Racc.)

 la formazione ed il tirocinio devono “favorire

l’acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale” (art. 24 Racc.) necessità di formazione permanente (art. 20

Regole minime)

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La mediazione nel processo penale minorile

• la partecipazione ai programmi di riparazione programma non può mai essere letta giudiziariamente come accertamento di responsabilità o come ammissione di colpevolezza

 “la partecipazione alla mediazione non deve essere

utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori procedure giudiziarie” (art. 14 Racc.; art. 8 regole minime)

“riconoscimento delle parti dei fatti principali della questione” (art. 14 Racc.; art. 8 regole minime)

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La mediazione nel processo penale minorile

• accordi per risarcimento del danno e riparazione delle conseguenze del reato

 volontarietà dell’accordo

 ragionevolezza e proporzione delle obbligazioni riparatorie (art. 31 racc.; art. 7 Regole minime)

• garanzie dei principi fondamentali in tema di giusto processo (artt. 8, 9 ss., 18 Racc.; art. 11 ss. Regole minime)

 diritto all’informazione e al parere legale sulle pratiche di mediazione

 diritto alla traduzione

 celerità dell’iter di mediazione

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La mediazione nel processo penale minorile

• autonomia della mediazione e rilevanza giuridica dei risultati della mediazione-riparazione

 i provvedimenti pronunciati a seguito di una mediazione positiva dovrebbero avere “il medesimo statuto delle

decisioni giudiziarie e dovrebbero vietare di procedere per i medesimi fatti” (art. 17 Racc.; art. 14 Regole minime)

 in caso di mediazione non riuscita i casi dovrebbero essere celermente restituiti all’autorità giudiziaria che provvederà senza ritardo (art. 18 Racc.; art. 16 Regole minime)

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La mediazione nel processo penale minorile

• i programmi di giustizia riparativa devono essere

“generalmente fruibili” e “utilizzati in ogni stato e grado del processo “ (artt. 3 e 4 Racc.; art. 6 Regole minime)

“come minimo la mediazione penale, sia pubblica che privata, dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente dai poteri pubblici”, “ i programmi dovrebbero di solito

disporre di fondi di bilancio pubblico (statale o locale) e, normalmente, di una contabilità pubblica” (Racc. (99) 19, Commentaire sur l’annexe, II, Principes généraux)

 gratuità delle prestazioni

• ambiente “sicuro e confortevole”(art. 27 Racc.; art. 19 Regole minime)

 neutralità del luogo, sede pubblica

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La mediazione nel processo penale minorile

CHE COSA NON E’

• un intervento psicoterapeutico né una “presa in carico” delle parti

• un luogo dove si attribuiscono torti e ragioni, si giudica, si assolve o condanna

• un nuovo terreno di scontro, non il luogo delle

vendetta della vittima né l’occasione per il reo di riproporre la violenza

• un luogo dove ci si siede, si fa la pace e si diventa amici

• una modalità deflativa del carico penale né di decongestionamento della giustizia

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La mediazione nel processo penale minorile

Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: ascoltare…lei stava soltanto lì e ascoltava con grande

attenzione e vivo interesse.

La mediazione come luogo dell’ascolto, empatico, gratuito, confidenziale.

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La mediazione nel processo penale minorile

…due uomini che avevano litigato a morte e che non si rivolgevano più la

parola…

La mediazione luogo della riattivazione della parola; parola che, al tempo

stesso, esprime il dramma e lenisce la sofferenza

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La mediazione nel processo penale minorile

Sulle prime i due si erano rifiutati e poi avevano acconsentito, ma di

malavoglia…

La mediazione comporta fatica, impegno, rigore, è un lavoro lento e profondo. I protagonisti sono i confliggenti, non ci

può essere mediazione senza la loro partecipazione, libera, volontaria,

consensuale.

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La mediazione nel processo penale minorile

…muti e ostili -ciascuno seduto su

un’opposta fila di gradini- guardavano torvi nel vuoto.

Reato come frattura. Separatezza tra il reo e la vittima, tra il reo e la

collettività. Conflitto come negazione, annientamento dell’altro.

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La mediazione nel processo penale minorile

Decise di sedersi al bordo dello spiazzo, a uguale distanza da entrambi per non offendere nessuno, e prese a guardarli a

turno.

Il mediatore sta nel mezzo, non neutrale ma imparziale. Non è di nessuna parte ma è con

tutte le parti. E’ equidistante, o meglio, equiprossimo. Mediatore come ponte, non è

di nessuna sponda ma consente alle due sponde di trovare un punto comune

d’incontro, di attraversamento

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La mediazione nel processo penale minorile

E aspettò…Ci sono cose che richiedono tempo…

Nella mediazione ci si può prendere tutto il tempo. Non ci sono ritmi scanditi e imposti dall’esterno; le parti, insieme ai

mediatori, determinano il loro tempo. Il tempo è un contenitore dove accogliere

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La mediazione nel processo penale minorile

I due uomini rimasero seduti a lungo senza parlare, poi, di colpo…

Il silenzio è pieno, fecondo. E’ linguaggio dell’anima, consente alle parti di

dischiudersi

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La mediazione nel processo penale minorile

“Me ne vado. Venendo qui ho dimostrato la mia buona volontà…perché diamine dovrei

aspettare ancora?”… “Non c’era bisogno che tu venissi: non voglio far pace con un

criminale!” …“Chi è, qui, un criminale?”

Alla mediazione si arriva con la corazza del proprio ruolo; a poco a poco si abbandonano

le maschere per ritrovarsi nella comune dimensione dell’essere, prima di tutto,

persone

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La mediazione nel processo penale minorile

Per un po’ volarono le ingiurie più furibonde…

La mediazione offre uno spazio per accogliere il disordine. La collera, la

rabbia, la paura, il desiderio di

vendetta... hanno diritto di esistere. Il mediatore garantisce che l’animosità non si trasformi in sopruso. La violenza reciproca può essere detta e trasformata

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La mediazione nel processo penale minorile

“Non è vero per niente! Ho soltanto tirato un boccale contro la parete, e per di più era un boccale

screpolato!”. “Ma era il mio boccale, vuoi

capirla!?”…”E soprattutto non avevi il diritto di farlo!”… lo aveva ferito nel suo onore

La mediazione attraversa vari livelli:

 Teoria: esposizione dei fatti, ascolto della versione dell’altro

 Krisis: incontro con le emozioni, l’intensità della sofferenza, al grido dell’uno fa eco il grido dell’altro

 Catarsi: le parti traghettano i loro vissuti da una dimensione individuale ad una che contempla anche l’interesse dell’altro incontrando e nominando i valori universali dell’esperienza umana:

l’onore, la fiducia, la fedeltà, l’amicizia, l’amore…che permettono loro di riconoscersi reciprocamente

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La mediazione nel processo penale minorile

…ai due uomini parve di vedersi in uno specchio…

Lo strumento, virtuoso e umile, del mediatore è lo specchio; egli accoglie le emozioni dei

protagonisti per rifletterle. Serve uno specchio pulito, non incrinato dai vissuti

personali; per questo la mediazione si svolge alla presenza di tre mediatori,

ciascuno può, in caso di opacità, prendersi uno spazio di silenzio per ritrovare la

trasparenza

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La mediazione nel processo penale minorile

Fra galantuomini basta una stretta di mano…

Riparazione materiale e/o simbolica.

Dalla sanzione subita al riscatto fattivo.

Dall’offesa al riconoscimento, dalla frattura alla comunicazione

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La mediazione nel processo penale minorile

…si incontrarono nel mezzo dello spiazzo erboso…

Finalmente l’incontro tra un “io” e un

“tu”. Giustizia della rigenerazione dei legami: del legame personale tra i due

“tu” che si rincontrano, del patto sociale (violato dalla commissione del reato) tra

il reo e la collettività

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La mediazione nel processo penale minorile

Perché la mediazione penale minorile:

• perché il minore possa stare di fronte alle conseguenze del suo agire

• perché la norma da precetto diventi affermazione dei valori universali dell’esperienza umana

• per trasformare il subire nell’intraprendere

• per corroborare di senso provvedimenti indulgenziali

• perché la mediazione consente di esprimere le emozioni ed altre dimensioni esistenzialmente profonde

• per offrire uno spazio ed un tempo alla vittima

• per sperimentare un modo democratico di affrontare il conflitto

• perché è possibile coinvolgere anche parti formalmente non incluse nel procedimento penale

• perché il raggiungimento dell’obiettivo del reciproco riconoscimento e rispetto e la riappropriazione delle regole di convivenza possono

rendere superflua l’applicazione della pena

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La mediazione nel processo penale minorile

L’attivita’ di mediazione

 invio da parte dell’autorità giudiziaria

 contatti con le parti ed i difensori (lettera, telefonata)

 incontri preliminari individuali

 incontro di mediazione

 comunicazione esito all’autorità giudiziaria

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La mediazione nel processo penale minorile Garanzia della presunzione di innocenza - dichiarazione di non estraneità ai fatti

- contaminazione del processo solo in bonam partem; mediazioni non effettuate o esiti negativi non devono comportare alcuna conseguenza sfavorevole o svantaggiosa Confidenzialità

- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la mediazione penale (cfr. art. 29 co. 4 dlg 28

agosto 2000 n. 274 “In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso

dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della

deliberazione.” )

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La mediazione nel processo penale minorile Tutela della privacy

- parere del Garante del 17 febbraio 2000

sull’attività dell’Ufficio di mediazione penale di Milano

Garanzia di proporzionalità e ragionevolezza di eventuali accordi

- apporto prezioso dei difensori per la redazione di accordi non lesivi degli interessi né del reo né

della vittima

Diffusione della cultura della giustizia riparativa

- etica del difensore minorile

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La mediazione nel processo penale minorile

SPAZI NORMATIVI

Art. 9 d.p.r. 448/88 accertamento della personalità del minore

Art. 27 d.p.r. 448/88 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Art. 28 d.p.r. 448/88 sospensione del processo e messa alla prova

Art. 169 c.p. perdono giudiziale

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