S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Welfare aziendale
Loris Beretta
Commissione Lavoro ODCEC Milano
Aggiornamento normativo
Milano, Corso Europa, 11 – 04 aprile 2017
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Analisi Aziendale
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Di cosa si tratta
Si tratta di beni e servizi a carattere
• Previdenziale/assicurat ivo
• Sociale/ricreativo/sanit ario
• Educatvo/formatvo
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La convenienza
Retribuzione aggiuntva di 1000 euro
Costo per il datore di lavoro 1400 Lordo per il lavoratore 1000 Netto per il lavoratore 770
Benefit es. polizza sanitaria integratva del costo di 1000 euro
Costo per il datore di lavoro 1100 Lordo per il lavoratore 1000 Netto per il lavoratore
1000
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Progettare un piano di Welfare Aziendale
Mutui e finanziament
i
Scuola e istruzione
Piano Welfare
Casse sanitarie / Previdenza complementare
Flexible benefit
s
Vouche r
Benefits di utlità sociale (convenzioni)
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Strategia di Business Strategia di
Business Cultura
aziendale Cultura
aziendale Strategia HRStrategia HR Performance
e risultati d'impresa Performance
e risultati d'impresa
Attrarre
Motivare e Coinvolge
re
Trattener e
Politiche retributive
Premi e Incentivi su risultati e performance individuali
Incentivi di lungo termine: stock options, piani ultrannuali
Salute, assicurazioni, sostegno al reddito
Piani pensione integrativa
Conciliazione tempi vita-lavoro
Cultura e istruzione
Cultura dell'impresa
Relazioni
Leadership e management
Comunicazione
Clima aziendale
Piani di carriera
Piani formativi
Sviluppo dei talenti
Passaggi generazionali
Mobilità internazionale
FORMAZIONE
E SVILUPPO AMBIENTE DI LAVORO
REMUNERA ZIONE
WELFARE
TOTAL REWARDS
Welfare e Organizzazione
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QUALE OBIETTIVO ?
QUALI PROCESSI E STRUMENTI?
ANALISI PROGETTAZION
E
COMUNICAZIONE
IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI - VALUTAZIONE E REVISIONE
DEL PIANO
Perché Welfare?
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Responsabilità sociale Tratener
e Motvare
Compensare
Attrarr e
Ottmizzare i cost aziendali
Pensare che dietro il lavoratore c’è una famiglia
Un mercato compettivo richiede strument effcaci per tratenere i migliori talent
La reputazione dell’impresa è diventata un fatore essenziale
Riconoscere i risultat raggiunt e premiare chi si è dato da fare
Il conceto di «commitment»
Ottimizzazione fnanziaria,
contenimento costo d’assenteismo, produttività
Mindset
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ANALISI DELLA RETRIBUZIONE FISSA E VARIABILE
- Benefit eventualmente già esistenti (auto aziendale, cell., ecc)
- Sistemi di incentivazione MBO - Sistemi provvigionali
- Bonus, Stock options, ecc
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PIANI FORMATIVI
- Sviluppo competenze tecniche - Sviluppo competenze trasversali
- Formazione esterna - Coaching
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AMBIENTE DI LAVORO - Analisi di clima
aziendale
- Analisi organizzativa - Valutazione del personale
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Rilevazione dei dat anagrafci
Analisi del clima, Mappatura dei bisogni
Budget disponibile, opportunità fiscali programmi di fnanziamento
Audit
Analisi socio demografca
Survey aziendale
Budgetng
Analisi delle politche retributve e situazione aziendale
Audit
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Formazione di gruppi omogenei
Parametri di misura dei risultat, ante e post Differenziazione,
Flessibilità,
effcacia aziendale Tempi,
strument, comunicazione
Cluster della popolazione
Verifca dei risultat
Criteri di scelta
Piano di attuazione
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CLUSTER DELLA POPOLAZIONE - Età anagrafca
- Qualifca - Domicilio
- Composizione familiare
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GLI ATTORI COINVOLTI
Leadership team (proprietà, management etc)
Sindacati Lavoratori
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CRITERI DI SCELTA
- Differenziazione (età, stato familiare, ecc.) - Flessibilità (dare la possibilità di scelta tra
un paniere di servizi)
- Effcacia (scelte che facilitino la
conciliazione vita/lavoro per il dipendente, che migliorino il suo potere di spesa)
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Aree coinvolte nella
implementazione del piano Ruolo dei
consulent
Strategia: come e tramite chi atualro Strategia: sito,
social media etc.
Attori interni
Attori esterni
Piano di comunicazione
interna
Piano di comunicazione
esterna
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Verifca ex post
Analisi di clima
Bilancio finale
Grado di soddisfazione
Analisi dei risultat
Rilevazione ex post
ROI del piano
Survey aziendale
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Misurare i risultati:
- Verifica analisi di clima - Verifica tasso assenteismo - Aumento della produttività
- Riduzione del tasso di conflittualità interna
- Senso di appartenenza
- Aumento dei suggerimenti bottom – up
- Rapporto costi/benefici
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Disposizioni fiscali
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Grazie all’intervento della Legge di stabilità per il 2016, l’artcolo 51 TUIR venne modifcato e arricchito con delle
aggiunte interessantssime che andiamo a riepilogare:
la lettera f) è stata sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;
LE NOVITA’ FISCALI
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2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari
indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei
medesimi familiari»;
LE NOVITA’ FISCALI
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dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
indicati nell'articolo 12»;
LE NOVITA’ FISCALI
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Infine, venne aggiunto il comma 3-bis) con il quale il Legislatore specificò che per quel che riguarda la fruizione dei servizi di cui al comma 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR, il datore di lavoro potrà usufruire di «documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (nuovo comma 3-bis). avvicinando in questo modo il nostro ordinamento a quello di altri paesi europei che vedono il c.d. “buono sociale” come strumento privilegiato per accedere ai servizi di welfare.
Previsione, quest’ultima, che unitamente all’aggiramento del requisito della “volontarietà” ai fini del mantenimento del beneficio fiscale per certi servizi sembrerebbe definitivamente aprire il mercato alle società attive nel settore dei servizi di welfare aziendale e dei c.d.
“voucher”.
LE NOVITA’ FISCALI
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La Legge di Stabilità per il 2017 apporta ulteriori benefici:
L’art. 1, commi da 160 a 162, della Legge di Bilancio 2017 prevede modifiche ai commi
182, 184, 186 e 189 introduce il comma 184-bis, all’articolo 1, della l. 208/2015, c.d.
Legge di Stabilità 2016 e modifica l’articolo 51 del d.p.r. 917/1986, ossia prevede modifiche, di natura fiscale e contributiva, al premio di risultato ed al
welfare aziendale.
LE NOVITA’ FISCALI
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Dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente:
«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie
considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
LE NOVITA’ FISCALI
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Ulteriori modifiche all’art. 51
Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente in vigore dal primo gennaio 2017. Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, commi 161, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100)); [Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n.
208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.]
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Ulteriori modifiche all’art. 51
Il comma 162 si pone come norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
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Resta invariata la formulazione dell’art 100 del TUIR:
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifche fnalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi (retribuzione+contributi+altri oneri diretti)
L’Art. 100 TUIR
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Caratteristiche di un piano di welfare aziendale
• Deve obbligatoriamente essere erogato a tutti i dipendenti o a categorie omogenee di essi
• Può essere realizzato e quantificato di anno in anno
• Non può avere fini retributivi ossia essere erogato in cambio di una prestazione ma deve avere funzioni “sociali” o di
efficienza (nuova sostituibilità con premi di produttività)
• E’ finalmente possibile gestire il piano di welfare nell’ambito della contrattazione di secondo livello superando così il
limite di deducibilità del 5/00 previsto dall’art. 100 TUIR
• Gli elementi di welfare esenti non hanno limiti di importo
• I familiari cui si riferisce la disposizione, non debbono
necessariamente essere a carico fiscalmente del dipendente;
il richiamo diretto all’art. 12 del TUIR e quello indiretto
all’articolo 433 c.c., consentono di considerare, anche se non rientranti nel nucleo familiare, il coniuge e i figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati), nonché ogni altro soggetto che con lui conviva (fratelli, sorelle, genitori che rientrino nel
nucleo).
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MODALITA’ DI EROGAZIONE
RIBORSO DIRETTO AL LAVORATORE E’ possibile solo per:
servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di
ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f.bis) Condizione indispensabile: acquisizione e
archiviazione dei giustificativi di spesa consegnati dal dipendente e rimborsati dall’azienda
NOVITA’:
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lettera f.ter e quater) OBBLIGO DI SPESA SOSTENUTA
DALL’AZIENDA
Es. corsi di lingue, di informatica, di musica, teatro, danza; abbonamenti a palestre o teatri; viaggi di studio e non; visite di medicina preventiva o diagnostica; cure odontoiatriche; assistenza psicologica; checkup medici
Condizione indispensabile: il lavoratore deve rimanere estraneo al rapporto tra azienda e fornitore del servizio
Nulla è cambiato rispetto al passato NON
POSSONO ESSERE OGGETO DI RIMBORSO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO!
Attenzione che qualche regola è rimasta identica al passato per tutto quanto è previsto dalla lettera f. contenuta nel comma 2 dell’art. 51 e dal richiamato comma 1 articolo 100,
ossia
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
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PRECISAZIONI SUL POSSIBILE RIMBORSO DIRETTO:
Il caso delle spese per istruzione
LA CIRCOLARE 28° del 15/06/2016 AFFERMA CHE:
Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne,
precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre, sostituisce la locuzione
“colonie climatiche”, ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. La
menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di
istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le
erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12. In tale nozione possono essere
ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito
scolastico. Data l’ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.
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PRECISAZIONI SUL CONCETTO DI «NON AUTOSUFFICIENZA»:
LA CIRCOLARE 28° del 15/06/2016 AFFERMA CHE:
Malgrado la dizione della norma non faccia riferimento ai servizi, tale omissione non appare significativa posto che questi possono comunque rientrare nella previsione della lettera f). Con circolare n. 2/E del 2005 è stato precisato che i soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita
quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza
anche di una sola delle condizioni esemplificativamente 24 richiamate e deve risultare da certificazione medica. L’esenzione dal reddito pertanto non compete per la
fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all’esistenza di patologie. Per quanto
concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori
detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del TUIR
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IL VOUCHER
LA CIRCOLARE 28° del 15/06/2016 AFFERMA CHE:
L’articolo 1, comma 190, lettera b), ha inserito, dopo il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, il comma 3-bis
secondo cui “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”.
MA ATTENZIONE, LA CIRCOLARE DISTINGUE DUE CASI SPECIFICI:
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IL VOUCHER PER WELFARE E/O PREMIO
…i voucher di cui al citato comma 1:
1) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;
2) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR.
I “voucher” hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. L’oggetto
della prestazione alla quale il titolo può dare diritto, secondo quanto previsto dallo stesso comma 190, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
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L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali, come già detto, il
datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto. La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore 26 nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di
nuoto. Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il
pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher
IL VOUCHER PER WELFARE E/O PREMIO
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IL VOUCHER PER BENEFIT GENERICO
In deroga al principio in base al quale i voucher “devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore
nominale” (articolo 6, comma 1, del Decreto), il comma 2
dell’articolo 6 del Decreto, prevede che “i beni e servizi di cui
all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di
importo di 258,23 euro”. La deroga alle regole generali contenute nel comma 1 costituisce una eccezione al “divieto di cumulo”,
potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi, di
importo complessivo non superiore a 258, 23 euro. La pluralità di beni e servizi erogabili attraverso l’utilizzo di un unico voucher si riflette sulle modalità di individuazione dei beni e servizi
rappresentati dal titolo di legittimazione.
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Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene,
prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio - ad una
elencazione contenuta su una 27 piattaforma elettronica, che il
dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro. Depone in tal senso la ratio della norma, che ha riguardo al valore complessivo dei beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, che non deve eccedere 258,23 euro.
E’ sufficiente, pertanto, che il valore dei beni e servizi erogati non
ecceda il limite di 258,23 euro; diversamente l’intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’emissione del buono pasto, a differenza di quella del voucher, è
riservata esclusivamente dalle società aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 285 del d.P.R. n. 207 del 2010
IL VOUCHER PER BENEFIT GENERICO
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Un piano di welfare non può essere controprestazione rispetto alla prestazione di lavoro. Ma ora
1) il piano di welfare può essere contenuto in accordi di II livello ex art 8 D.Lgs 138/11 così da essere integralmente deducibile dal reddito
d’impresa
2) può essere convertto in premio cosicchè le cifre messe a disposizione da parte del datore di lavoro per il piano di welfare possono essere convertite in denaro erogato ai dipendenti > ci sono dei limit determinat dalle regole sulla
detassazione
3) il piano di welfare può essere oggetto di una contratazione aziendale che preveda che tale dispositvo sia erogato solo al raggiungimento di
determinat risultat che il datore promete di REINVESTIRE in welfare
Welfare e contrattazione aziendale
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Detassazione dei premi di produttività e
sostituibilità con piani di «welfare» aziendale
I commi da 182-189 della Legge 208/2015 hanno reso permanente la disciplina tributaria agevolativa per i premi di produttività e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ai dipendenti privati con reddito non superiore a 50.000 euro e riformano l’art. 51 del TUIR.
Comma 182. Sulle somme corrisposte a titolo di premio di produttività d’ora in poi si applica un'imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 10 per cento, entro il limite di 2.000 euro lordi, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Tale imposta è sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali.
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41
Detassazione dei premi di produttività e
sostituibilità con piani di «welfare» aziendale
La Legge 232/2016 a) modifica i commi 182, 184, 186 e 187 dell’art. 1 della l. 208/2015 nel seguente modo:
Art. 1 comma 182 della l. 208/2015 Aumento del limite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva da € 2.000 a € 3.000
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro 3.000 euro lordi, i premi di risultato di
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
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Detassazione dei premi di produttività e
sostituibilità con piani di «welfare» aziendale
Art. 1 comma 186 della l. 208/2015 Aumento del limite reddituale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva da € 50.000 a € 80.000
Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 euro 80.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
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Detassazione dei premi di produttività e
sostituibilità con piani di «welfare» aziendale Art. 1 comma 189 della l.
208/2015
Aumento del limite per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva in caso di
partecipazione dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro da € 2.500 a € 4.000
Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.
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Detassazione dei premi di produttività e
sostituibilità con piani di «welfare» aziendale
Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.
Si tratta di una precisazione importante che completa il quadro del trattamento fiscale dei Fringe Benefit quali auto, prestiti e concessione in uso di fabbricati, disponendo che questi elementi non vengono sottoposti ad imposta sostitutiva subendo esclusivamente il trattamento fiscale previsto dal comma 4 anche se vengono scelti dal lavoratore per sostituire in tutto o in parte il valore del premio aziendale.
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Detassazione dei premi di produttività e sostituibilità con piani di «welfare» aziendale
Art. 1 comma 184bis della l. 208/2015
Si prevede che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
- i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
- le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro
purchè tali elementi siano erogati su richiesta esplicita del lavoratore in sostituzione di parte o dell’intero premio aziendale.
Comma 184bis
Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
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Premi di produttività: misurabilita’ e verificabilita’
Si deve trattare di premi variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.
La disciplina della misurazione e della verifica dei premi di produttività è stata definita dal decreto attuativo del 16 marzo 2016; tale decreto ha delineato anche le modalità «paritetiche» di partecipazione all’organizzazione del lavoro valevoli per innalzare il beneficio fiscale da 3.000 a 4.000 euro.
Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
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Premi di produttività: criteri definiti
Riassuntivamente il decreto disciplina:
1.i criteri di misurazione per i premi di risultato, stabilendo che i contratti collettivi di lavoro (compresi quelli aziendali o
territoriali) devono prevedere criteri di misurazione e verifica
degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della
produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel
miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non
straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo di tempo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
2.la partecipazione agli utili dell'impresa chiarendo che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile e che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2016.
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Premi di produttività e partecipazione paritetica
3. il coinvolgimento paritetico dei lavoratori alla gestione dell’impresa stabilendo che l'incremento del limite a 4.000 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro
prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano (stabilito dai contratti
collettivi questa volta solo nazionali – e quindi dovremo attendere che si adeguino alla nuova normativa) che
stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e
lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio
degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che
illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
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Premi di produttività e conversione in welfare
Importante novità introdotta dal comma 184 è la
possibilità di convertire il premio in benefit previsti da un piano di welfare aziendale e confermata dalla L.
232/2016. In merito a questa possibilità viene ribadito quanto previsto al comma 186 della L.208/2015
specificando (anche se non proprio con totale chiarezza espositiva) che la sostituzione è sempre possibile su
opzione del lavoratore ma solo per la quota e nei limiti utili ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Questo significa che solo un lavoratore con un reddito non superiore a € 80.000 potrà convertire il suo premio in welfare aziendale godendo della relativa esenzione da imposta e da contributi fino al limite massimo di € 3.000 (o 4.000), gli importi eccedenti saranno
normalmente assoggettati ad imposta e contributi così come lo saranno per intero in caso di superamento del limite reddituale, anche se sostituiti da elementi per loro natura normalmente esenti.
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Premi di produttività 2016
Di particolare interesse è il decreto attuativo del 25 marzo 2016 nel punto in cui consente l’erogazione di premi nell’anno 2016 ma che sono relativi all’anno precedente, ossia il
2015. Tale previsione è senz’altro valida anche per premi di competenza del 2016 pagati nel 2017. Ricordiamo infatti che vige il criterio di cassa. Per questo l’accordo aziendale dovrà essere depositato presso la Direzione
Territoriale del Lavoro entro 30 giorni, dalla firma e PRIMA dell’erogazione del premio in busta paga.
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Premi di produttività: le conferme (e l’aggiornamento) della circolare Agenzia delle Entrate n. 28E del 15
giugno 2016
Il limite reddituale di euro 80.000 deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma
2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal
medesimo articolo 49 del TUIR (cfr. circolare n. 49/E del 2008, par.
1.1.; circolare n. 11/E del 2013, par. 1). Analogamente a quanto chiarito in relazione alle previgenti agevolazioni, ai fini della
verifica del limite, occorre considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria. Dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a
tassazione separata (cfr. circolare n. 49 del 2008 par. 1.1.;
circolare n. 11/E del 2013, par. 1).
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Limite degli 80.000: concorrono tutti i redditi tassabili anche quelli esteri e le retribuzioni convenzionali per gli
espatriati
1. No redditi a tassazione separata 2. Si TFR in busta paga
3. Si premi anche se detassati
4. No welfare esente e premi sostituiti con welfare (nei limiti per i premi)
5. No redditi di lavoro autonomo o di impresa
6. Il limite è sempre riferito solo all’anno precedente, l’agevolazione resta per il superamento nell’anno Ribadiamo la fine della detassazione delle c.d. retribuzioni
di produttività (es. straordinari)
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CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA DETASSAZIONE E’
IL SUPERAMENTO DI ALMENO UN PARAMETRO DI RIFERIMENTO RISPETTO AL PUNTO DI PARTENZA es.
Pago il premio pur non avendo realizzato gli incrementi previsti = NO detassazione)
Per i premi riferiti alla presenza la MATERNITA’ vale
Gli utili ripartibili ai lavoratori sono quelli da bilancio approvato al netto delle imposte ossia quelli distribuibili
ai soci
Si detassazione anche se l’impresa dichiara una perdita (fermo restando l’obbligo di dimostrare di aver
raggiunto «un punto in più rispetto a …»)
Il limite degli 80.000 e dei 3.000/4.000 è inteso TOTALE annuo indipendente dal numero di rapporti di lavoro
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Per l’aumento a 4.000 nel concetto di «partecipazione paritetica dei lavoratori alla gestio aziendale» si
intende una partecipazione attiva «bottom-up» (ma è demandata la regolamentazione ai CCNL)
Il limite dei 3.000 o 4.000 è inteso al lordo della
imposta sostitutiva MA AL NETTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE (significa un premio
lordissimo di circa 3,329,26)
I premi detassati non incidono sul limite dei 26.000 euro per il «bonus Renzi»
Essendo soggetto a imposta sostitutiva e non a Irpef il premio non vale per il calcolo di detrazioni o
deduzioni
Il premio detassato vale per l’ISEE
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Il welfare se frutto di contrattazione aziendale è interamente deducibile e non è soggetto al limite del
5/00
Le opere e i servizi aventi finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto come prima non possono essere oggetto di rimborso
diretto e il lavoratore deve rimanere estraneo al rapporto con il fornitore che eroga il servizio
Restano eccezionalmente escluse dalla regola di cui sopra le spese scolastiche, badanti e baby sitter, gite
scolastiche, trasporto collettivo degli alunni, libri di testo, borse di studio. Permane l’obbligo di consegna da parte del lavoratore e di conservazione da parte del
datore di tutti i giustificativi relativi
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Il concetto di non autosufficienza (art. 2 f ter) è riferito solo a chi ha problemi di salute, sono esclusi i minori (a
meno che con patologie cliniche)
I voucher devono avere lo stesso trattamento fiscale dei servizi cui sono riferiti: 258,23 euro per servizi plurimi;
voucher specifici se di importo superiore > mai
sostituibilità con danaro; attenzione a tenere i lavoratori estranei ai rapporti con i fornitori nei casi di cui all’art.
100 comma 1 (tranne scuola); se si supera l’importo di 258,23 l’intero valore diventa imponibile (quindi anche il
258,23); il buono pasto può essere emesso solo da società autorizzate, il voucher «spesa» da chiunque.
La sostituibilità del premio con welfare deve essere prevista dal contratto aziendale o territoriale, MAI per
accordo tra datore e lavoratori.
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Viene ribadito che il premio può essere sostituito con danaro derivante da un piano di welfare solo se si tratta di quei benefit
che possono essere rimborsati direttamente la lavoratore (es.
scuole, baby-sitter etc.)
Attenzione che se si sostituisce benefit a premi ma si scopre che il lavoratore nell’anno precedente aveva superato il limite dei 80.000 euro, l’intero importo è reso imponibile anche se si tratta di welfare. Attenzione che anche se si supera il limite dei
3.000,00 euro (o 4.000), il welfare diventa imponibile per la parte in esubero
Se in accordo ad un piano di welfare il lavoratore chiede che il premio sia versato a casse di assistenza, l’esenzione è
comunque limitata ai 3.000,00 euro (o 4.000) anche se la norma prevede l’esenzione fino a 3.615,20 euro che ora però possono
essere travalicate con la quota sostituente il premio
La sostituzione con buoni pasto resta invece limitata a max 5,29 o 7,00 euro
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Si può sostituire premi con servizi di trasporto collettivo per il tragitto casa-lavoro, anche con abbonamenti a mezzi pubblici, per altri tipi di trasporti il limite resta di
258,26 euro.
Le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, possono (per la quota sostituenda il premio) andare oltre il limite di esenzione
pari a €2.065,83.
Se il lavoratore chiede di sostituire il premio con
versamenti ad un fondo di previdenza complementare l’esubero del versamento rispetto al tetto dei 2.000,00 può
continuare ad essere dedotto dal reddito del lavoratore (art.10, l. e-bis TUIR) e può superare (per la quota
sostituenda il premio) il tetto dei 5.164,65 euro
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Il lavoratore è obbligato a tenere al corrente il suo datore di lavoro relativamente al superamento del tetto
degli 80.000,00 o se abbia già avuto premi da altro datore che concorrono al tetto limite dei 3.000,00 o
4.000,00
Il lavoratore può sempre comunicare al datore di voler rinunciare al regime agevolato (ad es. quando voglia cogliere l’opportunità di fare la dichiarazione dei redditi
per recuperare delle spese che altrimenti andrebbero perdute)
Qualsiasi accordo aziendale già in vigore può essere integrato per essere reso allineato alle nuove normative,
nel frattempo tutte le parti non conformi non potranno valere ai fini della detassazione, se l’azienda ha un
piano di benefit ma il contratto non prevede la sostituibilità questa non è possibile
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In base a quanto espressamente previsto per il
passato, il reddito è determinato “al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta
sostitutiva di cui al…comma 182”. Si evidenzia in proposito che gli emolumenti premiali non entreranno
invece nel computo della soglia reddituale di euro 80.000, cui è subordinato l’accesso al regime
agevolato, nel caso in cui siano stati sostituiti – su scelta rimessa al dipendente in base a quanto previsto
dalla legge di Stabilità - con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei limiti fissati
dall’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr.
circolare n. 59/E del 2008 par. 8). Ad esempio un soggetto che nel 2017 assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel 2016, anno in cui era residente all’estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito
di lavoro dipendente tassato all’estero sia stato di ammontare superiore a 80.000 euro. I redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero da soggetti residenti, assoggettati a tassazione in Italia
ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, devono essere computati nel limite reddituale di euro 80.000 sulla base
dell’ammontare convenzionale ivi previsto. Resta fermo,
naturalmente che l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda solo i casi in cui la retribuzione premiale non è assorbita dalla
determinazione forfetaria della base imponibile convenzionalmente determinata.
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Rientra nel computo della soglia reddituale di 80.000 euro anche la quota maturanda di TFR richiesta dal
lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi
dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 (c.d. Q.u.I.R., quota integrativa della retribuzione, secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, 10
comma 1, lettera i) del d.P.C.M. 20.02.2015 n. 29).
Tale parte integrativa della retribuzione difatti, per espressa previsione di legge, è assoggettata a
tassazione ordinaria e concorre, pertanto, alla
formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione (comma 756-bis dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006, introdotto dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014).
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Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di
lavoro dipendente (cfr. circolare 59/E del 2008, par.
8; circolare 11/ E del 2013, par. 1) ed anche se il limite di 80.000 euro sia stato superato per effetto
del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi
assimilati.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, risulta parimenti irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro 80.000 nell’anno
in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che determinerà l’esclusione del beneficio
per i premi eventualmente erogati nell’anno successivo.