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La conversione in legge del decreto semplificazioni fiscali

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Academic year: 2022

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Normativa e prassi in sintesi

a cura di Centro Studi Tributari

La conversione in legge del “decreto semplificazioni fiscali”

La Legge n.44 del 26 aprile 2012, pubblicata in G.U. n.99 del 28 aprile 2012, S.O. n.85, ed entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione, ha convertito con modificazioni, il D.L.

n.16 del 2 marzo 2012, c.d. “decreto semplificazioni fiscali”.

La Legge è intervenuta in maniera corposa su varie norme introdotte nel passato, in primis sull’Imu, come prevista dal D.Lgs. n.23/11 e anticipata sin dal 2012 con il successivo D.L. n. 201/11 (il c.d. “Decreto Monti”, primo atto di indirizzo del nuovo Governo).

In particolare, si segnala come sia stato previsto un regime transitorio, per il solo 2012, in riferimento sia alle aliquote da applicare che ai termini per il versamento.

Inoltre, è stata modificata, in senso sicuramente più restrittivo, la definizione di abitazione principale ai fini delle relative detrazioni.

Da ultimo si segnala come il Governo abbia previsto la possibilità di modificare le regole di determinazione del tributo (base imponibile, detrazione e aliquote) con successivi DPCM, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, in funzione del gettito derivante dalla prima rata.

Ulteriori modifiche sono state apportate alle regole relative al reddito d’impresa (deducibilità leasing finanziari e plafond di deducibilità per le spese di manutenzione).

Anche alcune imposte patrimoniali, introdotte con il “Decreto Monti”, sono state oggetto di modifiche parziali ed integrazioni.

Il settore dell’accertamento è stato interessato da un emendamento relativo alle liste selettive create dall’Agenzia delle Entrate ai fini accertativi le quali, secondo il decreto legge, dovevano essere formate sulla base di dichiarazioni anche anonime. La Legge di conversione, invece, ha previsto che le segnalazioni di violazioni tributarie debbano avere fonti certe, quindi non anonime.

In tema di accertamento esecutivo è stato confermato l’obbligo per l’Agente della riscossione di inviare una raccomandata con cui informare il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell’accertamento esecutivo. La Legge di conversione ha previsto che l’intimazione ad adempiere debba essere contenuta, tra gli altri, anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi ai sensi dell’art.48, co.3 del D.Lgs.

n.546/92, relativamente al mancato pagamento delle rate in caso di conciliazione giudiziale.

Per quanto riguarda i crediti vantati nei confronti della P.A, è previsto che per importi complessivi superiori a €10.000, a prescindere dalla presenza di una o più cartelle di pagamento, deve comunque procedersi al versamento delle somme eccedenti il debito.

In tema di sanzioni, la Legge di conversione ha esteso, con il richiamo all’intero comma 1 dell’art.13 del D.Lgs. n.472/97, e non più solo alla lettera a) del medesimo comma, il c.d. “ravvedimento sprint” a tutte le ipotesi ravvedibili.

Per una più agevole lettura della tavola sinottica che segue ricordiamo che le modifiche apportate dalla Legge di conversione, opportunamente segnalate di volta in volta, decorrono dal 29 aprile, invece, quanto disposto dal decreto legge, rimasto invariato dopo la conversione, ha decorrenza 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto.

È, inoltre, evidenziato quando per l’entrata in vigore viene disposta una data differente o quando per l’attuazione si rende necessaria l’emanazione di ulteriori provvedimenti.

(2)

REDDITO D’IMPRESA Deducibilità dei costi da reato

In sede di conversione è stato modificato il nuovo comma 4-bis dell’art.14 della L. n.537/93 introdotto con il D.L. n.16/12, ai sensi del quale non sono ammessi in deduzione i costi e le spese di beni e delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il P.M. ha intrapreso l’azione penale. In particolare, è stata integrata la causa di indeducibilità ampliandola alle ipotesi in cui è emesso un decreto con cui viene disposto il giudizio e di emissione di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art.157 c.p.. In caso di successiva sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere per estinzione del reato, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte comprensive degli interessi.

Viene confermato che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione.

Resta ferma anche l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% dell’ammontare delle spese o di altri componenti negativi non sostenuti. La sanzione può essere ridotta nel limite di un terzo ai sensi dell’art.16, co.3 del D.Lgs. n.471/93.

Per effetto del principio del favor rei le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o attività posti in essere anteriormente al 2 marzo 2012, salvo il caso in cui vi siano provvedimenti definitivi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap.

art.8, co.1-3

Deducibilità dei canoni di leasing

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, per effetto delle modifiche apportate all’art.102, co.7 Tuir, ai fini della deducibilità dei canoni di leasing finanziario in capo all’impresa utilizzatrice viene eliminato il requisito della medesima durata minima del contratto. Quindi la deducibilità fiscale è concessa per un periodo non inferiore ai 2/3 determinato applicando i coefficienti di ammortamento. Quindi in caso di durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente richiesta l’impresa utilizzatrice dovrà operare opportuna variazioni in aumento.

Per l’impresa concedente l’ammortamento del bene resta vincolato alla durata del contratto.

art.4-bis, co.1, lett.b) e

co.2

Plafond spese di manutenzione

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012, per effetto delle modifiche apportate all’art.102, co.6 del Tuir, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate ad incremento dei beni cui si riferiscono, non sarà più necessario rapportare ad anno il valore dei beni compravenduti nell'anno, ma sarà sufficiente tener conto di quelli risultanti all'inizio dell'esercizio.

art.3, co.16- quater

Contabilità semplificata

La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta che dal D.L. n.70/11 era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento, diventa una facoltà; il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello della registrazione e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.

art.3, co.8 e 9

(3)

Rimborsi Irap

Per effetto dell’introduzione del co.1-quater all'art.2 del D.L. n.201/11 è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare, le annualità interessate sono quelle per le quali, al 2 marzo 2012, risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73.

Il rimborso compete:

- qualora il contribuente non abbia operato deduzioni dell’Irap dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

- e qualora la deduzione operata in misura pari al 10% risulti inferiore a quella risultante applicando il criterio analitico in vigore dal 2012.

L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.

art.4, co.12

Rinvio dell’operatività delle modifiche al regime fiscale delle cooperative Le modifiche al regime fiscale delle cooperative, introdotta con l’art.2, co.36-bis e 36-ter del D.L. n.138/11 sono rinviate, in riferimento alle banche di credito cooperativo, al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 13/08/11.

art.4, co.5- quinquies

FINANZA LOCALE IMU – riduzione base imponibile

Viene ridotta nella misura del 50% la base imponibile relativa ai fabbricati di interesse storico e artistico e a quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Questa misura vale a prescindere dalla natura giuridica del soggetto proprietario.

art.4, co.5, lett.b)

IMU – terreni agricoli

Viene elevato, da 130 a 135, il moltiplicatore relativo ai terreni agricoli. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore viene individuato in 110.

Viene inoltre previsto che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere individuati, sulla base dell’altitudine o della redditività dei terreni, i comuni per i quali si rende applicabile l’esenzione relativamente ai terreni agricoli.

art.4, co.5, lett.c) e

5-bis

IMU - abitazione principale

Viene resa più stringente l’agevolazione relativa all’abitazione principale poiché ne è prevista l’applicazione una sola volta per singolo nucleo familiare, a condizione che tutti i componenti abbiano la dimora e la residenza nello stesso immobile.

È concessa facoltà ai Comuni di considerare quali abitazioni principali gli immobili:

- posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e

- posseduti, sempre a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

a condizione che in entrambi i casi non risultino locate.

In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’imposta è dovuta dall’assegnatario della casa coniugale.

art.4, co.5, lett.a) e f)

e co.12- quinquies

(4)

IMU – determinazione aliquote

Viene stabilito che, a decorrere dall’anno 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, devono essere inviate, per la pubblicazione sul sito www.finanze.it, esclusivamente in via telematica. Inoltre, viene precisato che gli effetti della delibera retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno cui si riferiscono. A tal fine l’invio telematico deve avvenire entro il 23 aprile.

art.4, co.5, lett.l)

IMU - dichiarazione

Per mezzo dell’introduzione del comma 12-ter all’art.13 del D.Lgs. n.23/11, è previsto che nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in possesso degli immobili o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, deve essere presentata la relativa dichiarazione.

La dichiarazione deve effettuarsi sul modello da approvare con un decreto ministeriale con cui verranno disciplinati i casi in cui si rende necessaria la dichiarazione stessa.

art.4, co.5, lett.i)

IMU - versamento

Per mezzo dell’introduzione del comma 12-bis all’art.13 del D.Lgs. n.23/11, limitatamente all’anno 2012, la prima rata è pari al 50% dell’importo risultante utilizzando le aliquote di base. Con la seconda rata si procederà al saldo, con conguaglio sulla prima rata.

Sempre in riferimento al solo anno 2012 è possibile procedere, in riferimento all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, al versamento in 3 rate, con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, di cui le prime due rispettivamente pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando le aliquote di base. In alternativa, è concesso al contribuente di ottemperare all’imposta in due rate.

Limitatamente agli immobili rurali che risultano ancora iscritti nel catasto terreni l’imposta è versata in un’unica rata al 16 dicembre.

Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, è data facoltà, con uno o più DPCM da emanarsi nel termine del 10 dicembre 2012, di provvedere, sulla base del gettito della prima rata, alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle detrazioni. Entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazione del tributo.

Il versamento dell’imposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, potrà essere fatto tramite bollettino postale.

art.4, co.5, lett.d), h) e

i)

IMU – agevolazioni in agricoltura

Sono esenti gli immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, co.3-bis del D.L.

n.557/93 ubicati nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi dell’elenco predisposto dall’ISTAT. Limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano è data facoltà di prevedere, nei limiti delle aliquote stabilite con l’art.13, co.8 del D.L. n.201/11, l’assoggettamento all’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Limitatamente all’anno 2012, la prima rata IMU relativa ad immobili rurali ad uso strumentale è dovuta nella misura del 30% dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta.

In diretta connessione con l’ampliamento delle esenzioni, viene ribadito come gli immobili che non scontano l’IMU, sono comunque soggetti all’imposta sui redditi e alle relative addizionali.

art.4, co.1- ter e 5, lett.a), d)

ed e)

(5)

È previsto che i terreni posseduti da parte di coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli principali) iscritti alla previdenza agricola sono sempre da considerarsi come non fabbricabili.

Per effetto dell’introduzione del co.8-bis all’art.13 del D.Lgs. n.23/11 è previsto che l’IMU dovuta dai coltivatori diretti e dagli IAP per i terreni agricoli posseduti e condotti è dovuta limitatamente alla parte eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni sul’imposta dovuta:

- del 70% sulla parte di valore che eccede €6.000 e fino a €15.500;

- del 50% su quella che eccede €15.500 e fino a €25.500; e - del 25% su quella che eccede €25.500 e fino a €32.000.

Imposta di scopo

È previsto che l’imposta di scopo, che avrà quale base imponibile la medesima dell’IMU, potrà essere disciplinata, da parte dei Comuni tramite un regolamento e non più un DPR.

art.4, co.1- quater

Imposta di sbarco sulle isole minori

È data facoltà ai comuni ubicati nelle isole minori o nel cui territorio le suddette isole insistono, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco nella misura massima di €1,50. Sono esentati dall’imposta residenti, lavoratori, studenti pendolari, nonché soggetti facenti parte di un nucleo familiare che risulti aver pagato l’IMU e che come tali sono parificati ai residenti.

art.4, co.2- bis

Imposta comunale sulla pubblicità

Entro il 31 maggio 2012 dovrà essere emanato un decreto, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui disciplinare l’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n.507/93 relativamente al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, su gru mobili e a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

art.3, co.16- sexies

IVA Nuovi limiti per la compensazione dei crediti Iva

Vengono confermate le modifiche apportate all’art.17, co.1 del D.Lgs. n.241/97 e all’art.37, co.49-bis del D.L. n.223/06, con cui il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Il nuovo limite si applica sulle compensazioni operate a partire dal 2 aprile.

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini e modalità attuative.

art.8, co.18 – 20

Spesometro

Con decorrenza 1° gennaio 2012, viene eliminato all’art.21, co.1 del D.L. n. 78/10 il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate tutte le operazioni. Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l’ammontare complessivo annuo e non più analiticamente.

Resta fermo l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fatture di importo non inferiore a €3.600.

Infine, in sede di conversione in legge, è stato previsto che, limitatamente ai soggetti già tenuti, ai sensi dell’art.11, co.2 del D.L. n.201/11, alla comunicazione dei movimenti finanziari, la comunicazione deve essere fatta solamente per le fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione.

art.2, co.6

(6)

Semplificazioni contabili

Per effetto delle modifiche apportate all’art.32 del DPR n.633/72 viene elevato a

€400.000 per le attività di servizi e a €700.000 per le altre attività, il limite di volume d’affari annuo per la semplificazione degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni. Viene, inoltre, previsto che per i soggetti che svolgono entrambe le attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di €700.000.

art.3, co.4- quater

Dichiarazione di intento

Viene confermata la modifica al termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento previsto dall’art.1, lett.c) del D.L. n.746/83 che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d’intento. In altri termini, fintantoché non viene effettuata un’operazione in sospensione d’imposta, non vi è obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

art.2, co.4

Regime del margine

Per effetto dell’introduzione del nuovo co.10-bis all’art.36 del D.L. n.41/95, il regime del margine si rende applicabile anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria, diversi da quelli aventi ad oggetto beni immobili, acquistati presso privati, ovvero soggetti che non hanno detratto l'Iva afferente l'acquisto o l'importazione, nonché soggetti passivi comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e soggetti passivi che abbiano già assoggettato l'operazione al regime del margine.

art.2, co.6- bis

Commercio al minuto

Viene estesa l’esenzione dell’obbligo di emissione della fattura, anche se non richiesta dal cliente, per le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate da parte di agenzie di viaggi e turismo.

art.2, co.13-ter

Depositi Iva

Per effetto delle modifiche apportate all’art.16, co.5-bis del D.L. n.185/08, l’applicazione del regime di sospensione dell’Iva avviene senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto della merce. Di fatto, dovrebbe essere sufficiente la prestazione del depositario.

art.8, co.21-bis

Chiusura partite Iva inattive

Vengono confermate le modifiche apportate all’art.35, co.15-quinquies del DPR n.633/72 per effetto delle quali la chiusura delle partite Iva inattive avverrà d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, può fornire gli opportuni chiarimenti. La sanzione, da un minimo di €516 ad un massimo di €2.065, per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta direttamente a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni, nel qual caso la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo.

art.8, co.9, lett.a)

Verifica della validità del numero di partita Iva

Viene confermata l’introduzione dell’art.35-quater al DPR n.633/72, al fine di contrastare le frodi in materia Iva; l’Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell’anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle partite Iva.

art.8, co.9, lett.b)

(7)

Esenzione per i collegi universitari

L’esenzione dal pagamento dell’Iva di cui all’art.1, co.604 della L. n.296/06 si applica ai soli collegi universitari che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’art.1, co.4 della L. n.338/00 recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.

art.2, co.4- bis

IRPEF

Esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente

Per effetto delle modifiche apportate all’art.51, co.2, lett.f-bis del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ma anche i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a loro categorie, per la frequenza ad asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari a carico di cui all’art.12 Tuir, nonché per le borse di studi a favore dei medesimi familiari.

art.3, co.6- bis

Deducibilità dei canoni di leasing nel reddito di lavoro autonomo

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, per effetto delle modifiche apportate all’art.54 Tuir, ai fini della deducibilità dei canoni di leasing finanziario in capo al soggetto che utilizza il bene viene eliminato il requisito della medesima durata minima del contratto. Quindi la deducibilità fiscale è concessa per un periodo non inferiore ai 2/3 determinato applicando i coefficienti di ammortamento.

In caso di durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente richiesta il soggetto dovrà operare opportune variazioni in aumento.

art.4-bis, co.1, lett.a)

e co.2

Dichiarazione dei redditi quadro RW

Per effetto delle modifiche apportate all’art.4, co.4 del D.L. n.167/90, viene ampliato il riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali che non devono essere indicate nel quadro RW quando affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti che altresì riscuotono i redditi dalle attività finanziarie medesime.

art.8, co.16-bis

Addizionali comunali

A decorrere dall’anno 2012, i Comuni hanno 30 giorni di tempo dall’approvazione della delibera che istituisce l’aliquota per l’addizionale comunale all’Irpef, per comunicarla al DEF per la relativa pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.

art.4, co.1- quinquies

Fideiussione esente da imposta di registro

In sede di conversione viene introdotta l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per le fideiussioni prestate a garanzia di contratti di locazione per i quali è stato optato per la cedolare secca.

art.4, co.1-bis

RISCOSSIONE Accertamento esecutivo

Vengono confermate dalla legge di conversione le modifiche apportate al D.L.

n.78/10, secondo cui, tranne nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione, l’Agente della riscossione è tenuto ad inviare una raccomandata semplice, all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto impoesattivo, con cui informa il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell’accertamento esecutivo.

La successiva espropriazione forzata viene avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno, e non più del secondo, successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

art.8, co.12 lett.a) e co.12-bis

(8)

Con le modifiche apportate con la legge di conversione viene previsto che l’intimazione ad adempiere debba essere contenuta, tra gli altri, anche nei provvedimenti di irrogazione sanzioni emessi ai sensi dell’art.48, co.3 del D.Lgs.

n.546/92, relativamente al mancato pagamento delle rate in caso di conciliazione giudiziale.

La disciplina dell’accertamento esecutivo, inoltre, trova applicazione anche nel caso in cui l’atto di accertamento impugnato sia divenuto definitivo.

Dilazione dei pagamenti

Con la legge di conversione viene confermato, per effetto dell’abrogazione del comma 7 dell’art.3-bis del D.Lgs. n.462/97, che, nell’ipotesi in cui il contribuente decadesse dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà, ai sensi dell’art.19 del DPR n.602/73.

art.1, co.1

Flessibilità della rateazione

La legge di conversione non modifica la disciplina relativa alla flessibilità della rateazione prevista dal decreto legge. Per effetto delle modifiche apportate all’art.19 del DPR n.602/73, il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.

Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio.

La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012, non sono più modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica, come previsto dal comma 1-bis, dell’art.19 del DPR n.600/73.

art.1, co 2 e 3

Pignoramento degli stipendi per somme dovute all’agente della riscossione Ferma restando la struttura del nuovo art.72-ter al DPR n.602/73, introdotto con il D.L. n.16/12, in sede di conversione sono stati modificati i nuovi limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro ed impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento. In particolare, l’Agente della riscossione può pignorare le suddette somme:

 nel limite di 1/10 per debiti di importo fino a €2.500; e

 nel limite di 1/7 per debiti di importo compreso tra €2.500 e €5.000.

Resta fermo il limite di 1/5 in presenza di debiti superiori a €5.000.

art.3, co.5, lett.a) e b)

Espropriazione immobiliare

Per effetto delle modifiche apportate all’art.76 del DPR n.602/73, le soglie di

€20.000 e di €8.000 del debito, confermate dalla legge di conversione, superate le quali il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare, sono sostituite dall’unico limite di €20.000, al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione. Per effetto dell’unificazione di tale soglia viene abrogata la disposizione dell’art.7, co.2, lett. gg-decies) del D.L. n.70/11.

art.3, co.5, lett.c) e

co.7

(9)

Ipoteca sugli immobili

A decorrere dal 2 marzo 2012, ai sensi del nuovo comma 1-bis aggiunto all’art.77 del DPR n.602/73, non modificato dalla Legge di conversione, l’Agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede sia pari o superiore a €20.000.

art.3, co.5, lett. d) e

co.6

Cancellazione delle ipoteche

La Legge di conversione modifica il TUB (Testo unico in materia bancaria e creditizia) aggiungendo il nuovo comma 7-quinquies all’art.161, ai sensi del quale, a decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione automatica delle ipoteche di cui all’art.40-bis, trova applicazione anche nel caso delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata AR, deve trasmettere al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per queste ultime richieste, se ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore, quindi, procede con la cancellazione dell’ipoteca entro il giorno seguente a quello in cui ha ricevuto la comunicazione.

Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 giugno 2012.

art.6, co.5- quinquies decies

Crediti tributari di piccola entità

A decorrere dall’1 luglio 2012, secondo quanto disposto dal decreto legge non modificato dalla legge di conversione, passa da €16,53 a €30,00, comprensivi di sanzioni ed interessi, la somma al di sotto della quale non si procede all’accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Tale limite non trova applicazione in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento in relazione ad uno stesso tributo.

art.3, co.10 e 11

Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici

Non è stato modificato quanto disposto dal decreto legge in merito ai crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici e dello Stato. È previsto che i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a tali enti, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.

La legge di conversione ha stabilito la non applicabilità della disposizione ai crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Qualora la P.A., prima di effettuare un pagamento di importo superiore ad

€10.000, verifichi che il beneficiario ha un debito emergente da una o più cartelle di pagamento, è tenuta comunque a procedere al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Il mancato pagamento di tali somme o il mancato pagamento delle somme dovute nell’ipotesi in cui venga meno l’inadempimento o sia ridotto l’ammontare del debito in ragione di pagamenti effettuati dal beneficiario costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

art.1, da co.4 a

co.4- quater

(10)

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI Comunicazioni black list

Vengono mantenute le modifiche apportate all’art.1, co.1 del D.L. n.40/10, per effetto delle quali la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta black list, deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.

art. 2, co.8

Adempimenti e versamenti fiscali

Per effetto dell’introduzione del comma 11-bis all’art.37 del D.L. n.223/06 è prevista la possibilità di ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali e versamenti di imposte e contributi scadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, entro tale ultima data, senza alcuna maggiorazione.

art.3- quater

Remissione in bonis per ritardati pagamenti formali per benefici fiscali e accesso a regimi opzionali

Viene confermato che la fruizione di benefici di natura fiscale e l’accesso a regimi opzionali (ad esempio trasparenza e consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a condizione che:

 sussistano i requisiti sostanziali richiesti;

 non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza;

 si provveda all’adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile;

 si versi la sanzione amministrativa pari ad €258,23.

art.2, co.1

Cessione crediti nel consolidato fiscale

In sede di conversione è stato ulteriormente modificato l’art.43-ter del DPR n.602/73. In particolare adesso, in tema di possibilità di cessione dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale è previsto:

 che l’eccedenza di credito Ires può essere ceduta, anche in presenza della mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’importo ceduto;

 che le ulteriori eccedenze, utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/97, possono essere cedute anche in caso di mancata indicazione degli estremi dei soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione.

In entrambi i casi resta salva l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97 nella misura massima di €2.065,83.

art.2, co.3 e 3-bis

Dichiarazione dei redditi in caso di liquidazione

Vengono confermate le modifiche apportate all’art.5, co.1 del DPR n. 322/98, per effetto delle quali si ha un allineamento degli effetti fiscali della liquidazione a quelli civilistici. Quindi il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo che precede l’effetto della liquidazione, decorre dalla data di iscrizione al registro delle imprese oltre che della delibera di messa in liquidazione, anche della delibera di presa d’atto dell’organo amministrativo o, ancora, dell’iscrizione del decreto del Tribunale. Limitatamente alle imprese individuali, si considera la data in cui è stata comunicata la messa in liquidazione dell’impresa ai sensi dell’art.35 del DPR n.633/72.

Viene, inoltre, inserito il nuovo comma 3-bis che prevede che:

 se la revoca della liquidazione ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione ovvero relativa al 1°

periodo d’imposta di liquidazione, non vanno presentate le dichiarazioni relative a detti periodi di imposta, ma un’unica dichiarazione relativa ad un periodo di imposta ordinario;

art.2, co.5

(11)

 la revoca dello stato di liquidazione rende in ogni caso definitive le dichiarazioni già presentate; a questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione, nel senso che la dichiarazione relativa al periodo precedente (ante liquidazione) non si rende definitiva anche se già presentata, ma dovrà essere assorbita nella dichiarazione relativa all’intero periodo d’imposta.

Eliminazione dell’obbligo di indicazione del domicilio fiscale

Viene confermato, per effetto delle modifiche all’art.58 del DPR n.600/73, che l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione Fiscale è dovuta solo se espressamente prevista.

art.2, co.7, lett.a)

Sostituti di imposta

Gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta, a decorrere da quelle relative all’anno di imposta 2012, devono essere espressi in euro, mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

art.3, co.12

Accesso al riparto del 5 per mille

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono accedere al riparto del 5 per mille tutti gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, nei termini di scadenza gli adempimenti richiesti:

 posseggano i requisiti sostanziali richiesti;

 presentino la domanda di iscrizione e ottemperino alle integrazioni documentali nel termine del 30 settembre;

 versino la sanzione amministrativa minima pari a €258,23 di cui all’art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97.

art.2, co.2

ACCERTAMENTO Iva attività scudate

La legge di conversione non ha modificato quanto previsto dal decreto legge in tema di attività scudate. Per effetto dell’introduzione del nuovo co.23-bis nell’art.19 del D.L. n.201/11, le attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio, potranno essere oggetto di accertamento ai fini Iva.

art.8, co.16,

lett.i)

Studi di settore: legittimità dell’accertamento

La disciplina sugli studi di settore, modificata dalla legge di conversione solo relativamente alla forma, stabilisce che per effetto della modifica apportata all’art.39, lett.d-ter, del DPR n.600/73 e in riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, l’accertamento induttivo è legittimo in caso o di errata compilazione del modello studi di settore che comporti una differenza superiore al 15%, e non più 10%, o, comunque, a €50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Continua ad applicarsi la normativa previgente per gli accertamenti notificati prima del 2 marzo 2012.

art.8, co.4 e 5

Studi di settore: proroga del termine per la pubblicazione delle integrazioni Il D.L. n. 16/12 aveva prorogato al 30/04/12 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni agli studi di settore, applicabili per il periodo di imposta 2011, che tengono conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza o di normalità economica. Tale proroga si era resa necessaria per consentire il perfezionamento degli indicatori ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dall’art.10 del D.L. n.201/11. Il decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/12 è stato pubblicato nel SS della GU n.99 del 28/04/12.

art.5, co.1

(12)

Segnalazioni di violazioni tributarie

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla compilazione delle liste selettive ai fini delle verifiche fiscali, tiene conto anche delle segnalazioni da parte dei contribuenti che non possono più essere fatte in forma anonima e che possono avere ad oggetto l’obbligo di emissione delle ricevute o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

art.8, co.8

Partecipazione dei Comuni all’accertamento

La legge di conversione ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione di un avviso di accertamento, deve darne comunicazione al Comune di domicilio fiscale del soggetto accertato qualora abbiano stipulato una convenzione con l’Ente stesso. Il Comune interessato provvede a comunicare all’Agenzia delle Entrate, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

art.8, co.8- bis

Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali

È stata introdotta dal decreto legge e non modificata dalla legge di conversione, la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima possa richiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

art.8, co.6

Nuovi termini per il controllo dell’autoliquidazione dell’imposta di registro Per mezzo dell’introduzione del nuovo co.2-bis nell’art.76 del DPR n.131/86 viene stabilito nel quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, il termine per l’accertamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima in merito a cessioni, risoluzioni e proroghe relative a contratti di affitto e di locazione di beni immobili. Restano salvi gli ulteriori termini previsti dalla norma.

La disciplina non è stata modificata dalla legge di conversione.

art.8, co.10

ENC e Onlus - Estensione potere di accesso

Per effetto della modifica apportata dal D.L. n.16/12 all’art.52, co.1 del DPR n.633/72, viene esteso il potere di accesso dell’Amministrazione Finanziaria, ai fini dell’effettuazione delle verifiche fiscali, anche ai locali utilizzati da parte degli Enti non commerciali e delle Onlus.

art.8, co.22

Accertamento doganale

La legge di conversione del decreto legge, con la modifica apportata all’art.11, co.4 del D.Lgs. n.374/90, ha previsto, in tema di accertamento doganale, che le autorizzazioni per la richiesta di informazione agli intermediari finanziari devono essere rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Direttore provinciale.

art.9, co.1

Regime premiale

Il contribuente, al fine di rientrare nel regime premiale introdotto con il “Decreto Monti”, può utilizzare un intermediario abilitato non solo per l'invio telematico all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura, ma anche per le ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della liquidazione periodica Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.

art.2, co.13- quater

(13)

SANZIONI

Mancata comunicazione minus da cessione di partecipazioni immobilizzate IL D.L. n.16/12 ha introdotto il nuovo comma 4-bis dell’art.11 del D.Lgs. n.471/97, per effetto del quale è prevista una sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle minusvalenze realizzate di ammontare superiore a €5.000.000 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle minusvalenze e differenze negative di importo superiore a €50.000 su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri. La sanzione è pari al 10% delle minusvalenze oggetto di obbligo di comunicazione e comunque compresa tra un minimo di €500 ed un massimo di €50.000. Per effetto del nuovo regime sanzionatorio, vengono abrogate le previsioni di indeducibilità delle suddette minusvalenze previste all’art.1, co.4 del D.L. n.209/02 e art.5-quinquies, co.3 del D.L. n.203/05.

art.11, co.1 - 3

Comunicazione aggiornamento catastale

Sono soggetti alla sanzione catastale di cui all’art.2, co.12 del D.Lgs. n.23/11 i contribuenti che, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di attribuzione della rendita presunta, non provvedono alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale. Quanto disposto dal decreto legge non ha subito modificazioni in sede di conversione.

art.11, co.7

Estensione ravvedimento sprint

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione all’art.13 del D.Lgs.

n.472/97, viene estesa la riduzione della sanzione pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo a tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento.

art.11, co.3-bis

TRACCIABILITÀ CONTANTE E ANTIRICICLAGGIO Modalità di comunicazione delle infrazioni

Per effetto delle modifiche apportate all’art.51 del D.Lgs. n.231/07 da parte del D.L. n.16/12, i soggetti tenuti a comunicare le infrazioni relative all’uso del contante per importi superiori a €1.000, dovranno darne comunicazione, oltre che al Ministero delle Finanze, anche alla Guardia di Finanza e non più all’Agenzia delle Entrate. Sarà poi la stessa GdF, nell’ipotesi in cui ravvisi l’utilizzabilità degli elementi anche ai fini dell’attività di accertamento, a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

art.8, co.7

Soggetti non residenti

In deroga al limite di utilizzo del contante di cui all’art.49, co.1, D.Lgs. n.231/07, in sede di conversione è stato introdotta una deroga, nel limite di €15.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti:

 predisposizione di una fotocopia del passaporto dell’acquirente e dell’auto- certificazione di quest’ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana;

 versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all’operatore finanziario di copia della ricevuta della comunicazione alle Entrate.

art.3, co.1 e 2-bis

(14)

L’applicazione di questa procedura è, infatti, subordinata ad un’apposita comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 45160/2012.

In sede di conversione è stato previsto che gli esercenti al minuto, assimilati e le agenzie di viaggio e turismo di cui sopra, devono comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non inferiore a €1.000 effettuate a decorrere dal 29/04/12, secondo modalità e termini da definirsi con un decreto direttoriale.

Controlli alla frontiera sul denaro contante

Il D.L. n.16/12 ha modificato il D.Lgs. n.195/08 in materia di controlli alla frontiera.

Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni nel caso di violazione di tale dichiarazione.

Sequestro: può essere eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia di €10.000, se l’eccedenza non superi €10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Oblazione: il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta del 5% eccedente la soglia di €10.000, qualora l’eccedenza non dichiarata non sia superiore a

€10.000; oppure pari al 15% se l’eccedenza non supera €40.000.

In ogni caso la somma pagata non può essere inferiore a €200.

Il pagamento potrà essere effettuato all’Agenzia delle Dogane, direttamente alla GdF al momento della contestazione, o al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il pagamento in forma ridotta è precluso qualora l’importo del denaro contante eccedente la soglia consentita, superi €40.000, o, alternativamente, nel caso in cui il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

Sanzioni: il decreto con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina la somma dovuta per la violazione è adottato nel termine di perentorio di 180 giorni a decorrere dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.

Chi esporta più di €10.000 in contanti senza averne fatto dichiarazione è punito con una sanzione che va dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza a €10.000, se detta eccedenza non è superiore ai

€10.000; dal 30% al 50% dell’importo in eccedenza alla suddetta soglia, se l’eccedenza è superiore a €10.000.

art.11, co.8

Proroga dell’obbligo di accredito delle pensioni superiori a €1.000 su c/c

A seguito della modifica apportata all’art.2, co.4-ter, lett. c) del D.L. n.138/11, è differito al 1° luglio l’obbligo di pagamento da parte della P.A. di stipendi e pensioni di importo superiore a €1.000 tramite strumenti elettronici bancari o postali.

Tale disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento.

art.3, co.3 e 4

(15)

CONTENZIOSO

Esecuzione delle sentenze in materia catastale

Con il D.L. n. 16/12 è stato introdotto l’art.69-bis al D.Lgs. n.546/92 che prevede l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. La segreteria della Commissione Tributaria dovrà rilasciare una copia attestante l’avvenuto passaggio in giudicato, sulla base della quale l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio provvederà all’aggiornamento degli atti catastali.

Con provvedimento dell’Agenzia del Territorio da emanarsi entro il 31 maggio 2012 saranno individuate le modalità per l’annotazione negli atti catastali delle sentenze non ancora passate in giudicato.

art.12, co.3 e 4

Spese di giustizia

Viene confermato che il principio della prenotazione a debito delle spese del processo si applica anche alle controversie nei confronti delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio e del Demanio. In altri termini, le spese di giustizia, quali bolli e contributo unificato, sono dovute solamente in caso di soccombenza.

art.12, co.5

Controversie doganali

A mezzo delle modifiche apportate all’art.11 del D.Lgs. n.374/90, viene confermata l’abrogazione della norma che consente di presentare ricorso al Direttore compartimentale, avverso il rigetto dell’istanza di revisione dell’accertamento.

Parimenti è abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di contestazione dell’avviso di rettifica.

Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie in materia doganale instaurati ai sensi degli artt.66 e ss. del DPR n.43/73 alla data del 2 marzo.

art.12, co.1 e 2

Contributo unificato

Con norma di interpretazione autentica dell’art.18 del Testo unico sulle spese di giustizia è stabilito che si applica la disciplina dell’imposta di bollo, e non il contributo unificato, per le trascrizioni del pignoramento immobiliare, le trascrizioni e le annotazioni di domande giudiziali, nonché per le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali.

art.6, co.5- duodecies

IMPOSTE PATRIMONIALI Imposta di bollo sulle attività scudate

Il termine per il versamento dell’imposta di bollo, introdotta con l’art.19 del D.L.

n.201/11, sulle attività scudate viene individuata a regime nel 16 luglio.

Per effetto del mancato coordinamento in sede di conversione in legge del D.L.

n.16/12, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, per espressa previsione di cui al comma 17, non comporta violazione in materia di versamenti a condizione che lo stesso avvenga nell’originario termine del 16 maggio.

Viene inoltre previsto che dall’imposta di bollo sulle attività scudate si scomputa l’imposta di bollo già pagata in via ordinaria oltre che per le attività rappresentate da titoli anche per i depositi in denaro. Inoltre, per effetto della modifica apportata all’art.19, co.11, per l’accertamento e la riscossione non si farà più riferimento alle norme relative all’imposta di bollo, bensì a quelle proprie dell’imposta sui redditi.

In sede di conversione è stato previsto che la tassa speciale sulle attività scudate e messa in chiaro alla data del 6 dicembre 2011 è prelevata a condizione che la messa in chiaro sia avvenuta a partire dall'1 gennaio 2011.

art.8, co.16, lett.b)-d),

16-ter e co.17

(16)

Imposta sugli immobili detenuti all’estero

Per effetto delle modifiche apportate all’art.19 del D.L. n.201/11, l’imposta, dovuta con l’aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l’importo non supera

€200. In linea generale la base imponibile è rappresentata dal costo indicato nell’atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue O in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l’immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali.

Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall’imposta si deduce quella eventualmente assolta all’estero, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta, ai sensi dell’art.165 Tuir.

Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 15-bis è previsto un regime di favore per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia, in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir. Limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività viene svolta all’estero, l’imposta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze situate all’estero è determinata applicando la stessa aliquota e le medesime detrazioni previste per l’abitazione principale ubicata in Italia (ovvero secondo le regole dell’imposta municipale). In sede di conversione in legge è stato previsto che per i suddetti immobili non si rende applicabile la previsione di cui all’art.70, co.2 Tuir.

art.8, co.16, lett.e-g)

Imposta sulle attività detenute all’estero

Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un’imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell’importo fisso di

€34,20.

art.8, co.16, lett.h)

Bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto delle modifiche apportate all’art.13 della Tariffa, parte prima del DPR n.642/72, scontano l’imposta di bollo in misura proporzionale anche i depositi bancari e postali, ancorché rappresentati da certificati. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea anteriormente al 1°

gennaio 2009, l’imposta di bollo si determina sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima pari a €1,81. L’imposta di bollo, inoltre, non si applica sulle comunicazioni relative ai fondi pensione e sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.

Gli intermediari finanziari, limitatamente alle comunicazioni relative a quote o azioni di OICR, in presenza di un rapporto stabile con il cliente al 31 dicembre 2011 di uno stabile rapporto con il cliente, possono, in caso di mancata provvista da parte di quest’ultimo, per adempiere al pagamento dell’imposta di bollo, effettuare i necessari disinvestimenti.

art.8, co. 13–15

e co.16 lett.a)

Imposta erariale aeromobili e voli aerotaxi

Viene ridotta, con decorrenza 6 dicembre 2011, l’imposta erariale sugli aeromobili introdotta con il “Decreto Monti”.

L’esenzione dall’imposta viene estesa, sempre con decorrenza 6 dicembre 2011, agli aeromobili storici, a quelli di costruzione amatoriale e a quelli per il volo da diporto o sportivo di cui alla L. n.106/85.

art.3- sexies,co.

1, lett. a) – d) e co.2

(17)

Per quanto riguarda quelli non iscritti nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, viene ampliato dalle originarie 48 ore agli attuali 45 giorni il periodo di sosta consecutiva nel territorio nazionale che comporta l’assoggettamento all’imposta. La previsione ha effetto retroattivo a decorrere dal 28/12/11.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 16 giugno sono definiti modalità e termini di attuazione, ferma restando la devoluzione alla GdF e alle autorità aeroportuali la verifica del corretto assolvimento dell’imposta.

Da ultimo è previsto che se l’assolvimento dell’imposta, per effetto degli originari importi previsti, eccede il dovuto, è riconosciuto un credito da scomputarsi in sede di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

In sede di conversione viene introdotta un’imposta erariale sui voli degli aerotaxi rapportata alla distanza.

In particolare l’imposta, a carico del passeggero e versata dal vettore, è dovuta in misura pari a €100 per singolo passeggero per i tragitti entro 1.500 km ed elevata a €200 per quelli superiori.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 16 giugno sono definiti modalità e termini di attuazione.

Tassa imbarcazioni da diporto

Viene introdotta un’ulteriore esenzione con riferimento alle unità da diporto in uso a soggetti portatori di handicap di cui all’art.3 della L. n.104/92, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente di dette unità.

art.3, co.16- quinquies

IMMOBILI Registrazione telematica contratti di locazione

In sede di conversione vengono apportate delle modifiche all’art.5 del DPR n.404/01, per effetto delle quali viene portato da 100 a 10 il numero di immobili la cui proprietà da parte di un unico contribuente comporta la registrazione telematica dei relativi contratti di locazione. Parimenti tenuti alla registrazione telematica sono gli agenti immobiliari di cui all’art.10, co.1, lett. d-ter) del DPR n.131/86.

art.8, co.10-bis

Immobili storici-artistici

In conseguenza dell’inasprimento della tassazione IMU dei fabbricati di interesse storico artistico, viene previsto un alleggerimento dell’imposizione diretta per mezzo delle modifiche apportate agli artt.37, co.4-bis, 90, co.1 e 144 Tuir.

In particolare, per quanto riguarda la tassazione di quelli locati, ai fini del confronto tra il reddito medio ordinario ed il canone, quest’ultimo viene ridotto nella misura del 35% in luogo della precedente del 15%.

Per quanto riguarda quelli posseduti da imprese e ENC, il reddito medio ordinario è ridotto in misura pari al 50% e non si applica l’aumento di 1/3 se a disposizione.

Ferma restando l’applicazione delle nuove regole a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata con le nuove regole.

art.4, co.5- sexies e 5- septies

Iscizioni e trascrizioni

La legge di conversione ha modificato l’art.16 del Testo Unico sulle imposte ipotecarie e catastali, stabilendo che devono essere eseguite, con prenotazione a debito d’imposta, le iscrizioni e le trascrizioni dell’ipoteca e del sequestro conservativo disposte ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n.472/97. Viene, inoltre, previsto che nel caso delle trascrizioni ricevute dai cancellieri, l’Agenzia del Territorio notifica l’avviso di liquidazione contenente l’invito ad effettuare il pagamento dell’imposta nel termine di 60 giorni, decorsi i quali procede alla riscossione forzata.

art. 6, co.5- terdecies

(18)

Consultazione banche dati catastali

Le Agenzie fiscali, gli agenti per la riscossione e le Pubbliche Amministrazioni, in esenzione da tributi ed oneri, possono accedere alle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare gestita dall’Agenzia del Territorio, nonché alle banche dati catastali gestite dagli enti pubblici territoriali. L’accesso è gratuito e esente da tributi anche se richiesto in relazione ad immobili da parte del titolare del diritto di proprietà o di godimento degli immobili stessi. A decorrere dal 1°ottobre 2012, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del Territorio saranno dovuti i tributi previsti dal D.Lgs.

n.347/90, ridotti al 10%. L’importo varia a seconda che la consultazione sia effettuata su documenti cartacei o su base informatica e, in quest’ultimo caso, a seconda del numero delle unità immobiliari.

art.6, co. da 5-bis a 5-undecies

Trascrizioni di atti che costituiscono un vincolo

La legge di conversione ha aggiunto il nuovo articolo 2465-quater, rubricato

“Trascrizione di atti costitutivi di vincolo” al c.c., ai sensi del quale devono essere trascritti, quando hanno ad oggetto dei beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti, anche unilaterali, e le convenzioni, con i quali vengono costituiti dei vincoli a favore dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici territoriali ovvero di Enti svolgenti un servizio di interesse pubblico.

art.6, co.5- quaterdecies

Immobili dell’Abruzzo

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione, gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6/04/09.

art.4, co.5- octiies

APPALTI Responsabilità solidale negli appalti

Negli appalti di opere e servizi, i committenti imprenditori o datori di lavoro sono solidalmente responsabili con l’appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l’Iva derivante dalle fatture delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tale solidarietà non si applica quando il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare i mancati versamenti.

art.2, co.5-bis

Stazioni appaltanti

Per effetto di una modifica apportata all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie “gravi” definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo.

art.1, co.5 e 6

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