• Non ci sono risultati.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 16171 DEL 23/10/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ROCCHI PIERPAOLO) (ROCCHI PIERPAOLO) (P. ROCCHI) (M. MANETTI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 26/10/2020 prot. 795 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

definizione delle modalità di attuazione della riserva di alloggi da parte dei Comuni e delle ATER di cui al comma 136 dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2020 per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

Oggetto: definizione delle modalità di attuazione della riserva di alloggi da parte dei Comuni e delle ATER di cui al comma 136 dell’articolo 22 della l.r. n. 1/2020 per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 17 febbraio 1993, n. 493 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000, “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la l.r. 27 febbraio 2020, n. 1, concernente “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” e nello specifico l’articolo 22;

PREMESSO che

la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 avente ad oggetto “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, all’articolo 22, comma 134 prevede che “La Regione promuove interventi diretti a fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico”. In particolare il comma 136 dell’articolo 22, prevede che “…i comuni e le ATER assegnano alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di cui all’articolo 10 della citata l.r.

12/1999, per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1°

aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). Le assegnazioni di cui al precedente periodo possono essere disposte anche nei confronti dei soggetti

(3)

non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della citata l.r. 12/1999, per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, decorsi i quali gli immobili sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori”;

CONSIDERATO che

le disposizioni inerenti la previsione dell’ulteriore riserva di alloggi introdotte dalla l.r. n. 1/2020, rispetto a quella ordinariamente prevista dall’articolo 13 del n. 2 del 20 settembre 2000, hanno lo scopo di individuare le soluzioni alla grave situazione di emergenza abitativa, definendo ulteriori misure atte a incrementare la disponibilità di alloggi da assegnare alle famiglie che si trovano in stato di disagio economico e sociale;

al fine di attuare quanto previsto dal comma 134 e quindi fronteggiare ed evitare situazioni di emergenza abitativa è altresì data la possibilità ai Comuni e alle ATER di acquistare direttamente unità immobiliari residenziali, ai sensi dello stesso comma 136, lettera b) della l.r. n. 1/2020;

è necessario assicurare una uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute all’articolo 22, comma 134 e 136 della l.r n. 1/2020, individuando le modalità operative i criteri cui gli Enti proprietari dovranno attenersi nella individuazione degli alloggi e nella gestione degli stessi al fine delle assegnazioni;

ATTESO che per quanto previsto dal comma 137 dello stesso articolo 22 della l.r. n. 1/2020, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 136;

RITENUTO quindi di determinare, conformemente al disposto di cui ai commi 134 e 136 dell’articolo 22 della l.r. n. 1/2020, le modalità mediante le quali i Comuni e le ATER possono individuare ulteriori alloggi di riserva per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa, come di seguito:

a) i Comuni e le ATER, rispetto alla riserva prevista dall’articolo 13 del regolamento n. 2/2000, assegnano ulteriori alloggi, in misura non superiore al 10 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e riferiti:

- ad unità alloggiative acquisite, realizzate o recuperate – a totale o parziale carico dello Stato o della Regione – dagli enti pubblici territoriali, dalle ATER e dai loro consorzi;

- ad unità alloggiative parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici, compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni sciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle quali è mantenuta la destinazione a finalità assistenziale;

- alle case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti pubblici territoriali, dalle ATER e dai loro consorzi, che siano adeguati per essere adibiti a residenza permanente;

- ad unità alloggiative di proprietà degli enti locali, non coinvolti nell’emergenza abitativa, relativamente ai quali dovrà essere richiesto e ottenuto il preventivo assenso da parte dell’ente stesso;

- ad unità alloggiative che, a seguito degli interventi di recupero realizzati nell'ambito dei programmi denominati contratti di quartiere, sono state trasformate in alloggi aventi le tipologie e gli standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente; per tali interventi è consentito il cambio di destinazione d'uso secondo la normativa vigente.

b) i Comuni e le ATER prevedono la ricognizione delle tipologie di alloggi di cui alla lettera a), indicando per ogni categoria di alloggi la quota percentuale e il numero degli stessi fino a concorrenza della prevista misura del 10 per cento riferite a:

- situazioni di emergenza abitativa oggetto di esame e di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

(4)

- provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito del quale hanno priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) i comuni e le ATER comunicano alla Regione Lazio – Direzione regionale per le Politiche Abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – ogni tre mesi, l’elenco degli alloggi di cui alla lettera a) ricogniti e individuati da assegnare nell’ambito della quota di riserva del 10%. Gli stessi enti gestori, Comuni e ATER, al fine di individuare alloggi disponibili per l’assegnazione, attuano ogni tre mesi, una ricognizione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, dei fondi comuni di investimento immobiliare, dei piani di zona di edilizia agevolata e degli alloggi di edilizia sociale così come disposto dall’articolo 3ter della L.R. n. 21 del 11 Agosto 2009 che dispone, al fine del reperimento di alloggi a canone calmierato, la possibilità di prevedere interventi di cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale e residenziale;

d) le assegnazioni degli alloggi individuati quale riserva per le situazioni di emergenza abitativa di cui alla lettera b) sono di norma effettuate sulla base della sussistenza dei criteri soggettivi di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 12/1999;

e) in deroga a quanto disposto dalla precedente lettera d), le assegnazioni degli alloggi individuati quale riserva per le situazioni di emergenza abitativa di cui alla lettera b), possono comunque essere disposte in tale caso temporaneamente, per una durata massima di due anni eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, anche nel caso in cui i soggetti non siano in possesso del seguente requisito di cui all’articolo 11 della l.r. n. 12/1999:

- residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.

decorsi i termini di durata dell’assegnazione temporanea gli alloggi sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori;

f) entro il mese di gennaio di ogni anno, i Comuni e le ATER possono adottare, con apposita deliberazione, i criteri e le priorità delle esigenze abitative emergenti, dandone comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di erp;

g) al fine di evitare l’aggravamento di situazioni di emergenza abitativa i Comuni e le ATER possono acquistare direttamente unità immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’acquisto è peraltro consentito unicamente per gli alloggi liberi ovvero per gli alloggi relativamente ai quali i conduttori non abbiano esercitato il diritto di opzione all’acquisto riconosciuto dalla legge e si trovino nelle seguenti condizioni:

- reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro;

- reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, pari a 22.000 euro, qualora ci sia la presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni o disabili;

(5)

l’acquisto degli alloggi per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione è finalizzato a mantenere l’assegnazione ai conduttori stessi, mentre gli acquisti di alloggi liberi sono assegnati a nuovi soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico come in precedenza indicato. I Comuni e le ATER danno notizia sul proprio sito istituzionale di tali operazioni di acquisto indicando il soggetto pubblico dal quale sono acquistate le unità immobiliari e del prezzo di acquisto.

la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato,

di determinare, conformemente al disposto di cui ai commi 134 e 136 dell’articolo 22 della l.r. n.

1/2020, le modalità mediante le quali i Comuni e le ATER possono individuare ulteriori alloggi di riserva per fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa, come di seguito:

a) i Comuni e le ATER, rispetto alla riserva prevista dall’articolo 13 del regolamento n. 2/2000, assegnano ulteriori alloggi, in misura non superiore al 10 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e riferiti:

- ad unità alloggiative acquisite, realizzate o recuperate – a totale o parziale carico dello Stato o della Regione – dagli enti pubblici territoriali, dalle ATER e dai loro consorzi;

- ad unità alloggiative parte del patrimonio degli enti locali, di enti pubblici non economici, compresi quelli provenienti dagli enti ed associazioni sciolti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle quali è mantenuta la destinazione a finalità assistenziale;

- alle case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati acquisiti, recuperati e realizzati dagli enti pubblici territoriali, dalle ATER e dai loro consorzi, che siano adeguati per essere adibiti a residenza permanente;

- ad unità alloggiative di proprietà degli enti locali, non coinvolti nell’emergenza abitativa, relativamente ai quali dovrà essere richiesto e ottenuto il preventivo assenso da parte dell’ente stesso;

- ad unità alloggiative che, a seguito degli interventi di recupero realizzati nell'ambito dei programmi denominati contratti di quartiere, sono state trasformate in alloggi aventi le tipologie e gli standard abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente; per tali interventi è consentito il cambio di destinazione d'uso secondo la normativa vigente.

b) i Comuni e le ATER prevedono la ricognizione delle tipologie di alloggi di cui alla lettera a), indicando per ogni categoria di alloggi la quota percentuale e il numero degli stessi fino a concorrenza della prevista misura del 10 per cento riferite a:

- situazioni di emergenza abitativa oggetto di esame e di procedure di sgombero stabilite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

- provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito del quale hanno priorità le famiglie con reddito inferiore al limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) i comuni e le ATER comunicano alla Regione Lazio – Direzione regionale per le Politiche Abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – ogni tre mesi, l’elenco degli alloggi di cui alla lettera a) ricogniti e individuati da assegnare nell’ambito della quota

(6)

di riserva del 10%. Gli stessi enti gestori, Comuni e ATER, al fine di individuare alloggi disponibili per l’assegnazione, attuano ogni tre mesi, una ricognizione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, dei fondi comuni di investimento immobiliare, dei piani di zona di edilizia agevolata e degli alloggi di edilizia sociale così come disposto dall’articolo 3ter della L.R. n. 21 del 11 Agosto 2009 che dispone, al fine del reperimento di alloggi a canone calmierato, la possibilità di prevedere interventi di cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale e residenziale;

d) le assegnazioni degli alloggi individuati quale riserva per le situazioni di emergenza abitativa di cui alla lettera b) sono di norma effettuate sulla base della sussistenza dei criteri soggettivi di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 12/1999;

e) in deroga a quanto disposto dalla precedente lettera d), le assegnazioni degli alloggi individuati quale riserva per le situazioni di emergenza abitativa di cui alla lettera b), possono comunque essere disposte in tale caso temporaneamente, per una durata massima di due anni eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, anche nel caso in cui i soggetti non siano in possesso del seguente requisito di cui all’articolo 11 della l.r. n. 12/1999:

- residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.

decorsi i termini di durata dell’assegnazione temporanea gli alloggi sono rilasciati e rientrano nella disponibilità ordinaria degli enti gestori.

f) entro il mese di gennaio di ogni anno, i Comuni e le ATER possono adottare, con apposita deliberazione, i criteri e le priorità delle esigenze abitative emergenti, dandone comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di erp;

g) al fine di evitare l’aggravamento di situazioni di emergenza abitativa i Comuni e le ATER possono acquistare direttamente unità immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L’acquisto è peraltro consentito unicamente per gli alloggi liberi ovvero per gli alloggi relativamente ai quali i conduttori non abbiano esercitato il diritto di opzione all’acquisto riconosciuto dalla legge e si trovino nelle seguenti condizioni:

- reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro;

- reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, pari a 22.000 euro, qualora ci sia la presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni o disabili;

l’acquisto degli alloggi per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione è finalizzato a mantenere l’assegnazione ai conduttori stessi, mentre gli acquisti di alloggi liberi sono assegnati a nuovi soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico come in precedenza indicato. I Comuni e le ATER danno notizia sul proprio sito istituzionale di tali operazioni di acquisto indicando il soggetto pubblico dal quale sono acquistate le unità immobiliari e del prezzo di acquisto.

(7)

La Direzione regionale competente per materia provvederà all’attuazione della presente deliberazione prevedendo che gli Enti proprietari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si uniformino alle disposizioni del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it .

Riferimenti

Documenti correlati

d) entro il 1° ottobre 2021 le AASSLL di cui al presente provvedimento inviino alla Regione Lazio, Direzione regionale per l’Inclusione Sociale e alla Direzione

Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale PEC: [email protected] Oggetto: Avviso

RITENUTO che è interesse della Regione Lazio, per il tramite delle Direzioni “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” e per le “Politiche Abitative e la Pianificazione

REGIONE LAZIO Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo Area Servizi culturali e Promozione della lettura. via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

La Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, Area Politiche per la Cooperazione decentrata, rende noto che intende presentare una

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.. OGGETTO: Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per

- di approvare l’allegato schema di convenzione di partenariato, tra la Commissione Europea- Direzione generale della Comunicazione e la Regione Lazio – Direzione Cultura e Politiche

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e