Organo: INAIL - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 58 del 30 agosto 1996
Oggetto: Determinazione della quota della indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale. Anno 1996.
Con decreto 15 luglio 1996 (v. G.U. n. 180 del 2 agosto 1996) il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro ha stabilito, per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996, la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, anche se corrisposta con carattere di continuità, esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Tale misura conferma gli importi stabiliti per l'anno 1995, ovvero L. 90.000 (novantamila) giornaliere, elevate a L. 150.000 (centocinquantamila) per le trasferte all'estero (v. circolare n. 68/1995).
Le quote dell'indennità di trasferta così determinate non saranno considerate ai fini del computo delle prestazioni agli assicurati.
Per tutte le altre categorie di lavoratori che usufruiscono di trasferta la disciplina relativa alla commutabilità agli effetti contributivi e risarcitivi rimane invariata.