Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 68 del 9 novembre 1995
Oggetto: Determinazione della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale e assistenziale. Anno 1995.
Con decreto 11 agosto 1995 (v. G.U. n. 211 del 9 settembre 1995) il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro ha stabilito, per il periodo 25 febbraio-31 dicembre 1995, la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, anche se corrisposta con carattere di continuità, esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale misura e fissata in L. 90.000 (novantamila) giornaliere, elevata a L. 150.000 (centocinquantamila) per le trasferte all'estero.
Si precisa che per il periodo 1° gennaio-24 febbraio 1995 l'indennità in parola rimane confermata nella misura fissata per l'anno 1994 (cfr. lett. circolare n. 22/1994).
Le predette misure della quota dell'indennità di trasferta non saranno considerate ai fini del computo delle prestazioni agli assicurati.
Per tutte le altre categorie di lavoratori che usufruiscono di trasferta la disciplina relativa alla computabilità agli effetti contributivi e risarcitivi rimane invariata.