• Non ci sono risultati.

. Tale misura e fissata in L. 90.000 (novantamila) giornaliere, elevata a L. 150.000 (centocinquantamila) per le trasferte all'estero.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi ". Tale misura e fissata in L. 90.000 (novantamila) giornaliere, elevata a L. 150.000 (centocinquantamila) per le trasferte all'estero."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 68 del 9 novembre 1995

Oggetto: Determinazione della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale e assistenziale. Anno 1995.

Con decreto 11 agosto 1995 (v. G.U. n. 211 del 9 settembre 1995) il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro ha stabilito, per il periodo 25 febbraio-31 dicembre 1995, la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, anche se corrisposta con carattere di continuità, esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale misura e fissata in L. 90.000 (novantamila) giornaliere, elevata a L. 150.000 (centocinquantamila) per le trasferte all'estero.

Si precisa che per il periodo 1° gennaio-24 febbraio 1995 l'indennità in parola rimane confermata nella misura fissata per l'anno 1994 (cfr. lett. circolare n. 22/1994).

Le predette misure della quota dell'indennità di trasferta non saranno considerate ai fini del computo delle prestazioni agli assicurati.

Per tutte le altre categorie di lavoratori che usufruiscono di trasferta la disciplina relativa alla computabilità agli effetti contributivi e risarcitivi rimane invariata.

Riferimenti

Documenti correlati

QUEST’ANNO CI SONO 180 BAMBINI CHE VOGLIONO USARE LO SCUOLABUS. E OGNI SCUOLABUS

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta formulata dal

Con decreto ministeriale 30 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1997, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto

Oggetto: Determinazione della quota della indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale

Di conseguenza le indennità corrisposte ai lavoratori italiani inviati all'estero sono esenti da contribuzione per un importo pari a lire 150.000 giornaliere, ridotte di un

166/1991 e del relativo regime di contribuzione (esenzione pari al 50%), consente di poter procedere all'esazione delle maggiori somme dovute per premi assicurativi sulle

Il progetto, sulla scorta del lavoro già svolto e sulla necessità di estendere al territorio della Valle Peligna, si pone come strumento conoscitivo, attraverso

S.Maria del