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CONVENZIONE OPERATIVA 1

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CONVENZIONE OPERATIVA

AI SENSI DELL’ART. 3 DELL’ACCORDO QUADRO SNA/INAIL DEL 26/01/2018

TRA E

L’INAIL - ISTITUTONAZIONALEPERL’ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNI SUL LAVORO, (Partita IVA 00968951004) con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, successivamente indicato come “INAIL”, nella persona di

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE (C.F.80006130613), con sede in Roma, via dei Robilant, n.11, successivamente denominata“SNA”, rappresentata da

di seguito indicate come “le Parti”.

Premesso che

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

in data 26 gennaio 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo quadro di durata quinquennale avente tra le finalità la realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro delle amministrazioni pubbliche;

l’oggetto del suddetto Accordo è la collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti alle amministrazioni pubbliche;

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l’art. 6 del menzionato Accordo quadro stabilisce che agli oneri economici e finanziari relativi alla gestione amministrativa si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per le iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a valere sulle entrate derivanti dalla realizzazione delle iniziative previste dall’Accordo medesimo, e che gli aspetti economici relativi ai piani e progetti formativi saranno disciplinati nell’ambito di una specifica Convenzione operativa

considerato che

è intento delle Parti realizzare congiuntamente le iniziative didattiche che consentiranno il progressivo soddisfacimento dei fabbisogni formativi espressi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti rientranti nel Sistema unico di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici delineato dal D.P.R. n. 70 del 16 aprile 2013,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione operativa è la realizzazione in collaborazione tra le Parti di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le modalità definite nei successivi articoli.

I programmi didattici, i progetti formativi, i corsi di formazione e di aggiornamento riguarderanno le figure previste dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che operano nell’ambito delle amministrazioni pubbliche:

dirigenti, preposti, addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricati al primo soccorso e alle emergenze, lavoratori.

Articolo 2 Impegni delle parti

Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 dell’Accordo quadro, la SNA gestisce le fasi del processo decisionale nei rapporti con le amministrazioni richiedenti e le conseguenti comunicazioni e si impegna a curare l’azione di marketing pubblico, la rilevazione sistematica delle richieste di formazione delle amministrazioni pubbliche, il processo di diagnosi in termini di analisi del fabbisogno formativo e dei contesti organizzativi, del target, delle esigenze espresse dalle singole amministrazioni. La SNA garantisce la disponibilità di risorse specialistiche per le attività di comunicazione con le amministrazioni

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pubbliche, di rilevazione dei fabbisogni formativi, di analisi dei contesti organizzativi.

L’INAIL cura la progettazione, la direzione tecnico-scientifica e l’erogazione dei corsi di formazione, sia a livello centrale che territoriale mediante il proprio network formativo nazionale.

L’INAIL assicura le risorse necessarie per la progettazione, gestione ed erogazione dei percorsi formativi.

Le Parti curano congiuntamente la pianificazione, la programmazione, l’organizzazione generale delle azioni formative e si impegnano a rendere disponibili le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali.

Le Parti, a fronte di particolari e specifiche esigenze da valutarsi di volta in volta nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 5 del citato Accordo quadro, potranno mettere a disposizione le proprie sedi per lo svolgimento delle attività formative, compresi i supporti strumentali e tecnologici necessari.

Articolo 3 Oneri economici

La ripartizione degli oneri economici e le tariffe da applicare all’utenza espressi in euro/ora, o per discente - riportati nell’allegato denominato “Oneri economici per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione”, che costituisce parte integrante della presente convenzione operativa - sono stabilite in coerenza con le disposizioni regolamentari interne delle Parti.

Le amministrazioni pubbliche richiedenti verseranno direttamente alla SNA gli importi connessi alla realizzazione dei singoli interventi formativi. La SNA provvederà alla gestione economica dei contratti o delle convenzioni stipulati con le amministrazioni pubbliche.

La SNA verserà all’INAIL la quota parte dei predetti importi nella misura stabilita nell’allegato alla presente Convenzione operativa, che definisce la ripartizione degli oneri economici per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione, previa presentazione da parte dell’INAIL alla SNA del rapporto finale sulle singole attività svolte e dell’attestazione di regolare svolgimento delle stesse.

Le competenze economiche spettanti all’INAIL saranno versate dalla SNA a conclusione delle edizioni relative alle diverse tipologie di corsi previsti nei programmi formativi definiti con le amministrazioni committenti, mediante accredito sul seguente conto corrente:

- IT79P0100003245350200021058 - Intestato a: INAIL art. 24 L. 843/1978 - Cod. Fisc: 01165400589

- Presso Tesoreria dello Stato sezione di tesoreria centrale

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Le condizioni tariffarie potranno essere oggetto di revisione tra le Parti, sulla base di analisi di sostenibilità economica, di mutamenti di carattere economico o organizzativo e di specificità dei progetti formativi, tenuto anche conto degli esiti dell’attuazione della presente convenzione operativa.

Le Parti valuteranno congiuntamente la sostenibilità, in termini organizzativi, di ciascuna edizione di corsi, anche in relazione al numero dei partecipanti.

Art. 4

Proprietà intellettuale

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico che cartaceo, etc.), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall’INAIL relativo alle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione, costituisce proprietà intellettuale INAIL che è responsabile dei contenuti e titolare dell’utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.

I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

Art. 5

Tutela dell’immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere le iniziative comuni utilizzando l’immagine di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione operativa. L’utilizzo del logo delle due Parti, straordinario o estraneo alla finalità di cui all’art.1 della presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte titolare del logo.

Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell’ambito della presente Convenzione, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

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Articolo 6

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente Convenzione.

Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possono venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.

Articolo 7 Oneri fiscali

Non sono previsti oneri fiscali né spese di bollo e registrazione per la presente convenzione operativa. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20) del D.P.R.

633/1972, i rimborsi dei costi sostenuti di cui all’art. 4 saranno esenti da IVA in quanto intervenuti a fronte dell’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale del personale da parte di Amministrazioni pubbliche aventi competenza istituzionale in materia.

Articolo 8 Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati e la regolarizzazione degli oneri connessi a quelli erogati.

Articolo 9 Durata

La presente Convenzione operativa sarà valida ed operante dalla data della stipula e per tutta la durata dell’Accordo quadro sottoscritto in data 26 gennaio 2018.

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Articolo 10 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione operativa, trovano applicazione le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili, e l’accordo quadro in epigrafe indicato.

Articolo 11 Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione della presente Convenzione. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto si compone di 7 pagine. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per INAIL Per SNA

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ALLEGATO 1 – ONERI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE E L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Il seguente prospetto definisce la ripartizione degli oneri per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione in attuazione dell’Accordo quadro stipulato tra INAIL e SNA, in data 26 gennaio 2018, e costituisce parte integrante della convenzione operativa.

Gli oneri economici di seguito riportati sono riferiti esclusivamente ai singoli corsi di formazione e non alle attività connesse di carattere amministrativo e tecnico, di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro, che le Parti svolgono a carattere istituzionale con personale ordinariamente dedicato alle specifiche mansioni all’interno della propria organizzazione.

La tariffa per i corsi destinati alle Amministrazioni pubbliche è di seguito indicata:

o corsi di formazione in aula: 100 Euro/ora

o corsi di formazione da erogare in modalità e-learning: 12 Euro per discente con esclusivo riferimento ai corsi di formazione per lavoratori parte generale pari a 4 ore, ex art. 37 del d.lgs. 81/08.

La ripartizione degli oneri è riportata nella seguente tabella.

Tipologia corsi Costo omnicomprensivo Ripartizione rimborsi

Corsi di formazione in aula 100 euro/ora SNA 20%

INAIL 80%

Corsi di formazione generale per lavoratori in modalità e-

learning

12 euro/discente SNA 20%

INAIL 80%

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