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Cos’altro stabilisce la Convenzione dell’Aja?

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Academic year: 2021

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(1)

La gestione del passaggio generazionale – l’attività del trustee

(2)

L’art. 2 della Convenzione dell’Aja dice che “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato;

il comma 1) stabilisce che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del

trustee; il comma 2 lettera c) della Convenzione dell’Aja recita testualmente: “il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di

amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.”

Riferimenti normativi

(3)

Successivamente l’art. 8 rimanda la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità di esercitare l’ufficio di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee alla

legge regolatrice prescelta per la regolamentazione dello strumento di trust; definisce la possibilità che in un trust ci siano due o più trustee; il diritto del trustee di delegare, amministrare e disporre dei beni in trust, la possibilità per il trustee di effettuare investimenti con le risorse del

fondo in trust; e ancora: riferisce dei rapporti tra il trustee ed i beneficiari, della distribuzione dei beni in trust,

dell’obbligo del trustee di rendicontare in merito alla gestione dei beni in trust.

Riferimenti normativi

(4)

All’art. 11 che i creditori personali del trustee non

possono rivalersi sui beni in trust perché gli stessi sono segregati rispetto al patrimonio personale del trustee e che tali beni non rientrano nel regime matrimoniale o successorio del trustee. All’art. 12 la Convenzione

definisce che il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni è abilitato a farlo

nella qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che

evidenzi l’esistenza del trust. Infine, all’art. 19 si definisce che il trustee è sottoposto al regime fiscale dello stato in cui ha la residenza o la sede principale.

Cos’altro stabilisce la Convenzione dell’Aja?

(5)

Il trustee è il gestore fiduciario dello strumento di trust ed è una figura fondamentale senza la quale uno strumento di trust non può essere

istituito!

In pratica il Trustee chi è?

(6)

Accettando l’incarico il trustee deve mettere in campo una serie di

competenze professionali, regole di buon senso e doti umane. Perché dovrà

amministrare, con la diligenza del buon padre di famiglia, un patrimonio che gli è stato temporaneamente affidato per la

realizzazione di un programma, per uno o più beneficiari.

Accettazione dell’incarico

(7)

Il buon trustee, cioè il trustee consapevole, accetta l’ufficio solo se ha:

conosciuto personalmente il disponente;

perfettamente compreso le disposizioni dell’atto istitutivo e verificato la sua validità;

valutato attentamente di essere in grado di svolgere l’incarico, con riferimento alla composizione del fondo in trust (beni

eterogenei) o ai beni che presumibilmente entreranno a far parte del fondo;

appurato di non essere in conflitto di interessi con alcuno dei soggetti del trust al momento dell’assunzione dell’incarico ed in futuro;

verificato la validità della nomina;

concordato il compenso e la corresponsione dello stesso.

Accettazione dell’incarico

(8)

Il trustee professionale per accettare l’incarico segue una procedura di disamina complessa:

adeguata verifica identificando il disponente, gli richiede chiarimenti sulle finalità del trust e sull’origine dei beni che intende destinare nel fondo;

Verifica delle eventuali garanzie che il disponente ha rilasciato a terzi in relazione al patrimonio residuo dopo l’istituzione e la dotazione del trust;

Appura se il disponente ha procedimenti penali in corso e lo stato degli stessi, se e in che misura intrattiene rapporti con intermediari finanziari fuori dallo Stato ed acquisisce, per quanto possibile, tutta la documentazione probante le dichiarazioni raccolte.

Accettazione dell’incarico

(9)

Il trustee professionale per accettare l’incarico segue una procedura di disamina complessa:

Fa una verifica sul guardiano indicato dal disponente, accertandosi che sia anch’essa persona onorata e di buona reputazione, che abbia consapevolezza dello strumento di trust e dell’incarico che si accinge ad

assumere e le relazioni personali che sussistono tra il guardiano e il disponente.

Accettazione dell’incarico

(10)

Il trustee professionale passa alla disamina dei beni che andranno a formare il fondo :

Valori immobiliari – L’immobile oggetto del conferimento va sottoposto ad adeguata verifica (due diligence) per accertare:

la corretta titolarità del disponente o del terzo conferente;

la provenienza del bene, anche ai fini antiriciclaggio, in

particolare se l’immobile è stato oggetto di atti a titolo gratuito;

la regolarità tributaria, edilizia, catastale, urbanistica, etc.;

vincoli o ipoteche o altre limitazioni dei diritti reali;

contenziosi in essere riguardo al bene;

correttezza della contrattualistica in caso di immobile locato.

Accettazione dell’incarico

(11)

Il trustee professionale passa alla disamina dei beni che andranno a formare il fondo :

Quote sociali – Le partecipazioni da accettare in trust devono essere oggetto di una valutazione (due diligence) volta a verificare:

l’effettiva consistenza patrimoniale degli attivi e la sussistenza di passività limitate all’evidenza di bilancio;

la redditività;

l’esistenza di debiti per finanziamenti soci;

l’esistenza di finanziamenti bancari;

situazioni di contenzioso legale, amministrativo, tributario, urbanistico, edilizio, etc.

Accettazione dell’incarico

(12)

Il trustee professionale passa alla disamina dei beni che andranno a formare il fondo :

Valori mobiliari - Il conferimento deve riguardare valori quotati o

agevolmente liquidabili sul mercato, il cui valore fiscale di carico deve essere documentato dal disponente o dal terzo conferente. Il

conferimento di valori mobiliari non quotati o illiquidi (ad esempio quote di fondi chiusi, di private equity, etc.) deve essere oggetto di una

valutazione (due diligence) per accertare l’effettiva consistenza patrimoniale e la coerenza dell’investimento con gli scopi del trust.

Accettazione dell’incarico

(13)

Il trustee professionale passa alla disamina dei beni che andranno a formare il fondo :

Altri beni - l’accettazione in trust di altri beni, ad esempio veicoli, natanti, preziosi, opere d’arte, è soggetta alla valutazione ed

accettazione dei rischi connessi e degli oneri di gestione. L’adeguata verifica (due diligence) è volta ad accertare:

la corretta titolarità del disponente o del terzo conferente;

la provenienza del bene, anche ai fini antiriciclaggio;

la regolarità tecnica, tributaria, etc.;

vincoli o altre limitazioni dei diritti reali;

contenziosi in essere riguardo al bene;

correttezza e completezza della documentazione.

Accettazione dell’incarico

(14)

La tenuta del libro degli eventi del trust – è un registro, abitualmente vidimato, dove il trustee,

soprattutto se singolo, annota le “vicende del trust”.

Oltre agli atti ufficiali, quindi l’atto istitutivo e gli atti di

dotazione iniziali e successivi, il trustee tiene memoria di tutte le considerazioni che lo hanno guidato nel

raggiungere una determinata decisione.

Svolgimento dell’incarico

(15)

La tenuta delle scritture contabili – applicando le norme attinenti agli enti non commerciali.

La predisposizione del rendiconto – la rendicontazione ai beneficiari è una delle obbligazioni fondamentali del trustee; il trustee tiene una registrazione cronologica degli eventi

contabili il cui impianto dipende dalle esigenze di

rendicontazione specifiche. La prassi redazionale nei trust per beneficiari prevede che il rendiconto sia composto da un

semplice prospetto contabile di cassa e dall’inventario. Nel decidere la forma del rendiconto e la quantità e tipologia dei suoi allegati, il trustee deve tenere conto sia del patrimonio e dei redditi del fondo, delle regole espresse nell’atto istitutivo e anche, quando ne è a conoscenza, della cultura dei beneficiari e dell’assistenza di cui possono avvalersi; infatti il buon trustee si deve preoccupare non solo che il rendiconto sia

tecnicamente corretto, ma anche che i beneficiari possano

Svolgimento dell’incarico

(16)

L’art. 6, comma 3 sub. C della Legge 112 recita “l’atto istitutivo del trust (…) individui, rispettivamente, gli

obblighi del trustee (…) con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

l’atto istitutivo (…) indichi inoltre gli obblighi e le

modalità di rendicontazione a carico del trustee (…).

Il Dopo di noi

(17)

Competenze economico finanziarie e di gestione patrimoniale che il trustee deve comunque avere sempre, non solo in questo specifico tipo di trust, e che, comportando delle responsabilità non di poco conto, deve adeguare alla legge regolatrice dello strumento;

competenze tecnico giuridiche per potersi relazionare nel tempo con i vari soggetti coinvolti , con particolare riguardo al progetto di vita del beneficiario ed ai suoi obiettivi di benessere;

competenze nell’ambito dell’assistenza in genere e di relazione con il sistema pubblico in funzione dell’art. 6 comma 2 e comma 3

lettera b della legge 112 : il trustee deve essere in grado di

interagire con tutti gli altri soggetti coinvolti e con le istituzioni e deve conoscere bene il sistema con il quale si interfaccia per poter prevedere e ricercare le migliori opportunità per il beneficiario che deve assistere;

competenze in ambito psico-relazionale per rapportarsi in primis con il beneficiario e poi con il suo contorno familiare e gli altri

Il trustee nel dopo di noi

(18)

La famiglia Bianchi

Operativa srl A ss Immobiliare ss C sas

90% Paolo 10% Franco

10% Paolo 45% Franco 45% Federico

80% Marta 10% Franco 10% Federico

30% Paolo 30% Marta 20% Franco 20% Federico

Paolo (padre), Marta (madre), Franco e Federico (figli)

(19)

La famiglia Bianchi

Paolo e Marta Trustee

Paolo e Marta (disponenti)

Beneficiari reddito

Sottofondo Franco Operativa srl

A ss

50% C sas

Sottofondo Federico Immobiliare ss

A ss

50% C sas

Patto di famiglia

(20)

Le vicende di Carlo e Maria

Trust

Carlo e Maria

Mario e Anna

Trustee

Guardiano

Carlo e Maria (disponenti)

Beneficiari principali

(21)

Il caso di Mario

Fondo eterogeneo immobili e

liquidità

Beneficiario

“Vitalizio”

Mario

Beneficiario Trustee

Elena

Elena e Andrea

Ente

(22)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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