Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 55 del 2 dicembre 1981
Oggetto: Sanzione ex articolo 2 D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1978, n. 467. 9° comma dell'articolo 12 della legge n. 155 del 23 aprile 1981.
Si fa seguito alle circolari n. 39/1979 e n. 51/1979 per comunicare che nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981 è stata pubblicata la norma che esclude l'applicabilità della sanzione di L. 50.000 prevista per la mancata notifica all'Istituto, entro 30 giorni, dell'avvenuta cessazione, variazione o sospensione dell'attività nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti qualora gli stessi non abbiano personale occupato alle proprie dipendenze.
In proposito si ritiene utile precisare che, ai fini dell'applicabilità o meno della citata sanzione, sono da considerarsi dipendenti sia i soggetti di cui al n. 6 dell'articolo 4 del vigente Testo Unico sia gli apprendisti.
Poiché la norma in parola trova applicazione sin dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1978, n. 352 (articolo 2), convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, le istanze di rimborso della sanzione pagata dai soggetti sopramenzionati dovranno essere accolte.
Disposizioni contabili
I relativi importi saranno imputati al capitolo 421 "Restituzione penalità" del vigente piano dei conti, codice di gestione 110, codice di competenza (C/R) 10.