Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 39 del 14 agosto 1979
Oggetto: D.L. 6 luglio 1978, n. 352 convertito in legge, con modifiche, con legge 4 agosto 1978, n. 467 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978: "Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende ed il completamento del casellario centrale dei pensionati".
A scioglimento della riserva contenuta nella lettera pari oggetto dell'11 agosto 1978 inviata a tutti i Direttori di Ispettorato, si comunica che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha condiviso l'interpretazione data da questa Direzione generale all'articolo 2 del D.L. n. 352/1978 (così come modificato dalla legge di conversione) nel senso di ritenere che la sanzione di L. 50.000.= ivi prevista sia applicabile in aggiunta alle sanzioni stabilite dagli articoli 12 e 50 del "Testo Unico".
Lo stesso Ministero ha anche precisato che, come sostenuto da questa Direzione generale medesima, fra i destinatari delle norme sopra citate devono considerarsi compresi gli artigiani.
Le unità interessate, pertanto, dovranno procedere con la massima sollecitudine alla notifica della sanzione in argomento per tutti i casi di inadempienza, finora tenuti in sospeso, verificatisi a decorrere dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del citato D.L. 352/1978.
Si precisa che per "variazione di attività" deve intendersi solamente la variazione totale o parziale dell'attività considerata come finalità aziendale, e non qualsiasi modifica di lavorazione nell'ambito della stessa attività che comporti una rettifica della classificazione tariffaria o variazioni di altra natura quali, ad esempio, quelle relative al numero dei dipendenti occupati (per assunzione o licenziamento), alla ragione sociale, alla sede dell'azienda, al domicilio del titolare, ecc.
Allo scopo di realizzare il necessario collegamento fra gli Enti interessati all'applicazione della sanzione in questione (INPS - INAIL e Camere di commercio), si dispone che il relativo provvedimento sia inviato per conoscenza alle Sedi degli Enti precitati, i quali sono già stati invitati a regolarsi nello stesso modo.
Le Sedi provinciali e locali, ricevuto "per conoscenza" il provvedimento di applicazione della sanzione adottato dagli Enti interessati, dovranno controllare se l'inadempienza si sia verificata anche nei confronti dell'INAIL e, in caso positivo, dovranno provvedere a contestare l'inadempienza stessa con richiesta della relativa sanzione.
Le Sedi che adottano il sistema "Audit", nell'eseguire le operazioni di "carico" e "scarico" sulle schede di posizione assicurativa moduli 150-D.L., 151-D.L. e 152-D.L., oltre alla data dell'operazione, devono indicare: nella colonna relativa al "Titolo" seconda riga, i codici 39 e 89 (richiesta) e 40 e 90 (incasso);
nella colonna relativa al "Periodo" seconda riga, "00" "00" "00" "00" "0"; nella colonna relativa a "Premio ordinario/Penalità" seconda riga, "50.000" da far stampare dalla macchina AUDIT (BMN) anche nella colonna "Totale".
In ordine all'imputazione contabile, si precisa che l'incasso della sanzione in argomento deve essere effettuato a carico del sottoconto 050.01 "penalità" del vigente piano di rilevazione contabile, gestione 110, e con l'indicazione del codice di competenza ("C/R") riferito all'esercizio in cui la sanzione è stata
"accertata".
Per l'evidenza del IV tagliando (scadenziario di pagamenti) del bollettino modulo 159-D.L. si rinvia alle istruzioni di cui al manuale "AUDIT" allegato alla circolare n. 78/1971. Il V tagliando potrà essere eliminato.
Si fa riserva di istruzioni in merito alle procedure da adottare da parte delle Sedi che si avvalgono della gestione meccanizzata delle posizioni assicurative.