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Di conseguenza risulta completamente disciplinato il sistema di pagamento delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL ai propri assicurati

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 23 del 15 aprile 1987

Oggetto: D.P.R. n. 696 artt. 20-22-25 del 18.12.1979, adeguamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni assicurative.

Il D.P.R. 18 DICEMBRE 1978, n. 696, recante l'approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha introdotto agli articoli 20, 22 e 25 un'organica normativa in materia di spese a carico dei suddetti enti.

Di conseguenza risulta completamente disciplinato il sistema di pagamento delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL ai propri assicurati.

Se ne richiamano qui appresso i contenuti essenziali.

1. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

Sono previsti i seguenti possibili sistemi di pagamento: emissione di mandato di pagamento tratto sull'istituto di credito (articolo 20);.

accreditamento in conto corrente postale (articolo 22);

commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile (articolo 22);

accreditamento in conto corrente bancario (articolo 22).

Emissione di assegni di conto corrente postale non trasferibili (articolo 25).

2. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RENDITE.

Per l'erogazione delle rendite tra le modalità sopra elencate l'INAIL non si avvale allo stato, dell'accredito in c/c postale o bancario nè del vaglia postale; pertanto è lasciata agli interessati la facoltà di optare fra una delle seguenti modalità:

assegno di conto corrente postale non trasferibile, localizzato o non, a seconda dell'importo del totale, ai sensi delle norme regolamentali postali;

pagamento presso lo sportello di una delle banche incaricate del servizio ai sensi della vigente convenzione;

assegno circolare (vaglia bancario)non trasferibile .

Poiché il 1 comma dell'articolo 22 del d.p.r. n. 696/1979 postula l'espressa richiesta scritta del creditore, diviene essenziale in tutti di casi di nuova costituzione di rendita, acquisire la dichiarazione del reddituario relativa alla forma di pagamento che intende scegliere (mod. 172/I).

Del pari occorre curare (via via che si abbia occasione di trattare le pratiche aperte in precedenza per lo svolgimento dei normali incombenti)la verifica puntuale dell'esistenza agli atti della opzione anzidetta, senza trascurare di acquisirla nel caso risulti mancante.

2.1 PAGAMENTI DELEGATI.

Nell'ipotesi di pagamento da effettuare ai sensi dell'articolo 108 del testo unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 in favore dei soggetti con procura ad esigere, rilasciata dall' avente diritto, titolo di spesa deve essere intestato al procuratore dell'assicurato ed all'assicurato stesso (es. Tizio procuratore di Caio) dei quali vanno indicate le relative date di nascita il primo quale soggetto autorizzare a dare quietanza. Peraltro la cosiddetta duplice intestazione, che consente di effettuare il pagamento al procuratore del reddituario, è possibile solo per le forme di pagamento che si attuano a mezzo di mandato diretto, ex articolo 20 del d.p.r. 696/1979 predetto, e a mezzo di emissione di assegno di conto corrente

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postale dato che, per i pagamenti da effettuarsi con commutazione del titolo di spesa in assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile, il prenditore del titolo di credito può essere solo il creditore e cioè il reddituario.

La possibilità di effettuare pagamenti mediante commutazione in titoli di credito è consentita, comunque, nelle ipotesi di rappresentanza legale e cioè per le fattispecie di pagamenti ad assenti, minori interdetti ed inabilitati. In tali casi sia il mandato di pagamento sia il titolo di credito nel quale detto mandato potrebbe ai sensi dell'articolo 22 del d.p.r. n. 696/1979, commutarsi, vanno intestati al rappresentante, al tutore o al curatore alla cui specificazione deve seguire quella del creditore (a quale rappresentante di ....; a quale tutore di ...;). Per l'eventualità in cui l'incapace, soggetto a tutela sia creditore di una somma in ordine alla quale il giudice tutelare abbia ordinato il reimpiego, sotto la responsabilità di una determinata persona ai fini del rilascio della quietanza deve essere previsto anche l'intervento di tale persona.

2.2 ASPETTI OPERATIVI.

L'innovazione anzidetta potrebbe creare difficoltà nella riscossione del titolo di credito: pertanto occorre la massima precisione nell'intestazione del medesimo.

Le Unità operative, quindi, sulla base del tabulato dei delegati, inviato loro da questa direzione generale servizio meccanizzazione nello scorso mese di marzo, devono verificare, sulla scorta dei dati esistenti in pratica, l'esattezza delle sigle inserite sul tabulato (delegato, tutore, curatore, ecc.).

Ove emerga che l'assicurato ha rilasciato procura ad esigere ai sensi dell'articolo 108 del testo unico, l'Unità operativa nel comunicargli che il pagamento delegato potrà avvenire solo a mezzo di assegno conto corrente postale, deve chiedergli di far conoscere presso quale ufficio desidera sia localizzato il titolo.

Va da se che, se l'assicurato invece opta per il servizio a mezzo banca, deve annullare la procura ad esigere in favore di terzi, dovendo comunque l'assegno circolare essere a lui personalmente intestato e da lui personalmente riscosso.

Le eventuali variazioni che emergessero dall'indagine di cui sopra dovranno essere immediatamente comunicate al servizio meccanizzazione con le modalità in uso.

Ciò consentirà di attuare i pagamenti in parola con le esatte intestazioni.

Le disposizioni di cui trattasi valgono anche nei confronti dei reddituari residenti all'estero che abbiano rilasciato procura ad esigere a favore di terzi residenti in Italia.

3. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE LOCALMENTE CORRISPOSTE.

Reddituari residenti all estero che abbiano rilasciato procura ad esigere a favore di terzi residenti in Italia rimangono, allo stato, confermate le modalità di pagamento previste nei manuali operativi del n.s.i. e cioè l'assegno circolare (o vaglia cambiario) non trasferibile.

Nell'ipotesi che sia stata rilasciata dall'assicurato procura ad esigere ai sensi dell'articolo 108 del testo unico, i pagamenti devono essere effettuati per cassa con ordinativo singolo tratto sull' istituto di credito incaricato del servizio di cassa. All'ordinativo deve essere allegata la quietanza di pagamento, modello 6-c, ed entrambi devono avere la seguente intestazione:.

A……….. (beneficiario dell'assegno)delegato di………(assicurato) con le relative date di nascita.

La copia del modello 20/1-bis destinata all'assicurato deve essere integrata con il nominativo del delegato e con l'indicazione della banca presso la quale è stato disposto il pagamento. Tale copia deve essere inviata, a cura della sede, all'assicurato stesso quale avviso previsto dalla vigente convenzione per il servizio di cassa generale (appendice n. 2 prg. b) e della subconvenzione (allegato n. 2 prg. B alla lettera circolare n. 76/1982).

4. RIFLESSI DELL'APPLICAZIONE DEL DPR. N. 696/1979 NEI RAPPORTI TRA L'INAIL E I BENEFICIARI DELLE

PRESTAZIONI.

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Per effetto del citato articolo 22 del decreto in parola, si conferma quanto già previsto con il phonoprint del 29 dicembre 1982 e cioè che per i pagamenti emessi dal 1. dicembre 1982 che non siano andati e che non vadano a buon fine, le Unità operative non devono procedere alla loro rinnovazione.

A tanto si deve, invece, procedere solo se il titolo sia stato riaccreditato dall'istituto bancario perchè in possesso del medesimo, o se il titolo stesso sia pervenuto presso l'Unità periferica e sia stato da questa ritirato e restituito all'Istituto bancario che l'ha emesso; cioè tutte le in cui si abbia la certezza di non effettuare una duplicazione di pagamento.

Al riguardo si sottolinea che, per acquisire tale certezza, non è sufficiente che il titolo sia stato riaccreditato dalla banca all'INAIL, dopo dieci mesi dalla data di emissione, perchè non negoziato (v.

appendice n. 4 alla lettera circolare n. 76/1982 8 4, lettera c).

Infatti in questa ipotesi l'assegno emesso potrebbe essere ancora in circolazione e, quindi, essere successivamente riscosso con la conseguenza che l'Istituto effettuerebbe in pratica il pagamento due volte.

5. FRAUDOLENTA NEGOZIAZIONE DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E DEI VAGLIA CAMBIARI.

E' stata prevista la copertura del relativo rischio tramite apposita polizza assicurativa trattenuta dal cassiere unico e dai corrispondenti ammessi a partecipare al servizio di cassa generale con l'agenzia trasporti RAS. L'assicurazione si trasferisce ai titoli anzidetti emessi dal 1 aprile 1986, a favore degli assistiti, spediti agli stessi con piego postale semplice (v. lettera circolare n. 56/1986, che riporta l atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione per il servizio di cassa generale dell'istituto, allegata alla lettera circolare n. 76/1982) nonchè a quelli intestati agli assicurati e localizzati presso i datori di lavoro.

Allo stato sono esclusi dall'assicurazione i titoli emessi per i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 70 del testo unico. Si sottolinea che l'assicurazione copre solo il rischio dell'incasso fraudolento del titolo, mentre le altre ipotesi (mancata ricezione, smarrimento, distruzione, furto che diano luogo ad incasso fraudolento) rimangono disciplinate dalle vigenti disposizioni che come è noto, prevedono l'obbligo della emissione del duplicato del titolo stesso qualora non sia stato negoziato a carico della banca emittente entro e non oltre i 40 giorni del modulo 193/I. L'assicurazione non riguarda gli assegni di conto corrente postale, in quanto non emessi da istituti bancari. Peraltro si rammenta che questi sono meno facilmente negoziabili degli assegni circolari e dei vaglia cambiari e che, pertanto, molto meno frequente e il rischio di una fraudolenta riscossione.

La procedura da seguire nei casi di mancata ricezione dei titoli di credito(assegni di conto corrente postale, assegni circolari e vaglia cambiari) è quella contenuta, per le rendite, nell'allegato a) alla presente circolare emissione duplicati o rinnovazione dei titoli di credito (che sostituisce il paragrafo 4.5 dell'allegato a alla circolare n. 26/1973 concernente le rendite) e, per tutte le prestazioni non centralizzate, nell'allegato b) pagamenti di prestazioni assicurative corrisposte a mezzo assegno circolare (o vaglia cambiario) non trasferibile .

Qualora dalle indagini di competenza dell'ufficio postale o della banca risultasse che il titolo è stato pagato a persona diversa dal beneficiario, per cui il medesimo disconosce la firma apposta sul titolo stesso, l'Unità operativa deve inoltrare immediatamente denuncia alla procura della repubblica del luogo ove l'assegno è stato illecitamente negoziato, onde evitare di incorrere nell'ipotesi delittuosa di cui agli articoli 361 362 c.p. Naturalmente, ove tale Unità sia diversa da quella competente, deve informarne tempestivamente quest'ultima.

In particolare si precisa:.

per il pagamento a mezzo banca:.

se la banca comunica che il titolo è stato pagato entro i 40 giorni dalla data di presentazione del modello 193/I, con gli estremi del pagamento effettuato e con copia fotostatica del titolo pagato o di altro documento quietanzato, l'Unità operativa deve esaminare se lo stesso sia stato pagato nel rispetto delle norme che disciplinano il pagamento degli assegni circolari non trasferibili (che si rinvengono, in linea di principio e salvo peculiari situazioni, nel r.d.21 dicembre 1933, n. 1736).

Ove non siano rispettati i termini e le norme in parola, oppure il titolo sia stato negoziato con la clausola per conoscenza e garanzia all'interessato va fatto presente che incombe alla banca ripetere il pagamento in suo favore.

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Per il pagamento a mezzo posta:

se l'ufficio postale comunica che il titolo è stato pagato, l'Unità operativa , acquisita dall'ufficio postale compartimentale competente fotocopia dell'assegno negoziato, deve appurare le modalità del pagamento (assegno girato o pagato per conoscenza e garanzia) e controllare se siano stati annotati gli estremi del documento della persona che ha riscosso, secondo quando espressamente previsto per le varie classi di importi dal r.d. 30 maggio 1940 n. 775 articolo 9 (v. allegato l alla presente circolare).

Infatti, in caso negativo, al' assicurato va fatto presente che incombe all'amministrazione postale ripetere il pagamento in suo favore.

In entrambe le ipotesi di cui sopra (assegno circolare e assegno di c/c postale), comunque, l'esito della pratica esula dalla competenza dell'Istituto.

6. RILEVAZIONE DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI (O VAGLIA CAMBIARI) EMESSI.

Relativamente alle modalità concernenti la copertura assicurativa del rischio dell'incasso fraudolento degli assegni circolari (o vaglia cambiari) non trasferibili, si è resa necessaria la rivelazione dei titoli emessi nel mese presso ciascun istituto bancario.

Per le istruzioni conseguenti si rinvia agli allegati C H I alla presente circolare. Sono da considerarsi abrogate le disposizioni di cui alla circolare n. 26/1973, allegato a, punti 5.1, 5.2, 5.3, 5;4, 5.5, e 5.6 per quelle parti in contrasto con quanto previsto nelle appendici nn. 4 e 5 delle convenzioni per il servizio di cassa generale di cui all'allegato a della lettera circolare n. 76/1982, e nell'atto aggiuntivo n.2 di cui alla lettera circolare n. 56/1986 e nella presente circolare; le disposizioni di cui alla lettera circolare n.56/1986, appendice n. 2, pagina 4, 3° cpv; appendice n. 4, pagina 6, penultimo cpv; allegato n. 2, pagina 4, 4°

cpv; allegato n. 3, pagina 2, penultimo cpv.

Sono modificati, come da fac simile d, e, f, allegati alla presente, circolare, i modelli 180/I 182/I e 193/I.

Sono aboliti i moduli di cui all allegato g della presente circolare.

Gli allegati H e D i alla presente circolare relativi ai riepiloghi mensili degli assegni circolari (o vaglia cambiari) emessi dalle Unità' operative per le prestazioni corrisposte localmente, devono essere riprodotti in fotocopia a cura delle Unità' stesse.

Nel far riserva di più complete istruzioni in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni nella loro globalità, si dispone che i casi per i quali dovessero sorgere contestazioni siano tempestivamente segnalati a questa direzione generale servizio prestazioni assicurative.

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