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- rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto, con decorrenza

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(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 67 del 17 ottobre 2000

Oggetto: Integrazione della circolare n. 61/2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2000. Tabelle riassuntive.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 2000 che - a norma dell'articolo 116 T.U. e dell'articolo 11 del D.lgs. n. 38/2000

- rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto, con decorrenza 1° luglio 2000, per il settore industria.

L'articolo 1 del suddetto decreto stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di L. 21.724.000 e L. 40.345.000 e, sulla base di tali importi, si illustrano le tabelle aggiornate di cui ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9, 10 e 11.7 della circolare n. 61/2000

.

—

Categorie di lavoratori per le quali è stabilita la retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (v. paragrafo 7.1).

—

Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230/

bis

c.c.

(v. paragrafo 7.2).

• Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

(v. paragrafo 7.3).

—

Lavoratori dell'area dirigenziale

(v. paragrafo 8.3).

—

Nuova retribuzione di ragguaglio

Anno 2000

fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

giornaliera

Lire

71.275 Lire 72.413

Euro 36,81 Euro 37,40

mensile

Lire

1.781.835 Lire 1.810.333

Euro 920,24 Euro 934,96

Anno 2000

fino al 30 giugno dal 1° luglio Retribuzione convenzionale giornaliera

Lire

71.285 Lire 72.426

Euro 36,82 Euro 37,40

Anno 2000

fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale giornaliera

x 12 gg. mensili

Lire

1.588.620 Lire 1.614.024

Euro 820,45 Euro 833,57

Anno 2000

fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

giornaliera

Lire

132.365 Lire 134.483

Euro 68,36 Euro 69,45

mensile

Lire

3.309.085 Lire 3.362.083

Euro 1.709,00 Euro 1.736,37

(2)

(v. paragrafo 9).

•••• Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

(v. paragrafo 10).

—

Alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico- scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro (v. paragrafo 11.7).

Dal 1° luglio 2000, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a L. 3.470 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 1999 / 2000 risulta uguale a L. 3.440 (calcolato sommando 8/12 di L. 3.420 e 4/12 di L. 3.470).

Pertanto, in ordine al periodo luglio - ottobre 2000, va applicata una integrazione di L. 20 (euro 0,01) rispetto al premio di L. 3.420 già richiesto.

Conseguentemente le Sedi provvederanno a richiedere la detta integrazione alle scuole ed istituti interessati e dovranno tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione Generale.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 1999/2000 e per l'anticipo del premio 2000/2001:

A titolo esplicativo, nelle tabelle degli allegati nn. 1 e 2, è illustrato il riepilogo per gli anni 1990 -2000 delle retribuzioni convenzionali a livello nazionale distinte come segue:

—

retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite (All. n. 1);

—

altre retribuzioni convenzionali (All. n. 2).

Infine, nella tabella dell'allegato n. 3, è illustrato il riepilogo per gli 1990 - 2000 delle retribuzioni convenzionali "speciali" stabilite con legge.

All. n. 3

Allegato n. 1 alla circ. n. 67/2000

RIEPILOGO PER GLI ANNI

1990 - 2000

DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE (1)

Anno 2000

16 marzo - 30 giugno 1° luglio - 31 dicembre

Retribuzione

di ragguaglio

giornaliera

Lire

71.275 Lire 72.413

Euro 36,81 Euro 37,40

mensile

Lire

1.781.835 Lire 1.810.333

Euro 920,24 Euro 934,96

Anno 2000

16 marzo - 30 giugno 1° luglio - 31 dicembre Minimo e massimo mensile Lire 1.781.835... 3.309.085 Lire 1.810.333... 3.362.083

Euro 920,24 ... 1.709,00 Euro 934,96 ... 1.736,37

Alunni e studenti di scuole ed istituti non statali

Premio annuale a persona

Anno scolastico 1999 / 2000:

regolazione

Anno scolastico 2000 / 2001:

anticipo

Lire 3.440 Lire 3.470

Euro 1,78 Euro 1,79

Tipologie di lavoratori

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 fino

al 30.6

dal

1.7

fino al 30.6

dal

1.7

detenuti ed internati

(art. 4, n. 9, T.U.)

42.553

50.160

58.656

64.670 71.275 72.413

allievi dei corsi di istruzione

professionale (art. 4, n. 5,

42.553

50.160

58.656

64.670 71.275 72.413

(3)

Note:

(1) Sono indicate le retribuzioni convenzionali "generali" di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 della circolare n. 61/2000.

(2) E' indicato l'importo giornaliero (minimale di rendita : 300), ad eccezione dell'importo mensile relativo a P.I.P. e borse lavoro (minimale di rendita : 12).

(3) L'importo di L. 58.656 era in vigore dal 10.6.95 (v. D.L. n. 232/95).

(4) L'importo di L. 64.670 era in vigore dal 16.12.97 (v. D.lgs. n. 468/97).

(5) Si ricorda che il D.M. 12.2.98 vale solo per il triennio 1998-2000.

(6) Impresa familiare non artigiana (v. paragrafo 7.2).

(7) Fino al 31.12.95 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali, stabilite con D.M. 13.11.87 (anni 1994 e 1995 = L. 108.950 e L. 58.730; v.

circolare n. 14/94).

Dal 1.1.96 la retribuzione convenzionale giornaliera unica, da moltiplicare per 12 giorni mensili, vale per le società non cooperative (v. paragrafo 7.3).

Allegato n. 2 alla circ. n.67/2000

RIEPILOGO PER GLI ANNI

1990 - 2000

DELLE ALTRE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE (1)

Lavoratori con retribuzione convenzionale

annuale

pari al minimale di rendita

(2)

T.U.)

lavoratori in lav. socialmente utili

42.553

50.160

58.656

64.670 71.275 72.413

lavoratori in tirocini formativi

e di orientamento

(3)

58.656

64.670 71.275 72.413

lavoratori in lav. di pubblica utilità

(4)

64.670

71.275

72.413

lavoratori in P.I.P.

lavoratori in borse lavoro

(5)

1.616.750

1.781.835

1.810.333

Familiari partecipanti all'impresa familiare

di cui all'art. 230/bis c.c.

(6)

42.560

50.169

58.668

64.681 71.285

72.426

Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali

di cui alla legge n. 84/94

(7)

120.120

x 12

132.385

x 12

134.502

x 12

Tipologie di lavoratori

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 fino al

31.3 dal

1.4 Addetti a

lavorazioni meccanico- agricole

per conto terzi

(2)

lavoratori diversi dai

soci di cooperative anche di fatto

24.225

25.978

28.155 28.888 30.118 31.323 33.015 34.303 34.885 35.513 36.080 68.552

lavoratori

soci di cooperative anche di fatto

24.225

25.978

28.155 28.888 30.118 31.323 33.015 34.303 34.885 35.513 36.080 38.070

Soci di cooperative anche di fatto

ex D.P.R. n. 602/70

(3) 25.000

x 26 ...

26.530

x 26 ...

28.630

x 26 ...

30.410

x 26 ...

32.700

x 26 ...

33.030

x 26 ...

34.820

x 26 ...

36.180

x 26 ...

36.800

x 26 ...

37.470

x 26 ...

38.200

x 26 ...

(4)

Note:

(1) Sono indicate le retribuzioni convenzionali "generali" di cui ai paragrafi 7.4, 7.5 e 7.6 della circolare n. 61/2000.

(2) La retribuzione convenzionale vale anche per i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano, gli associati ad imprenditore artigiano (v. paragrafi 7.4.1 e 7.4.2).

(3) L'importo di L. 25.000 era stabilito con D.M. 4.4.89; l'importo di L. 32.700 era stabilito con D.M. 6.12.93; l'importo di L. 38.200 è stabilito con D.M.

3.12.99.

Tale importo giornaliero è comunque da moltiplicare per 26 o 16 o 14 giorni mensili in relazione all'ambito territoriale (v. paragrafo 7.5).

La retribuzione convenzionale vale per i soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/70 ad esclusione dei facchini,

vetturini, barrocciai ed ippotrasportatori (v. paragrafo 7.5).

(4) L'importo di L. 49.357 era in vigore dal 18.12.91 (v. L. n. 381/91 e D.M. 11.6.92).

Allegato n. 3 alla circ. n. 67/2000

RIEPILOGO PER GLI ANNI

1990 - 2000

DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI SPECIALI

(1)

Note:

(1) Sono indicate le retribuzioni convenzionali stabilite con legge di cui ai paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 della circolare n. 61/2000.

Le retribuzioni convenzionali "speciali" stabilite con decreto ministeriale - ovvero quelle per i lavoratori in paesi extracomunitari - sono indicate nelle tabelle allegate

alle circolari n. 25/90, n. 15/91, n. 10/92, n. 17/93, n. 11/94, n. 8/95, n. 14/96, n. 25/97, n. 15/98, n. 22/99 e n. 33/00.

(2) Fino al 21.5.93 erano in vigore le retribuzioni convenzionali orarie previste dall'articolo 22 della L. n. 843/78 (v. circolare n. 22/93, all. 2). Dal 22.5.93 sono in vigore le retribuzioni convenzionali orarie previste dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 155/93 conv. in L. n. 243/93. La contribuzione trimestrale è verso l'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL.

Soci volontari delle cooperative sociali

di cui alla legge n. 381/91

(4)

49.357

53.495 54.886 57.223 59.513 62.729 65.175 66.282 67.474 68.552

Tipologie di retribuzioni convenzionali e lavoratori

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 fino

al

30.6 dal

1.7

R. conv.li

orarie

Lavoratori

addetti ai servizi domestici e familiari

(2)

con orario

inferiore

o pari a 24 ore

settimanali

8.000

8.300

8.690 9.160

9.520

9.690 9.870 10.030

9.000

9.340

9.780 10.310 10.720 10.910 11.110 11.290

11.000

11.410

11.950 12.600 13.100 13.330 13.570 13.790

con orario

superiore a 24 ore settimanali

5.800

6.020

6.310 6.660 6.920 7.040 7.170 7.290

Lavoratori con contratto part- time

(3)

8.927

9.409 9.776 9.942 10.121 10.283

R.

conv.le annuale

Lavoratori dell'area dirigenziale

(4)

132.365

134.483

(5)

Ai fini risarcitivi, vale la retribuzione convenzionale giornaliera in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni).

(3) Fino al 9.6.95 era in vigore la retribuzione convenzionale giornaliera (minimale o tabellare) da moltiplicare per i giorni complessivi da retribuire. La retribuzione giornaliera minimale corrispondeva al limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali (anno 1995 = L. 31.323).

Dal 10.6.95 è indicata la retribuzione oraria minimale in rapporto all'orario normale di 40 ore settimanali. Naturalmente, tale retribuzione oraria minimale va assunta solo se superiore alla specifica retribuzione oraria tabellare (v. paragrafo 8.2).

(4) E' indicato l'importo giornaliero (massimale di rendita : 300). In merito alla decorrenza dell'obbligo assicurativo, v. lettera D.C.Rischi 13.3.2000.

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