Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 74 del 13 novembre 1987
Oggetto: Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 8 ottobre 1988.
L'articolo 21 VI comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56, stabilisce che i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto per i soggetti previsti dalla legge n. 25/1955 (legge sull'apprendistato) per il periodo di tempo sopra citato, non dovranno essere richiesti i premi ordinari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.