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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 29 del 28/07/2015

Oggetto: LIMITAZIONI DI USI IMPROPRI E SPRECHI DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Vista la nota di Acque S.p.a., pervenuta il 25/07 u.s., con la quale si invita ad emettere apposita Ordinanza al fine di contrastare gli usi impropri e gli sprechi di acqua potabile.

Dato atto che il Sindaco aveva già emesso un’ Ordinanza in materia, (n° 31 del 20/06/2012), ma che alla luce delle indicazioni di Acque S.p.a. si rende opportuna l’emissione di un ulteriore provvedimento.

Rilevato che Acque S.p.a., oltre a riconfermare il divieto di tutti gli usi impropri già previsti nel vigente Regolamento del servizio idrico, chiede di vietare anche l’irrigazione connessa con una qualunque attività produttiva;

Considerato che lo scorso inverno è stato caratterizzato da temperature decisamente superiori alla media e che la successiva primavera ha registrato precipitazioni assai inferiori alla media del periodo.

Considerata l’eccezionale situazione che si è venuta a determinare anche in relazione alle alte temperature di questa prima parte dell’estate, e ritenuto di dover, conseguentemente, vietare qualsiasi utilizzo improprio dell’acqua del civico acquedotto.

VISTA la legge del 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ed in particolare l’art. 2 “ Usi delle acque” che stabilisce l’uso prioritario dell’acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi e ammette altri usi solo quando la risorsa è sufficiente;

VISTO il D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 ed in particolare l’art. 25 “Risparmio idrico” e s.m.i.;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento del servizio idrico;

ORDINA

E’ vietato qualsiasi utilizzo di acqua del civico acquedotto per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario ed idrico-potabile ed in particolare oltre a quelli già individuati dal vigente Regolamento del servizio idrico e di seguito riportati:

(2)

a) il riempimento di piscine private, (per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’u­

tenza pubblica le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto ge­

store del servizio idrico integrato);

b) il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell’ambito di un’attività produttiva;

c) l’ alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi su­

perfici di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;

d) l’innaffiamento e l’irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;

e) l’alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/05/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge regionale 21/07/1995, emanato con Decreto della Giunta Regionale n. 29/r del 26/05/2008);

f) le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

g) L’irrigazione connessa con un’attività produttiva

E’ vietato, fino alla cessazione del periodo di siccità, l’utilizzo dell’acqua del civico acquedotto anche per:

1) l’irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione;

2) il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli;

3) il lavaggio di piazzali, resedi, etc;

PRECISA

Che detti divieti sono riferiti oltre che ai punti di prelievo privati anche alle pubbliche fontanelle,

IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA, QUANDO NON CONFIGURI INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE PENALE, SARA’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 7 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I., DA € 25,00 AD € 500,00.

DISPONE

Di trasmettere copia della presente agli agenti di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto per quanto di competenza sul rispetto di quanto disposto.

Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la presente Ordinanza per darne la massima conoscenza ai cittadini.

Il Sindaco

Gabriele Toti

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Gabriele Toti ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

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