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Tribunale di Verona Circolare del Presidente della Sezione fallimentare | Ordine degli Avvocati di Verona

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TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Presidente di Sezione

in esito alla periodica riunione della Sezione Fallimentare;

sentiti i Colleghi quanto a talune anomalie e a prassi distorsive registrate in seno alle procedure concorsuali incardinate presso Questa Sezione;

ritenuto preciso dovere del Presidente di Sezione vigilare ex art. 31 L. Fall.

sulla correttezza non solo formale dell’operato degli ausiliari – siano essi Curatori, Commissari o Liquidatori giudiziali - ma anche sostanziale, e ciò persino negli ambiti riservati alla competenza esclusiva di essi, ogni qualvolta le scelte dell’ausiliario – quale pubblico ufficiale ex art. 30 L. Fall.

- possano rivelarsi foriere di “appannamento” del prestigio dell’Ufficio ricoperto poiché non rispondenti ai criteri-guida di imparzialità, indipendenza e buon andamento, costituenti principi ineludibili dell’agire amministrativo in senso lato ex art.97 Cost.;

rilevato, così, come:

a) non di rado accada di assistere a molteplici incarichi conferiti dal curatore al medesimo “professionista” (avvocato, dottore

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commercialista, perito estimatore, etc.), tanto nella stessa quanto in procedure distinte, in violazione del canone pragmatico della rotazione nelle nomine desumibile dall’art.28, u.c., L. Fall., con prescrizione certamente ripetibile anche per i professionisti nominati dall’ausiliario. Tali condotte “appaiono“ potenzialmente lesive dei principi di imparzialità, trasparenza e indipendenza del “munus”

assunto dal pubblico ufficiale, specie lì dove esse – per reiterazione insistita – possano far dubitare di una sorta di “fidelizzazione” nel rapporto tra l’ausiliario e il professionista ripetutamente nominato;

b) sempre sul piano della ricognizione delle prassi distorte, debbano registrarsi frequenti quanto inaccettabili ritardi nella redazione: b-1 delle relazioni ex art. 33, comma primo e quinto, della L. Fall.; b-2 , del programma di liquidazione ex art. 104 ter L. Fall. ( la cui strategicità - nell’economia della procedura concorsuale - è resa ben evidente dalla correlata sanzione della revoca del curatore per i casi più gravi ed ingiustificati); b-3 del prospetto quadrimestrale ( a far data dal decreto di approvazione dello stato passivo) delle somme disponibili e del connesso progetto di riparto;

osservato, poi, che l’odierna circolare rappresenta, altresì, utile occasione per ribadire – d’intesa con tutti i Giudici della Sezione - l’esigenza di un ricorso intensivo allo strumento acceleratorio di cui all’art. 104 ter, comma 8, L. Fall., lì dove si prevede che “ il Curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non

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conveniente”. Il pensiero corre in special modo (ma non solo) agli immobili ipotecati appresi al fallimento, il cui valore “di mercato” risulti, di fatto, interamente assorbito dalla garanzia reale. La rinuncia alla liquidazione del bene (o, addirittura a monte, la rinuncia alla sua apprensione all’attivo) eviterà l’allungamento incontrollabile dei tempi del programma ex art. 104 ter cit., con intuibili vantaggi in termini di efficienza gestionale e risparmio di costi;

osservato, infine, che il complesso degli adempimenti suindicati – il cui rispetto andrà assicurato a prescindere dalla più o meno difficile ricostruzione della contabilità del fallito ovvero dall’ipotesi di “assente o insufficiente realizzo”, etc. etc., (casi dei quali il Curatore darà comunicazione tempestiva al G.D., illustrandone le ragioni, ai fini delle determinazioni conseguenti) - si rivelano essenziali al perseguimento della ragionevole durata dei procedimenti predicata dall’art. 111, comma 2, Cost.

it., specie a fronte degli oramai non pochi giudizi risarcitori promossi contro lo Stato Italiano ai sensi della c.d. Legge Pinto, per ritardi ultraesennali maturati in questo Tribunale;

P.Q.M.

dispone che i Sigg.ri Curatori:

- assicurino, nelle varie fasi della procedura, la più efficace e trasparente rotazione nelle nomine dei professionisti ad essi riservate;

- rispettino rigorosamente i termini per gli adempimenti procedurali di

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cui sopra sub b);

- si confrontino al più presto con il Comitato dei Creditori e il G.D.

(ai quali, entro gg. 45 dalla comunicazione della presente circolare, invieranno resoconto dettagliato sulle esecuzioni immobiliari in corso, con particolare riguardo alle concrete prospettive di realizzo residuale a favore della massa una volta soddisfatti i creditori ipotecari), al fine della pronta attuazione – ove possibile - del rimedio acceleratorio di cui all’art. 104 ter, comma 8, L. Fall.

L’inosservanza delle prescrizioni che precedono costituirà motivo per l’apertura del procedimento di revoca ex art. 37 L. Fall.

Si comunichi al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona nonché all’Ill.ma Presidente di Questo Tribunale.

Verona 23 giugno 2017

Il Presidente di Sezione Andrea Mirenda

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