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Tribunale di Verona Seconda sezione civile Circolare del 22.05.2020 a firma della Presidente e dei Giudici dell'Esecuzione rivolta ai delegati alle vendite ed ai custodi | Ordine degli Avvocati di Verona

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TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE SCONDA CIVILE

CONTENZIOSO, PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI

Circolare ai professionisti delegati alla vendita ed ai custodi in relazione alle problematiche applicative della sospensione di sei mesi prevista dall'art. 54-ter della legge 27/20 di conversione del decreto legge 18/20 per le esecuzioni immobiliariaventi ad oggetto l'abitazione principale

LaPresidente della Seconda Se,ione Civileed i Giudici dell' Esecuzione,

preso atto che la causa di sospensione introdotta per "contenere gli effetti negativi delì'emergenzo epidemiologico do COVID-19" è limitata alle sole procedure esecutive che hanno ad oggetto l'abiUlzjone prjncipale del debitore,

ritenuto che la norma sia destinata a proteggere gli interessi economici del debitore che abbia dimora abituale nell'immobile esecutato, mnsiderato che - per effetto della vigente formula.jnne dell'an. 560 c,p.c. oro "pplicJbile Jnche Jlle procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 13,2.2019 - , in relazione agli immobili destinati ad abitazione principole del debitore, la tutela della salute pubblica è già salvaguardata dal divieto di ordinare al debitore ed 01nucleo familiare convivente di rilasciare l'immobile sino alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento,

ritenuto, pertanto, che essa si applichi alle sole procedure esecutive immobiliari che, dallo data del perfe,ionamento della notifica del pignoramento (momento in cui si ha lo pendenza del processo esecutivo) allo doto deli'entrata in vigore della legge 27/2020 (30 aprile 2020). hanno ad oggetto l'abita,ione in cui il debitore ha la propria dimora abituale,

ritenuto, conseguentemente, che debbano essere escluse dall'ambito applicativo della norma le procedure esecutive che sono pervenute alla fase distributiva in cui, per l'effetto della pubblica,ione del decreto di trasferimentO,I'espropria,ione immobiliare ha ad oggetto la somma di denaro e non più un bene immobile, ad eccezione di quelle sole procedure nelle quali, per l'effetto della sopravvenuta modifica dell'an_ 560 c.p_c.ora applicabile anche alle procedure esecutive in corso, il Custode non abbia ancora dato attua,ione all'ordine di liberazione nonostante l'imervenuta aggiudicazione del bene lin qual caso non sarà sospesa la procedura esecutiva intera pel"(Ohéciò potrebbe ondare a danno del debitore evidentemente pregiudicato dall'aument.re degli interessi moratori, ma - in ossequio od un principio di economia dei melli giuridici- soltanto l'attu.,ione dell'ordine di liberazione),

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rite'nuto, più precisamente, che oggetto di sospensione debbano essere solo le procedure esecutive immobiliari in cui dalla data d~lIa notifico d~ll'atto di plgnoramento sino alla data dell'aggiudicazione l'immobile oggetto dell'esproprialione è destinato ad abitalione principale del debitore;

ritenuto, infatti, che la finalità protezioni,tica della norma {tutelare il debitore che nell'immobile abbia la abita,ione principale) porti ad e,cludere la possibilità di sospendere la procedura in cui è intervenuta l'aggiudicazione dell'immobile e sospendere con,eguentemente il termine per il pagamento del saido preLLa, volta che ia finalil. della nOrma è chiaramente oltra ri,petto a quella di tutelare gli eventuali intere"i economici dell'aggiudicatario love la norma ave"e inteso tutelare anche gli intere"i di quest'ultimo sarebbe del tutto irragionevole limitare la so,pen'ione "Ile sole procedure esecutive aventi ad , oggello, all'entrata in vigore della legge di conversione, l'abit,,~ione principale del debitore);

ritenuto, infatti, che per le procedure esecutive immobiliari nelle quali l'aggiudicazione è già intervenuta- al fine di tutelare gli interessi del debitore - ,io sufficiente sospendere le operazioni di liberalione dell'imrrlObile in ogni caso sino alla data del 30.10.2020, sen"a adottare un provvedimento di sospensione che andrebbe in pregiudizio del debitore, il quale ,ubirebbe l'allungamento dei terminj per il pagamento del s"ldo prezzo e l'emissione del decreto di tra<ferimento con conseguente aumento del proprio debito per interessi moratori;

ritenuto, in ogni Coso, che - essendo secondo l'orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità il termine per il pagamento del ,aldo pre,w un termine di natura processuale - ove l'aggiudicatario dimostri che la decaden~a dal termine è awenuta, in via esclusiva o concorrente, per un fotto oggettivo a sé non Imputabile dimostrando di .ver fallo tutto il possibile per ottenere la provvista di denaro, il Giudice .dell'Esecu,ione potrà, sussistendone i presupposti, rimetterlo in termini ex art, 153, secondo comma, C.p.c.;

ritenuto che, -sempre in chiave protmioni,tica degli Interessi debitori, la sospensione c. art. 54.ter I, 27/2020 operi anche nel C8S0in cui sia stat" presentata un'istan"a di conversione del pignoramento oppure sia stata disposta la sostitu~ione delle cose pignorate cOn una somma di denaro da versarsi r"tealmente, considerato che si tratta pur sempre di termini previsti a carico di una delle parti del processo il cui rispetto incide sullo sviluppo dei processo esecutivo che può approdare alla fase distributiva sema passare dalla lase liquidatoria;

comiderato, in ogni (oSO,che la sussistema di una c.s. sospensione ex art, 54.ter della legge. 27IZ020 non precluda il compimento di atti di parte quali, ad esempio, la notifica dell'atto di pignoramento, il deposito dell'istan~a di vendita, il deposito d~lla documentazione ex art. 567 c.p.c., il pagamento su base volontar;a .delle rate dcila conversione del pignor.mento (I.tto che impedirebbe l'aumentare del debito della parte esecutata per interessi moratoril, considerato che la finalità della sospensione è quella di impedir~ il compimento di tutte quelle attività o prowedimenti che sono funzionali alla liquida,ione del compendio pignorato e, conseguentemente, alla perdita immediata dell'abitazione princi pale da parte del debitore;

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dispongono che i custodi si astengano dal dare attuazione gli ordini di liberazione in relaliàne agli immobili che, tanto alla data della notifica del pignoramenlo quanto alla data di entrata in vigore della legge di conversione 27(lO20 abbiono od oggetto l'obitozione principale del debitore e, ciò, lino 0110 dota del 30.10.2020, solvo casi urgenti ed indifferibili (pericolo di danno alle cose od alle pNIOne, necessith di svolgere lavori urgenti, etc.);

dispongono che in relalione alle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto dalla data di notifica del pignoramento sino alla dota del 30.4.20 I"abitalione principale del debitore i custodi presentino una rela,ione contenente il certificato storico di residenza del debitorB sollecitando, 5ussi,tendone i presupposti, la pronuncia di un ordinanza di sospensione congiuntamente al depolito nei fascicolo telematico di una bOlZa della medesima ordinanza [in qual caso rubricheranno la relazione come iSlonza al G.E, ex art. 54.ter legge 27(2020);

dispongono che i professionisti delegati prima di ogni esperimento di vendita verifichino - sulla base delle relazioni depositate dai custodi - se l'immobile costituisce abita,ione principale del debitore e, in caso di dubbio, rimettano gli atti al G,E. promuovendo ricorso ex art. 591-ter c.p.c.

Si comunichi òll'Ordine degli Avvocali, all'lVGed òi professionisti Iscritti nell'elenco ex art. 179.ter c. p.c.

Verona, 22 m<Jggio2020

La Presidente /~ I Mo~icaAtta~asio

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I Giudici dell'Esecmione

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