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Omesso versamento iva: l'esito positivo della messa alla prova impedisce la confisca

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Academic year: 2021

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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CALIA ALESSANDRO nato a BRINDISI il 24/07/1968

avverso la sentenza del 21/02/2018 del TRIBUNALE di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente all'applicazione della confisca

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47104 Anno 2019 Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 02/10/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2018, il Tribunale di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di Alessandro Celia in ordine al reato a lui ascritto ex art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, perché estinto per esito positivo

della messa alla prova, disponendo al contempo la confisca per equivalente di quanto in sequestro preventivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen., in relazione all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Si lamenta, in particolare, che la confisca disciplinata da quest'ultima previsione potrebbe essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., non anche con quella di estinzione del reato emessa ai sensi degli artt. 464-septies cod. proc. pen. e 168-ter cod. pen.

Con requisitoria scritta del 12/9/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con riferimento all'applicazione della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. La confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale.

5. La medesima misura ablatoria, pertanto, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex artt. 464-septies cod. proc. pen. e 168-ter cod. pen., con la quale è dichiarato estinto il reato per l'esito positivo della prova, salva l'applicabilità, per l'appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Quel che deriva dalla considerazione, pacifica, secondo cui tale declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall'accertamento della penale responsabilità (cfr. in tal senso Cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente, confisca che si elimina.

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, confisca che elimina.

Così deciso in Roma, il 02/10/2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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