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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

ALLEGATO 2

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA, A CONSEGNE RIPARTITE, DI CARTA PER LA TIPOGRAFIA DI MILANO, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO D’ONERI

CUI 01165400589201700378 Lotto 1: CIG 7544124810 Lotto 2: CIG 75441361F9 Lotto 3: CIG 7544149CB0 Lotto 4: CIG 75441594F3

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 2

Sommario

Art. 1 - PREMESSA ... 3

Art. 2 - DEFINIZIONI PRINCIPALI ... 3

Art. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ... 4

Art. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO... 5

Art. 5 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO E LIMITI PECUNIARI DEL TOTALE DEGLI ORDINATIVI ... 5

Art. 6 – CORRISPETTIVO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA ... 6

Art. 7 – CONSEGNA DELLE FORNITURE ... 7

Art. 8 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA ... 7

Art. 9 – ESECUZIONE IN DANNO ... 8

Art. 10 – SOGGETTI DEL CONTRATTO ... 8

Art. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ ... 9

Art. 12 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 10

Art. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO ... 11

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA ... 12

Art. 15 - OBBLIGHI DI GARANZIA DEI PRODOTTI FORNITI ... 13

Art. 16 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ ... 14

Art. 17 - PENALI ... 15

Art. 18 - SUBAPPALTO ... 16

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO... 17

Art. 20 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ... 18

Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO ... 18

Art. 22 - QUINTO D’OBBLIGO ... 19

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 19

Art. 24 - FORMA DEL CONTRATTO ... 20

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI ... 20

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 20

Art. 27 - RINVIO NORMATIVO ... 20

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Art. 1 - PREMESSA

Il presente documento contiene le condizioni e i termini dell’accordo quadro secondo i quali, nel corso della durata dello stesso, saranno affidati all’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto appalti specifici di fornitura delle particolari tipologie di carta e di cartoncino, indicate nell’Allegato 2/A, di cui la Tipografia di Milano dell’INAIL necessita per lo svolgimento della sua attività editoriale, da consegnare, nei quantitativi richiesti in ciascun ordinativo, presso la sede della stessa Tipografia.

Art. 2 - DEFINIZIONI PRINCIPALI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Istituto”: s’intende l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

- “Stazione appaltante”: s’intende la Direzione centrale acquisti dell’INAIL che espleta la procedura di gara;

- “Tipografia”: s’intende la Tipografia dell’INAIL con sede alla via Boncompagni n. 41 in Milano;

- “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: s’intende il funzionario dell’INAIL che, ai sensi della legge n. 241/90, dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)”: s’intende il funzionario o il professionista o il tecnico della Tipografia di Milano dell’INAIL che, sotto la supervisione del RUP, coordina e controlla, anche con l’ausilio di propri collaboratori, l’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali. In particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto della fornitura e rilascia, sotto il controllo e la supervisione del RUP, il certificato di verifica di conformità;

- “Fornitore/Affidatario/Aggiudicatario/Appaltatore”: s’intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio, risultato affidatario dell’accordo quadro di fornitura del singolo lotto, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)”: s’intende il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto; per la stazione appaltante costituisce l’interfaccia dell’Appaltatore.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 4 Art. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, a consegne ripartite nel corso di un quadriennio, delle peculiari tipologie di carta e di cartoncino indicate nell’Allegato 2/A.

L’appalto è suddiviso in quattro lotti, descritti, quanto ad oggetto, quantitativi e caratteristiche tecniche degli articoli, nell’Allegato 2/A.

Per realizzare una fornitura degli articoli dell’appalto che soddisfi in modo efficiente, adeguato e tempestivo i contingenti fabbisogni della Tipografia di Milano dell’INAIL, la stazione appaltante stipulerà con l’aggiudicatario di ciascun lotto un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, al quale l’Istituto darà attuazione mediante l’affidamento di appalti specifici di fornitura, che si perfezioneranno col ricevimento, da parte dell’aggiudicatario, degli ordinativi di fornitura.

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’aggiudicatario si obbliga a fornire alla Tipografia dell’Istituto la carta e i cartoncini con le specifiche tecniche precisate nell’Allegato 2/A e nei termini, alle condizioni e ai prezzi stabiliti nel presente capitolato.

Le quantità riportate nell’Allegato 2/A sono mere stime del fabbisogno quadriennale della Tipografia e sono indicate ai soli fini della determinazione del valore stimato massimo di ciascun lotto e dell’individuazione degli importi costituenti, per ciascun lotto, il limite massimo di utilizzabilità dell’accordo quadro. Le quantità indicate nel menzionato allegato non sono vincolanti quale prestazione complessiva del contratto né per l’aggiudicatario né per l’amministrazione aggiudicatrice, atteso che, da un lato, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura non già nei limiti dei quantitativi indicati nell’Allegato 2/A, bensì fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale indicato, purché entro il periodo di durata quadriennale dell’accordo quadro; dall’altro, i quantitativi indicati come previsione di fabbisogno quadriennale non comportano alcun obbligo per la Tipografia di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico dell’accordo quadro.

L’appaltatore si obbliga a fornire quei quantitativi di carta e cartoncino che la Tipografia di Milano ordinerà sulla base del suo effettivo contingente periodico fabbisogno, essendo la citata struttura ordinante tenuta al solo pagamento degli articoli effettivamente ordinati. Nessuna pretesa potrà avanzare l’impresa fornitrice per eventuali diminuzioni quantitative degli ordinativi rispetto alle complessive quantità indicate nell'Allegato 2/A come stime dei fabbisogni presunti.

I singoli appalti specifici di fornitura si concluderanno con la semplice ricezione, da parte dell’aggiudicatario di ciascun lotto, di una lettera ordinativo, inviata dal Responsabile della Tipografia di Milano via Pec, contenente l’indicazione dei prodotti da consegnare e le relative quantità.

I contratti di appalto specifico sono efficaci dal momento del loro perfezionamento senza che occorra, per l’inizio delle prestazioni contrattuali, altro atto formale.

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Art. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata dell’accordo quadro è fissata in 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

Alla scadenza, il rapporto contrattuale è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Art. 5 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO E LIMITI PECUNIARI DEL TOTALE DEGLI ORDINATIVI

Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 16, del d.lgs. 50/2016, è pari ad € 796.550,00 IVA esclusa.

Tenuto conto del quinto d’obbligo previsto dall’art. 22 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto è pari a

€ 955.860,00 IVA esclusa.

Tali importi sono stati determinati sulla base dei quantitativi di carta e di cartoncino stimati per il fabbisogno del quadriennio 2019-2022 della Tipografia di Milano, moltiplicati per il prezzo unitario stimato delle diverse tipologie di carta e cartoncino oggetto della fornitura. Il prezzo unitario per il calcolo dei suddetti importi è stato stimato, per la tipologia di carta dei lotti 1 e 2, nel prezzo minimo della rilevazione mensile del 30 maggio 2018 dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano, “Area Metropolitana”, Monza-Brianza e Lodi pubblicata sul listino della relativa Camera di Commercio; per la tipologia di cartoncino di cui ai lotti 3 e 4, in € 1.130,00 per tonnellata.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi massimi prestabiliti di ciascun lotto, che costituiscono, per ciascun lotto, il limite massimo di spesa dell’accordo quadro, fatta salva, ovviamente, l’opzione del quinto d’obbligo esercitabile relativamente a ciascun lotto:

Lotti Tipi di carta e di cartoncino

Importi stimati massimi dell’accordo

quadro (euro)

Importi stimati massimi dell’accordo

quadro comprensivi del quinto d'obbligo

(euro)

Lotto 1 Carta “Patinata senza

legno” Lucida e Opaca 330.600,00 396.720,00

Lotto 2

Carta “Uso mano naturale senza legno di colore bianco”

336.000,00 403.200,00

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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Lotto 3 Cartoncino “Copertina

per edizioni - PANNOSA” 113.000,00 135.600,00

Lotto 4 Cartoncino “MANILLA

calandrato” 16.950,00 20.340,00

Totale 796.550,00 955.860,00

Al raggiungimento degli importi indicati - nella tabella - per l’accordo quadro relativo a ciascun lotto, non si potrà procedere all’emissione di ulteriori ordinativi di fornitura, fatto salvo l’esercizio dell’opzione del quinto d’obbligo prevista dall’art. 22 del presente capitolato e nei limiti di tale importo, anch’esso indicato, per ciascun lotto, nella stessa tabella.

Stante il tipo di fornitura oggetto di appalto e le modalità di esecuzione della stessa, non sono ipotizzabili rischi da interferenza e pertanto non deve essere né preventivato e quantificato il costo dei correlati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, né predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. Non può eccepire, nel corso dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

Art. 6 – CORRISPETTIVO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Il corrispettivo dei singoli ordinativi di fornitura che la Tipografia di Milano dovrà pagare all’appaltatore è pari al quantitativo (misurabile per peso) di carta o cartoncino dell’ordinativo, moltiplicato per il prezzo unitario della tipologia di carta o cartoncino dei singoli ordinativi di fornitura. Tale prezzo unitario è differentemente determinato a seconda della tipologia di carta o del cartoncino ordinati, e più precisamente:

 per la Carta “Patinata senza legno” Lucida e Opaca di cui al lotto 1 e per la Carta

“Uso mano naturale senza legno di colore bianco” di cui al lotto 2, il prezzo per tonnellata è mensilmente variabile ed è dato dal prezzo minimo censito dalla rilevazione mensile dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano, “Area Metropolitana”, Monza-Brianza e Lodi, pubblicata, al momento dell’ordinativo, sull’ultimo listino della relativa Camera di Commercio, scontato col ribasso percentuale presentato, in sede di offerta economica, dall’impresa aggiudicataria;

al prezzo unitario così individuato (prezzo minimo del listino, scontato col ribasso percentuale dell’offerta dell’aggiudicatario) sarà applicata una maggiorazione

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(che non sarà scontata col ribasso percentuale dell’offerta dell’aggiudicatario) per le grammature non previste nel range di riferimento del listino, con gli importi e secondo i parametri stabiliti nell’Allegato 2/A;

 per il Cartoncino “Copertina per edizioni - PANNOSA” di cui al lotto 3 e per il Cartoncino “MANILLA calandrato” di cui al lotto 4, il prezzo per tonnellata è fisso ed è quello posto a base di gara (€ 1.130,00), scontato col ribasso percentuale presentato, in sede di offerta economica, dall’impresa aggiudicataria.

Art. 7 – CONSEGNA DELLE FORNITURE

Le varie forniture dovranno essere consegnate presso la Tipografia INAIL di Milano, via Carlo Boncompagni n. 41, a seguito di ordine della Tipografia, indicante la tipologia, il formato e la quantità, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine.

La carta dovrà essere consegnata bandierata su bancali a una fila e l’imballo dovrà essere realizzato con film termoretraibile a garanzia del tasso di umidità relativo, che all’atto della consegna dovrà risultare entro i valori ed entro le ulteriori caratteristiche generali e tolleranze dettagliate nell’Allegato 2/A.

Le consegne del materiale si intendono per merce resa a destino franca di ogni rischio e spesa, ivi compreso rischio di viaggio, trasporto e facchinaggio.

Sono completamente a carico dell’aggiudicatario i rischi di perdite, incendi, furti e danni durante il trasporto e la consegna, fino alla sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna.

Il prezzo dell’imballaggio, del trasporto e della consegna s’intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza e in occasione dell’esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa.

Art. 8 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Costituiscono legittimi motivi di differimento del termine di consegna di cui all’art. 7 solo quelli derivanti da caso fortuito o forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall’INAIL.

Il Fornitore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione alla Tipografia dell’Istituto entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento impeditivo del rispetto del termine.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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In mancanza o in ritardo di comunicazione, nessuna circostanza potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi ai termini di consegna stabiliti. In tali casi, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 17.

La presentazione di domande di spostamento dei termini non comporta automaticamente la sospensione o l’interruzione dei termini contrattuali.

Art. 9 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Fornitore ritardi di 10 giorni l’esecuzione della consegna ordinata o effettui la consegna di prodotti non conformi a quelli richiesti nell’Allegato 2/A ovvero rifiuti di eseguire la fornitura richiesta, la stazione appaltante potrà affidare la fornitura a terzi in danno del Fornitore inadempiente.

Al Fornitore inadempiente saranno addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a quelle previste dal presente capitolato.

Le spese per l’esecuzione in danno sono escusse dalla garanzia definitiva prestata dall’aggiudicatario e, qualora questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore.

L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dagli ulteriori profili di responsabilità civile che possono essergli addebitati per i fatti che hanno determinato l’esecuzione in danno.

Art. 10 – SOGGETTI DEL CONTRATTO

L’accordo quadro relativo a ciascun lotto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, in qualità di responsabile della stazione appaltante.

Il Direttore centrale nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, nell’ambito di quelle previste dalla vigente normativa, svolge, in particolare, le funzioni di seguito indicate:

 controlla l’esecuzione del contratto, avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e di altri eventuali collaboratori, anche impartendo loro specifiche disposizioni;

 rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo della verifica di conformità effettuata dal DEC;

 applica le penali previste, in caso di ritardo o di altro inadempimento, dall’art. 17 del presente capitolato;

 dispone l’esecuzione in danno del fornitore;

 propone al responsabile della stazione appaltante la risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.

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Prima della stipula dell’accordo quadro, il Direttore centrale nomina il DEC che, dipendendo funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l'operato:

 svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di appalto specifico;

 interloquisce col RUAC al fine di far conseguire alla Tipografia la corretta esecuzione della fornitura;

 verifica la conformità della fornitura o sovraintende a tale verifica, qualora questa venga effettuata da suoi collaboratori, assumendosi la responsabilità del loro operato;

 in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Ove non risulti menzionato nel sottoscritto accordo quadro, il nominativo del DEC è comunicato al Fornitore prima che allo stesso si dia attuazione con gli ordinativi di fornitura.

Durante il periodo di efficacia del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del Fornitore, il Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). L’INAIL non si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il responsabile della Tipografia di Milano è il soggetto preposto all’affidamento dei singoli appalti specifici di fornitura. I relativi contratti si perfezionano col ricevimento, da parte dell’aggiudicatario, degli ordinativi di fornitura inviati dal menzionato responsabile via Pec.

Il Fornitore, per parte sua, comunica alla stazione appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che è il soggetto incaricato dal Fornitore di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC, devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

Art. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITA’

La conformità dei prodotti alle quantità, ai formati e alle tipologie indicati nell’ordinativo della fornitura, e alle specifiche tecniche prescritte nell’Allegato 2/A, nonché la regolarità e la completezza dei documenti di trasporto, sono accertate per ciascuna consegna dal

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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DEC che, in caso di esito positivo dell’accertamento, redige e sottoscrive il certificato di verifica della conformità, trasmettendolo al RUP.

In caso di esito negativo della verifica, il DEC formula al RUAC le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti o alla non regolarità e incompletezza dei documenti di trasporto e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC, devono essere sollecitamente ritirati a cura e spese del Fornitore, il quale, entro il termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’INAIL.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il RUP, esaminata la relazione del DEC, applica le penali previste dall’art. 17 e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazioni contestate. Delle contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene dato atto in un processo verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di conformità.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il responsabile della stazione appaltante, su proposta del RUP, può risolvere parzialmente l’accordo quadro con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e/o ottenere l’esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora l’Istituto ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti rimediali.

Su proposta del RUP, il responsabile della stazione appaltante può comunicare l’avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l’applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell’ammontare netto dell’accordo quadro relativo al singolo lotto.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

Il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

Art. 12 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle singole consegne dei prodotti viene effettuato dalla Tipografia di Milano.

Sottoscritto dal DEC il certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della singola consegna, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

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Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l’intervento in sostituzione o in garanzia ovvero altri inadempimenti, il RUP procede all’applicazione delle penali ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell’importo fatturato.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultima delle forniture consentite dall’importo massimo dell’accordo quadro di ciascun lotto è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello del suddetto corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il seguente codice univoco ufficio (C.u.u.) della Tipografia di Milano: 9FITDY.

La Tipografia dell’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora la Tipografia riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento stesso è eseguito entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato.

Sull'importo fatturato del corrispettivo spettante al Fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penali per ritardi o altri inadempimenti ovvero a titolo di indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Nei casi previsti dall’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, l’inadempienza contributiva risultante dal DURC è indicata nel certificato di pagamento e l’importo corrispondente all’inadempienza, trattenuto dal certificato di pagamento, è versato dalla Tipografia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula dell’accordo quadro e i cui estremi dovranno essere inseriti nell’accordo quadro.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate alla Tipografia di Milano entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario deve costituire, ai fini della sottoscrizione dell’accordo quadro, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs.

n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’INAIL, della garanzia provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per le spese dell’esecuzione in danno del Fornitore.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla

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inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura del completamento - da parte dei molteplici ordinativi di fornitura – del limite massimo di spesa dell’accordo quadro di ciascun lotto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultima delle forniture consentite dall’importo massimo dell’accordo quadro di ciascun lotto è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello del suddetto corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 15 - OBBLIGHI DI GARANZIA DEI PRODOTTI FORNITI

L’aggiudicatario è tenuto a garantire che i prodotti forniti siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.), che abbiano le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui sono destinati (artt. 1497e 1512 c.c.), per due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle singole consegne.

Nel periodo di garanzia l’INAIL ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta l’Istituto accerti l’inidoneità dei beni all’utilizzo cui sono destinati, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

L’INAIL esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o dell’inidoneità dei beni forniti all’utilizzo cui sono destinati. La garanzia si estende ai vizi, alle difformità o inidoneità che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente articolo, anche a quelli che non siano stati constatati al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità.

Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 14

Se entro il suddetto termine il fornitore non avrà adempiuto agli obblighi di garanzia così descritti, l’INAIL applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dall’art. 17 e potrà anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta, per l’Istituto, dal DEC, e per il fornitore, da un incaricato di quest’ultimo o dal RUAC, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell’avvenuta sostituzione del prodotto.

La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità naturali e ad un uso e ad una manutenzione della carta e del cartoncino non conformi a quelli dovuti.

Art. 16 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui rinvia il presente capitolato e negli altri atti di gara, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna a manlevare e tenere indenne l’INAIL da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all’INAIL di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche nelle sue sedi aziendali.

Il fornitore si obbliga a:

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 rifondere all’INAIL l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;

 manlevare e tenere indenne l’INAIL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 17 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli articoli ordinati e per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione degli articoli viziati o non conformi alle specifiche tecniche, è applicata al fornitore una penale pari a € 250,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev’essere imputabile né all’INAIL né a causa di forza maggiore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità degli articoli forniti in sostituzione, il RUP potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del lotto (al netto del quinto d’obbligo) e assegnare un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il contratto, con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite, può essere sciolto di diritto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h).

Per ogni diversa ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 150,00.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del RUP. A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il RUP comunicherà al RUAC l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 16

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale dell’accordo quadro relativo al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto dell’accordo quadro per il singolo lotto ai sensi dell’art. 19 del presente capitolato.

In caso di applicazione delle penali, l’INAIL si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.

L’irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali.

L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna si prolunghi per più di 10 giorni, il RUP può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna della carta o/e dei cartoncini.

Art. 18 - SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto parte della fornitura in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante, ma il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.

È vietato, e pertanto non autorizzabile, il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’accordo quadro per lo specifico lotto.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il fornitore deve depositare il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta, presso la Direzione centrale acquisti e, in copia, presso la sede della Tipografia di Milano, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il fornitore trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione dell’aggiudicatario subappaltante attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

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relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n.

136.

La Tipografia di Milano corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs.

n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n.

50/2016. Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto e devono essere depositati, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presso la Direzione centrale acquisti e, in copia, presso la Tipografia di Milano.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 23 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;

f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 14;

g) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare dell’accordo quadro del singolo lotto, come previsto dall’art. 17;

h) il secondo esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, secondo periodo.

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

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La stazione appaltante, avvalendosi delle clausole risolutive espresse sopra indicate, ha la facoltà di considerare l’accordo quadro relativo al singolo lotto risolto di diritto per colpa del fornitore e di procedere all’incameramento della garanzia definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'INAIL stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale del contratto è esercitata, su proposta del RUP, dal responsabile della stazione appaltante, mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all’Istituto l’esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

Art. 20 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’INAIL può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara relativa al lotto interessato risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’esecuzione della fornitura complessiva o del completamento della fornitura dell’accordo quadro.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs.

159 del 2011, l’INAIL può recedere dall’accordo quadro relativo al singolo lotto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle forniture già eseguite, nonché del valore degli articoli esistenti nel magazzino, oltre al decimo dell’importo delle consegne non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nel comma 2 del citato art. 109.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall’accordo quadro, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza gli obblighi di cui al precedente comma, nei casi di:

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 giusta causa;

 reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

 qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, d.lgs. n.

50/2016;

 al ricorrere di qualsiasi altra circostanza che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il recesso è esercitato, su proposta del RUP, dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Art. 22 - QUINTO D’OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro, l’Istituto può imporre al fornitore variazioni in aumento o in diminuzione delle consegne fino a concorrenza di un quinto dell’importo originario dell’accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente capitolato.

In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per la parte di fornitura non eseguita.

La modifica dell’accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è disposta dal RUP.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia,

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Allegato 2 – Capitolato d’oneri

Pagina 20

estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro, fermo restando l’obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 24 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione dovute secondo le norme vigenti.

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura concernenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli appalti specifici, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 27 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del codice civile.

Riferimenti

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