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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO D’ONERI

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA, CON CONSEGNA A DOMICILIO DEGLI ASSISTITI, DI

“APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (MONTASCALE)” PER IL CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO DI BUDRIO (BO) NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

CAPITOLATO TECNICO INTEGRATIVO

CUI 011654005892017066 CUI 011654005892017067 Cig 7299142287

Cig 7299155D3E

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

PREMESSA

L’Inail, per rispondere in modo adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie previste dalle proprie normative interne (Regolamento protesico e Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti), fornisce ai propri assistiti, tra l’altro, montascale - a cingoli e a ruote - (nel seguito anche ausili) anche tramite il Centro protesi di Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna.

La fornitura agli assistiti copre l’intero territorio nazionale, e si svolge attraverso l’acquisto e la consegna a domicilio degli ausili destinati agli infortunati.

La domanda di ausili che deve soddisfare il Centro protesi dipende dal numero di infortunati in carico alle Unità Territoriali che scelgono di avvalersi degli ausili forniti direttamente dal Centro protesi stesso. Tale numero dipende a sua volta da eventi intrinsecamente imprevedibili quali gli incidenti sul lavoro, nonché dalle modalità che scelgono - liberamente - gli infortunati per fruire delle prestazioni (a rimborso; tramite Unità territoriali; tramite il Centro protesi).

Per propria natura tale domanda non è quindi pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabile il numero di infortunati, la loro scelta sulle modalità di fruizione, le loro esigenze specifiche (tipologia di ausilio, quantità richiesta) e la loro ubicazione esatta. Pertanto la domanda può essere stimata ex-ante solo con criteri statistici affetti da un certo margine di approssimazione.

Per tale motivo il presente appalto, suddiviso in due lotti, viene eseguito con il sistema dell’accordo quadro con un unico fornitore ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici, più dettagliatamente descritto al successivo art. 3.

In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza dell’accordo stesso, i singoli contratti di fornitura si perfezionano per mezzo di buoni d’ordine, contenenti i tempi, le modalità, i luoghi di consegna e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione stessa dettagliatamente descritta nei successivi Artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “fornitore” o “affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento, con mezzi propri o mediante il ricorso a subappaltatori;

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- “stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “committente”: si intende il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bo);

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec)”: il soggetto dell’Inail che, ferme restando le disposizioni impartite dal Rup, dirige l’esecuzione dell’accordo quadro in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto;

- “operatore/tecnico incaricato”: soggetto incaricato dal fornitore per le attività di informazione sul funzionamento, utilizzo e manutenzione ordinaria dell’ausilio e degli eventuali accessori;

- “utente” o “assistito”: l’assistito Inail destinatario dell’ausilio;

- “consegna”: trasporto e consegna di uno o più ausili richiesti in un medesimo ordine presso il domicilio di un dato utente o presso un altro luogo indicato dal committente.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto è suddiviso in due lotti:

lotto 1) montascale mobili a cingoli lotto 2) montascale a ruote.

Per ciascun lotto sarà stipulato un accordo quadro con un unico fornitore ai sensi dell’art.

54, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Gli accordi quadro saranno separati e indipendenti l’uno dall’altro.

La fornitura oggetto di ciascun accordo quadro si intende comprensiva di:

- eventuale sopralluogo presso il domicilio dell’assistito;

- spedizione (imballaggio e trasporto) presso il domicilio dell’assistito indicato dal Centro protesi, che può essere ubicato sull’intero territorio nazionale;

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- consegna a domicilio dell’assistito (tassativamente previo preavviso telefonico), disimballaggio e montaggio, prova e istruzione all’uso con attestazione dell’avvenuta formazione;

- servizio di garanzia con formula “full risk” della durata di 48 mesi.

Per tali servizi al fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quelli offerti secondo le modalità previste nell’ambito della gara per l’aggiudicazione dell’appalto.

La fornitura e le suddette attività accessorie vengono commissionate dal Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e dalla sue filiali e si sviluppano sull’intero territorio nazionale, con servizio di consegna a domicilio dell’utente o presso il Centro stesso.

Le caratteristiche tecniche dei beni e dei relativi servizi sono definite in dettaglio nell’articolo 6 del presente capitolato e devono essere necessariamente possedute/garantite, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza del contratto.

Le quantità stimate per la fornitura degli ausili sono riportate nelle Tabelle 1 e 2.

Beni oggetto della fornitura Lotto 1 - Montascale a cingoli

Quantità annue indicative

(pezzi)

Quantità totali indicative

(pezzi) M. 1 Montascale a cingoli con appoggio

diretto alle ruote posteriori 30 pz. 120 pz.

M. 2 Montascale a cingoli con pedana

d’appoggio polifunzionale 10 pz. 40 pz.

Tabella 1 - Lotto 1 - Montascale a cingoli: Quantità orientative stimate per la fornitura

Beni oggetto della fornitura Lotto 2 - Montascale a ruote

Quantità annue indicative

(pezzi)

Quantità totali indicative

(pezzi) M. 3 Montascale a ruote con struttura e

adattamenti sulla carrozzina per reciproco ancoraggio

30 pz. 120 pz.

M. 4 Montascale a ruote con seggiolino

di appoggio completo di braccioli 10 pz. 40 pz.

Tabella 2 - Lotto 2 - Montascale a ruote: Quantità orientative stimate per la fornitura

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A titolo del tutto orientativo, si stima che la distribuzione territoriale delle consegne possa avvenire percentualmente secondo la ripartizione per macro-area geografica illustrata nella Tabella 3.

Macro-Area geografica

Percentuale orientativa di consegne Nord (Valdaosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto -

inclusa Venezia, Trentino A.A., Friuli V.G., Emilia Romagna) 50 % Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) 25 % Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) 20 %

Isole (Sicilia, Sardegna) 5 %

Tabella 3 - Lotti 1 e 2 - Stima della distribuzione percentuale delle consegne per macro-area geografica

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro con unico fornitore è un contratto normativo, concluso tra le parti sotto forma di accordo, mediante il quale una stazione appaltante e un operatore economico definiscono le clausole fondamentali relative a specifici appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

L’accordo quadro stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all'individuazione operata dalla stazione appaltante la determinazione del se, quando e quantum dell'oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere.

Nell’accordo quadro sono fissate in anticipo le condizioni in base alle quali le parti attueranno le future acquisizioni e si stabiliscono le caratteristiche imprescindibili dell'oggetto dei successivi contratti applicativi, quali per esempio le specifiche tecniche, i tempi di consegna, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, e così via.

Con la stipula degli accordi quadro l’Inail presume di acquisire una quantità indeterminata di ausili entro il valore economico previsto dal successivo art. 4, allorquando ne ravvisi la necessità, senza obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.

Richiamandosi a quanto illustrato in Premessa sulla indeterminatezza della domanda degli ausili oggetto della presente gara, e a quanto precisato nel presente articolo in merito alla natura dell’accordo quadro scelto come strumento di contrattazione, si ribadisce che le quantità e le aree di consegna indicate nelle sopra riportate Tabelle 1,

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2 e 3 hanno solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e, pertanto, sono meramente indicative e non vanno in alcun modo intese come vincolanti per l’Istituto.

Art. 4 –DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 4.1 Durata

La durata massima dell’accordo quadro di ciascun lotto è di due anni a decorrere dalla data indicata nell’accordo stesso ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo di cui al successivo paragrafo 4.2.

Alla scadenza del biennio contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ciascun accordo quadro, alle stesse condizioni, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni.

L’accordo quadro è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di scadenza dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.

Analogamente, il servizio di garanzia full risk opera per un periodo pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di consegna di ciascun ausilio, potendo richiedere l’esecuzione di interventi anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque le obbligazioni della garanzia full risk regolate dall’accordo quadro.

4.2 Valore

Il valore complessivo annuale della fornitura è stimato come segue:

- lotto 1: € 80.000,00/anno Iva esclusa;

- lotto 2: € 140.000,00/anno Iva esclusa.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico di ciascun accordo quadro.

Ai sensi dell’art 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Inail. Tale

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circostanza esonera anche dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008), trattandosi di servizio “esterno” alla stazione appaltante.

Pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art.35 commi 4 e 9 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto sopra indicato e dell’eventuale rinnovo di cui al precedente paragrafo 4.1, è di € 1.056.000,00 Iva esclusa.

L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata l’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna fornitura deve essere svolta con le seguenti modalità, ancor meglio dettagliate negli articoli successivi:

1) il committente segnala al fornitore l’esigenza di un eventuale sopralluogo preliminare per la potenziale consegna e la prova di un ausilio presso il domicilio di un assistito;

2) il fornitore, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla segnalazione, effettua il sopralluogo per verificare la congruità dell’ausilio alle esigenze dell’utente e lo stato dei luoghi ai fini della fornitura, e fornisce al committente una risposta nei cinque giorni successivi al sopralluogo;

3) il committente emette un buono d’ordine numerato contenente il nome e il cognome del destinatario, il luogo di consegna, un recapito telefonico di riferimento dell’utente e la quantità di ciascuna tipologia di ausilio da consegnare;

4) il fornitore deve effettuare presso il domicilio dell’utente la consegna secondo quanto previsto nel buono d’ordine entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del buono stesso, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dall’utente o da un suo assistente;

5) entro 8 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento concordato con l’assistito, un operatore incaricato dal fornitore si reca presso il domicilio dello stesso e, dopo aver proceduto al montaggio dell’ausilio, informa l’utente e/o un suo assistente sul funzionamento e sulla manutenzione ordinaria dello stesso. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo in autonomia;

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6) l’effettuazione della prova e dell’istruzione all’uso da parte dell’operatore incaricato è certificata dal Modulo unico di consegna, la cui data attesta l’evasione dell’ordine. Il Modulo dovrà essere firmato dall’utente/assistente dell’utente e dall’operatore incaricato; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’assistito mentre un’altra copia deve essere resa, in formato digitale, all’Inail unitamente al Documento di Trasporto;

7) per i 48 mesi successivi alla data di consegna dell’ausilio il fornitore garantisce una copertura Full Risk comprensiva di qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o sostituzione da erogare presso il domicilio dell’utente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione all’Inail;

8) con cadenza mensile il fornitore invia all’Inail il report delle attività svolte, che costituisce la base per l’emissione delle fatture;

9) in caso di ritardo delle consegne e degli interventi di manutenzione nei termini di cui al successivo art.16, si applicano le penali previste dal medesimo articolo.

Art. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUSILI OGGETTO DELLA FORNITURA

6.1 Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli ausili

Tutti gli ausili oggetto della presente fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle norme di legge e regolamenti, nazionali e comunitari, che ne disciplinano la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione in commercio, la destinazione d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, nonché le relative norme di sicurezza.

Ogni singolo ausilio deve essere:

- marcato/certificato CE;

- dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto attraverso la matricola;

- identificato dal codice CND (DM 13.03.2008 e successivi aggiornamenti) e dal numero di registrazione al repertorio (DM 20.02.2007);

- in possesso dei requisiti previsti per l’immissione in commercio e per quanto riguarda le misure di prevenzione, protezione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto;

- corredato da una scheda tecnica prestazionale e di manutenzione e fascicolo informativo, con dettaglio delle caratteristiche fisiche, funzionali, di sicurezza, di conservazione e manutenzione del bene, con indicazione dell’azienda produttrice,

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contenente le relative istruzioni in lingua italiana così da garantirne un utilizzo corretto e in sicurezza;

- corredato della scheda dati tecnici di sicurezza, redatta secondo la direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/112;

- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di appartenenza;

- garantito dal fornitore in conformità alla destinazione di uso e al luogo di utilizzo per un periodo non inferiore a 48 mesi;

- concepito in modo da non esporre a rischio di danno gli utilizzatori o i terzi, quindi progettato avendo cura della classe di reazione al fuoco idonea alla destinazione d’uso ed al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino superfici ben arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti mobili o i meccanismi non siano causa di intrappolamenti o compressioni con conseguenti lesioni personali o danni;

- riciclabile e iscritto al repertorio del riciclaggio (ISPRA, D.M. 203/2003) - N.B.:

l’iscrizione al repertorio non è tassativa, ma nel caso in cui l’ausilio non sia iscritto al repertorio il concorrente deve dichiarare in fase di gara che l’ausilio risulta iscrivibile al repertorio, ovvero motivare perché il bene non risulta iscrivibile;

- specificamente imballato/a così da garantire l’integrità/incolumità e la sicurezza del bene, del destinatario e degli operatori, utilizzando materiali congrui e riutilizzabili (DM 203 del 08.05.2003); l’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’Allegato F della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006;

E’ obbligo del fornitore fornire prodotti conformi e operare conformemente alla direttiva 93/42 CEE (Dlgs 46 del 24.02.1997) e alla relativa legislazione di recepimento;

pertanto, ad esempio, gli interventi effettuati e le eventuali parti di ricambio che dovessero essere sostituite non devono alterare il progetto del costruttore e devono quindi mantenere i requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione, sollevando così il committente da ogni responsabilità civile e penale diretta e indiretta.

6.2 Caratteristiche tecniche specifiche dei montascale

6.2.1 Caratteristiche tecniche specifiche dei montascale a cingoli - Lotto 1 a) Identificazione

Con riferimento all’Elenco 2b dell’Allegato 5 del D.P.C.M 12 gennaio 2017, gli ausili oggetto della presente fornitura rientrano nella classe

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18.30 ausili per il superamento di barriere verticali

“dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.”

In particolare, sono oggetto della fornitura

18.30.08 “Dispositivi elevatori portatili”

più precisamente nella configurazione:

18.30.08.009 “montascale mobile a cingoli, per carrozzina”

“base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 Kg.

Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul pianerottolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto”.

I montascale a cingoli richiesti si differenziano in due tipologie:

M. 1 Montascale a cingoli con appoggio diretto alle ruote posteriori M. 2 Montascale a cingoli con pedana d’appoggio polifunzionale b) Indicazioni

Ausilio che facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti disabili o comunque con impedita o ridotta attività motoria.

Da utilizzare in alternativa ad altri sistemi di sollevamento.

c) Funzione primaria

Ausilio progettato per il trasporto lungo le scale di una persona su carrozzina con l’ausilio di un accompagnatore.

d) Specifiche tecniche minime nell’ambito della presente fornitura:

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Si riepilogano nel seguito le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico per i montascale a cingoli, distinguendo se le caratteristiche si applicano alla sola tipologia M.1, alla sola tipologia M.2 o a entrambe:

1. Montascale mobile a cingoli con aggancio per carrozzine con ruote posteriori di diametro ≥ 600 mm (solo M.1); Montascale mobile a cingoli con pedana polifunzionale (solo M.2);

2. Struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma antisdrucciolevoli e antitraccia. Parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina (M.1 e M.2);

3. Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio. Le staffe regolabili dovranno adattarsi al modello di carrozzina ordinato dall’Amministrazione (M.1 e M.2);

4. Comandi: Avanti e indietro a uomo presente e chiave di arresto/abilitazione.

Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop) (M.1 e M.2);

5. Motore a corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria (M.1 e M.2);

6. Possibilità di superare pendenze fino a 35° con presenza di indicatore di pendenza (M.1 e M.2);

7. Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti (M.1 e M.2);

8. Sistema di movimentazione di emergenza che in caso di guasto sulla scala permette di muovere l'ausilio a velocità ridotta (M.1 e M.2);

9. Cintura di sicurezza fissata al telaio (M.1 e M.2);

10. Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale ≥ 10 piani (M.1 e M.2);

11. Carico utile (assistito + carrozzina) ≥ 130 kg (M.1 e M.2);

12. Peso complessivo montascale ≤ 55 kg (solo M.1) ≤ 75 (solo M.2);

13. Batteria sigillata senza manutenzione (M.1 e M.2);

14. Sistema di ruote ausiliarie per un più facile spostamento in piano (M.1 e M.2);

15. Montascale smontabile in due parti senza attrezzi, con motrice accessoriata di almeno due maniglie (M.1 e M.2);

16. Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥ 3 piani (M.1 e M.2);

17. Spazio di manovra su pianerottolo < 100 cm x 100 cm (M.1 e M.2).

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Nel seguito, si specificano ulteriormente i requisiti minimi che devono possedere i montascale oggetto della presente fornitura:

a) sistema di ancoraggio stabile e sicuro della carrozzina ortopedica manuale eventualmente anche con pedana opzional su richiesta (M.1 e M.2)

b) ancoraggio della carrozzina manuale, poggia testa e cintura di sicurezza sulla struttura base in metallo (M.1 e M.2)

c) comando di salita e discesa, pulsante di sicurezza con stop sul funzionamento dell’ausilio e chiave di arresto generale (M.1)

d) In caso di guasto il sistema di movimentazione di emergenza deve consentire di arrestare l'ausilio, garantendo la manovrabilità manuale e lo spostamento della persona e dell'ausilio (M.1 e M.2);

e) Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo (come per montascale a ruote) (M.2).

6.2.2 Caratteristiche tecniche specifiche dei montascale a ruote - Lotto 2 a) Identificazione

Con riferimento all’Elenco 2b dell’Allegato 5 del D.P.C.M 12 gennaio 2017, gli ausili oggetto della presente fornitura rientrano nella classe

18.30 ausili per il superamento di barriere verticali

“dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.”

In particolare, sono oggetto della fornitura

18.30.08 “Dispositivi elevatori portatili”

più precisamente nelle configurazioni:

18.30.08.006 montascale mobile a ruote, per carrozzina (M.3)

“struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggia testa e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza

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per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.”

18.30.08.003 montascale mobile a ruote, a sedile (M.4)

“struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.”.

I montascale a ruote richiesti si differenziano in due tipologie:

M. 3 - Montascale a ruote con struttura e adattamenti sulla carrozzina per reciproco ancoraggio

M. 4 - Montascale a ruote con seggiolino di appoggio completo di braccioli b) Indicazioni

Assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del care-giver.

c) Funzione primaria

Ausilio che facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti disabili o comunque con impedita o ridotta attività motoria, progettato per il trasporto lungo le scale di una persona su carrozzina con l’ausilio di un accompagnatore.

Da utilizzare in alternativa ad altri sistemi di sollevamento.

d) Specifiche tecniche minime nell’ambito della presente fornitura:

Si riepilogano nel seguito le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico per i montascale a ruote, distinguendo se le caratteristiche si applicano alla sola tipologia M.3, alla sola tipologia M.4 o a entrambe:

1. Montascale a ruote per carrozzina munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (solo M.3); Montascale a ruote con poltroncina, dotata di braccioli, munito di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini con alzata fino a 20 cm (solo M.4);

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2. Struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza (M.3);

3. Movimentazione con ruote gommate, antisdrucciolevoli e antitraccia, munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm) (M.3 e M.4)

4. Dispositivo di inserimento automatico del freno motore o dispositivo di arresto automatico a bordo scalino (M.3 e M.4);

5. Dispositivo elettrico di segnalazione e di blocco automatico nel caso l’inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l’utente (M.3 e M.4);

6. Motore a corrente continua a bassa tensione, munito di batteria, caricabatteria e indicatore luminoso dello stato di carica della batteria (M.3 e M.4);

7. Comandi elettrici di salita/discesa e chiave di arresto-abilitazione (M.3 e M.4) 8. Cintura di sicurezza fissata al telaio (M.3 e M.4);

9. Comandi, a uomo presente, posti in posizione di comando del mezzo (M.3 e M.4);

10. Pulsante di arresto di sicurezza (Pulsante di Stop) (M.3 e M.4);

11. Comandi ritardati o accorgimenti equivalenti (M.3 e M.4);

12. Autonomia a moto continuo a pieno carico (salita e discesa) su scale ≥ 10 piani (M.3 e M.4);

13. Carico utile (assistito + carrozzina) ≥ 130 kg (M.3) ≥ 120 kg (M.4);

14. Peso complessivo montascale ≤ 45 (solo M.3); ≤ 65 kg (solo M.4);

15. Batteria sigillata senza manutenzione (M.3 e M.4);

16. Fornito a richiesta senza oneri aggiuntivi con accessori che permettano l’adattamento a tutte le carrozzine (M.3);

17. Montascale riducibile senza attrezzi (M.3 e M.4);

18. Indicatore autonomia di batteria in riserva ≥ 3 piani (M.3 e M.4);

19. Regolazione dell'altezza del timone o della posizione di comando del mezzo (M.3 e M4);

20. Spazio di manovra su pianerottolo < 85 cm x 85 cm (M.3 e M.4).

Nel seguito, si specificano ulteriormente i requisiti minimi che devono possedere i montascale oggetto della presente fornitura:

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

a) la struttura deve essere in metallo (M.3 e M.4);

b) il montascale deve essere dotato di un sistema di ancoraggio stabile e sicuro della carrozzina ortopedica manuale (nel caso non sia presente la poltroncina) (M.3).

6.3 Caratteristiche tecniche del servizio di garanzia “Full risk”

6.3.1 Copertura del Servizio

Per servizio di garanzia “Full Risk” si intende, nell’ambito della presente fornitura, un servizio che garantisce costantemente la piena efficienza dell’ausilio. Il servizio deve a tal fine includere gli eventuali interventi previsti nell’ambito della garanzia offerta dal costruttore, gli interventi di manutenzione programmata raccomandati dal costruttore per un periodo pari a quello di copertura (48 mesi), nonché qualsiasi intervento di manutenzione correttiva si rendesse necessario nel periodo di copertura, esonerando il committente e/o l’utente da ogni responsabilità.

I servizi di manutenzione programmata e correttiva comprendono, oltre alla manodopera, la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per l’esecuzione a

“regola d’arte” delle attività; le parti di ricambio devono essere nuove e avere qualità e caratteristiche non inferiori a quelle originali e comunque non devono comportare uno scadimento della qualità dell’ausilio manutenuto, e devono essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell’accertamento della presenza del guasto o del malfunzionamento, nella sostituzione di parti usurate, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato e nel ripristino della originale funzionalità, integrità e sicurezza dell’ausilio.

Nella manutenzione correttiva rientrano tutte le prestazioni costituite a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio;

- reintegrazione di eventuali componenti mancanti o danneggiati;

- sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni, controllo dei cuscinetti, etc.;

- verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili e relativi attuatori, spinotti di collegamento, etc.;

- ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza.

La manutenzione correttiva deve essere di norma eseguita presso il domicilio dell’assistito.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Qualora l’intervento di manutenzione - programmata o correttiva - dovesse comportare il ritiro dell’ausilio, il fornitore deve provvedere a ritirare l’ausilio e a sostituirlo con altro analogo perfettamente funzionante, fino a lavoro eseguito senza alcun costo aggiuntivo per l’Inail o per l’utente.

La copertura del servizio di garanzia “Full risk” decorre, assieme alla garanzia dell’ausilio, dalla data di consegna dell’ausilio – attestata nel Modulo Unico di Consegna - e ha una durata minima non inferiore a 48 mesi.

I costi degli interventi tecnici effettuati nel periodo di garanzia non possono essere addebitati all’Inail né all’utente in alcuna misura e sotto nessuna forma (escluse quindi anche voci quali ad esempio ‘diritto di chiamata’, ‘spese di viaggio’, ecc.); il servizio infatti è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede alcun pagamento specifico.

6.3.2 Modalità di attivazione degli interventi previsti nell’ambito del Servizio

Gli interventi di manutenzione programmata e quelli in garanzia avvengono sulla base di quanto raccomandato dal costruttore per la corretta manutenzione del bene, in date che vengono concordate telefonicamente con l’utente o un suo assistente con congruo anticipo.

Gli interventi di manutenzione correttiva avvengono sulla base di segnalazioni di eventuali malfunzionamenti o rotture del bene che richiedono l’intervento del fornitore.

L’utente deve segnalare i malfunzionamenti al Centro protesi, che provvede a contattare il fornitore per richiedere il pronto intervento; il fornitore deve garantire l’erogazione dell’intervento presso il domicilio dell’utente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L’erogazione dell’intervento viene attestata da apposito “Modulo di Assistenza Tecnica”

sottoscritto dall’utente e dal tecnico. Una copia viene rilasciata all’utente, mentre un’altra copia è resa, in formato digitale, all’Inail (cfr. art.11). Al termine dell’intervento (manutenzione, riparazione o sostituzione), il tecnico e l’utente sottoscrivono la chiusura dell’intervento stesso, riportandone la data nel medesimo “Modulo di Assistenza Tecnica”. Una nuova copia del Modulo con la data di chiusura dell’intervento viene rilasciata all’utente, mentre un’altra copia è resa, in formato digitale, all’Inail.

6.4 Specifiche tecniche del servizio di consegna

Il fornitore deve consegnare gli ausili oggetto della presente gara presso il domicilio dell’assistito, sulla base delle disposizioni impartite di volta in volta dall’Inail esclusivamente attraverso buono d’ordine scritto, entro un massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento del buono d’ordine stesso.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

La consegna degli ausili deve tassativamente essere preceduta da contatto telefonico da parte del fornitore finalizzato ad accordarsi con il destinatario per il giorno e l’orario di consegna.

La consegna al domicilio dell’assistito deve essere effettuata obbligatoriamente al piano e all’interno dell’abitazione ed è documentata dal Documento di Trasporto (cfr. art 11), in cui viene attestata la data in cui è avvenuta la consegna.

Entro massimo 8 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento concordato con l’assistito, un operatore/tecnico qualificato del fornitore deve recarsi presso il domicilio dell’assistito ed effettuare le operazioni di disimballaggio dell’ausilio, montaggio, sistemazione nell’ubicazione indicata dall’assistito e successivo asporto dell’imballaggio incluso il suo smaltimento. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo in autonomia. Lo stesso operatore procede all’istruzione all’uso dell’ausilio informando l’utente e/o un suo assistente sia sul funzionamento che sulla manutenzione ordinaria dell’ausilio, anche effettuando una prova dimostrativa.

Tutte le attività di cui sopra vengono attestate nel “Modulo Unico di consegna”, contenente, tra le altre informazioni, la data di effettuazione dell’istruzione all’uso e manutenzione dell’ausilio, che rappresenta la data di evasione dell’ordine, comprensivo di un Questionario di gradimento della fornitura. Tale “Modulo Unico di consegna” deve essere firmato dall’utente o dall’assistente dell’utente e dall’operatore/tecnico del fornitore; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’utente, mentre un’altra copia deve essere resa, in formato digitale, all’Inail, unitamente al Documento di Trasporto (cfr. successivo art. 11) e al Questionario di gradimento della fornitura.

Il fornitore, in caso di rifiuto da parte dell’utente di ricevere il bene e/o i relativi accessori, deve darne comunicazione all’Inail entro le 24 ore successive.

Il fornitore deve tassativamente rendere “anonimi” i pacchi contenenti le confezioni degli ausili ordinati oggetto di consegna, se necessario anche tramite re-imballaggio, al fine di salvaguardare totalmente la privacy del destinatario finale.

Il servizio di consegna è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede un pagamento separato.

6.5 Specifiche tecniche del servizio di reportistica

Il fornitore si impegna a predisporre e a trasmettere all’Inail in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione previsti dal capitolato.

In particolare, il fornitore deve predisporre con cadenza mensile un Report contenente i seguenti dati analitici e riassuntivi:

1. elenco delle consegne effettuate nel mese di riferimento con indicazione di:

o identificativo del buono d’ordine o nome dell’utente

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

o tipo di ausilio (una riga per tipo) o quantità consegnata

o importo dell’ordine

o data di ricevimento del buono d’ordine

o data di consegna (coincidente con quella riportata nel Documento di trasporto) o data di evasione dell’ordine (coincidente con quella riportata nel Modulo Unico) o giorni per consegna (differenza tra data di ricevimento buono d’ordine e data di

consegna)

o giorni per evasione dell’ordine (differenza tra data di consegna e data di evasione dell’ordine)

o eventuali criticità operative;

2. riepilogo del numero di consegne effettuate nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di ausilio;

3. riepilogo del numero e dell’importo degli ordini evasi nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di ausilio;

4. tempo medio di consegna (somma dei giorni per consegna/numero delle consegne effettuate) nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro;

5. tempo medio di evasione dell’ordine (somma dei giorni per evasione ordine/numero delle consegne effettuate) nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro;

6. elenco degli eventuali interventi in garanzia erogati e/o chiusi nel mese di riferimento, con indicazione di:

o nome dell’utente

o tipo di ausilio (una riga per tipo) o descrizione sintetica dell’intervento o data di ricevimento della segnalazione

o data di erogazione dell’intervento/prestazione

o giorni per erogazione dell’intervento/prestazione (differenza tra data di erogazione dell’intervento e data di ricevimento della segnalazione)

o eventuali criticità operative

7. riepilogo degli eventuali interventi in garanzia effettuati nel mese e dall’inizio dell’accordo quadro, suddiviso per tipo di intervento e tipo di ausilio.

Il servizio è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non prevede un pagamento separato.

Art. 7 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura e di tutti i servizi oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto e di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, nell’offerta economica e nel Patto d’Integrità, pena la risoluzione dell’accordo quadro.

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche minime richieste e alla documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione.

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, all’ergonomia e alle interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e alla sicurezza meccanica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’accordo quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Inail, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei buoni d’ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto degli accordi quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste negli accordi quadro e nei buoni d’ordine e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

c) rendere note tempestivamente (a mezzo pec), eventuali inadempienze o difetti dei prodotti forniti o carenze nel servizio;

d) ritirare il prodotto qualora questi non risulti conforme alle caratteristiche dell’offerta aggiudicata;

e) comunicare e sensibilizzare il personale preposto al fatto che svolge un servizio rivolto a persone diversamente abili con difficoltà motorie e assoggettate a privacy;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli accordi quadro e dei buoni d’ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g) rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso.

Nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero di vigenza degli accordi quadro, cessasse la produzione nel mercato dei beni oggetto della fornitura, il fornitore, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formulata dal fornitore e approvata formalmente dall’Inail.

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 10 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO L’esecuzione degli accordi quadro è diretta dal Rup in collaborazione con il DEC.

In sede di stipula dell’accordo quadro, l’Inail comunica il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec), incaricato dell’esecuzione dello stesso che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, collabora con il Rup ai fini della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula di ciascun accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Il fornitore si impegna a inviare in formato digitale, entro e non oltre il dieci di ogni mese, il Report relativo al mese precedente (art. 6.5) corredato dei relativi Moduli Unici e dei Documenti di trasporto (art. 6.4) degli eventuali Moduli Assistenza Tecnica e dei questionari di gradimento della fornitura (art. 6.4) controfirmati dall’utente o da un suo assistente e dall’operatore dedicato o dal tecnico.

Il Dec procede a verificare la conformità della fornitura con quanto stabilito dall’accordo quadro e, in caso di esito positivo, procede al rilascio del certificato di verifica di conformità entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della documentazione di

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

cui sopra e lo trasmette al Rup ai fini della emissione del certificato di pagamento di cui al successivo art. 12.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal capitolato e alla documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, si procede all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, nonchè, nelle ipotesi di cui all’art. 17 del presente Capitolato, alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art.113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 11 - il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura. In mancanza di tale comunicazione, l’affidatario, decorsi 20 giorni dall’invio del report mensile attestante l’attività svolta, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fornitura oggetto dell’accordo quadro sarà remunerata mediante corrispettivo mensile delle prestazioni concluse nel mese precedente su tutto il territorio nazionale.

Per prestazioni concluse si intendono quelle per cui è stata effettuata la consegna dell’ausilio ed effettuata la formazione.

Il fornitore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento nei termini indicati al precedente art. 12.

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: W3Z7SK.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Qualora, decorsi 15 giorni dal ricevimento del Report mensile l’Inail non abbia emesso il certificato di pagamento e il fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima dello scadere dei 20 giorni previsti all’art. 12, i 30 giorni per l’effettuazione del pagamento verranno comunque computati a partire dal 20° giorno successivo al ricevimento del Report.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione dell’accordo quadro il fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n.

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza, la rentegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art.

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù dei beni oggetto dell’accordo quadro, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Inail e dei terzi, per l’intera durata dell’accordo quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’accordo quadro di un valore non inferiore a € 5.000.000,00.

Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, l’accordo quadro si risolve di diritto (art. 17) con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo quadro.

Art. 16 – PENALI

In caso di ritardo per più di quattro consegne (cumulate dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutte le ulteriori consegne in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

In caso di ritardo per più di quattro evasioni di ordini (cumulate dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutti gli ulteriori ordini evasi in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo per più di quattro interventi di manutenzione (cumulati dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutti gli ulteriori interventi in ritardo una penale pari a € 650,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni previste nel presente capitolato e nella documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, il Dec formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità della fornitura e fissa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni ai fini della regolarizzazione di quanto contestato.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la stazione appaltante applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni rilievo di difformità, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L’importo delle eventuali penali è comunicato dal committente mediante apposita nota di debito da allegare al certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura che dovrà comunque essere emessa per l’intero importo previsto dall’accordo.

L’ammontare cumulato delle penali - a qualsiasi titolo comminate - non può complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. successivo art. 17).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

17.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate, salvo risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza; (vedi art.19);

- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10%

dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art.16);

- il riscontro della mancanza della polizza assicurativa di cui all’art. 15.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

Art. 18 – RECESSO

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale del fornitore dovrà essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il fornitore risponde dell’operato del personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione della fornitura. L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m..

Il fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro (art. 17), fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 – SUBAPPALTO

L’affidatario può affidare in subappalto la fornitura oggetto dell’accordo quadro, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali in quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) all'atto dell'offerta sia stata indicata la quota di fornitura da subappaltare;

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