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“Stazione Appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti (Dca) dell’Inail che stipula il contratto per la fornitura

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1 ALLEGATO 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TORNELLI E TRANSENNATURE FISSE – EDIFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI PIAZZALE GIULIO PASTORE N. 6 E DI VIA DEL SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI N. 33, IN ROMA.

Gara n. 159/2016 CIG 692319948C

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2 Premessa

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), al fine di garantire una maggiore sicurezza all’interno degli edifici della Direzione generale di Piazzale Giulio Pastore n. 6 e di Via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33, in Roma, deve completare il sistema automatizzato di controllo accessi e di rilevazione delle presenze mediante l’installazione di tornelli e transennature fisse presso i menzionati edifici. A tal fine ha la necessità di affidare la fornitura di tornelli e transennature fisse da asservire ad un sistema di gestione informatizzato in dotazione all’Inail stesso e non oggetto di fornitura.

Art. 1 - Definizioni

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“Fornitore/Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“Stazione Appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti (Dca) dell’Inail che stipula il contratto per la fornitura;

“Responsabile unico del procedimento” (Rup) si intende il soggetto responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto;

“Direttore dell’esecuzione del Contratto” (Dec) si intende il soggetto di cui si avvale il Rup per il rilascio del certificato di conformità della fornitura;

“Responsabile unico delle attività contrattuali” (Ruac): il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Art. 2 - Oggetto

L’oggetto dell’appalto è la fornitura, il montaggio e la posa in opera di tornelli motorizzati ad apertura scorrevole verso l’interno, uscite di emergenza e transennature fisse. I tornelli devono essere predisposti per l’alloggiamento dei lettori di badge forniti dall’Inail (SIGMA SuperTRAX Light), vedi scheda allegata) che sono idonei ad inviare gli impulsi di comando per l’apertura del varco e che saranno installati da altra impresa.

La fornitura che forma oggetto dell’appalto è descritta compiutamente nel capitolato tecnico di cui all’allegato 3.

Sono comprese nella fornitura le seguenti opere o servizi senza che il fornitore possa fare eccezione o richiedere compensi aggiuntivi di nessun tipo:

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3 - disegno esecutivo che dovrà dettagliare le modalità di installazione dei prodotti oggetto di offerta, con particolare riferimento ai cablaggi e ai sistemi di alimentazione dei varchi;

- collegamenti impiantistici per l’alimentazione di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura;

- collocamento nel luogo esatto di destinazione;

- trasporto e smaltimento del materiale di risulta;

- pulizie finali delle pertinenze occupate temporaneamente per l’intervento, delle aree esterne eventualmente concesse per le operazioni di carico e scarico.

Le lavorazioni accessorie di natura impiantistica e muraria, propedeutiche all’installazione dei componenti indicati nel capitolato tecnico, saranno eseguite da altra impresa. Queste riguarderanno l’esecuzione di fori su pareti e/o solai, aperture e chiusure controsoffitti, sigillatura fori su pareti/solai con prodotti REI, laddove necessario, l’installazione di tubazioni in PVC e/o adeguate canaline, la realizzazione degli impianti elettrici di alimentazione delle apparecchiature in progetto, l’installazione di interruttori e quadri elettrici dedicati, nonché la predisposizione per il successivo passaggio dei conduttori di rete. Anche la posa in opera dei lettori di badge sarà realizzata da altra impresa.

Art. 3 – Consegna e installazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono articolate secondo i seguenti termini:

- Il fornitore deve sviluppare la fornitura nel modo che ritiene più opportuno per consegnarla perfettamente compiuta nei termini contrattuali e, a tal fine redige un disegno esecutivo delle opere, che deve essere consegnato al Rup entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto; il Rup procede alla sua approvazione entro 10 giorni a decorrere dalla data di trasmissione ovvero a formulare le proprie osservazioni, alle quali il fornitore deve attenersi fornendo, nel termine di 10 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, il nuovo disegno esecutivo, tenuto conto delle citate osservazioni;

- entro e non oltre 20 giorni naturali, successivi e continui dalla data di stipula del contratto il Ruac e il Rup concordano il cronoprogramma di tutte le attività. Entro i termini previsti dal cronoprogramma il fornitore deve consegnare ed installare quanto richiesto nei giorni e nelle sedi concordati;

- entro e non oltre 90 giorni naturali, successivi e continui dalla data di approvazione del disegno esecutivo deve comunque essere ultimata l’installazione dei tornelli e delle transenne.

Nessun mutamento alla fornitura può essere introdotto nella fase di esecuzione del presente appalto, senza la preventiva approvazione dell’Inail.

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4 Il Rup si riserva la facoltà di ordinare la realizzazione di prove e/o campioni preliminari della fornitura i cui costi devono intendersi compresi nell’importo contrattuale, senza pertanto alcun diritto per il fornitore di chiedere compensi o rimborsi di qualunque natura.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dal Rup per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Il fornitore presenta il proprio DVR al fine di poterlo integrare al DUVRI dei singoli edifici.

La consegna all’Inail si intende ultimata con la fornitura, il montaggio e la posa degli elementi in oggetto dell’appalto, e con la predisposizione dei tornelli all’installazione dei citati lettori di badge.

Art. 4 – Importo della fornitura

Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 393.500,00 (trecentonovantatremilacinquecento/00) IVA esclusa.

Gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso e compresi nel suindicato importo totale, atteso che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono presenti rischi interferenziali, come da Duvri allegati (Allegato 2A e 2B), sono stati quantificati in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00.).

Art. 5 – Condizioni della fornitura, obblighi a carico del fornitore limitazione di responsabilità.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla fornitura nonché ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’Offerta economica e nel Patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale.

Tutti i componenti devono essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (CE, EN, CENELC, CEI, IMQ, UNI, ecc.) ed indicazioni fornite dal costruttore.

Nel caso in cui il Dec dovesse rilevare una qualsiasi provvista non atta all’impiego, il fornitore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle qualità indicate nel presente Capitolato. I materiali non ritenuti idonei dovranno essere sgomberati immediatamente a cura e spese del fornitore.

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5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosi ogni relativa alea.

Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti in materia di prevenzione incendi.

Il fornitore è tenuto a nominare un Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), agli effetti delle leggi e dei regolamenti vigenti il quale dovrà ottenere il preventivo benestare dell’Inail, che può inoltre esigerne il cambiamento immediato senza bisogno di allegare alcun motivo speciale e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta al fornitore o al suo tecnico. Il fornitore comunica l’avvenuta nomina del Ruac, avendo cura di indicarne i recapiti.

Il Ruac è tenuto, su richiesta del Dec, a presenziare alle misurazioni e alle verifiche in contraddittorio mettendo a disposizione maestranze e l’occorrente strumentazione.

Il fornitore si obbliga a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nel capitolato.

Il fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

In ogni caso il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso;

- manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 6 – Caratteristiche generali della fornitura

La fornitura oggetto dell’appalto dovrà essere conforme a quanto previsto dal capitolato tecnico (All.3).

Le caratteristiche tecniche minime di ciascuna apparecchiatura dovranno rispondere ai requisiti specificati nel capitolato tecnico e devono essere necessariamente possedute a pena di esclusione dalla gara.

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6 Art. 7 – Soggetti incaricati dell’esecuzione della fornitura

Il Rup nella fase di esecuzione del contratto svolge, in particolare, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le seguenti funzioni:

- individua un soggetto verificatore della conformità della fornitura, con il compito di rilasciare il relativo certificato di verifica di conformità;

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 102 comma 4 del d.lgs. n.

50/2016;

- dirige l’esecuzione della fornitura e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni avvalendosi del Dec al quale è demandato il compito di effettuare le verifiche di conformità e di rilasciare il relativo certificato;

- provvede al coordinamento di tutte le attività contrattuali e al controllo tecnico- contabile delle attività contrattuali.

La stazione appaltante comunica al fornitore al momento della stipula del contratto, il nominativo del Dec incaricato del rilascio del certificato di conformità.

Il Fornitore, dal canto suo, comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo di un responsabile delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al Fornitore

Art. 8 – Subappalto

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

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7 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’articolo 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Verifica di conformità.

Il Dec, in contraddittorio con il Ruac, verifica il corretto funzionamento dei tornelli dopo l’installazione dei lettori di badge, entro 20 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dal temine di consegna concordato nel cronoprogramma di cui al precedente articolo 3.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. Nel caso in cui nel corso della citata verifica, emergono malfunzionamenti o vengono rilevate difformità rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico, il Dec fissa un termine entro il quale il fornitore deve provvedere ad eliminare i difetti o le difformità. In tal caso entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto ripristino il Dec effettuata un’ulteriore verifica.

Il certificato di verifica di conformità sarà rilasciato dal Dec entro 5 giorni a decorrere dalla data del predetto verbale.

Art. 10- Certificato di pagamento

Entro il termine di 5 gg. naturali, successivi e continui dalla data del certificato di verifica di conformità, Il Rup, rilascia il certificato di pagamento in relazione al 90 per cento del corrispettivo della fornitura, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte del fornitore.

Il restante dieci per cento di detto corrispettivo viene liquidato - a saldo - alla scadenza del periodo della garanzia legale post-vendita o della maggiore estensione temporale offerta dal fornitore.

Nel caso in cui nel certificato di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per la installazione dei prodotti, per l’intervento, l’individuazione della tipologia e dell’entità del malfunzionamento e/o guasto e per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 14, inviando al Ruac una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura.

Nel caso in cui dal richiamato certificato di verifica di conformità risultino inadempimenti degli obblighi contrattuali di natura diversa da quelli di cui al capoverso che precede, accertati nei termini e con le modalità previste al richiamato art. 14, il Rup procede all’applicazione delle penali inviando al Ruac una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura.

Art. 11 - Garanzia e manutenzione

Per ciascuna attrezzatura e accessorio forniti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento

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8 (art. 1512 c.c.) per 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara a partire dalla data del certificato di verifica di conformità.

Durante tale periodo il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione o funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la sostituzione delle attrezzature.

L’Inail, durante tale periodo, ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle attrezzature stesse o rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Sulle attrezzature indicate nel capitolato tecnico, il fornitore per i primi 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta come condizione migliorativa a partire dall’emissione del certificato di conformità, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk, secondo quanto di seguito descritto.

Sono comprese nel servizio full risk la riparazione e la sostituzione delle attrezzature in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori (cavi, adattatori ecc.) e dei materiali di consumo soggetti a usura (lubrificanti, sensori ecc.).

L’assistenza verrà effettuata con personale specializzato del fornitore e comprenderà:

 la messa a disposizione di un referente tecnico o di una struttura tecnica di riferimento di continua reperibilità mediante un recapito telefonico e di posta elettronica per la gestione delle richieste di intervento;

 visite di manutenzione preventiva programmata con cadenza almeno semestrale (verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette a usura ed eventuale adeguamento delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso, controlli dei parametri di funzionamento, fornitura materiale di consumo, regolazioni e controlli di qualità, ecc.);

 esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica dell’apparecchiatura secondo le norme CEI generali e particolari (da far coincidere, preferibilmente, con una visita di manutenzione programmata);

 numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva, su chiamata (la manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità).

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico ed elettronico che presenti rotture, logorii o che comprometta il buon rendimento dell’apparecchiatura, il fornitore dovrà provvedere ad eseguire le dovute riparazioni

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9 e/o sostituzioni con parti di ricambio nuove e originali, le cui caratteristiche tecniche siano identiche o superiori a quelle caratterizzanti le parti riparate o sostituite.

Durante l’intero periodo di vigenza della garanzia il fornitore dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta da parte dell'Istituto.

Il fornitore dovrà, altresì, ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilevazione del guasto.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell’Inail e dal Ruac nel quale dovranno essere registrati: la data di richiesta di intervento, l’ora e il giorno dell’intervento, l’ora e il giorno dell’avvenuto ripristino. La copia dell’amministrazione verrà trasmessa al Rup per l’accertamento delle attività svolte e l’applicazione di eventuali penali.

Art. 12 – Modalità di fatturazione e pagamento

Il fornitore può emettere la fattura, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10 ovvero dopo la scadenza del termine previsto per il rilascio di tale attestato.

La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica tramite il Sistema di interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Dca al quale dovrà essere inviata, tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, è il seguente:

7JN1MF

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento sarà effettuato dall’Inail entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui agli art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Qualora, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l’Inail riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data della verifica della conformità.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

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10 Il pagamento della fattura sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a €10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’articolo 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

Art. 13 – Garanzia definitiva

Il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n.

50/2016, nella misura prevista dall’articolo 103, comma 1 dello stesso decreto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia o la cauzione cesseranno di avere effetto solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Inail, e saranno svincolate previo accertamento della regolare osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Inail, pena la risoluzione del contratto.

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11 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

Art. 14 - Penali

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato e dal cronoprogramma di cui all’art. 3, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo netto della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’ammontare delle eventuali penali è comunicato dal Rup al Ruac mediante apposite note di debito e viene decurtato in occasione della liquidazione del 90% o del 10% a saldo, in relazione all’epoca del verificarsi dell’inadempimento.

Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascuna ipotesi di sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali ai sensi del precedente art. 11, di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte.

Tali penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup.

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il Ruac dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il Ruac non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si darà corso all’applicazione della penale mediante trattenuta del relativo importo in occasione della liquidazione, a titolo di acconto o di saldo, del corrispettivo della fornitura.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 16 successivo).

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

16.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

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12 L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.

Art. 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 13;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 14).

(13)

13 In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

Art. 17 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 18 – Spese contrattuali

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 19 – Controversie e foro competente

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine alla fornitura è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le forniture sono disciplinate dalle norme del codice civile e dal d.lgs. n. 50/2016.

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