• Non ci sono risultati.

TRA. COMUNE ed ASSOCIAZIONE nel seguito anche, singolarmente, la PARTE e, collettivamente, le PARTI Premesso che:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "TRA. COMUNE ed ASSOCIAZIONE nel seguito anche, singolarmente, la PARTE e, collettivamente, le PARTI Premesso che:"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

PSICOLOGI PER I POPOLI – PIEMONTE O.d.V. ONLUS

PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA

Sede legale “Psicologi per i popoli - Piemonte”

Via Granatieri di Sardegna, 1 12045 FOSSANO

Contatti

www.psicologiperipopolipiemonte.it info@psicologiperipopolipiemonte.it

333 5769677

CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PSICOLOGI PER I POPOLI PIEMONTE ODV” PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, CONTENIMENTO E SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE PERSONE CHE MANIFESTINO DISAGIO, DISTURBI O DIFFICOLTA’ EMOTIVO-RELAZIONALI, DETERMINATI DA EVENTI DI MAXI O MICRO EMERGENZE IN CUI SONO DIRETTAMENTE COINVOLTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19

TRA

Il Comune di Savigliano, di seguito indicato “COMUNE”, nella persona del Sindaco e Legale rappresentante pro tempore, Giulio Ambroggio, domiciliato, ai fini della presente CONVENZIONE , presso la sede municipale del Comune di Savigliano, Corso Roma, 36 – CF e P.Iva 00215880048

E

l’Organizzazione di volontariato “Psicologi per i Popoli Piemonte Odv”, di seguito indicata

“ASSOCIAZIONE”, con sede legale in Fossano, Via Granatieri di Sardegna n. 1; C.F.

96074470046, nella persona della Presidente dott.ssa Donatella Galliano, domiciliata, ai fini della presente CONVENZIONE , presso la sede legale dell’associazione medesima COMUNE ed ASSOCIAZIONE nel seguito anche, singolarmente, la “PARTE” e, collettivamente, le “PARTI”

Premesso che:

a) La legge quadro n. 266 dell’11 agosto ’91, la legge regionale n. 38 del 29 agosto

’94 nonché il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 integrato e corretto dal decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 disciplinano la promozione e la valorizzazione del volontariato prevedendo la possibilità per gli enti pubblici di stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento della loro opera di solidarietà sociale;

b) Il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche, all’art. 14 comma 7, ribadisce che “è favorita la presenza e l’attività all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le ASL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario

(2)

collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza, comunque garantito al cittadino, e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di tutela dei diritti e di volontariato concordano programmi comuni a favorire l’adeguamento delle strutture sanitarie e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. ”;

c) La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2006 “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” che identifica il personale delle associazioni di volontariato come integrazione alle organizzazioni sanitarie, articolate in strutture di riferimento e risorse umane, dedicate quali risposta di soccorso;

d) La legge 14.11.2012 n. 203 “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”, le Linee Guida impartite dal Ministero dell’Interno; Il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse che prevede, tra i soggetti istituzionali coinvolti, l’Organizzazione di Volontariato “Psicologi per i Popoli Piemonte Odv”;

e) L’ASSOCIAZIONE:

• È un’organizzazione di volontariato iscritta nel registro di Protezione Civile;

• È un soggetto che rientra nella rete prevista dal Piano della Regione Piemonte di

• Protezione Civile;

• Opera sul territorio della Regione Piemonte;

• Ha stipulato nel 2017 la convenzione con l’A.S.L. CN1;

• Presta gratuitamente la propria opera nell’ambito di competenza professionale di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia secondo quanto stabilito dalla normativa Legge n 1 del 2/1/2018 che prevede i benefici di legge, artt 39-40 ;

• È iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 38/94 determina n 566 dal 13 novembre 2007;

• È iscritta nell’ “Elenco territoriale” delle Associazioni di Volontariato della Regione Piemonte – sezione B al n 692 come previsto dal D.P.C.M. 09 novembre 2012;

• È iscritta nell’ elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile (DPC) come da DRC 194/01 prot n dpc/vre/35383 del 22 maggio 2009;

• E' convenzionata con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile per garantire l'attivazione e la disponibilità per la Colonna Mobile Nazionale e fa parte della Colonna Mobile della Regione Piemonte;

• Afferisce, come associazione professionale territoriale, alla Associazione Nazionale Psicologi per i Popoli - Federazione e dispone pertanto anche della Rivista scientifica on line “Psicologia dell’emergenza e dell’assistenza umanitaria”;

• Afferisce all’unità sanitaria volontaria della P.C., per la gestione dell’ambulatorio psicologico dell’Asl Campale (PASS) (GU n 145 del 22 giugno 2013);

• Partecipa, attraverso Psicologi per i Popoli Federazione, alla CONVENZIONE nazionale stipulata con il Quartier Generale della Guardia di Finanza per l’assistenza ai militari e loro familiari in occasione di eventi potenzialmente traumatici e per le attività di formazione;

• È stata costituita in data 08 maggio 2007 con attribuzione di codice fiscale 96074470046.

f) È emersa l’esigenza di dare supporto psicologico ai cittadini del COMUNE a seguito dell’emergenza Covid-19, tramite personale specializzato e con conoscenza del tessuto sociale cittadino; a tale scopo il COMUNE, che è interessato a fornire ai

(3)

propri cittadini tale supporto, ha richiesto ed ottenuto la disponibilità di specialisti residenti nel COMUNE stesso per fornire gratuitamente tale supporto;

g) Il COMUNE ha infine richiesto all’ASSOCIAZIONE di coordinare l’iniziativa gestendo in modo diretto la collaborazione di tali specialisti; l’ASSOCIAZIONE si è dichiarata conseguentemente disponibile;

h) Il COMUNE e l’ASSOCIAZIONE hanno quindi deciso di disciplinare la reciproca collaborazione, riferita all’emergenza Covid-19, con il presente documento.

Tutto ciò premesso

si concorda e si stipula quanto segue

Articolo 0

Le premesse fanno parte integrante della presente CONVENZIONE . Articolo 1

Oggetto

L’ASSOCIAZIONE adotta gli strumenti che derivano dalle discipline psicologiche, psicoterapeutiche e specifiche della Psicologia dell’ Emergenza e della Psicotraumatologia al fine di prevenire lo svilupparsi di esiti patologici e contenere le organizzazioni traumatiche.

A tal fine è prevista l'assistenza psicologica fornita dai volontari dell'ASSOCIAZIONE, che sarà effettuata, in osservanza delle prescrizioni dettate dal Governo Italiano per la situazione di emergenza epidemiologica determinata dal COVID 19, mediante assistenza telefonica che consenta l'espletamento a distanza delle attività di assistenza, contenimento e supporto psicologico alle persone che manifestino disagio, disturbi o difficoltà emotivo-relazionali determinati da micro e maxi emergenze (emergenze di tipo A B - C) in cui sono coinvolte direttamente o in modo vicario.

Articolo 2

Svolgimento attività convenzionale - Modalità e Regolamento

L'ASSOCIAZIONE svolgerà il servizio di assistenza psicologica, così come indicato all’articolo 1 della presente CONVENZIONE, nella modalità di “ascolto telefonico” per i cittadini del COMUNE, a supporto delle situazioni di disagio psicologico causate dall’emergenza Covid-19.

L’attività sarà svolta tramite specialisti volontari resisi disponibili ai sensi dell’articolo f) delle Premesse, di cui il COMUNE comunicherà all’ASSOCIAZIONE, all’atto della sottoscrizione della presente CONVENZIONE, l’elenco complessivo.

Il COMUNE pubblicherà sul proprio sito web istituzionale i numeri di telefono forniti dall'ASSOCIAZIONE per mezzo dei quali gli interessati potranno accedere al servizio di

"ascolto telefonico".

L’ASSOCIAZIONE si impegna a:

• Utilizzare per il servizio oggetto della presente CONVENZIONE soltanto specialisti che saranno disponibili ad associarsi all'associazione e verranno inseriti nell’elenco che sarà fornito al COMUNE;

• Garantire che gli specialisti utilizzati rispettino il segreto d’ufficio, che lo mantengano anche se non si tratta di atti segreti e non diano a nessuno informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni o fatti di qualsiasi natura (malattie, cure, decessi, etc.) o rilascino notizie di carattere sanitario e non, delle quali siano comunque venuti a conoscenza. Il mancato rispetto di tali norme

(4)

determinerà la cancellazione del volontario dall’elenco dei volontari autorizzati all’assistenza, con contestuale ritiro della tessera di riconoscimento.

• Fornire una formazione adeguata ed interventi informativi sulla prevenzione e prima emergenza per promuovere comportamenti e azioni di sicurezza e di tutela della propria vita fisica e psicologica nelle diverse situazioni di emergenza.

IL COMUNE SI IMPEGNA A:

• Pubblicare sul proprio sito web istituzionale i numeri di telefono forniti dall'ASSOCIAZIONE per mezzo del quale gli interessati potranno contattare gli psicologi per ottenere le informazioni necessarie per ottenere l’assistenza richiesta.

• A dichiarare che tutti i volontari sono obbligati a comportarsi costantemente secondo i dettami della massima educazione, cortesia e buon senso.

Articolo 3 Formazione

L’ASSOCIAZIONE provvede a garantire il personale volontario qualificato ed adeguatamente formato in misura congrua agli impegni assunti. Verrà garantita una formazione adeguata circa l'intervento in emergenza e verranno fornite informazioni necessarie per operare in situazioni emergenziali.

Articolo 4

Garanzia di continuità

Le attività di cui all’art. 1 debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate d’intesa secondo modalità concordate.

Articolo 5 Rimborsi

Le attività, che l’ASSOCIAZIONE si impegna a prestare in forza della CONVENZIONE, sono totalmente gratuite.

Qualora l’attività oggetto della CONVENZIONE sia svolta da personale dipendente, convenzionato, o legato da altro rapporto di lavoro strutture pubbliche o private, essa deve essere espletata fuori orario di servizio.

Tutti i volontari dell'associazione sono soggetti alla Legge 1 del 2/1/2018, articolo 39-40 che prevede che i volontari appartenenti ad ODV regolarmente iscritte negli Elenchi, impiegati in attività di Protezione Civile abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale; si annovera inoltre che le ODV possano richiedere il rimborso delle spese sostenute in emergenza.

Articolo 6

Coperture assicurative e altri oneri

L’ASSOCIAZIONE garantisce di essere in possesso di tutte le coperture assicurative necessarie per l’espletamento delle attività previste dalla presente CONVENZIONE.

Articolo 7

Protezione e trattamento dei dati personali

Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali e la nomina responsabile per il trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016.

(5)

Le PARTI sono consapevoli dell’importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l’ASSOCIAZIONE, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall’esecuzione della presente CONVENZIONE in oggetto, ai sensi dell’art. 28 Reg UE 2016/679, quale “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO”, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo.

Il ”RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” dovrà:

• trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente CONVENZIONE;

• trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque, al termine dell’affidamento dell’incarico, i dati personali di titolarità del COMUNE non potranno più essere trattati dall’ASSOCIAZIONE: i dati dovranno essere cancellati o restituiti al COMUNE e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall’art 32 del Reg.

UE 2016/679.

• garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri volontari impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell’ASSOCIAZIONE e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;

• adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;

• tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;

• prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli art. 15 e seguenti del Reg UE 2016/679; assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli art. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva;

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza dell’evento;

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

Articolo 8 Clausola finale

L’ASSOCIAZIONE si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano riuscire di pregiudizio per l’esecuzione della presente CONVENZIONE.

L’ASSOCIAZIONE si impegna altresì a divulgare le informazioni relative all’attività prevista dalla presente CONVENZIONE tramite i mezzi ritenuti opportuni: convegni – articoli – pubblicazioni, in maniera congiunta singolarmente, previa autorizzazione della controparte e relativa citazione della stessa.

In entrambi i casi, l’ASSOCIAZIONE si impegna altresì ad utilizzare il logo del COMUNE, qualora sia assentito dall’amministrazione comunale insieme al marchio “Associazioni”.

(6)

Articolo 9 Verifiche

Al termine della CONVENZIONE, verrà verificata dalle PARTI l’attuazione di quanto previsto nella stessa, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate.

Al fine dell’attuazione di quanto sopra, l’ASSOCIAZIONE s’impegna a predisporre una relazione finale sull’attività svolta.

Articolo 10 Durata

La presente CONVENZIONE ha validità con decorrenza dall' 8 aprile 2020 e terminerà con la fine del periodo di emergenza epidemiologica determinata da COVID-19, secondo idonea comunicazione in merito effettuata da parte del COMUNE.

Le PARTI possono recedere dalla CONVENZIONE anche prima della fine dell’emergenza epidemiologica, con preavviso di giorni 10 a mezzo PEC.

Articolo 11

Normativa generale

Per quanto non previsto nella presente CONVENZIONE si applica la normativa vigente in materia.

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le PARTI convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Articolo 12

Imposta di bollo e di registro

La presente CONVENZIONE è esente dall’imposta di registro e di bollo, ai sensi dell’art.

26 del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, recante modifiche all’art. 82 commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bra, lì _____________________

PER IL COMUNE DI SAVIGLIANO IL SINDACO

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Giulio Ambroggio

__________________________________

PER L’ORGANIZZAZIONE DIVOLONTARIATO PSICOLOGI PER I POPOLI PIEMONTE Odv LA PRESIDENTE

Dott.ssa Donatella Galliano

__________________________________

Riferimenti

Documenti correlati

1599 del 17/12/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il Comune di Milano e la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali

d) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato

AbbVie corrisponderà all’Istituzione la somma di euro 1.206,00 (milleduecentosei/00) + IVA per le attività relative alla farmacia (attività di Set-Up della

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara dì avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute

in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, parte- cipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti valutano

Per il nucleo Val Susa della Sezione di Torino del- l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, il 102° anniversario della fine della Grande Guerra è l’occasione per fare

Nel 799 Carlo Magno e Papa Leone III strinsero gli accordi per garantire la difesa militare della Chiesa e per fondare il Sacro Romano Impero. Carlo Magno fece scortare il Papa

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi oggetto del presente Contratto dal rispetto delle scadenze contrattuali