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oneri detraibili Introduzione

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Oneri detraibili Introduzione

Agevolazio-

ni fiscali Nel Tuir sono elencate le agevolazioni fiscali collegate a oneri e spese sostenute dal contribuente nel corso dell’anno di imposta considerato.

Queste agevolazioni fiscali si riferiscono a:

oneri detraibili, cioè spese per le quali il contribuente può usu- fruire di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 19% o al 20% della spesa effettivamente sostenuta;

oneri deducibili, cioè spese che sono direttamente deducibili dal reddito complessivo;

spese per ristrutturazione o restauro conservativo di immo- bili per le quali è prevista una detrazione molto maggiore di quella consentita per gli oneri detraibili;

oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%;

altre detrazioni per le quali il meccanismo di calcolo del benefi- cio è totalmente diverso dai precedenti casi.

Oneri de-

traibili Sono detti oneri detraibili le spese che danno diritto a una de- trazione dall’imposta IRPEF dovuta.

Riferimenti legislativi:

- art. 15, comma1, D.P.R. 22.12.1986, N.917, Tuir.

Elenco degli oneri detrai- bili al 19%

Le spese che consentono di poter usufruire della detrazione del 19% sono indicate nel Tuir e sono relative a:

spese sanitarie

interessi passivi su mutui

assicurazioni

spese per istruzione

spese funebri

altri oneri quali:

- spese per assistenza personale - erogazioni liberali di vario tipo

- contributi associativi dei soci alle società di mutuo soc- corso

- spese per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati

- spese veterinarie

- spese per attività sportive dei ragazzi - spese per intermediazione immobiliare

- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari

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- spese per servizi di interpretariato ai sordomuti - spese di frequenza asili nido

- spese per l’acquisto di personal computer da parte di docenti

Elenco degli oneri detraibili al 20%

Le spese che consentono di poter usufruire della detrazione del 20 % sono indicate dalla normativa e sono relative a:

spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori

spese per l’acquisto di apparecchi televisivi digitali

spese per l’acquisto e l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza di potenza elettrica

spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità.

La documen-

tazione Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e la docu- mentazione deve essere conservata, a cura del contribuente, per 4 anni dalla presentazione della dichiarazione per succes- sivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il contribuente che presenta la dichiarazione ad un CAF tramite il modello 730, deve inoltre presentare allo stesso anche tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili per consentire l’apposizione del visto di conformità e quindi la ve- rifica delle condizioni previste dalla norma per usufruire di tali benefici.

Diritto alla

detrazione Usufruisce della detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

A seconda della tipologia dell’onere il beneficio spetta al solo contribuente:

se la spesa è stata sostenuta soltanto nel proprio interes- se;

in taluni casi, se sostenuta nell’interesse dei familiari a cari-

co; e in casi limitati anche se sostenuta per familiari non fiscal- mente a carico.

Onere soste- nuto per altri soggetti

Quando l’onere è sostenuto nell’interesse di soggetti diversi dal contribuente ad esempi figli o altri familiari il documento può essere intestato sia al familiare che allo stesso contribuente.

Se il documento è intestato al contribuente, in genere, soltanto lui potrà usufruire della detrazione.

Se il documento è intestato al figlio la detrazione può essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.

In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%.

Per taluni oneri, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dello

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altro, quest’ultimo può considerare la spesa interamente sostenuta da lui, anche se il documento è intestato al coniuge a carico.

Analogamente a quanto succede per i documenti intestati ai figli, anche in presenza di un documento intestato ad un familiare, se la spesa è stata sostenuta da più soggetti sarà necessario indi- care sul documento la percentuale di spettanza di ognuno.

La percentuale di spettanza della detrazione deve essere indicata e sottoscritta dal contribuente.

L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della de- trazione è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato.

Principio di

cassa Tutte le spese che danno diritto a detrazione seguono il princi- pio di cassa, e quindi devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale sono state sostenute. Uni- ca eccezione sono le spese sostenute in anni precedenti per i quali è prevista la rateizzazione.

Un errore classico è quello di considerare la spesa sostenuta per competenza an- ziché per cassa, quando il documento di spesa presenta una data di scadenza di pagamento.

Un esempio sono gli interessi passivi relativi alla rata di mutuo con scadenza al 31 dicembre (competenza) e pagati nei primi giorni di gennaio (cassa).

Dove indi- care gli o- neri detrai- bili nel 730

Gli oneri detraibili vanno indicati nel quadro E del modello 730, in diversi righi a seconda della tipologia di onere.

Nella compilazione dei righi è necessario tenere presente che van- no considerate e quindi sommate anche le spese eventualmente riportate nelle annotazioni del CUD, identificate da appositi co- dici.

Entità della

detrazione La percentuale di detrazione degli oneri è pari al 19% o al 20%, indipendentemente dall’aliquota IRPEF applicabile allo scaglione di reddito del contribuente.

Alcuni oneri danno diritto a una detrazione di imposta calcolata sull’intero ammontare dell’onere sostenuto, mentre per altri è prevista una franchigia sulla quale non opera alcun beneficio.

Riferimenti Vedi anche tabella “A”: oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, e tabella

“B”: oneri per i quali spetta la detrazione del 20%, inserita nell’approfondimento

“La certificazione CUD 2008”

Intervento

del CAF Il CAF verifica gli importi indicati nei vari righi e, se necessario, procede alla correzione o all’applicazione di riduzioni o abbat- timenti, se previsti dalla normativa.

Le riduzioni degli importi che concorrono alla base di calcolo della detrazione vengono comunicate al contribuente mediante un messaggio che viene visualizzato nella sezione “messaggi” del modello 730-3.

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Il calcolo della detra- zione

Il calcolo della detrazione spettante avviene moltiplicando la somma delle spese diminuite di eventuali franchigie per il 19%

o per il 20%..

L’importo della detrazione è riportato nel prospetto di liquidazio- ne - modello 730-3 – nella sezione “calcolo dell’IRPEF”.

Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.

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Le spese mediche Indicazioni generali

Le spese mediche de- traibili

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d’imposta nella misura del 19%, sono quelle sostenute per:

prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica) e acquisto di medicinali (anche omeo- patici);

prestazioni specialistiche, analisi e terapie

prestazioni chirurgiche e ricoveri

acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie

spese di assistenza specifica

spese per patologie esenti di familiari non a carico

spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la de- ambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti portatori di handicap

spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per sogget- ti portatori di handicap

spese per acquisto cani guida per non vedenti.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete anche per l’importo del Ticket pagato.

La detrazione compete anche se tali spese sono state sostenute all’estero purché opportunamente documentate.

La docu-

mentazione La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche sostenute è costituita da:

fatture, ricevute e scontrini fiscali.

In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa:

prescrizione del medico;

certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che atte- sti l’esenzione dal ticket per patologia;

certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una commissione medica pubblica, ovvero autocerti- ficazione, rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, at- testante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale docu- mentazione.

Spese me- diche soste- nute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regi- me previsto per quelle sostenute in Italia. In questo ambito non ri- sultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

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Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la tradu- zione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trat- tasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti nella provincia di Bolzano se la documentazione è scritta in tede- sco.

Riferimenti normativi:

C.M. 01.06.1999, n. 122 Il diritto alla

detrazione Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese so- stenute per sé stesso o per i propri familiari a carico.

Diritto di de- trazione per casi partico- lari

Ci sono però due casi in cui un soggetto può portare in detrazione spese sanitarie sostenute per familiari non a carico.

Si tratta delle :

spese pagate da un erede per una persona deceduta e so- stenute dopo il suo decesso;

spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario.

Competen- za della de- trazione

Quando la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico la detrazione compete al contribuente al quale è intestata la fat- tura o la ricevuta.

Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il documento è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti che hanno contri- buito al pagamento della spesa, sul documento il contribuente do- vrà indicare la quota di spesa sostenuta da ciascuno di essi.

Se l’onere è sostenuto per i figli a carico la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento. Se il documento è intestato direttamente ai figli la detrazione deve essere suddivi- sa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso devono essere indicate, dal contribuente, sul docu- mento le percentuali di spettanza della detrazione, se diversa dal 50%.

Spese me- diche soste- nute per fa- miliare NON a carico

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione, né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione.

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Dove indica- re le spese mediche nel 730

Le spese sanitarie sono indicate nella prima sezione del qua- dro E; esse vanno indicate in diversi righi a seconda della tipo- logia di spesa sostenuta.

Alle spese da riportare in questi righi vanno sommate anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD.

I righi devono essere compilati indicando l’intero ammontare delle spese sostenute tendo presente che:

sulle spese mediche generiche, per assistenza specifica, mediche chirurgiche, specialistiche, per protesi sanita- rie e per patologie esenti opera la franchigia di 129,11 euro e pertanto se il totale delle spese è inferiore non deve essere compilato il rigo;

per le spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico opera la franchigia di 129,11 euro ed è previsto un tetto massimo di spesa su cui spetta la detrazione pari a 6.197,48 euro;

per le spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di handicap è previsto un tetto massimo di spesa di 18.075,99 euro, su cui viene calcola- ta la detrazione.

Il calcolo della detra- zione

Il CAF effettuando i calcoli provvederà a:

sottrarre dal totale delle spese sulle quali opera la fran- chigia la quota sulla quale non opera la detrazione, cioè 129,11 euro;

ricondurre le spese nei limiti previsti dalle norme, cioè nei limiti del tetto massimo spettante;

applicare al totale delle spese così determinate la percen- tuale prevista del 19%.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: l’applicazione della franchigia sulle spese medi- che”.

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Le spese mediche generiche

Le spese mediche generiche più ricorrenti

Le spese mediche considerate generiche sono di varie tipologie.

Le più ricorrenti sono:

quelle inerenti a prestazioni rese da un medico “generico”;

quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione

le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc…

le spese per l’acquisto di farmaci.

Le spese per i farmaci comprendono l’acquisto di specialità medici- nali e di farmaci generici, la cui vendita è autorizzata dal Ministe- ro della sanità e di medicinali omeopatici.

Condizione necessaria è che tutti questi prodotti siano stati acqui- stati in farmacia o in negozi autorizzati.

Riferimenti legislativi:

art.15, comma1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir Spese cura-

tive non ammesse

Anche se avvenuto in farmacia, l’acquisto di prodotti curativi natu- rali non dà invece diritto alla detrazione perché non sono conside- rati medicinali.

Medicinali da banco acquistati nel 2007

Relativamente all’acquisto dei medicinali è utile precisare che:

per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 non è necessario che lo scontrino fiscale rila- sciato dalla farmacia contenga la dicitura “medicinali” o “far- maci”, infatti, qualora lo scontrino riporti una descrizione generica, è sufficiente che il contribuente, mediante l’autocertificazione, attesti che l’importo pagato è riferito all’acquisto dei farmaci necessari al contribuente stesso o ai familiari a suo carico;

per gli acquisti effettuati a partire dal 1° luglio 2007 è ne- cessario che lo scontrino rilasciato dalla farmacia riporti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato (ad esem- pio, “una confezione del farmaco “aspirina”). Inoltre, è ne- cessario che sullo scontrino sia riportato il codice fiscale del soggetto che ha necessità del farmaco.

Riferimenti legislativi:

- art. 1, comma 28, legge 296 del 27.12.2006 Eccezioni su

medicinali da banco

Per gli scontrini emessi dopo il 1° luglio 2007, in considerazione delle difficoltà degli operatori del settore farmaceutico, l’Agenzia delle entrate consente che :

1. i dati relativi al farmaco acquistato da indicare nello

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scontrino possono essere anche contenuti in un docu- mento allegato allo scontrino stesso rilasciato dal far- macista;

2. il codice fiscale sia scritto a mano dallo stesso contri- buente sullo scontrino.

Riferimenti legislativi:

- art. 1, comma 29, legge 296 del 27.12.2006 Chi ha diritto

alla detra- zione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico

La docu- mentazione delle spese mediche generiche

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:

per acquisti di farmaci, (anche omeopatici), con prescrizione medica, la fotocopia della ricetta medica con allegati gli scontrini della farmacia;

per acquisti di farmaci, (anche omeopatici), senza prescri- zione medica, i cosiddetti “farmaci da banco”, gli scontrini. Se l’acquisto dei farmaci è avvenuto prima del 30 giugno 2007 gli scontrini possono essere allegati ad una apposita autocertifi- cazione che attesti che essi sono relativi all’acquisto di farmaci necessari per il contribuente o per i suoi familiari a carico e non sono riferiti all’acquisto di altri prodotti non sanitari;

per prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) o per la richiesta di certificati medici per usi sportivi, per la paten- te, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche as- sicurative e legali, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia Entrate 10.06.2004, n.24E Dove indica-

re le spese mediche generiche nel 730

L’importo delle spese mediche generiche viene sommato alle eventuali altre spese specialistiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

Le spese mediche generiche vanno indicate nella sezione I del quadro “E” del modello 730.

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Le spese mediche specialistiche

La tipologia delle spese mediche specialisti- che

Come le generiche anche le spese mediche considerate speciali- stiche sono di varie tipologie.

Le più ricorrenti sono:

spese sostenute per prestazioni di un medico specialista, cioè in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un’università;

spese per cure odontoiatriche, terapie gengivali, estrazioni ecc.;

particolari esami e terapie, esami di laboratorio di ogni genere eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, (vedi tabella in calce);

spese sostenute per la redazione di una perizia medico- legale, oltre che le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini ra- dioscopiche, ecc..;

prestazioni di fisioterapia, riabilitazione e ginnastica corret- tiva;

spese per cure termali, con eccezione delle spese relative al soggiorno termale.

Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir Chi ha diritto

della detra- zione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La docu- mentazione delle spese

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:

per le prestazioni mediche specialistiche, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista o la ricevuta relativa al ti- cket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

per esami di laboratorio, analisi e terapie la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dal centro sanitario che ha ef- fettuato la prestazione, oppure la ricevuta fiscale o fattura re- lativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

per sedute di ginnastica correttiva e di riabilitazione degli ar- ti, chiroterapia, massaggi ed altri trattamenti, la prescrizione del medico e la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

per le cure termali la ricevuta relativa al ticket se la presta- zione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale oppure

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la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttu- ra termale.

Riferimenti normativi: C.M. 12.05.2000 n. 95 Dove indica-

re le spese mediche specialisti- che nel 730

L’importo delle spese mediche specialistiche viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione

.

(Totale spese mediche specialistiche -129,11 euro) x 19%

Le spese mediche specialistiche vanno indicate nella sezione I del quadro E del modello 730.

Tabella

Elenco esami e terapie

- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applica- zioni

- elettrocardiogrammi; ecocardiografia - elettroencefalogrammi

- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) - risonanza magnetica nucleare

- ecografie - indagini laser

- altri esami complessi - ginnastica correttiva

- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo - chiroterapia

- seduta di neuropsichiatria - dialisi

- cobaltoterapia - iodio-terapia

- altre particolari terapie

- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo

- anestesia epidurale (forma di anestesia locale tramite il canale dell’osso sacro)

- inseminazione artificiale - amniocentesi

- villocentesi

- altre analisi di diagnosi prenatale.

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Spese mediche per prestazioni chirurgiche e per ricoveri.

Spese per interventi chirurgici

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad in- terventi chirurgici, compresi quelli di piccola chirurgia, che posso- no cioè essere eseguiti anche ambulatorialmente da parte di un medico chirurgo senza necessità di alcuna degenza.

Spese am-

messe Sono detraibili le spese sostenute per “interventi chirurgici rite- nuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e fun- zionale della persona”

Sono esclusi, quindi, tutti gli interventi di chirurgia estetica ten- denti semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto della perso- na.

Gli interventi di chirurgia estetica

Quando gli interventi di chirurgia estetica sono necessari per ac- quistare il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona le spese relative sono detraibili. In questo caso però è ne- cessario che la documentazione medica in possesso del con- tribuente attesti la necessità dell’intervento.

Riferimento normativo: C.M. 23.4.1981, n. 14 Tipologia di

spesa Oltre alle spese direttamente imputabili all’intervento chirurgi- co, cioè la parcella del medico chirurgo e del medico anestesista, sono da ricomprendere in questa tipologia di spesa anche le altre spese sostenute, ad esempio per:

l’utilizzo della sala operatoria

l’anestesia

l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione

le spese della eventuale degenza ospedaliera.

Le rette di degenza e le spese di cura rientrano tra le spese me- diche detraibili, anche senza alcuna relazione con un intervento chirurgico.

Nelle rette di degenza sono comprese anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, addebiti per appa- recchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).

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Trapianti di

organi Le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle neces- sarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luo- go dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fat- ture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese.

Trasporto in

ambulanza Non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assisten- za medica effettuate durante il trasporto.

Riferimenti legislativo e normativo:

- art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n.917, Tuir - C.M. 03.05.1996, n. 108

- C.M. 01.06.1999, n. 122 Chi ha diritto

alla detra- zione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La docu- mentazione delle spese

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:

per le prestazioni chirurgiche la ricevuta fiscale o fattura ri- lasciata dall’ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico;

per le degenze ospedaliere la ricevuta fiscale o fattura rila- sciata dall’ospedale o dalla casa di cura;

per le spese relative al trapianto di organi le ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. e le ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare in- testate al contribuente;

per i ricoveri di anziani in istituto di assistenza e ricovero la ri- cevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese medi- che.

Riferimenti normativi: C.M. 12.5.2000, n. 95 Dove indica-

re le spese chirurgiche nel 730

L’importo delle spese mediche per prestazioni chirurgiche vie- ne sommato alle eventuali altre spese generiche, specialistiche, per acquisto di protesi, per assistenza specifica e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

(Totale spese mediche per prestazioni chirurgiche – 129,11 euro) x 19%

Le spese mediche per prestazioni chirurgiche o per ricoveri vanno indicate nella sezione I del quadro “E”.

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Spese per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie.

Le protesi

sanitarie Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo na- turale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausi- liari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Si considerano attrezzature sanitarie tutti gli strumenti necessari ai fini della somministrazione di un farmaco, quali siringhe aghi, apparecchio per aerosol, o di misurazione dei valori, quali ter- mometro, misuratore della pressione..

Riferimenti legislativo:

- art. 15, comma 1 lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Tuir.

Tipologie ri- correnti di protesi o at- trezzature sanitarie

Rientrano nella categoria delle spese per acquisto di protesi e at- trezzature sanitarie molti tipi di spese, tra cui le più ricorrenti so- no:

gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal ma- teriale impiegato, quali ad esempio le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, e anche gli apparecchi ortodontici, mediante i quali si provvede alla correzione di talune malformazioni sto- matologiche o della masticazione;

gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica e simili;

gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi nella montatura, inclusi gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto;

gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;

gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici;

gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche;

stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc., anche se presi in affitto;

gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.);

le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie, quali ad esempio, la macchina per aerosolterapia, l’apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, si- ringhe, aghi e termometri.

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.Riferimenti normativi:

- C.M. 03.05.1996 n. 108 - C.M. 01.06.1999 n. 122 - C.M. 12.05.2000 n. 95 Chi ha diritto

alla detra- zione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La docu- mentazione delle spese

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente:

per protesi sanitarie e loro manutenzione:

- la fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli appa- recchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.), oppure at- testazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione;

- gli scontrini fiscali accompagnati da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l’acquisto o la manutenzione della protesi è necessario a sopperire ad una patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico;

- solo per l’acquisto delle protesi è necessaria anche la fattura e la prescrizione medica, oppure una autocer- tificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la fattura non è rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica.

per le attrezzature sanitarie, la ricevuta fiscale o fattura rila- sciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.

Dove indica- re le spese nel 730

L’importo delle spese mediche per acquisto di protesi o attrezza- ture sanitarie viene sommato alle eventuali altre spese generi- che, chirurgiche, specialistiche, per assistenza specifica e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

(Totale spese mediche per acquisto protesi e attrezzature sanitarie- 129,11 euro) x 19%

Le spese mediche per l’acquisto di protesi o attrezzature sani- tarie vanno indicate nella sezione I del quadro “E”.

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Spese mediche per assistenza specifica

L’assistenza

specifica Con il termine “assistenza specifica” si intende l’assistenza resa da personale in possesso di qualifica professionale.

Le spese di assistenza specifica

In particolare sono spese di assistenza specifica quelle sostenu- te per:

• assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesite- rapia, laserterapia, ecc.);

• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica profes- sionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività as- sistenziali di nucleo;

• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore pro- fessionale;

• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Riferimenti legislativi e normativi:

- art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. 22.12.1986 n. 917 Tuir

- Circolare Ministeriale n. 207E del 24.11.2000 Chi ha diritto

della detra- zione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La docu- mentazione delle spese

La documentazione da sottoporre a controllo è data da fattura o da quietanza emessa dal soggetto che ha prestato assistenza e ha erogato la prestazione.

Per poter usufruire della detrazione è necessario che risulti dalla documentazione attestante la spesa che l’assistenza è stata prestata da personale in possesso di una delle qualifiche previste dalla norma.

Dove indica- re le spese nel 730

L’importo delle spese mediche per assistenza specifica viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, specialistiche, per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

(Totale spese mediche di assistenza specifica – 129,11 euro) x 19%

Le spese mediche per assistenza specifica vanno indicate nel- la sezione I del quadro “E”

(17)

Spese mediche per patologie esenti

Le patolo-

gie esenti Per patologie esenti si intendono le malattie croniche e invali- danti, individuate da appositi decreti legislativi, per le quali si ha di- ritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

Riferimenti legislativi e normativi:

- art. 15, comma 2, DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir

- DM 28.05.1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiorna- mento DM 21.05.2001 n.296 e dal regolamento delle malattie rare DM 18.05.2001, N. 279

Certifica- zione me- dica della malattia

I soggetti affetti da queste patologie, possono usufruire della e- senzione soltanto se sono in possesso di una apposita certifica- zione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza, con riportato il codice numerico che identifica la malattia.

Chi ha dirit- to alla de- trazione

Il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per sé, o per i suoi familiari a carico, ma anche quelle sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali, le relative detrazioni, non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovu- ta.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate 14.06.2001 n. 55E Dove indi-

care le spese nel 730

Le spese per patologia esente sostenute per sé o per i familiari a carico devono essere indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E1, colonna 1.

Le spese per patologia esente sostenute per familiari non a ca- rico devono essere indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E2, colonna 2.

Nel totale delle spese sanitarie riportato a colonna 2 del rigo E1 non devono essere comprese le spese per patologia esente in- dicate a colonna 1.

Le spese sostenute per familiari non a carico sono ammesse alla detrazione soltanto per la parte di spese che non ha trovato ca- pienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.

L’ammontare delle spese, che non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta dal familiare, deve essere desunto dalla dichia- razione dei redditi presentata da quest’ultimo: nello spazio relativo ai messaggi del modello 730-3 o nel quadro RN del Modello U- NICO.

(18)

Familiare affetto, non presenta la dichiara- zione

Se il familiare, affetto dalla patologia esente, non presenta la di- chiarazione perché non possiede redditi o possiede redditi tali da non determinare un’imposta dovuta, il contribuente, che ha soste- nuto la spesa, potrà indicare l'intero onere sostenuto.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia delle Entrate 14.06.2001, n. 55E La docu-

mentazione delle spese

Le spese per patologia esente devono essere documentate da fat- ture e ricevute fiscali. Tali documenti possono essere intestati al soggetto affetto dalla patologia, o al familiare che ha sostenuto le spese.

Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare che ha effet- tuato il pagamento, deve contenere anche l'indicazione del sog- getto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta.

Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dal- la patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di auto- certificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal fa- miliare.

E’ inoltre necessario acquisire:

- la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patolo- gia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identifi- cativo della patologia;

- il certificato medico, o l’autocertificazione del soggetto af- fetto da patologia, che attesti il collegamento tra le spese e la patologia;

- copia della dichiarazione dei redditi del familiare affetto da patologia, se presentata, in caso di spese sostenute a favore di quest’ultimo.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Il calcolo della detra- zione

La detrazione del 19% è calcolata soltanto sulla parte che ec- cede l’importo di 129,11 euro.

L’importo della detrazione è riportato nel modello 730-3, nella se- zione “Calcolo dell’IRPEF” .

Tutti questi calcoli sono effettuati dal CAF.

(19)

Spese sanitarie per portatori di handicap

I portatori di handicap o disabili

Sono portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pro- gressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazio- ne o di integrazione lavorativa e tale da determinare un pro- cesso di svantaggio sociale o di emarginazione.

Riferimenti legislativi:

- Legge 05.02.1992 n. 104

- Art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir Le categorie

dei portatori di handicap

Ai fini della detraibilità delle spese sono considerati portatori di han- dicap:

i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Com- missione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n.104 del 1992;

i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;

i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in possesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Mezzi ne- cessari alla deambula- zione

Tra i mezzi necessari alla deambulazione dei portatori di handicap sono compresi i mezzi necessari per l’accompagnamento, la de- ambulazione, la locomozione e il sollevamento.

Rientrano in questa tipologia di spesa:

il trasporto in ambulanza del portatore di handicap;

l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere archi- tettoniche esterne ed interne alle abitazioni;

la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;

la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap.

Tra le spese sanitarie che facilitano l’autosufficienza e le pos- sibilità di integrazione dei portatori di handicap rientrano anche le spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici quali

computer, fax, modem, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa o altro sussidio telematico;

(20)

il telefonino per sordomuti;

l’abbonamento al servizio che consente l’invio di una ri- chiesta rapida di soccorso mediante la linea telefonica.

Riferimenti normativi:

- Circolare Ministeriale 15.05.1997, n. 137 - Circolare Ministeriale 01.06.1999, n. 122 - Circolare Ministeriale 12.05.2000, n. 95

- Circolare Agenzia Entrate 14.06.2001, n. 55E Chi ha diritto

alla detra- zione

Il contribuente può beneficiare della detrazione per le spese sani- tarie sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico.

La docu-

mentazione Le spese devono essere documentate da fatture e ricevute fiscali.

E’ inoltre necessario acquisire la certificazione relativa al ricono- scimento dell’handicap da parte di una commissione medica pub- blica, o l’autocertificazione del portatore di handicap.

In caso di spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici è necessario acquisire una specifica certificazione del medico che attesti la valenza di tale sussidio per migliorare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Dove indica- re le spese nel 730

Le spese sostenute per facilitare la deambulazione, l’auto- sufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di han- dicap devono essere indicate nel quadro E del modello 730, al ri- go E3, colonna 2.

Il calcolo della detra- zione

La detrazione del 19% relativa alle spese indicate nel rigo E3 è calcolata sull’intero importo.

La detrazione spettante, sommata alle detrazioni relative alle altre spese della sezione I del quadro E, è riportata nel prospetto li- quidazione, 730-3, al rigo 16.

Il calcolo è effettuato dal CAF.

Le eccezioni al calcolo della detra- zione

Le spese per

la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere archi- tettoniche esterne ed interne alle abitazioni,

per la trasformazione dell’ascensore adattato al conteni- mento della carrozzella,

non possono essere incluse contemporaneamente tra le spe- se mediche e le spese per ristrutturazione edilizia (41% o 36%) indicate nella terza sezione del quadro E del mod. 730.

(21)

L’Applicazione della franchigia sulle spese mediche

(dalla Circolare dei Calcoli)

Spese sanitarie Righi E1 – E2

L’importo dichiarato dal contribuente nel rigo E2 non può superare il limite di euro 6.197. Se superiore deve essere ricondotto al suddet- to limite.

L’applicazione della franchigia di euro 129,11 deve essere effettua- ta sulla somma degli importi indicati nel rigo E1 colonna 1 e colonna 2 e nel rigo E2.

Ai fini dell’abbattimento di euro 129,11 gli importi da utilizzare fino a capienza sono nell’ordine:

1. l’importo indicato nella colonna 2 del rigo E1;

2. l’importo del rigo E2;

3. l’importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativa a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).

Ad esempio:

E1 col.1 E1 col.2 E2 Totale

= =

= =

45 55 65 165

A seguito dell’applicazione della franchigia il contenuto dei campi sarà il seguente:

E1 col.2 E2 E1 col. 1 Totale

= =

= =

0 0

36 36 (*)

(*) = importo che costituisce la base di calcolo delle detrazioni per oneri

A P P R O FO N D IM E N TO

La riduzione dell’importo che concorre alla base del calcolo della detrazione deve essere comunicato al contribuente mediante il messaggio: “per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanita- rie indicate nei righi E1 e/o E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge”.

Tali importi, così ridotti, devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

(22)

Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap

Soggetti ammessi all’agevola- zione

I soggetti ammessi a godere delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap, sono:

i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono tali, sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commis- sione medica, istituita ai sensi della legge n. 104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

i non vedenti;

i sordomuti;

i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambu- lazione;

i soggetti affetti da pluriamputazioni.

Riferimenti legislativi:

- Legge 05.02.1992, n. 104

- Art. 15, comma 1 lettera c), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir Tipologia

dei veicoli Si tratta di spese sostenute per l'acquisto:

di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e a- dattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circo- lazione, a seguito del collaudo, effettuato presso gli uffici peri- ferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o men- tale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limi- tazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affet- ti da pluriamputazione.

Adattamen-

to dei veicoli In relazione al solo handicap motorio, per il quale è richiesto l’adattamento del veicolo, oltre al cambio automatico di serie so- no considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:

la pedana sollevatrice;

lo scivolo a scomparsa;

il braccio sollevatore;

il paranco;

il sedile scorrevole-girevole;

(23)

il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di soste- gno;

lo sportello scorrevole;

altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato all’handicap.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia delle Entrate 11.05.2001, n. 46E Chi ha dirit-

to della detrazione

Il contribuente può riportare in dichiarazione le spese sostenute per se stesso o per i propri familiari a carico, se l’acquisto è sta- to effettuato a loro favore.

La detrazione spetta a prescindere dal possesso di una qualsia- si patente di guida sia da parte del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La Finanziaria 2007 ha specificato che l’agevolazione spetta a con- dizione che l’autoveicolo venga utilizzato in via esclusiva o preva- lente a beneficio del portatore di handicap stesso.

Tipologia di handicap del sogget- to

Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'acquisto del veicolo.

Esistono poi delle condizioni legate alla tipologia di handicap dei soggetti, e in particolare:

per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie:

che non risultano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, le ridotte o impedite capacità motorie perma- nenti sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patolo- gie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. In tal caso non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o im- pedita capacità motoria sul certificato di invalidità;

con patologie per le quali la valutazione relativa alle ridotte o im- pedite capacità motorie permanenti richiede specifiche cono- scenze mediche, è necessaria una certificazione aggiuntiva, rila- sciata dalla Commissione di cui alla legge. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite ca- pacità motorie permanenti;

per i non vedenti è necessaria la certificazione che attesti la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un de- cimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;

per i sordomuti è necessaria la certificazione che attesti la sor- dità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;

news

(24)

per i soggetti con handicap psichico o mentale sono necessari il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagna- mento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile nonché la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992;

per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambula- zione, per i soggetti affetti da pluriamputazioni, la certificazione di handicap grave rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992 derivante da patologie (comprese le pluriamputa- zioni) che comportano una limitazione permanente della de- ambulazione.

Modifica della disa- bilità

Se si modifica la condizione di disabilità, successivamente all'ac- quisto, le eventuali rate residue continuano ad essere detraibili.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24E Trasferi-

mento del veicolo

Se, entro due anni dall’acquisto, il contribuente trasferisce a titolo oneroso o gratuito l’autoveicolo per il quale è stata applicata la detrazione, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assen- za di agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione stessa.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui il disabile per mutate necessità dovute al proprio handicap, ceda il proprio autoveicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

La detra-

zione La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, nel limite massimo di 18.075,99 euro ( indipendentemente dalla cilindrata) salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

In presenza di assicurazioni contro il furto, dal suddetto limite va detratto l’eventuale rimborso erogato dall’assicurazione.

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

Limite di

spesa Entro il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro rientrano an- che:

le riparazioni, purché non si tratti di manutenzione ordinaria (sono esclusi i normali costi di esercizio quali, ad esempio, il car- burante, il lubrificante, i pneumatici, ecc.);

news

(25)

le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l’acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamen- to.

Queste spese devono essere detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione.

Se un soggetto intende presentare queste spese per usufruire della detrazione di imposta e ha precedentemente scelto la rateizza- zione o intende farlo per la dichiarazione dell’anno in corso, dovrà u- tilizzare due modelli 730 ed indicare in uno l’importo da rateizza- re, e nell’altro le spese per manutenzione.

Apparec- chiature necessarie per inabili psichici

Nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia un inabile psi- chico con indennità di accompagnamento, invalido con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o pluriamputato, le eventuali apparecchiature montate sul veicolo (la pedana solleva- trice, lo scivolo a scomparsa, ecc.) sono da considerarsi mezzi necessari al sollevamento dei disabili, con diritto alla detrazione del 19%. Di tali eventuali spese non si deve tener contonel computo del limite di euro 18.075,99.

Riferimenti normativi:

- risoluzione 113 del 9.4.2002 Casi parti-

colari di de- trazione

La detrazione spetta per un solo veicolo, per quattro rate di pari importo, se si è optato per la suddivisione delle spese.

Nel caso il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, il contribuen- te può fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione.

La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all’agevolazione precedentemente acquisita. Pertanto, in questo ca- so, il soggetto, per alcuni anni, compilerà due distinti modelli di di- chiarazione, uno per la prima rateizzazione e l’altro per il nuovo vei- colo, e quindi usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

Riferimento normativo:

- Circolare Agenzia Entrate n. 15/2005 del 20.4.2005 p. 6.3 Mancata

presenta- zione della dichiara- zione du- rante la ra- teizzazione

A fronte di un acquisto di veicolo avente titolo alla detrazione fiscale per il quale è stato optato per la rateizzazione della detrazione e, du- rante tale periodo, in corrispondenza di una rata, non è stata presen- tata la relativa dichiarazione dei redditi, la normativa consente la se- guente procedura:

• la rata della detrazione non inserita in dichiarazione dei redditi, perché quest’ultima non presentata, potrà essere recuperata

(26)

mediante richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate (ovvia- mente se c’è IRPEF versata ad es. se sono presenti ritenute nel CUD);

• la successiva rata verrà regolarmente e progressivamente indi- cata nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta corrispon- dente.

La docu-

mentazione Le spese devono essere documentate da fatture che devono ri- portare in dettaglio il tipo di adattamento nel caso di adattamenti per i quali non è necessario il collaudo o in caso di cambio automati- co.

E’ inoltre necessario acquisire:

la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap;

l’autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione;

la prescrizione della commissione medica locale di cui all’art.

119 del Decreto Legge 285/92 per l’utilizzo del cambio auto- matico.

Per le spese relative alla manutenzione del veicolo è necessario acquisire la fattura relativa alla spesa e la fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non aver superato la so- glia di detraibilità.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Dove indi- care la spesa nel 730

Le spese per l’acquisto di veicoli devono essere indicate, per l’intero ammontare sostenuto, nel quadro E del modello 730.

Se il contribuente intende usufruire della rateizzazione dovrà indi- care nel rigo anche il numero della rata.

Per le spese sostenute nel 2007 indicherà come numero di rata 1 ma, ad esempio, per le spese sostenute nel 2005 indicherà come numero di rata 3.

Il calcolo della detra- zione

L’importo indicato dal contribuente in ogni singolo rigo, non può superare il limite di euro 18.076. Se risulta superiore deve essere ricondotto a tale limite.

Se non è stato indicato il numero della rata, sull’intero importo sa- rà calcolata la detrazione del 19%.

Se è stato indicato il numero della rata, l’ammontare della spesa sarà diviso in quattro rate di pari importo.

(27)

Sulla rata così ottenuta sarà calcolata la detrazione del 19%.

Con un apposito messaggio, nello spazio relativo ai messaggi del mod. 730-3, è segnalata al contribuente l’entità della rata spettante che è stata calcolata dal CAF.

La detrazione spettante, sommata alle detrazioni relative alle al- tre spese della sezione I del quadro E, è riportata nel prospetto liquidazione, 730-3, nella sezione “calcolo dell’IRPEF”.

Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.

Categorie di veicoli agevolabili

Autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, a- venti al massimo nove posti, compreso quel-

lo del conducente.

Tabella dei veicoli am- messi alla agevolazio- ne per disa- bili

Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a

batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducen-

te.

Autoveicoli Specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti

permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Autocaravan (*) (1)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adi-

biti al trasporto e allo alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente

Motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del condu- cente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per trasporto promi-

scuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del con-

ducente Motoveicoli per

trasporti specifi- ci

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature

relative a tale scopo.

(*) – Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco (1) – Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF 19% e non delle altre agevolazioni

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