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Esercizio del diritto di opzione per il riscatto di bene immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria

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Academic year: 2022

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(1)

ALLEGATO C

Bozza da consegnare al Notaio rogante

Esercizio del diritto di opzione per il riscatto

di bene immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria

[da stipularsi nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata su scelta del Notaio rogante]

[formule di esordio a cura del Notaio rogante]

Tra le seguenti Parti Contraenti (di seguito, le “Parti Contraenti”):

- “UNICREDIT LEASING S.P.A.”, società unipersonale, con sede legale in Milano (MI), via Livio Cambi n. 5, capitale sociale euro 1.106.877.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03648050015 (R.E.A. MI-1202336), partita I.V.A. 04170380374, appartenente al Gruppo Bancario “UniCredit”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con il numero 2008.1, iscritta all’Albo Speciale degli Intermediari Finanziari con il numero 19319;

(di seguito, “Parte Concedente”);

- “ ”, con sede in capitale sociale euro

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di e codice fiscale:

(R.E.A. n. );

(di seguito, “Parte Utilizzatrice”);

(Parte Concedente e Parte Utilizzatrice sono di seguito nel loro insieme individuate come “Parti Contraenti”)

premesso che:

(a) la Parte Concedente, nell’esercizio della sua attività di locazione finanziaria, è divenuta titolare (per effetto dell’atto ai rogiti del notaio [●], in data [●], rep. n. [●], registrato a [●] il [●] al n. [●], trascritto a [●] il [●] al n. [●] del Registro Particolare), su indicazione della Parte Utilizzatrice, dell’immobile (di seguito, lo “Immobile”) quale descritto (per entità, natura, consistenza, coerenze e identificazione catastale) nel documento allegato con lettera “A” al presente contratto (di seguito, il “Contratto di Riscatto”); invero detto acquisto venne effettuato da

(b) l’Immobile è stato concesso in locazione finanziaria con contratto n° ……….. in data [●]

(di seguito, il “Contratto di Leasing”); invero detto Contratto di Leasing venne sottoscritto da

(c) il Contratto di Leasing prevede la facoltà della Parte Utilizzatrice di esercitare l’opzione per l’acquisto e quindi di riscattare l'Immobile (di seguito, il “Riscatto”) pagando il prezzo di euro [●], oltre I.v.a. (se dovuta) e, con ciò, acquistare la titolarità dell’Immobile;

(d) la Parte Concedente ha comunicato alla Parte Utilizzatrice le due possibili procedure di riscatto dell’immobile, manifestando per entrambe la propria opzione per il regime di imponibilità IVA;

(e) la Parte Utilizzatrice ha manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione per il Riscatto dell’Immobile;

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[SE RICHIESTE AUTORIZZAZIONI] (e) la stipula del Contratto di Riscatto è stata approvata da [●] con [●] in data [●], prot. n. [●], che al presente atto si allega con lettera [●];

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte e integrante e sostanziale del Contratto di Riscatto.

Art. 2) Esercizio dell’opzione per il Riscatto. Effetti e disciplina del Contratto

2.1. La Parte Utilizzatrice dichiara, con il consenso della Parte Concedente, di esercitare l’opzione per il Riscatto dell’Immobile derivante dal Contratto di Leasing.

2.2. Le Parti Contraenti convengono, e si danno reciprocamente atto, che, con la stipula del Contratto di Riscatto, la Parte Utilizzatrice acquista pertanto l’Immobile e ne diviene titolare.

2.3. Il Contratto di Riscatto è disciplinato, oltre che dalle clausole contenute nel presente atto, in quelle contenute nel “Capitolato” che al presente atto si allega con lettera “B”.

Art. 3) Prezzo del Riscatto e ipoteca legale

3.1. Il prezzo del Riscatto è convenuto e accettato, ai sensi del Contratto di Leasing, in euro [●]

3.2. La Parte Concedente dichiara di aver ricevuto detto il predetto importo con le modalità oltre indicate e ne rilascia quietanza.

3.3. La Parte Concedente dà atto che non sussiste presupposto alcuno per l’iscrizione di ipoteca legale, alla quale comunque dichiara di rinunciare.

Art. 4) Dichiarazioni ai sensi del d.l. 223/2006

4.1. Ai sensi dell’art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le Parti Contraenti, richiamate sulle sanzioni applicabili per le dichiarazioni false o reticenti, dichiarano che:

a) l’importo di cui sopra - incassato mediante bonifico ordinato dalla Parte Utilizzatrice alla banca [●] a favore di “Unicredit Leasing S.p.A.” in data [●] dell’importo di euro [●] ([●]) (C.R.O. [●]) - si considera acquisito, dalla Parte Concedente, a titolo di prezzo alla data di formazione del presente Contratto.

[SE PAGAMENTO UNICO] (precisandosi che detta somma è comprensiva della commissione per le spese di chiusura contratto.);

[SE RIMBORSO IVA] precisandosi che detta somma è comprensiva dell’I.v.a. erroneamente versata dalla Parte Utilizzatrice (essendo pertanto destinata a rimborso la somma di euro [●] - [●] – oggetto di detto erroneo versamento);

b) non si sono avvalse di un mediatore immobiliare.

Art. 5) Dichiarazioni ai sensi della legge 52/1985

5.1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, le Parti Contraenti dichiarano che:

a) l’intestazione catastale dell’Immobile è conforme alle risultanze dei registri immobiliari (tenuto conto che non è stato oggetto di volturazione il mutamento di intestazione conseguente alle operazioni societarie menzionate in premessa e successive alla data del Contratto di Leasing);

b) i dati di identificazione catastale dell’Immobile sono quelli riferiti alla rappresentazione planimetrica dell’Immobile depositata in Catasto, che si allega al presente atto con lettera

“[●]”;(trovasi allegata alla certificazione di conformità di cui al paragrafo 5.2);

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c) i suddetti dati di identificazione catastale e la predetta raffigurazione planimetrica sono conformi allo stato di fatto dell’Immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

5.2. La Parte Utilizzatrice attesta e riconosce che, essendo l’Immobile rimasto, per tutta la durata del Contratto di Leasing, nella piena ed esclusiva disponibilità della Parte Utilizzatrice medesima, la Parte Concedente formula, circa lo stato di fatto dell’Immobile, la predetta dichiarazione di conformità alla sua raffigurazione e identificazione catastale senza aver preso visione dell’attuale stato di fatto dell’Immobile e quindi sulla base delle sole informazioni fornite dalla Parte Utilizzatrice medesima, la quale si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in ordine alla veridicità di tali informazioni e, più in generale, in ordine alla legittimità dello stato di fatto dell’Immobile e alla sua corretta rappresentazione catastale. Al riguardo, la Parte Utilizzatrice consegna, per allegarla al presente contratto con lettera “

”, la certificazione di conformità rilasciata da tecnico professionista da essa incaricato.

Art. 6) Dichiarazioni ai sensi della legge 47/1985 e del d.P.R. 380/2001

6.1. Le Parti Contraenti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, che le opere di costruzione dell’Immobile sono state legittimate con i seguenti provvedimenti abilitativi, e precisamente:

[SE CONDONO APERTO] 6.2. La Parte Utilizzatrice dichiara di assumere a suo esclusivo carico ogni incombenza e ogni costo afferenti alla predetta procedura di sanatoria, manlevandone la Parte Concedente, e pertanto di assumere a proprio carico anche ogni onere di regolarizzazione e/o di sanatoria si rendesse necessario sostenere e di tenere pertanto la Parte Concedente indenne da quanto possa eventualmente in futuro essere preteso dalle competenti Autorità a titolo di sanzione pecuniaria, oblazione, contributo di concessione e di urbanizzazione.

6.2. Le Parti Contraenti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, che la Parte Concedente formula la predetta dichiarazione senza aver preso visione dello stato di fatto dell’Immobile e quindi sulla base di informazioni fornite dalla Parte Utilizzatrice, la quale si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in ordine alla veridicità di tali informazioni e, più in generale, in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica dell’Immobile e alla sua agibilità.

[SE CDU] 6.3. Le Parti Contraenti esibiscono il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di [●] in data [●], prot. n. [●], dichiarando che, successivamente a tale data, non sono intervenute variazioni ai vigenti strumenti urbanistici; detto certificato si allega al presente atto con lettera “[●]”.

Art. 7) Attestato di prestazione energetica

[SE ACE/APE] 7.1. Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, si allega con lettera “[●]” al Contratto di Riscatto l’attestato di prestazione energetica relativo all’Immobile, (escluse le pertinenze non destinate ad essere occupate in via continuativa), con scadenza il giorno [●]. 7.2. Le Parti Contraenti dichiarano, inoltre, e si danno reciprocamente atto, che dal giorno dell’avvenuto rilascio del predetto attestato di prestazione energetica, non sono stati effettuati mutamenti di destinazione d’uso o comunque interventi tali da modificare la prestazione energetica dell’Immobile.

7.3. La Parte Utilizzatrice dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la prestazione energetica dell’Immobile.

[SE NO ACE/APE] 7.1. Le Parti Contraenti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, che il presente contratto non è soggetto alla disciplina di cui al d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in

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quanto , come risulta dalla dichiarazione

rilasciata da in data , che in originale si

allega al presente atto con lettera “ ”.

7.2. La Parte Utilizzatrice dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica dell’ Immobile.

Art. 8) Disciplina fiscale

8.1. La Parte Concedente dichiara che il Contratto di Riscatto è soggetto all’I.v.a. e all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

8.2. La Parte Concedente conferma di optare per l’imponibilità a I.v.a. del Contratto di Riscatto, ai sensi dell’art. 10, n. 8-ter, d.P.R. 633/1972, avendo esso a oggetto una cessione di fabbricato strumentale (che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) effettuata da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) e f) dell’art. 3 d.P.R. 380/2001.

8.3. La Parte Concedente dichiara, a norma dell’art. 17, commi 5 e 6, lett. a-bis), d.P.R.

633/1972, che l’emissione della relativa fattura viene effettuata senza indicazione dell’aliquota e senza addebito dell’I.v.a. e con espresso riferimento al predetto art. 17, d.P.R. 633/1972; la Parte Utilizzatrice dà atto di dover integrare detta fattura con l'indicazione dell'applicabile aliquota dell’Iva e dell’ammontare della relativa imposta e di doverla annotare nell’apposito registro.

[SE ABITATIVO e se UCL non ha assunto la qualifica di impresa costruttrice/ristrutturatrice]8.1. La parte concedente dichiara che il presente contratto è soggetto a imposta sul valore aggiunto, ma esente dall’applicazione di detta imposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di cessione di abitazione e relative pertinenze da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 legge 5 agosto 1978 n. 457 (ovvero di cui alle lettere c), d) e f) dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

8.2. La Parte Concedente dichiara altresì che il Contratto di Riscatto è soggetto all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

[SE TAVOLARE] Art. 9) Elezione domicilio

9.1. Ai sensi dell’art. 123 bis della Legge Tavolare le Parti Contraenti eleggono domicilio presso lo studio del notaio rogante per la notifica, in unico esemplare, del relativo decreto tavolare.

Art. 9) Clausole onerose

9.1. La Parte Utilizzatrice approva specificamente (ai sensi dell’art. 1341 c.c.) le seguenti clausole contenute nel Capitolato: art. I.1 (momento di conclusione del contratto ed elezione di domicilio), art. II.6. (esonero dalla garanzia per l’evizione), art. II.7. (esonero dalla garanzia per vizi), art. II.8. (esonero dalla garanzia di conformità degli impianti), art. II.9. (rinunce), art. IV.1. (spese), art. V.1. (foro competente).

[formule di chiusura a cura del Notaio autenticante]

(5)

Allegato “A” al rep. n.

Descrizione dell’Immobile

L’Immobile oggetto del Contratto di Riscatto ha la consistenza qui di seguito descritta ed è identificato catastalmente con i dati pure qui di seguito indicati:

Diritto oggetto di Riscatto: piena proprietà.

Entità del diritto oggetto di riscatto: quota del 100 (cento) per cento.

Ubicazione: in Comune di Descrizione:

Enti comuni:

all’Immobile compete, secondo quanto risulta dall’atto di provenienza citato nella premessa del Contratto di Riscatto, la caratura condominiale di millesimi [●] sulle parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117 del codice civile e, in particolare, su: [●]

all’Immobile compete, secondo quanto risulta dall’atto di provenienza citato nella premessa del Contratto di Riscatto, la inerente caratura condominiale sulle parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117 del codice civile [EVENTUALMENTE: e, in particolare, su: [● = inserire elenco parti comuni].

Coerenze:

Identificazione catastale:

l’Immobile è censito nel Catasto di [●] ove è contraddistinto dai seguenti dati di identificazione catastale:

Catasto dei Fabbricati, sezione urbana [●], foglio di mappa: [●]

- mappale [●], subalterno [●], zona censuaria [●], micro zona [●], via [●], piano [●], categoria [●], classe [●], consistenza vani / mq. [●], superficie catastale mq. [●], rendita catastale euro [●].

Catasto dei Terreni, foglio di mappa [●]

- mappale [●], subalterno [●], esteso ha. [●], reddito agrario euro [●], reddito dominicale euro [●].

- mappale [●], subalterno [●], esteso ha. [●], reddito agrario euro [●], reddito dominicale euro [●].

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Allegato “B” al rep. n.

Capitolato I) Formazione del contratto ed elezione di domicilio

I.1. La Parte Utilizzatrice elegge, ai soli fini della conclusione del Contratto di Riscatto, il proprio domicilio presso il Notaio autenticante la sottoscrizione della Parte Concedente e conviene che il Contratto di Riscatto si intenda stipulato nel momento in cui la Parte Concedente vi apponga la propria sottoscrizione (ove la sottoscrizione della Parte Utilizzatrice vi sia già stata apposta) e quindi accetta che il contratto si consideri stipulato senza ricevere notifica e, comunque, senza esser messa a conoscenza della avvenuta sottoscrizione del Contratto di Riscatto da parte della Parte Concedente.

II) Patti, dichiarazioni e garanzie

II.1. Le Parti Contraenti si danno reciprocamente atto che l’Immobile è rimasto, fin dalla data del Contratto di Leasing, nella esclusiva, libera e materiale disponibilità della Parte Utilizzatrice e che pertanto ogni dichiarazione e garanzia contenuta nel Contratto di Riscatto e rilasciata dalla Parte Concedente con riguardo allo stato dell’Immobile si intende rilasciata dalla Parte Concedente medesima su informazione fornita dalla Parte Utilizzatrice in quanto la Parte Concedente non conosce lo stato dell’Immobile e l’utilizzo che ne è stato fatto dalla Parte Utilizzatrice nel corso della durata del Contratto di Leasing. L’Immobile è pertanto alienato nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alla Parte Utilizzatrice, con ogni suo inerente diritto, obbligo, onere e vincolo.

II.2. La Parte Utilizzatrice dichiara che non è stata compiuta, né è accaduta, con riferimento all’Immobile, alcuna attività illegittima (in particolare con riguardo alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’Immobile e alle normative sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori) e comunque dichiara di manlevare e di tenere indenne la Parte Concedente da qualsiasi responsabilità sia in passato derivata o in futuro derivi dal possesso dell’Immobile e dall’avvenuta sua utilizzazione tra la data del Contratto di Leasing e la data del Contratto di Riscatto.

II.3. La Parte Utilizzatrice, in particolare, dichiara di non aver sottoposto l’Immobile ad alcun intervento (in specie, sotto il profilo urbanistico, edilizio ed impiantistico) senza ottenere i prescritti provvedimenti abilitativi delle competenti Autorità oppure senza aver svolto le prescritte denunce, dichiarazioni, richieste, segnalazioni e comunque senza aver svolto l’attività prescritta dalla normativa vigente per rendere legittimi gli interventi effettuati.

II.4. La Parte Utilizzatrice dichiara di non aver eseguito alcuna operazione inerente l’Immobile senza esser stata autorizzata dalla Parte Concedente, ove si trattasse di operazione che, a termini del Contratto di Leasing, dovesse essere autorizzata dalla Parte Concedente.

II.5. La Parte Utilizzatrice dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico dal Contratto di Leasing e di averlo sempre rispettato nel suo complesso e in ogni sua singola clausola. Al riguardo, le Parti Contraenti convengono che il Contratto di Riscatto non costituisce novazione del Contratto di Leasing per tutte quelle sue disposizioni che concernano il legittimo utilizzo dell’Immobile e il suo Riscatto.

II.6. La Parte Utilizzatrice, ai sensi dell’art. 1487 c.c., esonera la Parte Concedente da ogni garanzia per evizione totale e parziale, rimanendo la Parte Concedente tenuta alla garanzia solo se si tratti di evizione che derivi da fatto proprio della Parte Concedente. La Parte Concedente garantisce comunque che l'Immobile non è gravato da iscrizioni ipotecarie o da trascrizioni comunque pregiudizievoli, fatta eccezione secondo quanto risulta dall’atto di provenienza citato nella premessa del Contratto di Riscatto, per

II.7. La Parte Utilizzatrice esonera la Parte Concedente da qualsiasi garanzia per i vizi dell’Immobile o per mancanza di qualità dell’Immobile stesso.

II.8. La Parte Utilizzatrice esonera la Parte Concedente da qualsiasi garanzia inerente la conformità, alla normativa attualmente vigente e a quella vigente all’epoca della loro installazione, degli impianti esistenti nell’Immobile (e nel complesso condominiale di cui l’Immobile faccia eventualmente parte), e pure da ogni garanzia inerente la loro funzionalità e la loro efficienza.

II.9. A fronte della sottoscrizione del presente atto, del pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione dello stesso e del pagamento di tutto quanto ancora eventualmente dovuto in esecuzione del Contratto di Leasing, la Parte Concedente e la Parte Utilizzatrice reciprocamente rinunciano ad ogni diritto e pretesa, anche se non ancora avanzata ed espressa, relativa, inerente, riveniente o anche solo occasionata – per qualsiasi titolo,

(7)

causa o ragione – dal Contratto di Leasing. A maggiore specificazione di detta rinuncia, la Parte Utilizzatrice/Acquirente dichiara che, a fronte della sottoscrizione del presente atto da parte della Parte Concedente, nulla avrà più a che pretendere dalla Parte Concedente in relazione al Contratto di Leasing nonché in relazione all’esecuzione e alla cessazione del rapporto dallo stesso Contratto di Leasing riveniente, in via esemplificativa e non esaustiva rinunciando ad ogni pretesa, diritto ed azione (i) scaturenti dal Contratto di Leasing e da ogni scrittura privata ad esso collaterale o dallo stesso anche solo occasionati (ii) scaturenti dalle modalità di calcolo, determinazione e indicizzazione dei corrispettivi e dal relativo pagamento;(iii) aventi a oggetto o comunque ricollegabili a una diversa configurazione del rapporto intercorso. Per quanto di competenza, a fronte del pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione del presente atto e del pagamento di tutto quanto ancora eventualmente dovuto in esecuzione del Contratto di Leasing, la Parte Concedente esprime analoghe rinunce nei confronti della Parte Utilizzatrice in relazione allo svolgimento del rapporto negoziale intercorso.

II.10. Le Parti Contraenti si danno reciprocamente atto che si intendono per qui riportati e trascritti tutti i patti, clausole, condizioni, dichiarazioni e garanzie (per quanto ancor oggi attuali e tuttora applicabili) contenuti nel titolo di acquisto menzionato nelle premesse del Contratto di Riscatto

[a cura del notaio rogante inserire a questo punto – ove lo si ritenga opportuno – talune delle pattuizioni contenute nel titolo di provenienza citato nelle premesse del presente atto]

[a cura del notaio rogante inserire a questo punto – ove lo si ritenga opportuno – la menzione di pattuizioni contenute in altri atti che siano menzionati nel titolo di provenienza citato nelle premesse del presente atto]

II.11. Le Parti Contraenti si danno reciprocamente atto che si intende qui riprodotto (per quanto tuttora applicabile) il richiamo, contenuto nel titolo di acquisto menzionato nelle premesse del Contratto di Riscatto, ai patti, clausole, condizioni, diritti e obblighi di cui ai seguenti atti:

[a cura del notaio rogante inserire a questo punto – ove lo si ritenga opportuno – il richiamo ad altri atti menzionati nel titolo di provenienza citato nelle premesse del presente atto]

III) Oneri condominiali e fiscali

III.1. Ove l’Immobile sia parte di un complesso condominiale, la Parte Utilizzatrice dichiara di aver adempiuto (e, comunque, di volersi far carico di adempiere) al pagamento di ogni costo relativo alla gestione ordinaria e straordinaria del condominio, sia che tale costo abbia origine posteriormente alla stipula del Contratto di Riscatto sia che tale costo abbia avuto origine in relazione a fatti verificatisi o ad atti formati anteriormente alla data del Contratto di Riscatto, anche se accertato o preteso in adempimento dopo tale data; e dichiara di manlevare e tenere indenne la Parte Concedente da ogni inerente responsabilità al riguardo. La Parte Utilizzatrice assume l’obbligo di notificare all’ amministrazione del condominio l’avvenuta stipula del Contratto di Riscatto.

III.2. La Parte Utilizzatrice dichiara di aver adempiuto (e, comunque, di volersi far carico di adempiere) qualsiasi obbligazione tributaria inerente l’Immobile il cui presupposto si sia formato fino alla data del Contratto di Riscatto, anche se accertata o pretesa in adempimento dopo tale data; e dichiara di manlevare e tenere indenne la Parte Concedente da ogni inerente responsabilità al riguardo.

IV) Spese e imposte

IV.1. E’ a carico della Parte Concedente l’onorario del Notaio incaricato della stipula del Contratto di Riscatto dalla medesima Parte Concedente; è a carico della Parte Utilizzatrice l’onorario del Notaio incaricato della stipula del Contratto di Riscatto dalla medesima Parte Utilizzatrice.

IV.2. Sono a carico della Parte Utilizzatrice l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i diritti catastali dovuti per il Contratto di Riscatto e per ogni altra attività ad esso inerente, dipendente o conseguente.

V) Foro competente

V.1. Le Parti Contraenti convengono che è di competenza del Foro di Milano qualsiasi controversia che insorga in ordine alla validità, all’efficacia, alla interpretazione e all’esecuzione del Contratto di Riscatto.

VI) Trattamento dei dati personali

VI.1. La Parte Utilizzatrice presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nel Contratto di Riscatto e nella sua documentazione preparatoria da parte del Notaio rogante, al fine dello svolgimento dell’attività del suo ufficio.

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VII) Definizione di Parte Utilizzatrice

VII.1. Ove la odierna Parte Utilizzatrice sia soggetto diverso dal soggetto che stipulò il Contratto di Leasing, l’espressione Parte Utilizzatrice, contenuta nel Contratto di Riscatto e nel presente Capitolato, può riferirsi, ove il contesto lo richieda (e con riferimento al periodo temporale appropriato), al/ai soggetto/i dante/i causa della odierna Parte Utilizzatrice.

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