Quesito in ordine alla opportunità di elezioni suppletive del Consiglio Giudiziario a seguito del trasferimento di un magistrato componente del Consiglio Giudiziario.
(delibera 10 giugno 2020)
“Il Consiglio,
- letta la nota pervenuta in data 29 maggio 2020 dal Dott. ………….., Presidente della Corte di Appello di ………, con la quale si comunica che il dott. ………, Consigliere della Corte di Appello di ……… e componente del Consiglio Giudiziario, è stato trasferito presso il Tribunale di ..……… e che secondo il D.lgs. 35/2008, bisognerebbe procedere ad elezioni suppletive per la elezione del posto che si renderà vacante presso il Consiglio Giudiziario, non essendoci stati all'epoca ulteriori candidati della stessa lista che possano subentrare.
- nella citata nota si rappresenta che potrebbero ostare all’immediata indizione di nuove elezioni le stesse ragioni connesse al rischio epidemiologica per Covid-19, che hanno indotto il Consiglio allo spostamento ad ottobre delle elezioni dei componenti dei Consigli Giudiziari e si chiede se si debba procedere ad indire subito elezioni suppletive o se sia più opportuno soprassedere, mantenendo la scopertura del posto fino alla elezione ormai prossima del nuovo consiglio giudiziario;
- rilevato che a fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19, il legislatore è intervenuto, in via di urgenza, emanando decreti legge per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto (D.L. n. 1108/03/2020, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) e che i citati interventi normativi adottati sono sorretti dall'esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che possano favorire il propagarsi dell’epidemia;
- considerato che, per le ragioni fin qui esposte, non appare conforme alle finalità perseguite dalla disciplina emergenziale procedere, attualmente, a elezioni suppletive per la sostituzione di un componente del Consiglio Giudiziario di ………;
- ritenuto, d’altra parte, che, secondo quanto risulta dall’art. 10 D. Lgs. 27 gennaio 2006, n.
25, la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo di autogoverno, che può comunque deliberare a maggioranza con la presenza della metà più uno dei componenti.
Tutto ciò premesso,
delibera
di rispondere al quesito nel senso che - in pendenza della emergenza epidemiologica in atto - non appare praticabile procedere alle elezioni suppletive per la sostituzione di un componente del Consiglio Giudiziario di ………, in quanto la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo di autogoverno."