• Non ci sono risultati.

Elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della sezione autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario costituito presso la Corte di Appello di Torino. Quesito. (

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della sezione autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario costituito presso la Corte di Appello di Torino. Quesito. ("

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

OGGETTO: Pratica num. 16/QU/2020 - Elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della sezione autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario costituito presso la Corte di Appello di Torino. Quesito.

(delibera 7 maggio 2020)

“Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 16 aprile 2020 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei magistrati, avente ad oggetto: “Elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della Sezione Autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Torino”, con la quale veniva inoltrata al Consiglio Superiore della magistratura la richiesta datata 11.3.2020, del Presidente della Corte di Appello di Torino, circa la possibilità di procedere alle elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Torino;

- rilevato, in particolare, che il Presidente della Corte di Appello ha formulato, al suddetto dipartimento del Ministero della Giustizia, un quesito sulla possibilità di svolgere le elezioni “suppletive” a breve, per la sostituzione di un componente della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Torino; o, in caso negativo, sulla possibilità che l’attuale Consiglio Giudiziario continui comunque a funzionare, fino ad ottobre 2020, senza un componente della sezione autonoma relativa ai magistrati onorari;

- preso atto che il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia ha trasmesso tale quesito al Consiglio, sul presupposto che tali informazioni involgano aspetti rientranti nell'ambito funzionale del circuito dell’autogoverno;

- rilevato che l’art. 2 comma 10 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha differito al mese di ottobre 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti dei consigli giudiziari presso le Corti di Appello, già programmate per il 5 e 6 aprile 2020;

- vista la nota pervenuta in data 29 aprile 2020 dall’ottava commissione sul quesito in oggetto;

- rilevato che a fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del contagio da Covid-19, il legislatore è intervenuto, in via di urgenza, emanando decreti legge per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto (D.L. n. 1108/03/2020, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) e che i citati interventi normativi adottati sono sorretti dall'esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che possano favorire il propagarsi dell’epidemia;

- rilevato, altresì, che la città di Torino è ricompresa in una delle zone a più alto rischio di contagio;

- considerato che, per le ragioni fin qui esposte, non appare conforme alle finalità perseguite dalla disciplina emergenziale procedere, attualmente, a elezioni suppletive

(2)

2

per la sostituzione di un componente della Sezione Autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Torino;

- ritenuto, d’altra parte, che, secondo quanto risulta dall’art. 10 D. Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo di autogoverno, che può comunque deliberare a maggioranza con la presenza della metà più uno dei componenti;

tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che non appare praticabile procedere alle elezioni suppletive per la sostituzione di un componente della Sezione Autonoma relativa ai magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Torino e che la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo di autogoverno."

Riferimenti

Documenti correlati

- ritenuto che non vi sono ragioni per modificare la nuova disciplina, e che, pertanto, presso la Corte di appello e la Procura generale presso la Corte di appello debbono

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e

- considerato che è emersa la ulteriore scopertura di un posto di consigliere della Corte di Appello di Salerno, e che lo stesso riguarda il settore penale, come indicato

(secondo cui in caso di avocazione, le funzioni del pubblico ministero sono svolte dai magistrati della procura generale presso la corte di appello), regola rispetto alla quale

18/2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta, tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto

“- letta la delibera del 10 aprile 2007 con la quale il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di … ha formulato al Consiglio superiore della magistratura un quesito

25 del 2006 “il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso

VIOLA Marcello (Procuratore Generale presso la Corte di Appello) CAPORALI Paola (Giudice Grosseto). COSTANTINI Luciano (Presidente sezione tribunale Siena) DI GIROLAMO Agnese