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CAPO II - Gli spazi aperti agricoli ART.69-ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI APERTI AGRICOLI 1. Il PTCP articola gli spazi aperti agricoli in quattro

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CAPO II

- Gli spazi aperti agricoli

ART.69-ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI APERTI AGRICOLI

1.

Il PTCP articola gli spazi aperti agricoli in quattro distinte tipologie:

-aree agricole di rilievo paesaggistico (AP);

-aree agricole di elevato pregio per la produzione o con particolari specializzazioni agronomiche (AA);

-aree agricole periurbane di salvaguardia (APr);

-aree agricole ordinarie (AO).

2.

I Piani urbanistici comunali (PUC) dovranno procedere alla delimitazione dettagliata

di tali aree alla scala 1:5000 o 1:2000, precisando i perimetri delle distinte tipologie,

previa rettifica, ove necessaria e documentata, dei limiti fissati dalla cartografia del

PTCP, definendo norme prescrittive nel rispetto degli indirizzi ambientali e paesaggistici del PTCP.

ART.70-INDIRIZZI GENERALI PER IL TERRITORIO RURALE

1.

Gli obiettivi generali che il PTCP persegue per il territorio rurale sono:

-la promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale,

tenendo conto delle specifiche vocazioni e delle potenzialità dei singoli territori;

-la salvaguardia o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e del patrimonio di biodiversità;

-la salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo;

-la conservazione della continuità e integrità delle aree agricole;

-il divieto di usi del territorio rurale che ne riducano le qualità e le

potenzialità intrinseche, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici;

-la riqualificazione delle aree caratterizzate da condizioni di precario equilibrio ecologico, vegetazionale e paesaggistico;

-la promozione di idonee pratiche agricole e manutentive che non

compromettano l’assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;

(2)

il sostegno al proseguimento delle attività agricole nelle aree rurali e marginali ed il mantenimento delle comunità rurali quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia;

-la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storico-culturali e paesaggistiche presenti;

-la salvaguardia dei valori storici e culturali del paesaggio agrario;

-la valorizzazione del ruolo di riequilibrio ambientale dello spazio rurale.

2.

L’edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il PTR (paragrafo 6.3.1 delle Linee guida per il paesaggio), è strettamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi. Fino alla definizione, da parte della Regione, di diversi parametri di

edificabilità rurale, dovranno essere rispettati, per le esigenze abitative, i seguenti indici fondiari massimi:

Tabella 1: Indice di utilizzazione fondiaria per le necessità abitative

Tipologia aree Lotto minimo

Indice massimo di utilizzazione fondiaria per le necessità abitative Aree di elevato pregio per la produzione agricola (AA)

15.000 mq 0,010 mq/mq

Aree agricole di rilievo paesaggistico (AP) 25.000 mq

0,006 mq/mq

Aree agricole periurbane (Apr) 10.000 mq

0,015 mq/mq

Aree agricole ordinarie (AO) 10.000 mq

0,020 mq/mq

3.

Il PTCP definisce i seguenti parametri massimi per gli annessi agricoli (depositi di attrezzi e macchine agricole; stalle; depositi di sementi,

concimi, prodotti; locali per la lavorazione artigianale di prodotti agricoli):

Tabella 2: Indice di utilizzazione fondiaria per annessi agricoli

Tipologia aree

Indice massimo di utilizzazione fondiaria per annessi agricoli Aree individuate come già coltivate nelle zone boscate (N2) 0,008 mq/mq

Aree di elevato pregio per la produzione agricola (AA) 0,020 mq/mq

Aree agricole di rilievo paesaggistico (AP) 0,015 mq/mq

Aree agricole periurbane (Apr)

(3)

0,010 mq/mq

Aree agricole ordinarie (AO) 0,040 mq/mq

4.

La realizzazione di nuovi volumi abitativi e/o di carattere pertinenziale è consentita a seguito dell’approvazione di un piano di sviluppo aziendale (paragrafo 6.3.1 lettera f, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR) asseverato da un agronomo abilitato e garantita attraverso apposita convenzione da trascrivere a spese del richiedente a cura del Comune (paragrafo 6.3.1 lettera g, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR).

5.

Limitatamente agli interventi per l’ospitalità rurale (country house,fattorie didattiche, esercizi agrituristici) i PUC potranno consentire ampliamenti delle abitazioni rurali esistenti nei limiti stabiliti dalla successiva tabella;

per tali interventi potranno consentirsi altresì attrezzature complementari scoperte che non superino il 10% della superficie fondiaria, con un limite assoluto di 2500 mq; tali interventi non debbono comunque determinare incrementi di aree impermeabilizzate per oltre 400 mq nelle zone AP e APr e per oltre 600 mq nelle zone AA e AO.

Tabella 3 : Indice di utilizzazione fondiaria per ampliamenti destinati ad aziende agrituristiche

Tipologia aree Lotto minimo

Indice massimo di utilizzazione fondiaria per gli ampliamenti destinati ad aziende agrituristiche

Aree di elevato pregio per la produzione agricola (AA) 30.000 mq

0,015 mq/mq

Aree agricole di rilievo paesaggistico (AP) 40.000 mq

0,012 mq/mq

Aree agricole ordinarie (AO) 20.000 mq

0,010 mq/mq

6.

I PUC per la sola edilizia preesistente potranno prevedere interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con le seguenti prescrizioni:

-divieto di utilizzazione di materiali e di colori diversi da quelli che caratterizzano l’edilizia tradizionale locale;

-obbligo di conservazione delle preesistenti forme, anche per gli interventi di adeguamento funzionale (servizi igienici, autorimesse, impianti elettrici e di riscaldamento);

(4)

-conservazione degli elementi tipologici tradizionali quali volte, scale esterne, portici, archi, logge, finestre, imposte, porte di accesso, tetti, rocche dei camini, torri colombaie, pozzi, forni esterni, recinzioni e cancelli.

7.

I PUC potranno individuare, altresì, gli immobili detrattori paesaggistici, per i quali saranno prescritti interventi di ricostruzione anche fuori sito in aree appositamente individuate per la relativa delocalizzazione in zone diverse: ove sia consentita, invece, la ricostruzione in sito, l’immobile dovrà avere una cubatura non superiore a quella del manufatto

preesistente e dovrà essere conforme al tipo edilizio tradizionale della zona.

54

ART.71-AREE AGRICOLE DI RILIEVO PAESAGGISTICO (AP) 1.

Le aree agricole di rilievo paesaggistico individuate dal presente PTCP dovranno essere recepite dai PUC e disciplinate ai fini della

salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e della conservazione delle componenti vegetazionali e geomorfologiche; in particolare è

vietata l’eliminazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti;

sono ammissibili più limitate operazioni di livellamento del terreno se documentatamente necessarie per la messa in sicurezza e la stabilità dei versanti anche in rapporto alle attività di coltivazione.

2.

Nei comuni collinari interni ove le aree ricadenti in zone IR1 e IR2 non risultassero documentatamente sufficienti o idonee alle necessità di integrazione residenziale o per spazi pubblici di uso pubblico, in assenza di aree ricadenti in zone AO, sono ammissibili anche trasformazioni per dette necessità comunque in adiacenza agli aggregati insediativi esistenti;

3.

I PUC nelle aree AP dovranno prevedere:

-la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo assoluta necessità di modifica per le esigenze produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo aziendale;

-la conservazione e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade e sentieri, mulattiere, scalinate e cordonate, canali, fontanili);

4.

I PUC nelle aree AP potranno consentire:

(5)

-l’edificabilità privata limitata a quanto previsto dall’articolo 70 in relazione all’edilizia rurale nonché ad eventuali interventi turistico

-alberghieri, comunque esclusi entro una fascia di 1500 m dal mare e al di sopra della quota di 900 metri sul livello del mare;

-per gli interventi pubblici, oltre a quelli eventualmente indicati dal PTCP, solo quelli di limitata entità necessari per la funzionalità di impianti ed attrezzature esistenti o per la realizzazione di reti infrastrutturali primarie o attrezzature di base al servizio di insediamenti esistenti che non

possano essere localizzate in aree ricadenti nelle zone IR1 e IR2 di cui ai successivi articoli 79 e 80;

-la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica

agricola, quali strade interpoderali in stabilizzato di larghezza fino a 3,50 m, muri di sostegno, rampe di raccordo, impianti di teleferiche smontabili per la coltivazione dei terrazzi e il trasporto dei prodotti;

-sugli edifici esistenti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico

-funzionale per una sola volta nei limiti del 15% della superficie esistente (con un massimo di 30 mq) senza incremento di carico insediativo.

ART.72-AREE AGRICOLE DI ELEVATO PREGIO PER LA PRODUZIONE O CON PARTICOLARI SPECIALIZZAZIONI AGRONOMICHE (AA)

1.

Le aree di elevato pregio per la produzione agricola dovranno essere recepite dai PUC e disciplinate ai fini della salvaguardia delle

preesistenti colture pregiate e dei valori di tipo ambientale, agronomico e pedologico.

2.

I PUC nelle aree AA dovranno prevedere:

-la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo necessità di modifica per le esigenze produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo aziendale;

-la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle sistemazioni e degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri, mulattiere, canali, fontanili).

3.

Nei comuni per i quali le aree ricadenti in zone IR1 e IR2 non

risultassero documentatamente sufficienti o idonee alle necessità di integrazione residenziale o per spazi pubblici di uso pubblico, in assenza di aree ricadenti in zone AO, sono ammissibili anche trasformazioni per dette necessità comunque in adiacenza agli aggregati insediativi esistenti.

4.

(6)

I PUC nelle aree AA potranno consentire:

-l’edificabilità privata limitatamente a quanto previsto dal precedente art.

70 in relazione all’edilizia rurale nonché ad eventuali interventi turistico -alberghieri, comunque esclusi entro una fascia di 1500 m dal mare e al di sopra della quota di 900 metri sul livello del mare;

-gli interventi pubblici, oltre a quelli eventualmente indicati dal PTCP, limitatamente a quelli di contenuta entità necessari per la funzionalità di impianti ed attrezzature esistenti o per la realizzazione di reti

infrastrutturali primarie o attrezzature di base al servizio di insediamenti esistenti che non possano essere realizzati in aree ricadenti nelle zone IR1 e IR2 di cui ai successivi articoli 79 e 80;

-la realizzazione di elementi connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali, muri di sostegno,rampe di raccordo;

-sugli edifici esistenti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico

-funzionale per una sola volta nei limiti del 20% della superficie esistente (con un massimo di 35 mq) senza incremento di carico insediativo.

ART.73-AREE AGRICOLE PERIURBANE DI SALVAGUARDIA (APR) 1.

Le aree agricole periurbane indicate nel presente PTCP dovranno essere recepite dai PUC per evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati, tutelando le attività produttive agricole, gli elementi di naturalità ed il paesaggio, e creando o valorizzando spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica.

2.

I PUC nelle aree APr dovranno prevedere:

-la salvaguardia dei “corridoi” verdi esistenti ed il recupero di quelli potenziali

volti a garantire la connessione di aree agricole o naturali marginali o intercluse;

-la conservazione, valorizzazione e recupero delle sistemazioni e degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali,

sentieri, canali, fontanili).

3.

I PUC nelle aree APr potranno consentire:

-l’edificabilità privata limitata agli interventi rurali previsti dal precedente articolo 70 nonché gli interventi di recupero di cui al successivo ultimo punto;

-compatibilmente con quanto prescritto ai precedenti commi 1 e 2, la realizzazione di infrastrutture pubbliche indispensabili o di attrezzature pubbliche ricreative e per il tempo libero che non comportino nuova

(7)

edificazione, salvo la realizzazione di manufatti di servizio (servizi

igienici, chioschi, spogliatoi, locali tecnici) nel limite complessivo di 200 mc e/o la realizzazione di attrezzature private ricreative e per il tempo libero che non comportino alcuna nuova edificazione;

-l’adeguamento delle attività agricole, anche con modifica delle colture esistenti secondo le esigenze documentate nel piano di sviluppo

aziendale, compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti;

-la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica

agricola, quali strade interpoderali in stabilizzato di larghezza fino a 3,50 m, muri di sostegno, rampe di raccordo;

-sugli edifici esistenti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico

-funzionale per una sola volta nei limiti del 20% della superficie esistente (con un massimo di 35 mq) senza incremento di carico insediativo.

ART.74-AREE AGRICOLE ORDINARIE (AO) 1.

Le aree agricole ordinarie individuate dal presente PTCP dovranno essere recepite dai PUC a tutela dei suoli agricoli produttivi anche ai fini non alimentari.

2.

I PUC nelle aree AO dovranno prevedere:

-la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo necessità di modifica per le esigenze produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo aziendale;

-la conservazione e valorizzazione degli elementi del paesaggio storico agrario (filari, strade e sentieri, mulattiere, canali).

3.

Nei comuni per i quali le aree ricadenti in zone IR1 e IR2, di cui ai successivi articoli 79 e 80, non risultassero documentatamente

sufficienti o idonee alle necessità di integrazione residenziale o di spazi pubblici o di uso pubblico, le aree AO potranno essere utilizzate anche per necessità di trasformazione insediativa in adiacenza agli aggregati esistenti ed in misura e forme compatibili con i valori ambientali e paesaggistici, prioritariamente utilizzando le aree incolte.

4.

I PUC inoltre nelle aree AO potranno consentire:

-l’edificabilità privata limitatamente agli interventi rurali previsti dal precedente articolo 70 nonché gli interventi di recupero di cui al successivo ultimo punto ed eventuali interventi turistici per i quali sia comprovata la rilevanza di pubblica utilità;

(8)

-l’adeguamento di attività agricole anche con modifica delle colture esistenti, secondo le esigenze documentate nel piano di sviluppo aziendale e compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti;

-la realizzazione di elementi strettamente connessi con l’attività agricola (strade interpoderali, muri di sostegno);

-sugli edifici esistenti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico

-funzionale per una sola volta nei limiti del 20% della superficie esistente (con un massimo di 40 mq) senza incremento di carico insediativo.

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