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PARTE SECONDA CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI. Sezione prima ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA

B ollettino U fficiale

R egione del V eneto

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905 Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

Anno LI - N. 163 Venezia, sabato 31 ottobre 2020

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 del 31 ottobre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. ... 1 [Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1415 del 21 ottobre 2020

Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell’intesa sullo schema di Decreto In- terministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle relative risorse. Art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.. ...11 [Trasporti e viabilità]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1422 del 21 ottobre 2020

Approvazione del nuovo Piano “Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle indicazioni di

screening per SARS-CoV-2 e riorientamento delle attività del Dipartimento di Prevenzione” e contestuale

modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e della successiva D.G.R. n. 1104 del 06/08/2020.. ...26

[Sanità e igiene pubblica]

(2)
(3)

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 432159) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 del 31 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 1, comma 14, dispone che "Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;

_______________________________________________________________________________________________________

(4)

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 26 ottobre 2020, ore 17, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un incremento di contagi, con un numero di soggetti attualmente positivi pari a 29179, 801 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 127 ricoverati in terapia intensiva, in rilevante e rapido i n c r e m e n t o , s u u n a d i s p o n i b i l i t à c o m u n q u e d i p o s t i d i t e r a p i a i n t e n s i v a d i 4 6 4 p o s t i b a s e e u n totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre 2020), registrano:

- Casi totali: 46971 | Incidenza cumulativa: 957.09 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 19/10-25/10: 9264 | Incidenza: 188.76 per 100000 - Rt: 1.46 (CI: 1.31-1.58) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale" che sussista una situazione inquadrabile tra lo scenario 2 e lo scenario 3 del suddetto documento;

Rilevato che una delle criticità rilevate è quella, causata dallo straordinario carico di lavoro, della tempestività dell'adozione della disposizione della quarantena da parte dei SISP delle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.l. 33/20;

Vista l'"Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.

8 del d.lgs. n. 502 del 1992", stipulato il 28.10.2020, il quale prevede, all'art. 3, che "Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia";

Visto il "Protocollo d'intesa" approvato in sede di comitato regionale della medicina generale in data 30/10/2020, il quale, in attuazione dell'accordo nazionale del 28.10.2020, prevede, tra l'altro, in aggiunta a quanto disposto dall'accordo nazionale predetto, a fini di alleggerimento dei compiti dei dipartimenti di sanità pubblica, che i medici di medicina generale che accertino l'esito positivo del tampone rapido nei confronti di un assistito:

" - dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;

- dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

Ritenuto di attribuire espressamente alla predette disposizioni del medico di medicina generale valore di disposizione della quarantena agli effetti dell'art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione del provvedimento dei Sisp - Servizi igiene e sanità pubblica, di adozione di analoga misura in relazione al singolo caso positivo;

Ritenuto di recepire integralmente quale contenuto della presente ordinanza le disposizioni contenute nel protocollo regionale quali misure finalizzate alla prevenzione del contagio;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina A. Misure relative all'attività dei medici di medicina generale

I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza.

1.

(5)

Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

2.

La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all'allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.

3.

Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all'allegato 1) costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell'art. 13 bis dell'Accordo Collettivo nazionale suddetto.

4.

B. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del 17.10.2020 e l'ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art.

13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia _______________________________________________________________________________________________________

(6)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

1

PROTOCOLLO D’INTESA

APPROVATO IN SEDE DI COMITATO REGIONALE DELLA MEDICINA GENERALE IN DATA 30/10/2020

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, art. 38;

- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9;

- il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, articoli 18 e 19;

- il DPCM 24 ottobre 2020;

- l’ACN del 23/03/2005 e smi della Medicina Generale che riconosce come la medicina generale sia normalmente il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, che fornisce un accesso diretto ai suoi utenti;

- l’ACN della Medicina Generale del 28/10/2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica attraverso l’accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;

- il Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 141 del 17/10/2020, in particolare il punto C) del dispositivo “Misure riguardanti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta”;

- la DGR n. 476 del n. 476 del 23/04/2019 “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate.”;

- la DGR n. 782 del 16/06/2020 che dispone misure in materia sanitaria in adempimento del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- la DGR n. 1103/2020 di approvazione del documento recante “Emergenza COVID-19 - Piano Emergenziale per l’Autunno 2020”;

- la nota regionale prot. n. 141750 del 1/04/2020, Allegato 1 “Linee di indirizzo per la costituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);

- il Documento “Emergenza Covid-19, Fase 3, Piano di Sanità Pubblica, ottobre 2020”, già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico e da Delibera di Giunta regionale in data 20/10/2020, in attesa di pubblicazione sul BURV.

(7)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

2 CONSIDERATO

- di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale, quale primo contatto del paziente, e la capillarità degli studi medici;

- di dover continuare ad offrire alla popolazione con i più elevati standard l’assistenza sanitaria di base, attraverso la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza.

RILEVATA

- la necessità di dotare i Medici di Medicina Generale di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) sostenute, oltre che da SARS-CoV-2 anche da virus influenzali e parainfluenzali;

- l'importanza di fornire alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;

- l’importanza per il contenimento dell’epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free;

- l’importanza di individuare precocemente i casi COVID-19 ed i relativi contatti stretti e di attivare conseguentemente le azioni di Sanità Pubblica in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione.

DATO ATTO

- della disponibilità di uno strumento diagnostico, il tampone antigenico rapido, di elevata affidabilità ed in grado di fornire una risposta entro 30 minuti direttamente al point of care;

- dell’investimento, già autorizzato per l’anno 2020, dal Decreto Legge n.137 del 2020.

PRESO ATTO CHE - la Regione:

- organizza, concordando per la parte di interesse dei medici di medicina generale con le rappresentanze di categoria degli stessi, l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall’Azienda, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria);

- può prevedere il coinvolgimento nell’effettuazione dei predetti tamponi anche dei medici di continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell’emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell’ACN 23 marzo 2005 e smi, al fine di integrare eventuali situazioni di disagio;

- in forza delle disponibilità rilevate, può prevedere anche forme di adesione dei suddetti medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.

_______________________________________________________________________________________________________

(8)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

3 VISTA

- la volontà di collaborare, manifestata dalle OO.SS. della Medicina Generale, a supporto dell’indagine epidemiologica con tracciamento dei contatti e dell’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai;

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

I Medici di Medicina Generale utilizzano previa valutazione clinica i tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti.

1. Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19

Nello specifico il Medico di Medicina Generale per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale, nel caso si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda ULSS, esegue i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico a:

1) i contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;

2) casi sospetti che il Medico di Medicina Generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.

Anche le sedi di Continuità Assistenziale potranno essere dotate di tamponi rapidi per l’utilizzo a discrezione del Medico stesso.

1.a) Sedi e locali

Ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale obbiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale individueranno strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza.

1.b) Fornitura Test e DPI

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, è assicurata ai medici dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici).

Le Aziende ULSS organizzano le modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto; ai medici che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso

(9)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

4 assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) così come forniti dal Commissario per l’emergenza Covid-19.

1.c) Gestione dell’esito del tampone rapido

In caso di esito positivo:

il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato del percorso seguente. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, valuta le condizioni cliniche, e dispone la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto. Il Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto 2.

In caso di esito negativo:

è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

1.d) Sanificazione

In generale le aree pubbliche in cui un caso Covid-19 ha trascorso un tempo minimo non hanno bisogno di pulizia straordinaria.

Per l’esecuzione del tampone rapido non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente, bensì l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previsti durante la pandemia da SARS-CoV-2.

A completamento si precisa che l’introduzione del tampone nella provetta contenente il liquido precedentemente dispensato inattiva completamente il virus.

2. Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:

- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;

- dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

- prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena, con l’eventuale supporto, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 141750 del 1 aprile 2020, dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) afferente (ogni medico avrà di riferimento una specifica USCA), fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico- sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto;

- in conformità all’art. 38 del Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi;

_______________________________________________________________________________________________________

(10)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

5 - in conformità all’art. 38 del Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del

05/06/2020, collaborano a distanza per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali;

- propongono al paziente l’utilizzo di App per la sorveglianza, attualmente in fase di sviluppo da parte della Regione, al fine di garantire una puntuale presa in carico nonché l’integrazione tra i diversi sistemi informativi;

- valutano inoltre l’opportunità di porre in sorveglianza attiva, con il contatto telefonico quotidiano, i soggetti che necessitano di un maggior supporto, specificatamente per soggetti a maggior rischio di complicanze.

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale, nel momento in cui individuano un caso con esito positivo:

- avviano, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali familiari. Informano il SISP di riferimento per l’eventuale allargamento ad altri contatti ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo, ecc. Nelle attività di rintraccio dei contatti applica la definizione di contatto stretto relativamente alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o alle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test nel caso di positivo asintomatico (Circolare prot. n. 7922 e del 9 marzo 2020 e ss.mm. ii.; Circolare prot. n. 9774 del 20 marzo 2020 e ss. mm. ii.);

- registrano tempestivamente il provvedimento contumaciale e le informazioni relative al contact tracing negli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;

- se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell’isolamento o della quarantena;

- in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS:

- assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico, con modalità definite da Azienda Zero in graduale integrazione con i software gestionali dei medici;

- nel ruolo di Coordinamento delle azioni di Sanità Pubblica e per quanto attribuito dalla normativa nazionale e regionale, in continuità con le attività già svolte dai Medici di Medicina Generale, intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. contact tracing, disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.

Azienda Zero:

- assicura l’integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio, anche ai fini di programmazione e valutazione;

- mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle Aziende ULSS specifici cruscotti per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione di cui all’art. 19 delDecreto Legge n. 137 del 28/10/2020.

(11)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

6 3. Disposizioni per i Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale Durante l’emergenza, i Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale partecipano ad ogni effetto nell’ambito delle sostituzioni, degli incarichi temporanei e degli incarichi provvisori di assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi, alle attività previste dal presente Protocollo.

Le ore lavorative espletate di cui sopra sono computabili - in analogia a quanto previsto per gli incarichi svolti presso le USCA - quali attività pratiche ai fini del conseguimento del monte ore previsto dal corso di formazione.

4. Trattamento economico

Relativamente alla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, la tariffa per l’attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 euro, la tariffa per l’attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 euro.

Visto l’impegno concomitante anche sul versante delle vaccinazioni antinfluenzali, per l’attività di somministrazione dei test antigenici rapidi sarà riconosciuto un aumento dell’indennità infermieristica prevista da ACN, incrementata da € 4,00/assistito a € 6,00/assistito e sarà erogata, a seguito dell’effettiva e documentata presenza aggiuntiva infermieristica e dell'attività svolta e registrata sull’apposito applicativo regionale, fatta eccezione per i Medici appartenenti a Medicine di Gruppo Integrate ed in coerenza con le previsioni dei Piani di Sviluppo delle Cure Primarie approvati con DGR n. 476 del 23/04/2019. La parte corrispondente trova copertura nella previsione del Decreto Legge n.

34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, art. 1, comma 9.

Ai fini di potenziare la sorveglianza domiciliare dei propri pazienti sintomatici verranno assegnati a ciascun Medico di Medicina Generale almeno tre saturimetri.

5. Applicazione ed efficacia delle misure

Le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis dell’ACN della Medicina Generale vigente, con le relative conseguenze in caso di inadempienza.

Ai Medici di Medicina Generale in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall’obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo. I Medici interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza.

In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico non è tenuto all’esecuzione dei test antigenici e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l’attivazione di procedura di contestazione disciplinare.

Tutte le disposizioni del presente Protocollo trovano applicazione limitatamente per la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, incluso l’aumento dell’indennità infermieristica siccome stabilite dalle normative nazionali di riferimento.

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Allegato 1 all’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

7 6. Disposizioni finali

Il presente documento è immediatamente esecutivo e sarà oggetto di monitoraggio e verifica tra le Parti con cadenza mensile, anche al fine di valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei modelli organizzativi adottati, in relazione all’evolversi della pandemia.

Il presente Documento viene approvato a maggioranza in sede di Comitato regionale nella seduta del 30/10/2020.

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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 431842) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1415 del 21 ottobre 2020

Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell'intesa sullo schema di Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle relative risorse. Art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione viene espressa l'intesa sullo schema di Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle relative risorse, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai Presidenti della Regione del Veneto, della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con l'approvazione del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, è stato definito il modello di Governance dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, che prevede, tra l'altro, la costituzione di una società, denominata Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.

Tale società si qualifica quale società in house, essendo previsto all'articolo 3 del citato decreto legge che la stessa sia partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota del 70%

del capitale, e per la restante quota del 30%, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deputato alla vigilanza, eserciteranno il controllo analogo congiunto.

La società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a ha come finalità la realizzazione delle opere dei Giochi, distinte come

"essenziali, connesse e di contesto", individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.

160"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e s.m.i..

Tale ultima disposizione detta le modalità procedurali per addivenire all'individuazione delle opere in oggetto, prevedendo l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano" e "sentiti gli enti locali territorialmente interessati".

Oltre all'individuazione delle opere infrastrutturali, con il citato decreto dovranno essere definite altresì le modalità per il riparto delle relative risorse.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 36679 del 18 settembre 2020, ha trasmesso al Presidente della Regione del Veneto, della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019.

Si dà atto altresì che, ai sensi del citato articolo 2, commi 6 e 7, dello schema di decreto, la costituenda società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. dovrà rivestire il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di cui agli Allegati 3 e 4 dello stesso decreto e che, nelle more della costituzione e della piena operatività della società stessa, le funzioni di soggetto attuatore degli interventi saranno svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.

Come evidenziato nella citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il testo dello schema di decreto recepisce gli accordi intercorsi tra lo stesso Ministero e gli Enti interessati (Regione del Veneto, Regione Lombardia, Provincia _______________________________________________________________________________________________________

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autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano), nonché le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Stante la necessità, manifestata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la richiamata nota del 18 settembre 2020, di procedere con urgenza all'emanazione del decreto in oggetto, anche al fine di procedere celermente alla successiva erogazione dei finanziamenti previsti, si propone di esprimere l'intesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare, in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, e di assegnazione delle relative risorse, il cui testo è riportato nell'Allegato A del presente provvedimento.

Lo schema di decreto interministeriale è stato trasmesso all'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici che, con nota prot. n. 418616 del 01/10/2020, ha comunicato che gli interventi ivi indicati corrispondono e confermano le opere come descritte nella riunione tecnica di coordinamento del 02/07/2020.

Infine, si dà atto che lo schema di decreto è stato trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del 15/10/2020, ha espresso, all'unanimità dei presenti, la presa d'atto in merito all'informativa su tale schema di decreto, giusta nota prot. n. 443582 del 19/10/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;

VISTO l'articolo 1, commi 18, 20, 21, 22 e 23 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 36679 del 18 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 443582 del 19/10/2020 con la quale il CAL ha comunicato all'unanimità dei presenti la presa d'atto in merito all'informativa sullo schema del decreto interministeriale;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'intesa sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e di assegnazione delle relative risorse, quale Allegato A del presente provvedimento;

3. di incaricare l'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione della presente deliberazione e della trasmissione ai Soggetti interessati;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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16/09/2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con

il Ministro dell’Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante

“Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che, all’articolo 1, commi 14 e 15, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;

VISTO, in particolare, il comma 18 del medesimo articolo 1, che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, autorizza un finanziamento, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, 180 milioni di euro per l’anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell’anno 2026;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 376558 data 18/09/2020, pagina 3 di 16

ALLEGATO A DGR n. 1415 del 21 ottobre 2020 pag. 1 di 13

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VISTO, altresì, il comma 20 del citato articolo 1, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l’indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell’entità del finanziamento concesso, nonché vengano ripartite le relative risorse;

VISTI, inoltre, i commi 21, 22 e 23 del citato articolo 1, che definiscono, rispettivamente, le opere essenziali, connesse e di contesto;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie” e, in particolare, l’articolo 3, che autorizza la costituzione della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.”, il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con il presente decreto, operando in coerenza con quanto previsto dal medesimo decreto “relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria”;

CONSIDERATO che la suddetta società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il dossier di candidatura presentato al Comitato Olimpico Internazionale in data 11 gennaio 2019, ed in particolare il quinto capitolo “Realizzazione dei Giochi”, che individua i luoghi olimpici, Sedi di apertura e chiusura dei Giochi, villaggi olimpici, località che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, definisce il piano di trasporto, individua ruoli e responsabilità degli enti coinvolti, affidando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento generale del miglioramento delle infrastrutture nazionali, ed individua, al punto 70, le infrastrutture di trasporto correlati ai Giochi, dividendole in infrastrutture esistenti, con o senza necessità di opere permanenti, tab. 71.a e 71.b, ed infrastrutture pianificate, tab. 71.c;

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ALLEGATO A DGR n. 1415 del 21 ottobre 2020 pag. 2 di 13

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VISTE le richieste di interventi effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome interessate;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dai Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, con RFI S.p.a. e ANAS S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, con riferimento ai costi degli interventi, alle disponibilità finanziarie esistenti, ai finanziamenti necessari ed ai tempi di realizzazione degli stessi;

ACQUISITE le intese dei Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che sono state rese sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

DECRETA:

Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2026, n. 160.

Art. 2

(Individuazione delle opere infrastrutturali e del relativo finanziamento) 1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 18 e 21, della legge 27 dicembre 2026, n. 160, sono

opere essenziali:

a) le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.b, di cui all’allegato n. 1, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti già disponibili e il relativo soggetto attuatore;

b) le opere infrastrutturali necessarie su infrastrutture pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c, di cui all’allegato n. 2, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti già disponibili per la loro realizzazione e il relativo soggetto attuatore;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 376558 data 18/09/2020, pagina 5 di 16

ALLEGATO A DGR n. 1415 del 21 ottobre 2020 pag. 3 di 13

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c) le opere infrastrutturali essenziali, che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti e pianificate di cui alle lettere a) e b), di cui all’allegato n. 3, costituente parte integrante del presente decreto in favore delle quali con il presente decreto viene disposto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai sensi dell’articolo 1, commi 18, 22 e 23, della legge 27 dicembre 2026, n. 160, sono opere infrastrutturali connesse e di contesto:

a) gli interventi di cui all’allegato n. 4, costituente parte integrante del presente decreto, che assume valore programmatico, ferma restando la possibilità di successivo finanziamento ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;

b) gli interventi di cui all’allegato n. 5, costituente parte integrante del presente decreto, che individua i finanziamenti già completamente disponibili per la loro realizzazione, nonché il relativo soggetto attuatore.

3. Le opere indicate nell’allegato 3, ai numeri 10, 18, 19 e 20, per le quali non sono immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione, sono attivate subordinatamente al reperimento dell’integrale copertura finanziaria. Per le opere indicate nell’allegato 3, ai numeri 10 e 18, la fase di progettazione è avviata a valere sulle risorse disponibili, di cui al medesimo allegato 3, qualora già destinabili a tale finalità a legislazione vigente.

4. L’opera indicata nell’allegato 3, numero 29, è attivata subordinatamente al completamento del finanziamento necessario da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

5. L’intervento indicato nell’allegato 3, numero 34, è attivato nei limiti delle risorse individuate nel medesimo allegato. Il completamento di tale intervento è finanziato ai sensi dell’articolo 3, ovvero con risorse proprie della Provincia Autonoma di Trento.

6. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.” è soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4.

La stessa società può stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante.

7. Fino alla costituzione e alla piena operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.” le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4 sono svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.

Art. 3

(Utilizzo delle economie e rimodulazione dei finanziamenti)

1. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione agli interventi di cui all’allegato n. 3 sono destinate al finanziamento delle opere di cui all’allegato n. 4 se

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disponibili in tempo utile per destinate alle finalità del presente decreto tenuto conto del tempo necessario per la loro realizzazione secondo il cronoprogramma.

2. Il soggetto attuatore di cui all’articolo 2, comma 6, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti contabili, è autorizzato a:

a) rimodulare le risorse disponibili nell’ambito degli interventi finanziati individuate nell’allegato n. 3;

b) realizzare le specifiche opere assentite tra quelle individuate nell’allegato n. 4, utilizzando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Art. 4

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. La Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale provvedono, ciascuno per i capitoli di competenza, all’erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento previa acquisizione dei dati relativi all’inizio e fine delle attività istruttorie volte all’ottenimento delle autorizzazioni, approvazioni, e pareri comunque denominati, nonché delle seguenti informazioni verificabili dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, BDAP, del Ministero dell’economia e delle finanze:

a) data prevista ed effettiva di inizio e fine dell’attività di progettazione suddivisa per singole fasi;

b) data prevista ed effettiva di inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) data prevista ed effettiva di inizio e fine di esecuzione dei lavori o delle forniture;

d) data prevista ed effettiva di inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori ovvero certificato di regolare esecuzione della fornitura.

2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, e nei limiti dello stanziamento vigente per ciascuna annualità, le Direzioni generali di cui medesimo comma provvedono, ciascuna per la parte di propria competenza, all’erogazione dei fondi secondo le seguenti modalità:

a) le risorse relative all’anno 2020, pari al 5 per cento, agli interventi finanziati prioritariamente per la progettazione, ove non ancora completata;

b) le risorse relative all’anno 2021, pari al 18 cento, agli interventi finanziati a titolo di anticipazione;

c) pagamenti intermedi fino al 72 per cento dell’importo assegnato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 degli stati avanzamento lavori, di seguito SAL;

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d) saldo del 5 per cento dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dell’ultimo SAL e del relativo totale dei pagamenti effettuati.

3. In relazione a quanto previsto all’articolo 2, comma 7 del presente decreto, la società

“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.” subentra nella titolarità di tutti i rapporti instauratisi, attraverso la sottoscrizione da parte dell’amministratore delegato della Società di apposito atto contrattuale con i rappresentanti legali degli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento in cui sono definiti tutti gli elementi conoscitivi finanziari e tecnici necessari alla prosecuzione delle opere e stabilito l’immediato versamento alla Società delle risorse erogate ai sensi del presente articolo e non utilizzate.

4. La società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.” provvede a comunicare tempestivamente l’avvenuto subentro e trasferimento delle risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5 (Monitoraggio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 magio 2020, n. 31, la società Milano Cortina Infrastrutture Spa assicura il rispetto e l’aggiornamento dei cronoprogrammi, il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali e dei tempi di ultimazione degli interventi riportati negli allegati 3 e 4 al presente decreto sulla base del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. La Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, e le direzioni generali di cui all’articolo 5, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificano l’avanzamento finanziario, materiale e procedurale dei singoli interventi, sulla base delle informazioni del sistema di cui al comma 1.

3. Le Direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 4, comma 1, si riservano, per le opere di rispettiva competenza, la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso ispezioni, sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento in corso d’opera e/o alla fine dei lavori, anche per il tramite del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche competente per territorio, al fine di verificare dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

4. I soggetti attuatori trasmettono alle competenti Direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo dei finanziamenti concessi con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione dei singoli interventi di cui agli allegati al presente decreto.

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Art. 6

(Ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute sulla base di contratti stipulati successivamente all’adozione del presente decreto.

2. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l’imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.

Il presente decreto è trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.

Il presente decreto, previa trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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#TERRITORIOINFRASTRUTTURAINTERVENTO COSTO STIMATO FINANZIAMENTO GIA' PROGRAMMATO 71.b20LOMBARDIA - VENETOAV/AC Milano VeneziaAVAC BE V RFIF81H91000000008 2.499,0 2.499,0 71.b 21BOLZANO Verona/Brennero Fortezza/S. CandidoCollegamento Variante Val di RigaRFIJ34G18000150001 150,0 150,0 71.b 22LOMBARDIASS38Variante di TiranoANASF31B16000520001 143,3 143,3 71.b 23VENETOStrada urbana di accessoStrada Urbana loc. GilardonANASF42C19000020001 6,3 6,3 2.798,6 2.798,6

ALLEGATO 1 - OPERE PERMANENTI NECESSARIE SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI (TAB. 71.b del Dossier di Candidatura) INTERVENTI INDIVIDUATI IMPORTI (Mln €) TOTALE

SOGGETTO ATTUATORECODICE CUP

Re gio ne d el Ven eto -A.O .O G iu nta R eg io na le n .p rot.

3 76 55 8 d ata 1 8/0 9/2 02 0, pa gin a 1 0 d i 1 6

ALLEGATO A DGR n. 1415 del 21 ottobre 2020 pag. 8 di 13

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