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COMUNE DI LANCIANO PROVINCIA DI CHIETI

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Academic year: 2022

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COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPITOLATO D’APPALTO

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023

______________________________________________________

ART. 1

Affidamento e organizzazione del servizio

1. L’Ente affida il proprio servizio di Tesoreria a ... , che accetta di svolgerlo, senza riserva alcuna, con il proprio personale presso la filiale o sportello nel territorio del Comune, osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e con l’offerta formulata. Il servizio può essere dislocato in altro luogo o può essere svolto con altri orari solo ed esclusivamente previo specifico accordo con l’Ente.

2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

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3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere senza aggravio di spese per l’Ente.

4. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente, al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative; il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare il nome del referente del presente contratto.

5. l Tesoriere garantisce, su richiesta dell’Ente, l’apertura di conti correnti bancari per la gestione dei fondi non rientranti nel sistema di tesoreria unica o per la gestione di fondi intestati a dipendenti comunali che rivestono la qualifica di agenti contabili di diritto.

6. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. In particolare il Tesoriere si impegna a gestire il servizio con le seguenti modalità e nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei termini indicati in sede di gara:

• attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento anche con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità legale;

• fornire il servizio di home-banking con possibilità di inquiry on-line sulle postazioni di lavoro, individuate dall'Ente, per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria.

• Il Tesoriere si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell'art- 213 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 1, comma 80, della Legge 30 dicembre 2004,n. 311 ed adeguando il proprio software di tesoreria a quello tempo per tempo utilizzato dal comune.

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• Ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

• Il Tesoriere deve altresì assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dai sistemi Siope, Siope+ e successivi;

Il Tesoriere deve adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso presso l’Ente, senza alcun onere per l’Ente medesimo anche in conseguenza di modifiche successive.

7. Il Tesoriere deve garantire a titolo gratuito all’Ente la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, in conformità alle disposizioni normative in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. I costi per la conservazione si intendono ricompresi nel compenso riconosciuto ai sensi dell’art. 16, comma 1.

8. Il servizio di conservazione elettronica di mandati e reversali deve consentire l'accesso on-line al sistema di conservazione e la ricerca, visualizzazione e riproduzione, anche ai fini legali, del documento conservato.

9. Il Tesoriere, in proprio o avvalendosi di prestazioni di terzi abilitati, svolge la funzione di Responsabile della Conservazione ed assicura il corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di conservazione dei documenti.

ART. 2

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.

2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e

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amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Ai sensi di legge, ogni deposito dell'ente e ogni eventuale suo investimento alternativo sono costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 3

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sotto forma di reversali dematerializzate firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da suo delegato, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli.

Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell’Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, SIOPE+ nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

2. La Tesoreria si impegna, su richiesta del Comune, ad attivare almeno 5 postazioni POS/Pagobancomat con apparecchi che abbiano la possibilità di collegamento tramite rete locale LAN e/o SIM telefonica dati. Le postazioni devono essere abilitate anche all'incasso con carta di credito senza oneri di fornitura, installazione, gestione, manutenzione e commissione a carico dell'Ente.

Il Tesoriere mette a disposizione del Comune un sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi già addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente. Il servizio viene attivato gratuitamente.

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Il Tesoriere è tenuto a garantire che sia sempre attiva la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione.

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Devono essere in particolare indicati:

. la denominazione dell'Ente;

. l'indicazione del debitore;

. la somma da riscuotere in cifre e in lettere;

. la causale del versamento;

. l'imputazione in bilancio;

. la codifica di bilancio;

. la voce economica;

. il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;

. l'esercizio finanziario e la data di emissione;

. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

. l'eventuale indicazione dei vincoli di destinazione delle somme;

. la codifica prevista dal sistema SIOPE-SIOPE+ secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del sistema;

. altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, come previsto dalla normativa. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore;

le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente oltre all'indicazione della dettagliata causale del versamento, la clausola espressa

"salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; detti ordinativi devono recare un espresso

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riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento è effettuato dal Tesoriere con cadenza stabilita nel Regolamento di contabilità dell’Ente, avendo cura di lasciare sul conto corrente postale un importo minimo sufficiente alla copertura delle spese fisse del conto. Il tesoriere accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria entro un termine massimo di cinque giorni e comunque nei termini indicati in sede di offerta. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.

7. Le somme di soggetti terzi depositate per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere su un conto corrente infruttifero abilitato anche ai versamenti fiscali inoltrati tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall'Ente stesso, dal suo economo, da riscuotitori speciali o da terzi, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido oppure con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.

9. Il tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'ente o di terzi.

10. Il tesoriere non è tenuto a inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

ART. 5 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da suo delegato, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell’Economia e finanze 18/02/2005

"Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE

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per gli enti locali", SIOPE+ e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

I mandati di pagamento devono pertanto contenere:

◦ la denominazione dell'Ente;

◦ l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o Partita IVA;

◦ l'ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;

◦ la causale del pagamento;

◦ l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);

◦ gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;

◦ la codifica di bilancio;

◦ la voce economica;

◦ il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;

◦ l'esercizio finanziario e la data di emissione;

◦ le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

◦ la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa;

◦ la codifica prevista dal sistema SIOPE o SIOPE+ o successivi;

◦ altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative (CIG, CUP, ecc….)

4. Alle scadenze prestabilite e comunque preventivamente comunicate, nonché nell'ambito della disponibilità di cassa, Il Tesoriere è inoltre tenuto, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, ad effettuare i pagamenti urgenti oltre a quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da contratti di somministrazione di energia, acqua, gas e servizi telefonici. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni e comunque, per i pagamenti effettuati del mese di dicembre, entro la fine dell'esercizio e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere.

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5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.

6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.

7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato e, per quanto riguarda la competenza, entro i limiti consentiti dalla legge; per quanto riguarda i residui, entro i limiti delle somme residuate risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.

8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.

9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto.

11. Il Tesoriere assicura che il pagamento del mandato, così come previsto dall’art. 20 del decreto legislativo n.

11/2010, venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, o al massimo con lo slittamento di una ulteriore giornata operativa successiva a quella della ricezione informatica dell’ordine di pagamento, così come definita dall’art. 15 del medesimo

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decreto legislativo n. 11/2010.

12. L'Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull’ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.

13. In casi eccezionali e di assoluta urgenza, su motivata richiesta del responsabile del Servizio Finanziario, il Tesoriere è tenuto ad effettuare il pagamento nella stessa giornata o nel tempo più breve possibile, salvo diverso margine temporale necessario in relazione al particolare tipo di pagamento, In tal caso la valuta di addebito al conto di Tesoreria verrà calcolata retrocedendo di giorni pari agli accrediti dei beneficiari.

14. Qualora i pagamenti disposti non vadano a buon fine, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Comune.

15. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’Ente, nonché il pagamento delle indennità di carica, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve essere eseguito mediante accreditamento, con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dal Comune, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi istituto di credito italiano e straniero o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere, nei limiti consentiti dalla legge per le transazioni in contanti.

16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, il Tesoriere ha l’obbligo di garantire l’operatività della modalità di pagamento mediante il modello F24

telematico.

17. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Qualora ricorra la situazione prevista dal principio n. 11, allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, il Tesoriere provvederà al riversamento delle somme inestinte sul conto di tesoreria

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del Comune.

18. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e/o che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.

19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

20. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge e secondo quanto disposto dal successivo art. 14. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dal Comune, deve darne immediata comunicazione al Servizio Finanziario.

21. Sono esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa a carico sia del Comune che del beneficiario i pagamenti conseguenti a:

- mandati con pagamento per cassa;

22. Ai sensi degli artt. 3 e 18 del decreto legislativo n.

11/2010 non sono applicabili ai beneficiari dei pagamenti eventuali commissioni o spese che servono a compensare gli oneri del servizio svolto dal tesoriere. Pertanto gli importi dei mandati vengono trasferiti per la loro totalità senza decurtazione alcuna da parte dello stesso. Eventuali spese o commissioni di bonifico saranno a carico dell’Ente nei termini indicati in sede di offerta.

23. Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla convenzione o per i quali non siano rispettate le scadenze o le valute, qualora vengano addebitati al comune interessi o sanzioni, anche di carattere tributario, il Tesoriere risponderà per il loro intero ammontare mediante rifusione al Comune.

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ART. 6

Trasmissione di atti e documenti

1. . Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi telematicamente dall'ente al tesoriere;

2. All'inizio di ciascun esercizio l'ente trasmette al tesoriere i seguenti documenti:

il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'ente trasmette al tesoriere:

- le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal

fondo di riserva e ogni variazione di bilancio;

- le variazioni apportate all'elenco del residui attivi e passivi

in sede di riaccertamento.

ART. 7

Obblighi gestionali assunti dal tesoriere

1. Il tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'ente copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 13, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa.

4. Il Tesoriere, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.

ART. 8

Verifiche e ispezioni

1. L'ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa

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ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli art. 223-224 del D.Lgs. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico- finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 9

Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria delle contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione del successivo art.11.

2. L'ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilito, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'ente, su indicazione del tesoriere e nei termini di cui al precedente art, 5, c. 6, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del

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servizio, l'ente si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.

5. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

ART. 10

Garanzia fideiussoria

1. Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.

ART. 11

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.

2. L'ente non può dar luogo all'applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

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ART. 12

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al tesoriere.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal tesoriere a favore dei creditori stessi.

ART. 13

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 9 viene applicato un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre(che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con uno spread, positivo o negativo, offerto in sede di gara, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare. L'ente si impegna a emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art.5, comma 6.

2. E' esclusa l'applicazione di commissioni e compensi ulteriori sulle anticipazioni.

3. La disciplina di cui al precedente comma troverà applicazione anche ad eventuali anticipazioni di carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da leggi specifiche, a meno che queste prevedano condizioni più favorevoli per il Comune, che verranno in tal caso applicate in deroga a quanto previsto dal comma 1.

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4. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, qualora ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente ( che verrà pubblicato sulla stampa specializzata ), aumentato dello spread offerto in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi.

5. Il tasso creditore per il Comune non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 24.06.1998 n. 213; ciò in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 48 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche. Questo limitatamente al periodo temporale di determinazione del T.U.R. da parte della Banca d’Italia.

6. L’annotazione delle operazioni non soggette alla contabilità speciale avverrà sulla base delle valute offerte in sede di gara;

Le riscossioni del mese di dicembre dovranno comunque avere valuta non oltre 31/12 dell’anno di competenza. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere.

ART. 14

Resa del conto finanziario

1. Il tesoriere, entro il termine previsto per legge, rende all'ente, su modello conforme a quello approvato con DPR 118/2011-allegato n. 17, il conto del tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

2. Il Comune controlla il Conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso.

3. L'ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20/1994.

(16)

ART. 15

Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.

2. Il tesoriere custodisce e amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente.

3. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'ente.

4. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal tesoriere a titolo gratuito.

ART. 16

Compenso e rimborso spese di gestione

1. Il servizio di Tesoreria è svolto secondo le disposizioni descritte nella presente convenzione, al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall’offerta presentata per l’aggiudicazione del servizio (euro 10.000,00 a base d’asta oltre ad IVA in termini di legge). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nella presente convenzione, non oggetto di gara. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso, pertanto lo stesso non potrà applicare commissioni ai debitori del Comune per la riscossione delle entrate effettuate per cassa sul conto di Tesoreria.

2. Il Tesoriere non applicherà alcuna commissione a carico dell'Ente per il servizio bancario di "addebito diretto SEPA", relativo sia ai pagamenti che a riscossioni effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere che dai titolari di conto correnti accesi presso filiali del Tesoriere.

3. Il pagatore in caso di addebito diretto SEPA ha un diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono addebitati ai sensi dell’art.

13, comma 3 – bis del decreto legislativo n. 11/2010.Le

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eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di contabilità dell’Ente, che l’Amministrazione successivamente provvederà a regolarizzare sotto il profilo contabile. La somma accreditata a titolo di rimborso dovrà avere valuta non successiva a quella dell’addebito.

4. E' escluso il rimborso delle spese vive (postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo ed altre similari), al quale l'istituto tesoriere espressamente rinuncia.

ART. 17

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

2. Per l'espletamento del servizio, il tesoriere, essendo un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1.9.93, n. 385, è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 18 Imposta di bollo

1. L'ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 19

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata quinquennale dalla data di inizio .

(18)

2. E' consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.

ART. 20 Clausola penale

1. Nel caso in cui l'istituto tesoriere violi uno degli obblighi nascenti dalla presente convenzione o dalle disposizioni vigenti, sarà tenuto al pagamento di una penale di Eur. 500,00. Resta salva la risarcibilità del danno ulteriore che il Comune dimostrasse di aver subito.

2. Per ogni giorno di mancato funzionamento del servizio informatico, quanto per le operazioni dispositive che per quelle informative, per cause imputabili unicamente al Tesoriere, il Comune applicherà una penale di euro 1.000,00 salva la comminatoria di ogni eventuale sanzione derivante da ritardati pagamenti che dovrà essere refusa dal Tesoriere sulla base della lettera di contestazione da parte del Comune.

3. La violazione deve essere contestata per iscritto al tesoriere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data in cui il competente organo del comune è venuto a conoscenza del fatto.

4. L'istituto tesoriere può fornire all'ente le proprie giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla contestazione.

5. La penale è applicata con determinazione del dirigente di ragioneria entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute e giustificazioni ovvero in cui è scaduto il termine relativo.

ART. 21

Decadenza del tesoriere e risoluzione della convenzione

1. Nel caso in cui l'istituto tesoriere si renda responsabile dei seguenti inadempimenti, in aggiunta alla applicazione della penale di cui al precedente art. 21, potrà farsi luogo alla pronuncia di decadenza del tesoriere ed alla conseguente risoluzione del contratto:

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- mancata presentazione del conto, completo della documentazione prescritta, nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni;

- reiterate violazioni delle norme sulla tesoreria unica;

- ingiustificato rifiuto di concedere anticipazioni di cassa;

- reiterate violazioni degli obblighi previsti nei precedenti artt. 4 e 5;

- ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche di cassa, come disciplinate dalla presente convocazione;

- ulteriori inadempimenti da cui le disposizioni vigenti fanno conseguire la revoca del tesoriere.

2. Dopo la pronuncia della decadenza, l'istituto tesoriere resta comunque obbligato ad assicurare il servizio di tesoreria, alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, sino alla nomina del nuovo tesoriere.

ART. 22

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico dell'istituto tesoriere.

ART. 23

Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 24

Superamento della tesoreria unica

Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica e/o forme di suo superamento ai sensi degli artt. 7,8 e 9 del D.Lgs 7 agosto 1997, n. 279, sulle nuove giacenze che si verrebbero a costituire si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 13 della presente convenzione.

ART. 25

Estensione del contratto di tesoreria

1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento

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delle spese si estende alle eventuali istituzioni costituite dal Comune, nonché, a richiesta, ad altri Enti costituiti dallo stesso, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le condizioni di svolgimento del servizio di Tesoreria previste dalla presente convenzione si estendono anche alle Istituzioni e agli Enti sopra citati.

ART. 26 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 13, del 22/03/2017.

ART. 27

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.---- ---

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