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Tax Weekly Roundup. Venerdì 15 luglio /2022

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Academic year: 2022

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Tax Weekly

Roundup

28/2022

Venerdì 15 luglio 2022

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TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Tax credit energivore: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 2. Buoni benzina: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

3. Opzione proroga regime impatriati: il versamento non ammette ritardi 4. Proroga agevolazione impatriati: termini del versamento perentori

5. Bonus formazione 4.0: requisiti e modalità per fruire delle maggiorazioni del decreto Aiuti 6. Cessione tax credit “energetici”: istituiti i codici tributo

7. Non abusivo acquisire una piccola quota prima del conferimento a realizzo controllato 8. Rettifica della detrazione preclusa per l’IVA non detratta entro il termine di decadenza 9. Cessione di quote societarie a un solo cessionario: più imposte con due cedenti 10. Contributo finanziato dai buoni pasto: concorre alla formazione del reddito 11. E-fatturazione “volontaria”: indispensabile il CF del cliente

12. Esterometro: P.A. invio dei dati escluso per l’attività istituzionale 13. IVA al 22% per il noleggio di ponteggi

14. Superbonus anche per sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari 15. Superbonus a immobile locato nella proprietà di una società

Tax credit energivore: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell’11 luglio 2022, n. 25, ha reso nuovi chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non, nella formula risposte a quesiti.

In primo luogo, l’Agenzia ha chiarito che le precisazioni rese riguardano in gran parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della Transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), fermo restando che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’art.

11 della L. 27 luglio 2000 n. 212.

Tanto premesso, viene chiarito che:

• rientrano nel beneficio in commento anche le imprese energivore iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, conseguentemente, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le “energivore”. La data del 1° febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell’agevolazione sugli oneri generali, che risulta autonoma e differente rispetto all’agevolazione di cui trattasi;

• il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di energia da fonti rinnovabili) deve essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta spettante;

• il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre;

• nel caso di clienti “multisito”, il confronto tra il costo medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime;

• sia con riferimento al calcolo del costo medio ai fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con riguardo all’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, a cui parametrare il credito d’imposta in esame, non si tiene conto delle relative imposte e, in particolare dell’IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente

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energetica”, indicata in fattura al netto delle imposte;

• nel calcolo del costo medio per kWh della componente energia, ai fini del calcolo dell’incremento del costo e della determinazione del credito d’imposta, occorre valorizzare il dispacciamento sulla base del costo effettivo dell’energia applicato dal fornitore. Secondo l’Agenzia, qualora la voce dispacciamento sia indicata a parte in fattura deve essere considerata e, qualora sia inglobata nel prezzo della componente energia, deve essere computato direttamente solo tale prezzo, senza valorizzare il dispacciamento sulla base dei riferimenti di ARERA;

• in merito ai sussidi, viene rilevato che l’agevolazione “Asos” non è da ritenersi inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini del calcolo del costo medio;

• la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa

“energivora” non preclude il riconoscimento del beneficio fiscale, al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica.

Infine, con riferimento alla “documentazione certificativa” l’Agenzia ha precisato che con tale locuzione si fa riferimento alla documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Per poter riscontrare i dati relativi all’energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Buoni benzina: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 14 luglio 2022, n. 27, ha reso chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro erogati ai dipendenti.

L’art. 2 del DL n. 21/2022 ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Secondo l’Agenzia:

• la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel settore privato;

• ai fini dell’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio. Pertanto, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente;

• i buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;

• qualora tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, l’erogazione degli stessi deve invece avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali;

• sotto il profilo del reddito d’impresa, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente;

• i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano); quindi rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici;

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• con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’art.

51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Al riguardo, la Relazione illustrativa del citato art. 2 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell’art.

51, comma 3, del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo comma 3. La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame. Pertanto, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.

Opzione proroga regime impatriati: il versamento non ammette ritardi

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 luglio 2022, n. 371, ha precisato che un cittadino che intende rinnovare l’agevolazione Irpef prevista per i lavoratori impatriati ma ha fatto scadere il termine dei 180 giorni, che cadeva il 31 agosto 2021, per versare l’importo dovuto (5% del reddito prodotto in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione), perde la possibilità di fruire del regime agevolato per l’ulteriore quinquennio.

Proroga agevolazione impatriati: termini del versamento perentori

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 luglio 2022, n. 372, ha chiarito che un cittadino italiano che ha lavorato prima in Francia e poi nel Regno Unito e al rientro in Italia ha beneficiato per il regime sugli impatriati per cinque anni, non potrà fruire dell’estensione del beneficio prevista dal decreto “Crescita”, se non ha

effettuato il versamento del 10% dei redditi (o del 5%) entro i tempi indicati nel provvedimento dell’Agenzia del 3 marzo 2021. L’Agenzia ha precisato che l’istante non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.

Bonus formazione 4.0: requisiti e modalità per fruire delle maggiorazioni del decreto Aiuti Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dettato le regole per la fruizione del bonus formazione 4.0, potenziato introdotto dal decreto Aiuti.

La misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, comma 211 e ss., della legge n. 160/2019, finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è stata infatti potenziata dall’articolo 22 del DL “Aiuti” (DL n. 50/2022), in presenza di determinate condizioni, soggettive e oggettive, demandate a un decreto del Mise. La maggiorazione della misura del credito d’imposta spetta per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, a condizione che la formazione sia erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui sono compresi i Competence Center e gli European Digital Innovation Hubs. Le attività formative potranno essere svolte anche in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti.

Cessione tax credit “energetici”: istituiti i codici tributo

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 12 luglio 2022, n. 38, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in in compensazione, tramite modello F24, da parte degli acquirenti dei crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività. I codici che i cessionari potranno utilizzare sono i seguenti:

“7720”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4”;

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“7721”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17”;

“7722”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;

“7723”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;

“7724”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;

“7725”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

“7726”, “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Non abusivo acquisire una piccola quota prima del conferimento a realizzo controllato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2022, n. 374 ha chiarito che, nell'ambito di una riorganizzazione societaria, non costituisce abuso porre in essere delle operazioni che abbiano come unica finalità il soddisfacimento dei requisiti richiesti dall’art. 177, c. 2 Tuir.

Nel caso in esame il socio al 50% di una S.p.A., intende acquistare una partecipazione di minoranza (l'1%) al solo fine di ottenere il controllo della società e, dunque, integrare i requisiti richiesti dall'art. 177, c. 2 Tuir.

Successivamente lo stesso procederà al conferimento a realizzo controllato delle partecipazioni detenute in detta società in una holding. A parere dell’Agenzia la suddetta operazione non configura una fattispecie abusiva in quanto sembra diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita, attraverso il conferimento della quota di maggioranza detenuta nella azienda stessa, che costituisce

valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2, in luogo dell'articolo 9 del Tuir.

Rettifica della detrazione preclusa per l’IVA non detratta entro il termine di decadenza L’istituto della rettifica della detrazione è definito in modo ampio dalla normativa comunitaria, essendo previsto che la detrazione operata inizialmente è rettificata ove superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto. Il meccanismo della rettifica mira ad aumentare la precisione della detrazione al fine di garantire la neutralità dell’IVA, ma non è applicabile quando la detrazione non è stata esercitata ed è intervenuta la decadenza del termine previsto dalla normativa nazionale per il suo esercizio. È quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-194/21 del 7 luglio 2022, con un’interpretazione che fa buon governo dei principi che caratterizzano il sistema di applicazione dell’IVA, segnatamente quelli della certezza del diritto, effettività ed equivalenza.

Cessione di quote societarie a un solo cessionario: più imposte con due cedenti

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21805, depositata il 12 luglio 2022, ha statuito che l’atto con cui due soci della società Alfa cedono a un unico cessionario le proprie partecipazioni sociali non sconta una sola imposta di registro, bensì molteplici imposte fisse, in quanto contiene più disposizioni non legate da vincolo di derivazione necessaria.

Contributo finanziato dai buoni pasto, concorre alla formazione del reddito

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 luglio 2022, n. 377, ha chiarito che un ente che ha sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali per corrispondere ai propri dipendenti le somme risparmiate dalla mancata assegnazione dei buoni pasto nel 2020, dovrà far concorrere tali importi alla formazione del reddito, non potendo considerarli dei componenti esclusi dalla tassazione individuati dall’articolo 51, comma 2, TUIR.

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E-fatturazione “volontaria”: indispensabile il CF del cliente

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 luglio 2022, n. 378, ha chiarito che nel caso in cui il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate intenda emettere fattura elettronica tramite lo SdI, in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.

Esterometro: P.A. invio dei dati escluso per l’attività istituzionale

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 luglio 2022, n. 379, ha precisato che anche le amministrazioni pubbliche, analogamente agli enti del terzo settore, non sono tenute all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni passive estere che rientrano nella loro sfera istituzionale e, quindi, quando gli acquisti vengono effettuati non agendo come soggetti passivi di imposta.

IVA al 22% per il noleggio di ponteggi

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 luglio 2022, n. 373, ha chiarito che alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (e, in generale, di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria del 22%, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

Superbonus anche per sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell’8 luglio 2022, n. 369, ha chiarito che gli interventi di sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti" e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. L’Agenzia ha inoltre specificato che nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60 mila euro per unità immobiliare.

Superbonus a immobile locato nella proprietà di una società

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2022, n. 376, ha chiarito che gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una S.r.l., possono fruire del Superbonus, a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute. Inoltre, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l'unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva.

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Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Davide Rossetti Responsabile Dip. Tax Advisory (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

Roberta De Pirro Responsabile del Centro Studi (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

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Morri Rossetti

Piazza Eleonora Duse, 2 20122 Milano

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