Esame di Stato
per i percorsi di istruzione degli adulti (art. 8)
Effettuazione prove d’esame in videoconferenza (art. 9)
1.L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di
primo livello –primo periodo didattico, di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR
263/2012, consta di una prova orale e
prevede la realizzazione dell’elaborato di cui
all’articolo 3 che, al fine di sostenere la
crescita personale, civica, sociale e
occupazionale dell’adulto, può riguardare un
argomento di studio o un progetto di vita e di
lavoro realizzato dall’adulto stesso nel corso
dell’anno.
2.Nel corso della prova orale, condotta a partire dall’elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall’allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare:
a) dell’asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
b) dell’asse matematico (competenze da 13 a 16).
a) ASSE DEI LINGUAGGI
1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni comunicative.
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.
4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e conservazione.
a) ASSE DEI LINGUAGGI
5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni.
6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali.
7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.
* La numerazione delle competenze non indica una gerarchia ma fa esclusivo riferimento all’ordine in cui sono specificate negli assi culturali.
** Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa.
*** Le competenze della seconda lingua comunitaria sono riconducibili, in linea generale, al livello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
b) ASSE MATEMATICO (competenze da 13 a 16):
13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.
14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando invarianti e relazioni.
15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un evento.
16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati.
3. L’esame è condotto sulla base del patto
formativo individuale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in
modo da valorizzare il patrimonio culturale e
professionale dell’adulto e da favorire una
rilettura biografica del percorso di
apprendimento nella prospettiva
dell’apprendimento permanente.
«I percorsi di istruzione di cui all’articolo 4 :
(…) e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle Linee guida di cui all’art. 11 comma 10»
4.L’esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell’elaborato.
5.Le presenti disposizioni si applicano anche alla
sessione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 2, dell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione 25 settembre 2020, n. 122. Nella
sessione straordinaria non si prevede la
realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.
6. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
7.Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico –o il presidente della commissione –dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:
a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame –o, successivamente, il presidente della commissione –ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
4. Nei casi in cui uno o più commissari
d’esame o candidati siano impossibilitati a
seguire i lavori in presenza, inclusa la prova
d’esame, in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente della
commissione dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o altra modalità
telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le
misure di sicurezza per lo svolgimento delle
prove d’esame di cui alla presente ordinanza
sono diramate con successive indicazioni,
sentite le autorità competenti e a seguito di
condivisione con le organizzazioni sindacali.
Conferma
le misure di sicurezza del Protocollo d’intesa 2019/20 e allegato Documento tecnico scientifico;
le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.
Prevede, però:
l’utilizzo esclusivo di mascherine chirurgiche (no alle mascherine di comunità e alle FFP2, come da indicazioni del CTS – parere n. 10 del 21.04.21);
l’aggiornamento dei moduli di autocertificazione.
Regolamenta
i casi in cui è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza;
i casi in cui è ammesso lo svolgimento a
distanza delle riunioni plenarie delle
Commissioni d’esame.
Nota MI AOODGOSV 12266 DEL 23.05.21 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico, e di secondo livello a.s.
2020/21 – Candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
– Casi particolari
a)
Candidato detenuto, trasferito ad altro istituto penitenziario;
b)
Candidato già detenuto, poi sottoposto agli arresti domiciliari;
c)
Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: affidamento in prova, detenzione domiciliare;
d)
Candidato condannato e sottoposto a misure alternative alla detenzione: semilibertà;
e)
Candidato scarcerato per fine pena.
«…gli studenti oggetto della presente nota uniscono una situazione di restrizione della libertà personale, ancora attuale o appena conclusa, a particolari esigenze di continuità e completamento del percorso formativo, che assumono un notevole rilievo anche ai fini rieducativi e di reinserimento sociale.
Tanto premesso, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate, ferma restando la loro autonomia, a valutare con attenzione la possibilità di deroghe motivate al requisito della frequenza di cui all’art. 5 e all’art. 13, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 62/2017, in presenza di situazioni che, indipendentemente dalla volontà del singolo candidato, possano averne determinato una frequenza non regolare alle lezioni, quali ad esempio provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, impossibilità di accedere alla didattica digitale integrata, o simili»
art.3, Ammissione candidati privatisti
art.4, Sedi di esame e Commissione
art.5, Riunione preliminare e calendario delle operazioni
art.11, Candidati assenti e sessioni suppletive