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Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1526

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Academic year: 2022

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Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1526

Modifica all'articolo 583-bis e introduzione dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale in materia di reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili

03/07/2022 - 12:20

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Indice

1. DDL S. 1526 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 1526 4

(3)

1. DDL S. 1526 - XVIII Leg.

DDL S. 1526 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1. DDL S. 1526 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

(4)

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1526 XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 583-bis e introduzione dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale in materia di reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili

Iter

20 novembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari

S.1526 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare Enrico Aimi ( FI-BP ) Natura

ordinaria Presentazione

Presentato in data 3 ottobre 2019; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

MALTRATTAMENTI E SEVIZIE , CODICE E CODIFICAZIONI , MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

Classificazione provvisoria Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 20 novembre 2019.

Annuncio nella seduta n. 167 del 20 novembre 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')

XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

(5)

1.2. Testi

DDL S. 1526 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 3

(6)

1.2.1. Testo DDL 1526

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1526 DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 583-bis e introduzione dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale in materia di reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili

Onorevoli Senatori. - I periodici drammatici casi di neonati morti a seguito di circoncisione riportano all'attenzione delle istituzioni le gravissime conseguenze legate alle circoncisioni « fai da te »,

praticate in casa dai genitori o da sedicenti medici o « santoni », con effetti irreversibili, quand'anche non tragici, sul bambino. Secondo stime recenti ogni anno, per motivi culturali, religiosi o igienici, vengono circoncisi in Italia tra i 4000 e i 5000 bambini stranieri. Di questi, circa il 35 per cento verrebbe circonciso clandestinamente, con il concreto rischio di emorragie o infezioni.

Numeri che arrivano a 9000-10.000 se si considerano anche coloro che effettuano la circoncisione, o dichiarano di averla effettuata, nel Paese di origine. La gravità delle conseguenze legate a una circoncisione effettuata in strutture non autorizzate e da persone non specializzate, induce pertanto a contemplare una fattispecie autonoma di reato che viene proposta con il presente disegno di legge anche al fine di smantellare il business delle circoncisioni clandestine. Ancor prima di prevedere il « diritto » alla circoncisione, di cui molto si è dibattuto anche di recente, appare infatti necessario stabilire il divieto assoluto di tale pratica al di fuori delle strutture sanitarie e senza le dovute cautele clinico-assistenziali, con adeguate pene per chi non rispetta il divieto stesso.

L'articolo 1 integra l'articolo 583-bis del codice penale sulle mutilazioni genitali femminili, prevedendo la decadenza della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualunque ufficio concernente tutela, curatela e amministrazione di sostegno, anche nel caso in cui il fatto sia commissionato dal genitore o dal tutore.

L'articolo 2 prevede l'inserimento dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale stabilendo che chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, abusivamente e senza osservare le buone pratiche clinico-

assistenziali, pratichi mutilazione degli organi genitali maschili, compresa la circoncisione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si prevede un aumento di pena da due a sei anni se il fatto sia commesso ai danni di un minore o a scopo di lucro. Si prevedono inoltre aumenti di pena in caso di lesioni.

Al pari di quanto già avviene per le mutilazioni genitali femminili, è prevista, in caso di condanna, la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno qualora il fatto sia commesso o commissionato dal genitore o dal tutore e che la norma venga applicata anche quando il fatto è

commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, a danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

DISEGNO DI LEGGE Art. 1.

(Modifica all'articolo 583-bis del codice penale)

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1526

Senato della Repubblica Pag. 4

(7)

1. All'articolo 583-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: « il fatto sia commesso » sono inserite le seguenti: « o commissionato ».

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 583-bis.1 - (Reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili) - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero senza l'osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali, nonché delle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, o abusivamente pratichi atti di mutilazione degli organi genitali maschili, ivi compresa la circoncisione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Il delitto di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni qualora sia commesso ai danni di un minore o se il fatto è commesso per fini di lucro.

La pena è aumentata di un terzo qualora dalla condotta derivi una lesione giudicata guaribile in giorni venti, di due terzi qualora ne derivino lesioni più gravi.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso o commissionato dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia ».

DDL S. 1526 - Senato della Repubblica

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1526

Senato della Repubblica Pag. 5

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Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo

approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.

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