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Furto con aggravante del mezzo fraudolento: Cassazione

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Furto con aggravante del mezzo fraudolento: Cassazione

written by Redazione | 20/05/2021

Differenza tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa o della violenza sulle cose.

Furto: le aggravanti dell’utilizzo del mezzo fraudolento e dell’esposizione del bene alla pubblica fede

In tema di furto, le circostanze aggravanti dell’utilizzo del mezzo fraudolento e della esposizione del bene alla pubblica fede possono concorrere tra loro, non essendo ontologicamente incompatibili.

(Fattispecie relativa al tentato furto di beni custoditi all’interno di un veicolo in sosta mediante utilizzo di telecomando per l’apertura centralizzata). (Conf., n.111 del 1976, dep.1977, Rv. 135062 – 01; n.5261 del 1976, Rv.133331 – 01; n.2464 del 1975, dep.1976, Rv.132489 – 01).

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Cassazione penale sez. V, 09/12/2020, n.11397

Imputazione per furto di energia con mezzo fraudolento non indicata con tale locuzione normativa

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p., qualora nell’imputazione per furto di energia elettrica l’aggravante del “mezzo fraudolento” non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato.

(Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente contestata all’imputato l’aggravante nel riferimento all’uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali).

Cassazione penale sez. V, 01/12/2020, n.7208

Sulla sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento

In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.

(Nella specie, l’imputato dopo aver tolto le scarpe dalla scatola e averle nascoste nella sua borsa portata a tracolla, aveva riposto la scatola vuota sul banco dove si trovava in esposizione, così ponendo in essere un’attività insidiosa, vòlta a sorprendere la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto).

Cassazione penale sez. IV, 18/11/2020, n.33227

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Allaccio abusivo alla rete elettrica e aggravante dell’uso del mezzo fraudolento

Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Sussiste la circostanza aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell’art. 6 25 c.p. in fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante.

Cassazione penale sez. V, 26/10/2020, n.54

In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica.

Cassazione penale sez. V, 23/09/2019, n.5055

Differenza tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa

In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell’offesa, cosicché integra l’ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell’autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell’imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all’atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la

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transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2020, n.36864

Il furto è aggravato dall’uso di mezzo fraudolento se l’agente si appropria della merce gettandola da finestra di esercizio commerciale

In tema di furto, si configura la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. qualora l’agente si appropri della merce sottratta gettandola da una finestra di un esercizio commerciale nel cortile interno sottostante, per poi recuperarla all’uscita eludendo i controlli ai varchi di accesso, in ragione dell’utilizzo distonico dell’elemento architettonico rispetto alla sua funzionale destinazione.

Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.3005

Furto: configurabilità dell’aggravante del

“mezzo fraudolento”

In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia e scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. In particolare, in caso di particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, l’aggravante è integrata dall’approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall’agente per allentare la sorveglianza della vittima e neutralizzarne gli effetti.

Cassazione penale sez. fer., 06/08/2020, n.23757

Furto: le aggravanti della violenza sulle

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cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro

In tema di furto, le circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, n. 2 c.p., della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività giuridica. (Fattispecie in tema di furto di energia elettrica).

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.8860

Commette furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento chi si rifornisce di benzina presso distributore automatico allontanandosi senza pagare

Integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento “invito domino”.

Cassazione penale sez. V, 09/10/2019, n.3018

L’aggravante del mezzo fraudolento è configurabile anche se l’accorgimento malizioso è posto in essere dopo il furto

In tema di furto, è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art.

625, comma 1, n. 2, c.p. anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell’azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l’azione furtiva. (Nella specie, l’aggravante è stata ritenuta sussistente nel caso di apposizione di targhe di altro veicolo, al fine di non essere individuati, ad una vettura alla quale era stato

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effettuato un rifornimento di carburante senza pagare il dovuto corrispettivo).

Cassazione penale sez. II, 04/10/2019, n.43912

Esprime massima di analogo tenore letterale, per un caso, in cui il mezzo fraudolento era consistito nell’uso di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l’abito per occultare immediatamente la merce sottratta in un supermercato, Sez.

V, 22 marzo 2005, n. 16265, in questa rivista, 2007, p. 1112, che valuta configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., allorché l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilità della cosa sottratta e, pertanto, espressione di maggiore criminosità desunta dalla dimostrata capacità di superare con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto e tale da giustificare una più severa risposta sanzionatoria.

Nello stesso senso, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 32847, in C.E.D. Cass., n. 276924, che, per fattispecie in cui due complici si erano introdotti nell’abitazione di una coppia di anziani, presentandosi quali venditori “porta a porta” di piantine, e avevano approfittato del temporaneo allontanamento delle vittime per sottrarre del danaro presente nell’abitazione, precisa come in tema di furto, l’aggravante del ”mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.

Furto: l’aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa

In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante in un caso nel quale due complici si erano introdotti nell’abitazione di una coppia di anziani, presentandosi quali venditori “porta a porta” di piantine, e avevano

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approfittato del temporaneo allontanamento delle vittime per sottrarre del danaro presente nell’abitazione).

Cassazione penale sez. V, 03/04/2019, n.32847

Furto in abitazione e sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento

In tema di reato di furto in abitazione, l’aggravante del mezzo fraudolento si configura qualora venga messo in atto uno stratagemma diretto ad aggirare e annullare gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa.

Cassazione penale sez. V, 03/04/2019, n.32847

È aggravato dal mezzo fraudolento il furto commesso occultando in una carrozzina per bimbi la merce sottratta

In tema di furto, integra l’aggravante del “mezzo fraudolento” l’occultamento in una carrozzina per bambini della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale “self-service”, trattandosi di un’azione insidiosa, eccedente quanto strettamente necessario all’impossessamento della refurtiva e diretta ad eludere il controllo del soggetto passivo sui beni esposti in vendita.

Cassazione penale sez. V, 21/02/2019, n.19674

È aggravato dall’uso del mezzo fraudolento il furto commesso dal dipendente che sottrae denaro dal conto aziendale alterando le scritture contabili

Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una

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condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza; idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l’aggravante del mezzo fraudolento nella condotta della dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si era impossessata di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale, alterando le scritture contabili in modo da farle coincidere con i saldi di conto corrente).

Cassazione penale sez. IV, 31/01/2019, n.8128

Sulla configurabilità dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento in caso di furto

L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento ricorre quando la condotta, idonea a sorprendere o ad eludere la sorveglianza del detentore, avvenga non soltanto approfittando del momentaneo allontanamento del detentore della res, ma attraverso ulteriori accorgimenti, espressione di scaltrezza, diretti a sorprendere il detentore, nonché a ritardare la scoperta della sottrazione (nella specie attraverso lo scambio di oggetti).

Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.52

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