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Gil bonaments sa prendono presso -'Amministrazione della " Garzetta Umol Provveditorato Generale dello Stato - delle F1-

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GAZZETTA UF

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA t.o.so

Anno LXV Roma

-

Sabato, 16 fé Araio 1924 Numero 40

.Aubonarnenti.

In Itoma, sia presso l'Amministrazione clie a

Anno Sem. Trim.

' domicilioed in tutto il Regno (Parte IeII) 12. 100 00 40 All'estero (Paesi dell'Unioite postale) .

» 200 120 TO

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed in tutto il Regno (solaParteIl TO 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .

» 120 80 50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. So - Arretrato cent. 80; all'estero 1.1.20 - So ilgionialcsi compone di oltre 32pagine aumenta di cent. 60ogni32 pa- gino o frazioni - Ogni foglio delle inserzioni. di 4pagine, cent. 30 - Arretrato eeni. 40

Gil bonaments sa prendono presso -'Amministrazione della " Garzetta Umol ProvveditoratoGenerale dello Stato -Ministero delle F1-

nanz Te of no01-86) edecorrono dal1 di ogni tuese. L'importo degli abbonamenti richies‡ì©per corrispondenza deve essero inviatoa mezzodi vaglia postaleo telegranco

odifagliadi Istitutidi cmissione - All'importo di ciascunvagliadeveesseresempre

aggiunta laprescrittatassa di quietanza.

Pet 11 prezzodegliannunzi dainserirenella 'Gazzetta Umoiale,, vegganstlenormeriportatenella testata della parte seconda.

La Gassetta t/fficiale e tutte laaltre pubblicazionidello Statosome inreaditapressein LiWria delle Stato ai Ministero delle fnanze e presso teseguent! Librerie depo- Sitatio: AI.ESSANDRIA - A. Bofi.-ANCONA G. FO¢Ola.-AQUILA E AgNell(-AREZžO- Al Pellegrini.- ASCOLI PICENo - 8. Pierueci. - AVEI.TJKO - O. Leprin£. - Bant- Fratelli Faria. -RELI.UNO S. BONetÊŒ. - BENEVENTO - 8.Podio.-BERGAMO- Anomfato libraria atalians.- BOLOGRA-5. Cappelli.-BOLEINO - L. Trevisini. - BREsota -B. Castoldi.- CAer,Iani- G. Carla.-CalaTANISSETTA P. AfülgIEMBBO. - C&lEPOBAESO R.Golitti. - CASERTA P. Abussi. - CATINIA - 0. Ûiatinetta. -

CAtanzlx0G. Mazzocco. -CHIETI- E. Piceirilli.--00xo- C. Nazie0.--00Bazza Le ortmache 4¢ Celsária.. -- CREst0NA -(*) - CONEo - O Salomone. -FERRARA•

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G.Principato.--MIt.1xo-Anonima libraria italiana - MoDENA G T. Varienipo'e.2 Nixor.1 - Ano:sinutlibrario italitens. - Novina - R. Otsaglio. - PADOVA A.Dragas.-.Par.sano o. Fiorenza.- PARxs - D. Vanatini. -- PAftA - Tassari Brieral Y¢reib PERUGIA - (*)-PES&RO-UEBIRO-(*)- PIACENZA - 7. Porta.- P18A- Libraris flalians rirsnite.- Por.A - E. Schmidt.- PORTOAfavazzIO- 9. Danainsi. - POTENza - ('S - ILIVENNA ß. Lastyntse P. --REGGlo CALABRIA - R. D'Angelo,-

REGGIO EMIr.IA L. Bontricist. -RoxA Anoninue librarira italiana, 4tansseria Reats. Rovitio n. Marin. -ßAT.ERNO N. Saracino. - Sassant- G. Ledda. - SIENA -

Librerta8. Bernardino.-SIRAcusA - C. Greco.- SoxDRIo foruccAi, - BrasfA - A. Zacutti. -T.tn.txTo Fra'eli Vilippi.-TERAllOL.d'IgnŒzio. - TORINO- P. Cada•

nous eC.-TRAPANI - 0. Banci.- TRENTO 3f. EfforÊOTi.-TRETISO Longo aZoppelli.-TßlESTE - 6.Cappelli.--UDIRE-Cardure.-WNEztA-R.Seratin.-VERONA- R. Cabiakea.- VICExzt - G Galla -ZARA - E. deReônteld. -- '*) Provvisorlatnente proseq l'Tatendenza di Finanza.

I i

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI &FFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

REGIO

DEORETO

13

gennaio

1924, n. 138.

Varianti al R. decreto 2

luglio 1914,

n.

751,

concernente la istituzione di un comando militare presso il

Regio

stabilimento LEGGI E DECRETI di San Bartolomeo

(Spezia)

. . . . . . . . . .

Pag.

182

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3195.

REGÍO

DECRETO 13

gennaio

1924, n. 152.

Approvazione

della Convenzione italo=svizzera concernente la

Ìmpressione

della

sovrastampa

«L. 1» su 90,000

esemplari

ferrovia elettrica a scartamento ridotto

Locarno.Domodossola.

per ciascuno del

quattro tagli componenti

la emissione di tran·

---

Pag.

166

cobolli

commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto.

Pag.

782 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, a 3184.

Assicurazione

obbligatoria

contro la invalidità e la

vecchiaia-

REGIO DEORETO 13

gennaio 1924,

n. 153.

per le persone di ambo i sessi . . . . . . . . .

Pag.

761

Emissione

di un nuovo francobollo per

corrispondenza

da

L.2, .

...;,2...Pag.783

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3186.

Applicazione dell'imposta principale

camerale

sugli

eser.

REGÎO

DECRETO-LEGGE 27

gennaio 1924,

n. 158.

centi industria e commercio nel distretto della Camera di com. Modificazioni alla costituzione ed alle attribuzioni dei oc L

mercio di Bari . . . .

Pag.

774 consultivi della

Regia

marina . . . .

Pag.

Ta

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3188.

Chiarimento della

portata

e delle

disposizioni

delPart. 3 sub 68 bis del R. decreto 8

giugno 1920,

n.

770,

relativo all'an•

ticipo

concesso al

personale

avventizio

dell'Amministrazione

po=

stale e

telegrafica.

. . . . . . . . . . . .

Pag.

175

REGIO DEORETO 6 settembre 1923, n. 3191.

Modificazioni al R. decreto 16

maggio 1920,

n.

841,

relativo al

personale passato

dall'Amministrazione della Real Casa alla

dipendenza

del Ministero della

pubblica

istruzione .

Pag.

775 REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3192.

Ammissione di Enti, le cui spese non sono a totale carico dello

Stato,

al beneficio della esenzione dalle tasso

postali.

-

Pag.

780

REGIO DECRETO 2 dicembie 1023, n. 3190.

Indennità di trasferta e missione

pei

sottulliciali di

porto.

.

Pag.

781

REGIO ,DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3194.

Soppressione

di Enti autonomi stradali in Calabria.

Pag.

78T

REGIIO

DEORETO 6

gennaio

1924, n. 45.

Èrezione

in Ente morale dell'Asilo infantile di Morro

d'Alba.

Pag.

785

REGIp

DEORETO 6

gennaio

1924, n. 48.

Ërezione

in Ente morale della cassa scolastica del

Regio istituto magistrale

Erminia Fua

Fusinato,

in Padova.

Pag.

785

REGIO

DEORETO 6

gennaio

1924, n. 49.

Istituzione della fondazione «

Medagita

Emanuele Paternð»

presäp

!'Associazione di chlmica

generale

ed

applicata,

in Roma.

Pag.

785

REGIO'DEORETO

6

gennaio

1924, n. 50.

Erezione in Ente morale de11a cassa scolastica del

Regio liced.ginnasio

Umberto

I,

in Palermo . . . . . .

Pag.

785 REGIO DEORETO 6

gennaio

1924, n. 51.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del

Regio ginnapto 'di

Piacenza. . . . . .

Pag.

785 REGIO DECRETO 6

gennaio

1924, n. 53.

Erezione in Ente

morglc

della cassa

spolastica

della

Regia

scuola

comþlementare Filippo Re,

in

Reggio

Emilia.

Pag.

185

(2)

766 16-11--1924

GAzzETTA

UFFICIA'LE

DEL REGNO D'ITALIA --

N.

40

REGIO DEORETOErezione in Ente morale ilella6

gennaio 1924,

n.,cassa34· scolastica del

Regio LE GGI E DECRETI

ginnasio Giorgio Asproni,

in

Nuoro

. . . . . . .

Pag.

785 REGIO DECRETO 6

gennaio

1024. n. 55.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del

Regio

istituto tecnico Vincenzo Comi, in Teramo . . . . .

Pag.

785 REGIO DECRETO 20

gennaio

1924, n. 73.

Modificazioni allo statuto

pel

conferimento delle borse di studio istituite presso la

Regia

università di Roma.

---

Pag.

786

REGIO DECRETO 6

gennaio

1924, n. 80.

Erezione in?Ente'morale della'«Fondazione Caetani» ed autorizzazione alla

Regia,

accademia

nazionàle'del

Lincei ad accettare una donazione in suo favore . . , ,, •. .

Pag.

180

REGIO DECRETO e

gennaio

1024, n. 81.

Erezione

in'Ente

morale dell'Asilo

infantile'di

Pieve

Ligure.

Pag.

786 REGIO I)EORETO 10

gennaio

1924,.n. 82.

*Erezione in

Jinte

morale

dell'Opera pia Filippo

Alessandrini

e tiiuditta

Romualdi,

.in' Teramo . . . .

*

. . .

Pag:

186

REGIO

DEORETO'.

10

gemiaio

1924,-n. 83.

Erezione

Ïn.

Ente·morale

dell'Opera pia Cóllegio

di Marin

della Purità - S

Gioacchino,

in

Palermo

., . . . . .

Pag.

786 REGIO DECRETO 8

gennaio 1024,

n. 84.

Modificazione

dal 'regolamento.

del comíme di

Finggi

per

l'appliclizione

della tassa di

soggiorno

. . '. . . . *

Pag.

786

RE GIO

,

DEORETO 17•

gennaio

1924, n. 85.

Erezione in

Ente

morale della «Casa di

Ricovero

», in So·

Iesino . . '

. . . .. . , ,, , , . .

Pag.

786

REGIO

'DEORETO 11.gennaio

1924, n. 80.

Erezione in

Ente

morale della '« Fondatione

Brigata

Sas·' sari» . . . .

, , , . . . . . . , . .

Pag.

786

REGIO

DEORETO i3 genniio 1924,

n.-

90.,

Alodifl¿azionÍ

nllo

'statuto

del Monte di

pietà

di 3Iessina.

, ,----

.

Ppg.

186

REGIO DEORETO 13

gennaio 1924,

n. 93.

Approvazione

del nuovo statuto del

3Ionte

di

pictà

'di Asti.

---

Pag.

786

REGIO DECRETO 24

gennaio

1924, n. 94.

Erezione in Ente morale della Cassa di

risparmio

di Vicenza.

Pag.

186 REGIO DECRETO 24

gennaio

21024 n. 87.

Erezione in

Ente,

morale della

Federatione'

dei ricreatori laici milanesi . . . . . . . . . . . . ; . .

Pag.

787 REGIO DECRETO 24

gennaio 1924,

n. 88.

Accettazione di u.n

legato

del dott. Abele Parente a

favore

della Biblioteca nazionale di

-Napoli.

. . . . . .

Pag.

187 REGIO I)ECRETO 24

gennaio

1924, n. 96.

Modificazione al

regolamentò

per. la collazione del vosti di studio Beltrami pressp la

Regin

università di Roma.

Pag.

187 ItELAZIONI e REGI DEORETI: ' '

Scioglimento «Íel Consigli'

comunali di

Sant'Agata Irpina (Avellino),

di

Camposano (Caserta)

e di Grottaferrata

(Roma).

--

Pag.

787

DISPOSIZI.ONI

E. COMUNICATI

Ministero dei lavori

pubblici: Aggregazione

del Consorzio Bran--

caglia Superiore n'quello

di bonifica di

Yampadore Pag.

188 Prestito a

premi

a favore della Cassa nazionale di

,previdenza

per la invaliditò e la vecchiala

degli operal

e della Socletà

« Dante

Alighleri

»::Estrazione 38a del 31 dicembre 1923.

Pag.

189 Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati

negoziati

a contanti . . .

Pag.

191 Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . .

Pag.

192

IIANDI DI CONCORSO

Colhmissariato dell'neronautica: Concorso nazionale per motori aeronautici . . . . . . , , . . . , . . .

Pag.

193

LEGGE 36 dicembre 1923, n. 3195.

Approvazione

della Convenzione italo=svizzera concernante la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno=Domodossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

.Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi

abbiámo

sanzionato e

prömulghiamo quanto, seglie

Wrticold' unieö;

Pienar

ed intera esecuzione ò data alla;

qui

annessa; Con- ve1izione rdlativa alla ferrovia

elettrica,

a

scartimenfo-

ri-

dotto, Locarno-Domodossola,

conclusa-

tì·m l'Italia

e la Sviz-

zera a,

Roma,

il 12 novembre-

1919,

le cui ratifiche furono scambiate a

Roma.,,

il 10

febbraio

1023.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

<lello

Statã, aia

inserta nella raccolta

ufficiale

delle,

leggi

e dei

decreti del, Regno d'Italia, mandando

a

chiunque opetti

di

ásser- vnrla

e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a;

Roma,

addl 16

dicembre

1928.

VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOIJNi

--

1.

om' STEFANI--- CARNAZZA.

Visto, il

Guardasigilli:

Ovrono.

Convention entre l'Italie et la Suisse concernant un chemin de fer

électrique

à vole étroite de Locarno a.Domodossola.

Sa Majestéle Roi d'Italle et le Conseil Fédéral de la,Confadé ratior) Suisse ont•résolu de concluredune Convention cencernant un

chemin de fer életrique à voie _étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effetpour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa

Majesté

le Roi d'Italte:

- Son Exc. 1e Baron.Sidney

Sonflino,

Ministre des Affaires Etran-

gères,

Le Conseil Fédéral de la .Confédération Sutise:

Monsieur Hans A. de

Segesser-Brunegg,

Conseiller de lá

Léga-

tion Suisse à Rome,

lesquels, après avoir

échangé

leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés enbontie et dub forrñe,'sontionvenus des articles suivants:

Art. 1er,

Les deux Gouvernements

s'engagent

å faire

, assurer

l'exploi-

talion du chemin de fer à voie 'étroito de Locarno

(Suisse)

à

Domodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en .Suisse aux compagnies des

tramways

de Locarno, du chemin de fer

Locarno-Pontebrolla-Bignasco

(ligne de Valle

Maggia)

et des

« Ferrovie Regionali Ticinesi » pour 10 tronçon.de Locarno à Ca- medo (frontière italienne) et en Italie à la a Societh Subalpina di Imprese Ferroviarie » à Rome pour le tronçon de Domodossola. A la frontière suisse.

Art. 2.

Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno-Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à

Borgnone-Camedo,

et sera repéré.

(3)

16-11-1924---

GAZZETTA,UFFICIALE

DEL

REGhiO

D'ITALIA -- N. 40

767

Art. 3. REGIO DEORETO 30 dicembre 1923, u 3184.

Les conditions de construction des deux tronçons et du ma- tériel d'exploitation étant fixées d'après fles principes uniformes, de telle façon qu'une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d'exploitation puisse passer d'une ligne sur l'autre et V être utilisé, le matériel d'exploitation, contrôlé par l'un des deux Gouvernements, sera

admis sans nouvel examen sur la ligne de l'autre territoire.

Assicurazione

obbligatoria

contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAEIA DI LIO E PER VOLONTA LELLA NAEIONE

RE D'ITALIA

Art. 4.

Il n'est pas prévu du changenlent d'exploitation à la frontière.

Les trains venalit du Royaume d'Italie continueront jusqu'à Lo-

carno et les trains partant de Suisse iront jusqu'å Domodossola.

Art. 5.

Ies détails du service conunun d'exploitation seront concertés diretsement entre la compagnie italienne. et le chemin de fer suisse et feront l'objet d'uile convention spéciale qui sera soumise ù

l'approbation

des deux Gouvernements contractants à la demande

des autorités compétentes.

Art. 6.

Les formalités douainières se feront, conformément aux pre- scriptions et aux conditions de la donane tie l'Etat respectif, pour l'Italie à la « fermata della dogana » et pous la Suisse à l'arret de «Camedo-confine » pour le trafic des voyageurs et à la gare de Caniedo pour le trafic des marchandises et du bétail.

Art. 7.

Le service des

postes,

du téléphone et. le cas échéant, du té-

16graphe

sera réglé par une entente spéciale entre les administra- tions.compétentes des deux Etats.

Art. 8.

Les administrations exploitantes seront autorisées par led Goti- Vernements des deux parties contractantes à introduire sur - le territoire de l'autre Etat, exempt rle droits de

gouane

et en quan- tité nécessaire, tout le matériel qu'exige leur service d'exiploi- tation.

Art. 9.

La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des adininistrations exploitantes, sous la surveillance des autorités colapétentes de chacun des deux pays et d'après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.

Art. 10.

Dans le cas oft il serait décidé d'arrêter un. employé occupé à l'exploitation du

cþemin

de fer Locarno-Domodossola, les auto- rités des Etats contractants auront égarcl aux exigences du service du chemin de fer et, si les circonstances le permettent, en infor- meront en teraps utile le service dont relève immédiatement l'ém- ployé, de façon qu'il puisse, lo cas échéant, être remplacé.

Art. 11.

La

présente,

convention sera ratifiée et les ratifications en seront

éch4ngées

à Rome, le plus tot que faire se pourra. Elle entrera-en vigyeur le jour de l'échange des ratifications et demeu- rera exécutoire

jusqu'à

l'expiration d'une année à partir du jour oti elle seradénoncée ipar l'une õu Pautre des Hautes Parties con- tractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Con- Vention ét y ont ap:posé leurs cachets.

Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1919,

(L.

8,.)

S. SONNINO. (L.

S.)

H. DE SEGGESSER.

Visto, d'ordine di Sua Maestå 11.Re: ' Il Ministro per gli affari esteri:

AIUSSOLINI.

In

vii•tù

della

delegazione

di

poteri

conferiti

al

Governo

del.

Re pon la

legge

3 dicembre.

1922,

n.

1601;

Visti i

decreti-legt.,re

21

aprile 1919,

n.

003,

27 ottobre

1922, ii.'1479,

e 8marzo

1923, n..616;

Udito il

Consiglio-dei Ministri;

Sulla

propósta

del Nostro Ministro

Segrätario

di Stato per

Peconomia ilhzionälé,, di,

concerto con il

Presidente

del Øon.

siglio

dei

afiniari, Ministro

per

l'iitterno,

con i Ministri per le

finaliz,e,

per la

gitistizia

e

gli affai•i

di culto e per le co-

lunie;

Abbiamo

ûecretato e decretiamo:

Trrono I.

Estensionc cd

oggetto

-dell'assielirazione.

Art. 1.

E'

obbligatoria

Passicurazione contro la invalidità e la

vecphiaia

per le perstme di ambo i. sessi che hanno

compiuta

Petà di 15 anni e non

superata quella

di 65

anni

e che pre- stano

Popera

loro alle

dipendenze

di altri come :

'

Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti

ed

impiegati

in genere delle

industrie,

dei

commerei, de1Pagricoltura,

compresa la

caccia

e la pe- sca, dei

pubblici servizi,

delle

professioni liberali,

e coloro

che lavorano a

domicilio

per conto di

altri, intendendosi

per tali

quelli

che

eseguiscono

lavoro

salariato

per conto di

un

imprenditore,

nella

propria

abitazione o in locali che non siano di

pertinenza delPimprenditore

sottoposti

allo sua

vigilanza diretta;

2° Domestici e persone che

prestino stabilmente l'opera

loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel

Regno

in una delle

catego-

rie indicate nel

presente

articolo sono

soggetti alPobbligo

delPassicurazione secondo le norme del

presente decreto;

essi

però

non sono ammessi a

godere

della

quota d'integra-

zione dello Sttato

'se

non nel caso in eni uno

speciale

ac-

cordo con

il

loro paese

d'origine

abbia assicurato ai citta- dini italiani un trattamento di

reciprocità.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione,

secondo il

prepente decreto,

non ái

applica

:

1•

Agli impiegati

ed assimilati, secondo: il contratto

d'impiego privato,

la cui

retribuzione, ragguagliata

a mese,

superi

le

J

800;

2° Alle persone della

gente

di mare durante il

periodo

di

arruolamento su navi

nazionali, quando

per tale

periodo

contribuishano alla

Çassa

invalidi della marilia

mercantile;

3

Agli agenti

ed

impiegati

dello

Stato,

delle Ferrovie dello

Stato,

dell'Amministrazione della Real

Casa,

'delle Prd- tincie, dei Comuni e delle istituzioni

pubbliche

di benefi.

cenza.

Nel

regolamento

sarà stabilito in

quali casi,

en o

quali

liniiti e con

quali

condizioni il

presente

decreto, si

applichi

hi

dipendenti

da

istituti pubblici

o da aziende

private pei quali, allä

data del 1°

Inglio 1920,

era assicurato un tratta-

mento di

pensione

nei casi d'invalidità o

di vecchiaia;

e

(4)

768

16-n.-1921--- GAZZETTA IJFFICLkLE DEL REGNO D'ITALIA ---N. 40

I

saranno anche stabilite le modalità per coordinare il pre- sente decreto con le

disposizioni

delPart. 13

dèl

dec'reto-

legge

26

maggo 1918,,

n.

738,

sul

Consorzio obbligatorio 'per

la industria

zolfifera'

siciliana.

Nel

regolamelito

saranno anche

stabilite

le norme, per la

liquidazione

dello

pensioni

asfavore della

gente

dimare

che,

oltre alla

navigazione mercantile,

possa far

valeresperiodi

di

contribuzione

obbligatoria in conformità

del

presente

de.

creto.

Art. 3.

L'assicurazione ha per

iscopo pirincipale l'assegnazione

di

pensione

nel caso di

invalidità

al lavoro e nel caso di vec- chiaia. Essa ha inoltre per

iscopo:

1° La concessione diun assegno

temporaneo

mensile in

caso di morte

degli assicurati;

2 La

prevenzione

e la cura della invalidità.

Trooto II.

Contributi,

Ark 4.

Si

provvede agli scopi

indicati nell'art. 3 col

contribiito

degli assicurati,

con

quello

dei datori di lavoro e col toit- corso

dello-Stato.

I

coniributi

sono

stabiliti,

in relazione alla

retribližibue percepita dalPassicurato, 1,1ella seguente

misurn:

Per coloro la cui retribuzione

giornaliera:

Contributoquindicinale

acarloo acariep.

de1Passien- del datoro rato dilavoro

òfinoaL.S...0.50

0.50

oltre L. 2 fino a 4 . . . . . . . 1- 1- oltre L. I tino a 6 . . . . . . . 1.50

1.50,

offre L. U lino a 8 . . . . . . . 2- 2- oltre L. 8 finoa10 . . . . . . . 2.50 2.50

oltreL.10...û-

3-

Col

regolamento

sarannostabilite le norme per la deterini- nazione delhi. retribuzione

agli

effetti della misura del contri- butoe saranno altresì stabilite

speciali disposizioni

per i la.

voratori della terra e per i lavoratori a

domicilio,

per

quanto riguarda

la retribuzione e la misura del contributo

quindicinale.

Il

regolamento

stabilirà anchechi debba intendersi per da- tore di lavoro.

Per talune

categorie

di n.ssicurati i contributi

potranno

essere riferiti ad

apposite

tabelle di salari

medi,

da stabilirsi

con le norine che saranno indicate col

regolamento.

Art. 5.

I contributi sono riscossi per inezzo di marche

quindici- nali,

da

applicarsi

sopra tessere

personali intestate

ad

ogni

assicuratoo con

qualsiasi

altromezzoche sin ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è

responsabile

del versamento dei con-

tributi anche per la

parte

di

contributo

acui ò

obbligato

Pas-

siourato

e la trattiene sulla

mercede; qualunque patto

in contrario è nullo.

II'privilegio

stabilito dall'art. 1957 del Codice

civile

.per i

crediti

dello Stato si estende ai crediti

derivanti

dai con-

tributi

di

ássicurazione

non versati dal datore di lavoro.

I datori

di

lavoro che

trattengono

sulle mercedi

delle per-

sone

obbligata alPassicurázione

somine

maggiori

di

quelle

per

le

quali

è concessa la trattenuta sono

puniti

con ammenda

estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provve.

duto al

pagamento

dei contributi o

questi

siano versati in inisura inferiore alla

dovuta,

il datore di

lavoro,

oltre al

pagamento

dei contributi o delle

parti

di contributi non

versati,

tanto per la

quota

a

proprio

carico

quanto

per

quella

a carico dell'assicurato, ù tenuto al

pagamento

di una sourna

eguale

a

quelho

dovuta ed è

punito

con una multa

non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.

Prima che il

giudico competeilte pronunci definitivamente

il

contravventore,

condomanda da lui

sottoscritta

e

che

sarà

considerata,

come

irrevocabile, può chiedere

che

Papplicas

zione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal

Comitato

delPistituto di

previdenza sociale,

il

Equale potin

anche ridurre

Pulteriore

somma dovuta ai termini del comma

precedente.

La domanda

interrompe

il corsodelPazione

penale.

La decisione

de1Pistituto

di

previdenza

sociale è

definitiva

ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il

regolamento

determinerà le norme per

Pacquisto

delle

marche,

per la loro

applicazione

ed

obliterazione,

per la

emissione e la rinnovazione delle tessere e le

modalità

per .il versamento dei

contributi, quando questo

non possa esser fatto a

quindicine.

Art. 6.

E'

computato

utile

agli

effetti del diritto alla

pensione

e

della determinazione della

misura

di

questa,

ancorchò non

sia versato alcun contributo:

1° Il

periodo

di servizio militare

effettivo,

volontario od

obbligatorio;

2° I

periodi

di malattie

purchè complessivamente

non ec-

cedano i dodici mesi.

Per i detti

periodi

di

tempo

si considererà come versato a

favore degli

assicurati il contributo

quindicindle stabilito per

la classe

pin

bassa di

retribtizioni indicate

nelPart. 4.

TITOLO

ÌII.

Prestazioni.

Art. 7.

Il diritto alla

pensione

è

riconosciuto:

1° A1Petà di 65 anni

compiuti, quando

siano stati ver-

sati almeno 210 contributi

quindicinali;

2° A

qualunque eth, quando

sia

riconosciuta

la

inabilità permanente

al lavoro e

purchè siano

stati versati almeno 120 contributi

quindicinali.

Si considera inabile al lavoro

Paesicurato

la oui

capacità

di

guadagno

è ridottaa meno di unterzo del

guadagno abituale

normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa

località.

Qualora

per un

sopravvenuto miglioramento

nelle condi- zioni del

pensionato

non si verifichi

Pindicata condizione

per il

diritto

alla

pensione di'invalidità, questo può

essere so.

speso.'

Se la invalidità

proviene

daun

infortunio

sul

lavoro

e se

si tratti di

persone soggette alPobbligo

de1Passicurazione contro

gli infortuni,

la

pensione assegnata

in base al pre- sente decreto sarà

ridotta

ad una misura tale

che,

som-

mata conla rendita

corrispondente

alla indennità di infortu-

nio,

secondo Petà

de1Pinvalido

e

calcolata

con le norme

staoilite dal

regolamento

non

sugeri

la retribuzione annua

delPassicurato.

Il

regolamento stabilirà

con

quali

norme

potin

essere so.

speso il diritto alla

pensione

o

ridotta

la misura di

questa,

nel caso di invalidità

procurata

con dolo

delfassicurato

e

negli

altri casi che saranno

determinati

dal

regolamento

stesso.

(5)

10-r-1924--- GAZZETTA

UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

---- N. 40

769

Art. 8.

La

pensione

è

costituita

da

due parti:

1° Una

parte corrispondente

ai contributi

dell'assicuratá

e del datore di

lavoro;

2° Una

parte corrispondente

al concorso dello Stato.

La

parte

di

pensione

annua

corrispondente

ai

coritriliuti

dello assicurato e del datore di

lavoro

è stabilita in

ragione

del GG per cento

sull'importo complessivo

dei

primi ‡20

con-

tributi

quindicinali;

del 50 per cento

sulPimporto

dei suc-

cessivi 120 contributi

quindicinali;

del 25 per cento sui con- tributi rimanenti.

La

parte

di

pensione

annua a carico dello Stato è stabilita mella misura di 100 lire.

Col

regolamento

saranno stabilite le norme

per

la

liquida-

rione ed il

pagamento

delle

pensioni.

Art. 9.

Nel caso in cui unassicurato muoia

prima

di aver

liqui-

data la

pensione

è

corrisposto

un assegno mensile di L. 50 per sei

mesi,

a decorrere dalla

morte,

al

coniuge superstite, purchò

non

separato

per

propria colpa

e

purchè, inoltre,

ove

superstite

sia il

marito, questo

sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato

non lasei

superstite

il

coniuge

o non

sussistano per

questo

le condizioni richieste per averdiritto

ll'assegno, questo spetta

ai

figli

di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può

essere

corrisposto

in tutto o in

parte

ai

figli

di età

inferiore

ai 15

anni,

per deliberazione del compe- tente istituto di

presidenza sociale, semprechò

concorrano

fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non

provveda

convenientemente il

coniuge superstite.

Contro le decisioni delPistituto è ammesso ricorso al Comitato esecu-

tivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel

regolamento.

Metà dell'onere

dipendente

dal

pagamento degli assegni

ò

a carico dello

Stato,

sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10.

Nei casi in cui vi sia la

possibilità

di attenuare oppure di eliminare la invalidità

già accertata,

mediante una cura

opportuna

o con il ricovero inun

ospedale,

la Cassa nazio- nale per le assicurazioni sociali

può adottai•e

tali

rimedi, purchè

il

pensionato

vi consenta. Così pure se consti

che,

mercò

opportune

cure o con il ricovero in un

ospedale,

possa

essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare in-

valido,

la Cassa nazionale

può sottoporre l'assicurato

a tali mezzi

preventivi

di cura,

purchè

esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della

ospedalizzazione,

nei casi

precedentemente considerati,

sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

indipen- dentemente

dalle altre

prestazioni considerate

in

questo

de-

creto.

Art. 11.

Le

pensioni

costituite in forza del

presente

decreto non

'possono

essere

cedute,

sequestrate,

se non nell'interesse di

stabilimenti pubblici ospitalieri

o di ricoveri per il

paga-

mento delle

diarie

relative.

'Art. 12.

. Gli

assicurati

che hanno

compiuto

il 60° annö di età ë rag-

giunto almeno

240 contributi

quindicioli

possono ottenere.

nneo-chè non siano riconosciuti inabi?i al

lavoro,

la

liquida- zione anticipata

della

propria pensione.

In tal caso alla misura normale della

pensione

risultante dall'art. 8 si

applica

la

seguente

riduzione:'

del 37 per cento se l'assicurato ha

compiuto

00

anni;

del 32 per centose

l'assicurato

ha

compiuto

01

anni;

del 20 per cento se Passicurato ha

compiuto

62

anni;

del 19 per cento se l'assicurato ha

compiuto

63

anni;

del 10 percentosel'assicurato ha

compiuto

64 anni.

Tale riduzione si

applica

anche alla

parte

di

pensione

a

carico dello Stato.

Per i

periodi

di lavoro

successivi

al

compimento

del 60°

anno

di

età e fino al

compimento

del 65° anno

sussiste,

anche

per

gli

assicurati che si siano valsi della facoltà

prevista

nel

presente

articolo e per i

rispettivi

datori di

lavoro, Pobbligo

del contributo in conformità del

presente

decreto. Tale con- tributo dura

luogo

ad una successiva

liquidazione

a 65 afini

con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLo IV.

Organi

dell'assicuraz ionc.

Art. 13.

Organo

dell'assicurazione per la invalidità e per la vec- chiaia à la Cassa

nazionale

per le assicurazioni

sociali, già

Cassa di

previdenza

per l'invalidità e vecchiaia

degli operai,

la

quale

esercita localmente le

proprie

funzioni a mezzo di

Istituti di

preridenza sociale.

Art. 14.

La Cassa nazionale per le

assicurazioni

sociali è

regolata

dal

presente

decreto e dalla

legge (testo unico)

30

maggio 1907,

n-.

376,

in

quanto

non sia modificata dal

presente

de-

creto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ò

distiplinato

dallo statuto

organico, approvato

con

R. decreto 30

maggio 1920,

n.

772,

e modificato con R. de-

creto 31

luglio 1921,

n. 1115.

Il detto statuto

potrà

essere successivamente modificato

con

Regio decreto

su

proposta

del

Consiglio

di amministra- zione della Cassa.

Art. 15.

Il

Consiglio

,di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con

Regio dooreto,

promosso dal Ministro per l'economia

nazionale,

di concerto

con

quello

per le

finanze,

ed è

composto

dai

seguenti

membri:

1°Otto

rappresentanti

dei datori di lavoroe otto rappre- sentanti

degli

assicurati

obbligatori, designati gli

uni e

gli

altri dalle

rispettive principali organizzazioni,

con le norme

stabilite dal

regolamento;

Quattro

membri seefti fra persone

particolarmente competenti

nella materia delle assicurazioni

sociali;

3° Il direttore

generale

dell'Istituto nazionale delle assi- curazioni e il direttore

generale

della Cassa nazionale d'assi- curazione per

gl'infortuni

sul

lavoro;

4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'econö- mia nazionale e delle finanze.

Con lo stesso decreto si

provvede

alla nomina del

presi-

dente della Cassa che

piuò

essere scelto anche fra persone estranee a

quelle

sopra indicate. Il

Consiglio

di amministra- zione nomina nel

proprio

seno due

vice-presidenti

di cui uno

fra i

rappresentanti

dei datori di lavoro ed uno fra i rappre- sentanti

degli

assicurati.

Con

Regio

decreto saranno

coordinate,

con le

presenti,

le

disposizioni

contenute in

altre leggi

o

regolamenti

circa la

amministrazione

delle

gestioni

annesse alla Cassa.

(6)

gg()

10-r-1924--

GAZWETTA.

UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA ---.N. 40

Entro un mese dalla

pubblicazione

del

presente

decreto

earà

provveduto

alla conferma o alla rinnovazione dell'at- tuule

Consiglio

di

amministrazione

della Cassa.

Art. 1G.

I

componenti'il Consiglio

di

amministrazione

durano, in

cárica

e si rinnovano per il

tempo

e con le norme stabilite

dallo statuto.

La misura

ed

il modo di

retribuzione

dei

consiglieri

diam-

ministrazione sono fissate

sebu Regio

decreto promosso dal Ilinistro per l'economia nuzionale di concertò con

quello

per le finanze.

Ai

consiglieri

di cui al n. 4 delParticolo

precedente

si ap-

plicano

le

disposizioni

delPart. 6 della

legge

30

giugno 1908,

n. 304.

Art.

17.

Spetta al. Consiglio

di

amministrazione

della Cassa nazio- nale per le

assicurazioni

sociali:

1° Promuovere le

ey,entuali

modificazioni allo statuto or-

genico

della

Cassa;

Compilare le

tariffe per la

liquidazione,

delle rendite

vitalizie

relative ai versamenti

facoltativi;

3° Promuovere la costituzione

degli

istituti di

previdenza

sociale, e

sorvegliare

sul loro

funzionamento;

Deliberare. sulPimpiego

dei

fondi;

5" Deliberare

sui.bilanci:

(P Stabilire le norme per

Passunziúne

del

personale

e le

relative

retribuzioni;

7 Esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal

presente decreto,

dal

replamento

e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per

la

rendite vitalizie

sóno

appro-

vate con decreto

Reale, promosso

dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore

generale

della Cassa nazionale per le assicura- zioni sociali interviene alle riunioni del

Coitsiglio

con voto

consultivo.

Art. 18.

Nel seno del

Consiglio-d'Itmministrazione

della Cassa na-

zionale per le assit·urazioni.

sociali.

è

iptituito

un Comitato

esecutivo del

quale

fanno

parte

il

presidente,

i due

vice-pre- sidenti,

i due

consiglieri di

cui al n. I dell'art.

15, quattro consiglieri

eletti dal

Consiglio, due

fra i

rappresentanti

dei

datori del lavoro o due fra i

rappresentanti degli

assicurati

ed il direttore

generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e lenormeper il suo funzionamento sono determinate dallo

statttto.

Art. 19.

Art. 20.

Gli istituti di

presidenza

sociale sono

costituiti,

di

regola,

in

ogni

Provincia.

Possono, però,

essere riunite

più

Provincie nella circoscri- zione di un unico istituto di

presidenza sociale,

come pure possono essere costituiti in una Provincia due o

più

Istituti

di

previdenza.

sociale.

Essi sono alla diretta

dipendenza

della Cassa nazionale per le

aúsicurazioni

sociali e debbono:

ßorvegliare

e curaretutto

quanto

si attiene

alPappli-

cazione del

presente

decreto nella

propria

circoscrizione;

Suggerire

per la riscossione

dei contributi, qualora

sin

opportuno derogare

al sistenta delle

marche,

norme adat-

te alle

speciali contingenze

della

circosorizione

e curare la

riscossione

stessa;

8° Mettersi,

in

rapporto

con le società di mutuo soccorso.

e altre istituzioni di

previdenza

e con le

organizzazioni

ope- raie e

industriali

della

propria circoscrizione,

per la preven-

zione e la. cura della

invalidità;

4"

Raccogliere e,istruire

le domande di

peitsione

e com-

piere gli

accertamenti e le revisioni delle

invalidità, seguendo

le

direttive

che saranno date

dglla

Caesa

nazionale;

5° Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la

previdenza libera;

Esprimere

11

proprio

parere circa la misura del con- tributo in relazione a

quella

della

retribuzione

e circa l'a- dozione di tabelle di salari

medi;

7° Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Coluitato esecutivo della Caesa

nazionale

per le assicura- zioni sociali.

Presso ciascun istituto funzionerà un Comitato consultivo

composto

di

rappresentanti

dei datori di lavoro e

degli

as-

sicurati. Il numero dei

componenti

e le attribuzioni del Co, mitato,sono fissate dal

regolamento.

Art. 21.

GPimpiegati degli

istituti di

previdenza

sociale

fanno, parte

del ruolo

degli impiegati

della Cassa nazionale per le assicurazioni

sociali;

essi sono nominati e possono essere re- vocati e traslocati dal

Comitato

esecátivo della Caesa se- condo il

proprio regolamento

interno.

Art. 22.

I fondi della Cassa

nazionale

per le assicurazioni sociali

sono

impiegati.

con le norme e nei limiti fissati dal

regola, mento,

nei modi stabiliti dalPart. 12 della

legge (testo unico)

30

maggio 1907,

n.

376,

ed in

quegli

altri che

potranno

essere stabiliti con

Itegio decreto,

su

proposta

dei Ministri per le finanze e per Feconomia nazionale.

Le

funzioni

di sindaci della Cassa nazionale

iter

le assicu- razioni sor.iali in conformità alle

disposizi,oni

dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un

Collegio

costi-

tuito da un

consigliere

della Corte dei

conti, designalo

dal

presidente

delkt

Corte medesima,

da un funzionario del Mi-

Histeio

delPeconomia

nazionale,

da un funzionario del Mi-

nisfero

delle

Jinanze, designati

dai

rispettivi Ministri,

da un

rappresentante

dei datori di lavoro e da un

rappresentante degli adienrati, designati

dalle

risþettive principali organiž-

Art. 23.

La Cassa nazionale per le assicurazoni sociali e

gli

isti-

tuti di

presidenza

sociale

godono

di tutte le esenzioni tiscali

concesse dalla

legge (testo unico)

30

maggio 1907,

n.

376,

e

da altre

leggi

alla Cassa nazionale di

pruidenza.

Art. 24.

ZuZIOlU.

Per cia.seuno dei

predetti componenti

del

Collegio

è nomi. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha

facoltà,

nato en

sindaco supplente.

con le norme e nel limitielie saranno stabiliti dal

regohmen-

Il decreto Reale di cui alParticolo 16 stabilisce pure il

to,

di fare

eseguire ispezioni

da

propri incaricati

per accer- modo e la misura della retribuzione dei sindaci. tare l'osservanza del

presente

decreto e del

regolainento.

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