GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA t.o.so
Anno LXV Roma
-Sabato, 16 fé Araio 1924 Numero 40
.Aubonarnenti.
In Itoma, sia presso l'Amministrazione clie a
Anno Sem. Trim.
' domicilioed in tutto il Regno (Parte IeII) 12. 100 00 40 All'estero (Paesi dell'Unioite postale) .
» 200 120 TO
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (solaParteIl • TO 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .
» 120 80 50
Un numero separato fino a 32 pagine cent. So - Arretrato cent. 80; all'estero 1.1.20 - So ilgionialcsi compone di oltre 32pagine aumenta di cent. 60ogni32 pa- gino o frazioni - Ogni foglio delle inserzioni. di 4pagine, cent. 30 - Arretrato eeni. 40
Gil bonaments sa prendono presso -'Amministrazione della " Garzetta Umol ProvveditoratoGenerale dello Stato -Ministero delle F1-
nanz Te of no01-86) edecorrono dal1 di ogni tuese. L'importo degli abbonamenti richies‡ì©per corrispondenza deve essero inviatoa mezzodi vaglia postaleo telegranco
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aggiunta laprescrittatassa di quietanza.
Pet 11 prezzodegliannunzi dainserirenella 'Gazzetta Umoiale,, vegganstlenormeriportatenella testata della parte seconda.
La Gassetta t/fficiale e tutte laaltre pubblicazionidello Statosome inreaditapressein LiWria delle Stato ai Ministero delle fnanze e presso teseguent! Librerie depo- Sitatio: AI.ESSANDRIA - A. Bofi.-ANCONA •G. FO¢Ola.-AQUILA •E AgNell(-AREZžO- Al Pellegrini.- ASCOLI PICENo - 8. Pierueci. - AVEI.TJKO - O. Leprin£. - Bant- Fratelli Faria. -RELI.UNO S. BONetÊŒ. - BENEVENTO - 8.Podio.-BERGAMO- Anomfato libraria atalians.- BOLOGRA-5. Cappelli.-BOLEINO - L. Trevisini. - BREsota -B. Castoldi.- CAer,Iani- G. Carla.-CalaTANISSETTA P. AfülgIEMBBO. - C&lEPOBAESO R.Golitti. - CASERTA P. Abussi. - CATINIA - 0. Ûiatinetta. -
CAtanzlx0•G. Mazzocco. -CHIETI- E. Piceirilli.--00xo- C. Nazie0.--00Bazza Le ortmache 4¢ Celsária.. -- CREst0NA -(*) - CONEo - O Salomone. -FERRARA•
Taddel Saati.- FIRExza- M Mozzon.- Foaals - G.Piloise.-• Font.I' •G Archetti.-GExoft - Anomitnalißraria itarliarea. - GrRGENTI -(*) - GEOSSETO F. SigNO•
reBi.-Lucca -Pratellt Lazzaretti.-Livonso - 8. BelforteeC.-- LUCOA- 8.BelforteeC. - 110BEAT.4 (*)--MANTOVA-G. Rondoul.- MASS1•OARRARA .(*)-MESSIWA•
G.Principato.--MIt.1xo-Anonima libraria italiana - MoDENA G T. Varienipo'e.2 Nixor.1 - Ano:sinutlibrario italitens. - Novina - R. Otsaglio. - PADOVA • A.Dragas.-.Par.sano o. Fiorenza.- PARxs - D. Vanatini. -- PAftA - Tassari Brieral Y¢reib PERUGIA - (*)-PES&RO-UEBIRO-(*)- PIACENZA - 7. Porta.- P18A- Libraris flalians rirsnite.- Por.A - E. Schmidt.- PORTOAfavazzIO- 9. Danainsi. - POTENza - ('S - ILIVENNA ß. Lastyntse P. --REGGlo CALABRIA - R. D'Angelo,-
REGGIO EMIr.IA L. Bontricist. -RoxA Anoninue librarira italiana, 4tansseria Reats. Rovitio n. Marin. -ßAT.ERNO N. Saracino. - Sassant- G. Ledda. - SIENA -
Librerta8. Bernardino.-SIRAcusA - C. Greco.- SoxDRIo foruccAi, - BrasfA - A. Zacutti. -T.tn.txTo Fra'eli Vilippi.-TERAllO•L.d'IgnŒzio. - TORINO- P. Cada•
nous eC.-TRAPANI - 0. Banci.- TRENTO 3f. EfforÊOTi.-TRETISO Longo aZoppelli.-TßlESTE - 6.Cappelli.--UDIRE-Cardure.-WNEztA-R.Seratin.-VERONA- R. Cabiakea.- VICExzt - G Galla -ZARA - E. deReônteld. -- '*) Provvisorlatnente proseq l'Tatendenza di Finanza.
I i
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI &FFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
REGIO
DEORETO
13gennaio
1924, n. 138.Varianti al R. decreto 2
luglio 1914,
n.751,
concernente la istituzione di un comando militare presso ilRegio
stabilimento LEGGI E DECRETI di San Bartolomeo(Spezia)
. . . . . . . . . .Pag.
182LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3195.
REGÍO
DECRETO 13gennaio
1924, n. 152.Approvazione
della Convenzione italo=svizzera concernente laÌmpressione
dellasovrastampa
«L. 1» su 90,000esemplari
ferrovia elettrica a scartamento ridotto
Locarno.Domodossola.
per ciascuno delquattro tagli componenti
la emissione di tran·---
Pag.
166cobolli
commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto.Pag.
782 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, a 3184.Assicurazione
obbligatoria
contro la invalidità e lavecchiaia-
REGIO DEORETO 13gennaio 1924,
n. 153.per le persone di ambo i sessi . . . . . . . . .
Pag.
761Emissione
di un nuovo francobollo percorrispondenza
daL.2, .
...;,2...Pag.783
REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3186.
Applicazione dell'imposta principale
cameralesugli
eser.REGÎO
DECRETO-LEGGE 27gennaio 1924,
n. 158.centi industria e commercio nel distretto della Camera di com. Modificazioni alla costituzione ed alle attribuzioni dei oc L
mercio di Bari . . . .
Pag.
774 consultivi dellaRegia
marina . . . .Pag.
TaREGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3188.
Chiarimento della
portata
e delledisposizioni
delPart. 3 sub 68 bis del R. decreto 8giugno 1920,
n.770,
relativo all'an•ticipo
concesso alpersonale
avventiziodell'Amministrazione
po=stale e
telegrafica.
. . . . . . . . . . . .Pag.
175REGIO DEORETO 6 settembre 1923, n. 3191.
Modificazioni al R. decreto 16
maggio 1920,
n.841,
relativo alpersonale passato
dall'Amministrazione della Real Casa alladipendenza
del Ministero dellapubblica
istruzione .Pag.
775 REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3192.Ammissione di Enti, le cui spese non sono a totale carico dello
Stato,
al beneficio della esenzione dalle tassopostali.
-
Pag.
780REGIO DECRETO 2 dicembie 1023, n. 3190.
Indennità di trasferta e missione
pei
sottulliciali diporto.
.
Pag.
781REGIO ,DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3194.
Soppressione
di Enti autonomi stradali in Calabria.Pag.
78TREGIIO
DEORETO 6gennaio
1924, n. 45.Èrezione
in Ente morale dell'Asilo infantile di Morrod'Alba.
Pag.
785REGIp
DEORETO 6gennaio
1924, n. 48.Ërezione
in Ente morale della cassa scolastica delRegio istituto magistrale
Erminia FuaFusinato,
in Padova.Pag.
785REGIO
DEORETO 6gennaio
1924, n. 49.Istituzione della fondazione «
Medagita
Emanuele Paternð»presäp
!'Associazione di chlmicagenerale
edapplicata,
in Roma.Pag.
785REGIO'DEORETO
6gennaio
1924, n. 50.Erezione in Ente morale de11a cassa scolastica del
Regio liced.ginnasio
UmbertoI,
in Palermo . . . . . .Pag.
785 REGIO DEORETO 6gennaio
1924, n. 51.Erezione in Ente morale della cassa scolastica del
Regio ginnapto 'di
Piacenza. . . . . .Pag.
785 REGIO DECRETO 6gennaio
1924, n. 53.Erezione in Ente
morglc
della cassaspolastica
dellaRegia
scuola
comþlementare Filippo Re,
inReggio
Emilia.Pag.
185766 16-11--1924
GAzzETTAUFFICIA'LE
DEL REGNO D'ITALIA --N.
40REGIO DEORETOErezione in Ente morale ilella6
gennaio 1924,
n.,cassa34· scolastica delRegio LE GGI E DECRETI
ginnasio Giorgio Asproni,
inNuoro
. . . . . . .Pag.
785 REGIO DECRETO 6gennaio
1024. n. 55.Erezione in Ente morale della cassa scolastica del
Regio
istituto tecnico Vincenzo Comi, in Teramo . . . . .Pag.
785 REGIO DECRETO 20gennaio
1924, n. 73.Modificazioni allo statuto
pel
conferimento delle borse di studio istituite presso laRegia
università di Roma.---
Pag.
786REGIO DECRETO 6
gennaio
1924, n. 80.Erezione in?Ente'morale della'«Fondazione Caetani» ed autorizzazione alla
Regia,
accademianazionàle'del
Lincei ad accettare una donazione in suo favore . . , ,, •. .Pag.
180REGIO DECRETO e
gennaio
1024, n. 81.Erezione
in'Ente
morale dell'Asiloinfantile'di
PieveLigure.
Pag.
786 REGIO I)EORETO 10gennaio
1924,.n. 82.*Erezione in
Jinte
moraledell'Opera pia Filippo
Alessandrinie tiiuditta
Romualdi,
.in' Teramo . . . .*
. . .
Pag:
186REGIO
DEORETO'.
10gemiaio
1924,-n. 83.Erezione
Ïn.
Ente·moraledell'Opera pia Cóllegio
di Marindella Purità - S
Gioacchino,
inPalermo
., . . . . .Pag.
786 REGIO DECRETO 8gennaio 1024,
n. 84.Modificazione
dal 'regolamento.
del comíme diFinggi
perl'appliclizione
della tassa disoggiorno
. . '. . . . *Pag.
786RE GIO
,
DEORETO 17•
gennaio
1924, n. 85.Erezione in
Ente
morale della «Casa diRicovero
», in So·Iesino . . '
. . . .. . , ,, , , . .
Pag.
786REGIO
'DEORETO 11.gennaio
1924, n. 80.Erezione in
Ente
morale della '« FondationeBrigata
Sas·' sari» . . . ., , , . . . . . . , . .
Pag.
786REGIO
DEORETO i3 genniio 1924,
n.-90.,
Alodifl¿azionÍ
nllo'statuto
del Monte dipietà
di 3Iessina., ,----
.
Ppg.
186REGIO DEORETO 13
gennaio 1924,
n. 93.Approvazione
del nuovo statuto del3Ionte
dipictà
'di Asti.---
Pag.
786REGIO DECRETO 24
gennaio
1924, n. 94.Erezione in Ente morale della Cassa di
risparmio
di Vicenza.Pag.
186 REGIO DECRETO 24gennaio
21024 n. 87.Erezione in
Ente,
morale dellaFederatione'
dei ricreatori laici milanesi . . . . . . . . . . . . ; . .Pag.
787 REGIO DECRETO 24gennaio 1924,
n. 88.Accettazione di u.n
legato
del dott. Abele Parente afavore
della Biblioteca nazionale di-Napoli.
. . . . . .Pag.
187 REGIO I)ECRETO 24gennaio
1924, n. 96.Modificazione al
regolamentò
per. la collazione del vosti di studio Beltrami pressp laRegin
università di Roma.Pag.
187 ItELAZIONI e REGI DEORETI: ' 'Scioglimento «Íel Consigli'
comunali diSant'Agata Irpina (Avellino),
diCamposano (Caserta)
e di Grottaferrata(Roma).
--
Pag.
787DISPOSIZI.ONI
E. COMUNICATIMinistero dei lavori
pubblici: Aggregazione
del Consorzio Bran--caglia Superiore n'quello
di bonifica diYampadore Pag.
188 Prestito apremi
a favore della Cassa nazionale di,previdenza
per la invaliditò e la vecchiala
degli operal
e della Socletà« Dante
Alighleri
»::Estrazione 38a del 31 dicembre 1923.Pag.
189 Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidatinegoziati
a contanti . . .Pag.
191 Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . .Pag.
192IIANDI DI CONCORSO
Colhmissariato dell'neronautica: Concorso nazionale per motori aeronautici . . . . . . , , . . . , . . .
Pag.
193LEGGE 36 dicembre 1923, n. 3195.
Approvazione
della Convenzione italo=svizzera concernante la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno=Domodossola.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
.Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi
abbiámo
sanzionato eprömulghiamo quanto, seglie
Wrticold' unieö;
Pienar
ed intera esecuzione ò data alla;qui
annessa; Con- ve1izione rdlativa alla ferroviaelettrica,
ascartimenfo-
ri-dotto, Locarno-Domodossola,
conclusa-tì·m l'Italia
e la Sviz-zera a,
Roma,
il 12 novembre-1919,
le cui ratifiche furono scambiate aRoma.,,
il 10febbraio
1023.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
<lelloStatã, aia
inserta nella raccoltaufficiale
delle,leggi
e deidecreti del, Regno d'Italia, mandando
achiunque opetti
diásser- vnrla
e di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a;
Roma,
addl 16dicembre
1928.VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOIJNi
--1.
om' STEFANI--- CARNAZZA.Visto, il
Guardasigilli:
Ovrono.Convention entre l'Italie et la Suisse concernant un chemin de fer
électrique
à vole étroite de Locarno a.Domodossola.Sa Majestéle Roi d'Italle et le Conseil Fédéral de la,Confadé ratior) Suisse ont•résolu de concluredune Convention cencernant un
chemin de fer életrique à voie _étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effetpour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa
Majesté
le Roi d'Italte:- Son Exc. 1e Baron.Sidney
Sonflino,
Ministre des Affaires Etran-gères,
Le Conseil Fédéral de la .Confédération Sutise:
Monsieur Hans A. de
Segesser-Brunegg,
Conseiller de láLéga-
tion Suisse à Rome,
lesquels, après avoir
échangé
leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés enbontie et dub forrñe,'sontionvenus des articles suivants:Art. 1er,
Les deux Gouvernements
s'engagent
å faire, assurer
l'exploi-
talion du chemin de fer à voie 'étroito de Locarno
(Suisse)
àDomodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en .Suisse aux compagnies des
tramways
de Locarno, du chemin de ferLocarno-Pontebrolla-Bignasco
(ligne de ValleMaggia)
et des« Ferrovie Regionali Ticinesi » pour 10 tronçon.de Locarno à Ca- medo (frontière italienne) et en Italie à la a Societh Subalpina di Imprese Ferroviarie » à Rome pour le tronçon de Domodossola. A la frontière suisse.
Art. 2.
Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno-Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à
Borgnone-Camedo,
et sera repéré.16-11-1924---
GAZZETTA,UFFICIALE
DELREGhiO
D'ITALIA -- N. 40767
Art. 3. REGIO DEORETO 30 dicembre 1923, u 3184.
Les conditions de construction des deux tronçons et du ma- tériel d'exploitation étant fixées d'après fles principes uniformes, de telle façon qu'une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d'exploitation puisse passer d'une ligne sur l'autre et V être utilisé, le matériel d'exploitation, contrôlé par l'un des deux Gouvernements, sera
admis sans nouvel examen sur la ligne de l'autre territoire.
Assicurazione
obbligatoria
contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAEIA DI LIO E PER VOLONTA LELLA NAEIONE
RE D'ITALIA
Art. 4.
Il n'est pas prévu du changenlent d'exploitation à la frontière.
Les trains venalit du Royaume d'Italie continueront jusqu'à Lo-
carno et les trains partant de Suisse iront jusqu'å Domodossola.
Art. 5.
Ies détails du service conunun d'exploitation seront concertés diretsement entre la compagnie italienne. et le chemin de fer suisse et feront l'objet d'uile convention spéciale qui sera soumise ù
l'approbation
des deux Gouvernements contractants à la demandedes autorités compétentes.
Art. 6.
Les formalités douainières se feront, conformément aux pre- scriptions et aux conditions de la donane tie l'Etat respectif, pour l'Italie à la « fermata della dogana » et pous la Suisse à l'arret de «Camedo-confine » pour le trafic des voyageurs et à la gare de Caniedo pour le trafic des marchandises et du bétail.
Art. 7.
Le service des
postes,
du téléphone et. le cas échéant, du té-16graphe
sera réglé par une entente spéciale entre les administra- tions.compétentes des deux Etats.Art. 8.
Les administrations exploitantes seront autorisées par led Goti- Vernements des deux parties contractantes à introduire sur - le territoire de l'autre Etat, exempt rle droits de
gouane
et en quan- tité nécessaire, tout le matériel qu'exige leur service d'exiploi- tation.Art. 9.
La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des adininistrations exploitantes, sous la surveillance des autorités colapétentes de chacun des deux pays et d'après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.
Art. 10.
Dans le cas oft il serait décidé d'arrêter un. employé occupé à l'exploitation du
cþemin
de fer Locarno-Domodossola, les auto- rités des Etats contractants auront égarcl aux exigences du service du chemin de fer et, si les circonstances le permettent, en infor- meront en teraps utile le service dont relève immédiatement l'ém- ployé, de façon qu'il puisse, lo cas échéant, être remplacé.Art. 11.
La
présente,
convention sera ratifiée et les ratifications en serontéch4ngées
à Rome, le plus tot que faire se pourra. Elle entrera-en vigyeur le jour de l'échange des ratifications et demeu- rera exécutoirejusqu'à
l'expiration d'une année à partir du jour oti elle seradénoncée ipar l'une õu Pautre des Hautes Parties con- tractantes.En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Con- Vention ét y ont ap:posé leurs cachets.
Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1919,
(L.
8,.)
S. SONNINO. (L.S.)
H. DE SEGGESSER.Visto, d'ordine di Sua Maestå 11.Re: ' Il Ministro per gli affari esteri:
AIUSSOLINI.
In
vii•tù
delladelegazione
dipoteri
conferitial
Governodel.
Re pon lalegge
3 dicembre.1922,
n.1601;
Visti i
decreti-legt.,re
21aprile 1919,
n.003,
27 ottobre1922, ii.'1479,
e 8marzo1923, n..616;
Udito il
Consiglio-dei Ministri;
Sulla
propósta
del Nostro MinistroSegrätario
di Stato perPeconomia ilhzionälé,, di,
concerto con ilPresidente
del Øon.siglio
deiafiniari, Ministro
perl'iitterno,
con i Ministri per lefinaliz,e,
per lagitistizia
egli affai•i
di culto e per le co-lunie;
Abbiamo
ûecretato e decretiamo:Trrono I.
Estensionc cd
oggetto
-dell'assielirazione.Art. 1.
E'
obbligatoria
Passicurazione contro la invalidità e lavecphiaia
per le perstme di ambo i. sessi che hannocompiuta
Petà di 15 anni e non
superata quella
di 65anni
e che pre- stanoPopera
loro alledipendenze
di altri come :' 1°
Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti
edimpiegati
in genere delleindustrie,
dei
commerei, de1Pagricoltura,
compresa lacaccia
e la pe- sca, deipubblici servizi,
delleprofessioni liberali,
e coloroche lavorano a
domicilio
per conto dialtri, intendendosi
per taliquelli
cheeseguiscono
lavorosalariato
per conto diun
imprenditore,
nellapropria
abitazione o in locali che non siano dipertinenza delPimprenditore
nèsottoposti
allo suavigilanza diretta;
2° Domestici e persone che
prestino stabilmente l'opera
loro nei servizi familiari.Gli stranieri che lavorano nel
Regno
in una dellecatego-
rie indicate nel
presente
articolo sonosoggetti alPobbligo
delPassicurazione secondo le norme del
presente decreto;
essi
però
non sono ammessi agodere
dellaquota d'integra-
zione dello Sttato
'se
non nel caso in eni unospeciale
ac-cordo con
il
loro paesed'origine
abbia assicurato ai citta- dini italiani un trattamento direciprocità.
Art. 2.
L'obbligo dell'assicurazione,
secondo ilprepente decreto,
non ái
applica
:1•
Agli impiegati
ed assimilati, secondo: il contrattod'impiego privato,
la cuiretribuzione, ragguagliata
a mese,superi
leJ
800;2° Alle persone della
gente
di mare durante ilperiodo
diarruolamento su navi
nazionali, quando
per taleperiodo
contribuishano alla
Çassa
invalidi della mariliamercantile;
3
Agli agenti
edimpiegati
delloStato,
delle Ferrovie delloStato,
dell'Amministrazione della RealCasa,
'delle Prd- tincie, dei Comuni e delle istituzionipubbliche
di benefi.cenza.
Nel
regolamento
sarà stabilito inquali casi,
en oquali
liniiti e con
quali
condizioni ilpresente
decreto, siapplichi
hi
dipendenti
daistituti pubblici
o da aziendeprivate pei quali, allä
data del 1°Inglio 1920,
era assicurato un tratta-mento di
pensione
nei casi d'invalidità odi vecchiaia;
e768
16-n.-1921--- GAZZETTA IJFFICLkLE DEL REGNO D'ITALIA ---N. 40I
saranno anche stabilite le modalità per coordinare il pre- sente decreto con le
disposizioni
delPart. 13dèl
dec'reto-legge
26maggo 1918,,
n.738,
sulConsorzio obbligatorio 'per
la industria
zolfifera'
siciliana.Nel
regolamelito
saranno anchestabilite
le norme, per laliquidazione
dellopensioni
asfavore dellagente
dimareche,
oltre alla
navigazione mercantile,
possa farvaleresperiodi
dicontribuzione
obbligatoria in conformità
delpresente
de.creto.
Art. 3.
L'assicurazione ha per
iscopo pirincipale l'assegnazione
dipensione
nel caso diinvalidità
al lavoro e nel caso di vec- chiaia. Essa ha inoltre periscopo:
1° La concessione diun assegno
temporaneo
mensile incaso di morte
degli assicurati;
2 La
prevenzione
e la cura della invalidità.Trooto II.
Contributi,
Ark 4.Si
provvede agli scopi
indicati nell'art. 3 colcontribiito
degli assicurati,
conquello
dei datori di lavoro e col toit- corsodello-Stato.
I
coniributi
sonostabiliti,
in relazione allaretribližibue percepita dalPassicurato, 1,1ella seguente
misurn:Per coloro la cui retribuzione
giornaliera:
Contributoquindicinale
acarloo acariep.
de1Passien- del datoro rato dilavoro
òfinoaL.S...0.50
0.50oltre L. 2 fino a 4 . . . . . . . 1- 1- oltre L. I tino a 6 . . . . . . . 1.50
1.50,
offre L. U lino a 8 . . . . . . . 2- 2- oltre L. 8 finoa10 . . . . . . . 2.50 2.50
oltreL.10...û-
3-Col
regolamento
sarannostabilite le norme per la deterini- nazione delhi. retribuzioneagli
effetti della misura del contri- butoe saranno altresì stabilitespeciali disposizioni
per i la.voratori della terra e per i lavoratori a
domicilio,
perquanto riguarda
la retribuzione e la misura del contributoquindicinale.
Il
regolamento
stabilirà anchechi debba intendersi per da- tore di lavoro.Per talune
categorie
di n.ssicurati i contributipotranno
essere riferiti ad
apposite
tabelle di salarimedi,
da stabilirsicon le norine che saranno indicate col
regolamento.
Art. 5.
I contributi sono riscossi per inezzo di marche
quindici- nali,
daapplicarsi
sopra tesserepersonali intestate
adogni
assicuratoo con
qualsiasi
altromezzoche sin ritenuto adatto.Il datore di lavoro è
responsabile
del versamento dei con-tributi anche per la
parte
dicontributo
acui òobbligato
Pas-siourato
e la trattiene sullamercede; qualunque patto
in contrario è nullo.II'privilegio
stabilito dall'art. 1957 del Codicecivile
.per icrediti
dello Stato si estende ai creditiderivanti
dai con-tributi
diássicurazione
non versati dal datore di lavoro.I datori
di
lavoro chetrattengono
sulle mercedidelle per-
sone
obbligata alPassicurázione
sominemaggiori
diquelle
perle
quali
è concessa la trattenuta sonopuniti
con ammendaestensibile a L. 500.
In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provve.
duto al
pagamento
dei contributi oquesti
siano versati in inisura inferiore alladovuta,
il datore dilavoro,
oltre alpagamento
dei contributi o delleparti
di contributi nonversati,
tanto per laquota
aproprio
caricoquanto
perquella
a carico dell'assicurato, ù tenuto al
pagamento
di una sournaeguale
aquelho
dovuta ed èpunito
con una multanon inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.
Prima che il
giudico competeilte pronunci definitivamente
ilcontravventore,
condomanda da luisottoscritta
eche
saràconsiderata,
comeirrevocabile, può chiedere
chePapplicas
zione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal
Comitato
delPistituto diprevidenza sociale,
ilEquale potin
anche ridurrePulteriore
somma dovuta ai termini del comma
precedente.
La domandainterrompe
il corsodelPazionepenale.
La decisione
de1Pistituto
diprevidenza
sociale èdefinitiva
ed ha senz'altro forza esecutiva.Il
regolamento
determinerà le norme perPacquisto
dellemarche,
per la loroapplicazione
edobliterazione,
per laemissione e la rinnovazione delle tessere e le
modalità
per .il versamento deicontributi, quando questo
non possa esser fatto aquindicine.
Art. 6.
E'
computato
utileagli
effetti del diritto allapensione
edella determinazione della
misura
diquesta,
ancorchò nonsia versato alcun contributo:
1° Il
periodo
di servizio militareeffettivo,
volontario odobbligatorio;
2° I
periodi
di malattiepurchè complessivamente
non ec-cedano i dodici mesi.
Per i detti
periodi
ditempo
si considererà come versato afavore degli
assicurati il contributoquindicindle stabilito per
la classepin
bassa diretribtizioni indicate
nelPart. 4.TITOLO
ÌII.
Prestazioni.
Art. 7.
Il diritto alla
pensione
èriconosciuto:
1° A1Petà di 65 anni
compiuti, quando
siano stati ver-sati almeno 210 contributi
quindicinali;
2° A
qualunque eth, quando
siariconosciuta
lainabilità permanente
al lavoro epurchè siano
stati versati almeno 120 contributiquindicinali.
Si considera inabile al lavoro
Paesicurato
la ouicapacità
diguadagno
è ridottaa meno di unterzo delguadagno abituale
normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa
località.
Qualora
per unsopravvenuto miglioramento
nelle condi- zioni delpensionato
non si verifichiPindicata condizione
per ildiritto
allapensione di'invalidità, questo può
essere so.speso.'
Se la invalidità
proviene
dauninfortunio
sullavoro
e sesi tratti di
persone soggette alPobbligo
de1Passicurazione controgli infortuni,
lapensione assegnata
in base al pre- sente decreto saràridotta
ad una misura taleche,
som-mata conla rendita
corrispondente
alla indennità di infortu-nio,
secondo Petàde1Pinvalido
ecalcolata
con le normestaoilite dal
regolamento
nonsugeri
la retribuzione annuadelPassicurato.
Il
regolamento stabilirà
conquali
normepotin
essere so.speso il diritto alla
pensione
oridotta
la misura diquesta,
nel caso di invaliditàprocurata
con dolodelfassicurato
enegli
altri casi che sarannodeterminati
dalregolamento
stesso.
10-r-1924--- GAZZETTA
UFFICIALE
DEL REGNOD'ITALIA
---- N. 40769
Art. 8.
La
pensione
ècostituita
dadue parti:
1° Una
parte corrispondente
ai contributidell'assicuratá
e del datore di
lavoro;
2° Una
parte corrispondente
al concorso dello Stato.La
parte
dipensione
annuacorrispondente
aicoritriliuti
dello assicurato e del datore dilavoro
è stabilita inragione
del GG per cento
sull'importo complessivo
deiprimi ‡20
con-tributi
quindicinali;
del 50 per centosulPimporto
dei suc-cessivi 120 contributi
quindicinali;
del 25 per cento sui con- tributi rimanenti.La
parte
dipensione
annua a carico dello Stato è stabilita mella misura di 100 lire.Col
regolamento
saranno stabilite le normeper
laliquida-
rione ed il
pagamento
dellepensioni.
Art. 9.
Nel caso in cui unassicurato muoia
prima
di averliqui-
data la
pensione
ècorrisposto
un assegno mensile di L. 50 per seimesi,
a decorrere dallamorte,
alconiuge superstite, purchò
nonseparato
perpropria colpa
epurchè, inoltre,
ove
superstite
sia ilmarito, questo
sia inabile al lavoro.Qualora l'assicurato
non laseisuperstite
ilconiuge
o nonsussistano per
questo
le condizioni richieste per averdirittoll'assegno, questo spetta
aifigli
di età inferiore ai 15 anni.L'assegno può
esserecorrisposto
in tutto o inparte
aifigli
di età
inferiore
ai 15anni,
per deliberazione del compe- tente istituto dipresidenza sociale, semprechò
concorranofondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non
provveda
convenientemente ilconiuge superstite.
Contro le decisioni delPistituto è ammesso ricorso al Comitato esecu-tivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel
regolamento.
Metà dell'onere
dipendente
dalpagamento degli assegni
òa carico dello
Stato,
sui fondi di cui al successivo art. 33.Art. 10.
Nei casi in cui vi sia la
possibilità
di attenuare oppure di eliminare la invaliditàgià accertata,
mediante una curaopportuna
o con il ricovero inunospedale,
la Cassa nazio- nale per le assicurazioni socialipuò adottai•e
talirimedi, purchè
ilpensionato
vi consenta. Così pure se constiche,
mercòopportune
cure o con il ricovero in unospedale,
possaessere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare in-
valido,
la Cassa nazionalepuò sottoporre l'assicurato
a tali mezzipreventivi
di cura,purchè
esso vi consenta.Le spese del trattamento sanitario e della
ospedalizzazione,
nei casi
precedentemente considerati,
sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.indipen- dentemente
dalle altreprestazioni considerate
inquesto
de-creto.
Art. 11.
Le
pensioni
costituite in forza delpresente
decreto non'possono
esserecedute,
nèsequestrate,
se non nell'interesse distabilimenti pubblici ospitalieri
o di ricoveri per ilpaga-
mento dellediarie
relative.'Art. 12.
. Gli
assicurati
che hannocompiuto
il 60° annö di età ë rag-giunto almeno
240 contributiquindicioli
possono ottenere.nneo-chè non siano riconosciuti inabi?i al
lavoro,
laliquida- zione anticipata
dellapropria pensione.
In tal caso alla misura normale della
pensione
risultante dall'art. 8 siapplica
laseguente
riduzione:'del 37 per cento se l'assicurato ha
compiuto
00anni;
del 32 per centose
l'assicurato
hacompiuto
01anni;
del 20 per cento se Passicurato ha
compiuto
62anni;
del 19 per cento se l'assicurato ha
compiuto
63anni;
del 10 percentosel'assicurato ha
compiuto
64 anni.Tale riduzione si
applica
anche allaparte
dipensione
acarico dello Stato.
Per i
periodi
di lavorosuccessivi
alcompimento
del 60°anno
di
età e fino alcompimento
del 65° annosussiste,
ancheper
gli
assicurati che si siano valsi della facoltàprevista
nelpresente
articolo e per irispettivi
datori dilavoro, Pobbligo
del contributo in conformità del
presente
decreto. Tale con- tributo duraluogo
ad una successivaliquidazione
a 65 afinicon le norme dell'assicurazione facoltativa.
TITOLo IV.
Organi
dell'assicuraz ionc.Art. 13.
Organo
dell'assicurazione per la invalidità e per la vec- chiaia à la Cassanazionale
per le assicurazionisociali, già
Cassa di
previdenza
per l'invalidità e vecchiaiadegli operai,
la
quale
esercita localmente leproprie
funzioni a mezzo diIstituti di
preridenza sociale.
Art. 14.
La Cassa nazionale per le
assicurazioni
sociali èregolata
dal
presente
decreto e dallalegge (testo unico)
30maggio 1907,
n-.376,
inquanto
non sia modificata dalpresente
de-creto.
L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ò
distiplinato
dallo statutoorganico, approvato
conR. decreto 30
maggio 1920,
n.772,
e modificato con R. de-creto 31
luglio 1921,
n. 1115.Il detto statuto
potrà
essere successivamente modificatocon
Regio decreto
suproposta
delConsiglio
di amministra- zione della Cassa.Art. 15.
Il
Consiglio
,di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito conRegio dooreto,
promosso dal Ministro per l'economia
nazionale,
di concertocon
quello
per lefinanze,
ed ècomposto
daiseguenti
membri:1°Otto
rappresentanti
dei datori di lavoroe otto rappre- sentantidegli
assicuratiobbligatori, designati gli
uni egli
altri dalle
rispettive principali organizzazioni,
con le normestabilite dal
regolamento;
2°
Quattro
membri seefti fra personeparticolarmente competenti
nella materia delle assicurazionisociali;
3° Il direttore
generale
dell'Istituto nazionale delle assi- curazioni e il direttoregenerale
della Cassa nazionale d'assi- curazione pergl'infortuni
sullavoro;
4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'econö- mia nazionale e delle finanze.
Con lo stesso decreto si
provvede
alla nomina delpresi-
dente della Cassa che
piuò
essere scelto anche fra persone estranee aquelle
sopra indicate. IlConsiglio
di amministra- zione nomina nelproprio
seno duevice-presidenti
di cui unofra i
rappresentanti
dei datori di lavoro ed uno fra i rappre- sentantidegli
assicurati.Con
Regio
decreto sarannocoordinate,
con lepresenti,
ledisposizioni
contenute inaltre leggi
oregolamenti
circa laamministrazione
dellegestioni
annesse alla Cassa.gg()
10-r-1924--GAZWETTA.
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA ---.N. 40Entro un mese dalla
pubblicazione
delpresente
decretoearà
provveduto
alla conferma o alla rinnovazione dell'at- tuuleConsiglio
diamministrazione
della Cassa.Art. 1G.
I
componenti'il Consiglio
diamministrazione
durano, incárica
e si rinnovano per iltempo
e con le norme stabilitedallo statuto.
La misura
ed
il modo diretribuzione
deiconsiglieri
diam-ministrazione sono fissate
sebu Regio
decreto promosso dal Ilinistro per l'economia nuzionale di concertò conquello
per le finanze.Ai
consiglieri
di cui al n. 4 delParticoloprecedente
si ap-plicano
ledisposizioni
delPart. 6 dellalegge
30giugno 1908,
n. 304.
Art.
17.
Spetta al. Consiglio
diamministrazione
della Cassa nazio- nale per leassicurazioni
sociali:1° Promuovere le
ey,entuali
modificazioni allo statuto or-genico
dellaCassa;
2°
Compilare le
tariffe per laliquidazione,
delle renditevitalizie
relative ai versamentifacoltativi;
3° Promuovere la costituzione
degli
istituti diprevidenza
sociale, e
sorvegliare
sul lorofunzionamento;
4°
Deliberare. sulPimpiego
deifondi;
5" Deliberare
sui.bilanci:
(P Stabilire le norme per
Passunziúne
delpersonale
e lerelative
retribuzioni;
7 Esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal
presente decreto,
dalreplamento
e dallo statuto.Lo statuto e le tariffe per
la
rendite vitaliziesóno
appro-vate con decreto
Reale, promosso
dal Ministro per l'economia nazionale.Il direttore
generale
della Cassa nazionale per le assicura- zioni sociali interviene alle riunioni delCoitsiglio
con votoconsultivo.
Art. 18.
Nel seno del
Consiglio-d'Itmministrazione
della Cassa na-zionale per le assit·urazioni.
sociali.
èiptituito
un Comitatoesecutivo del
quale
fannoparte
ilpresidente,
i duevice-pre- sidenti,
i dueconsiglieri di
cui al n. I dell'art.15, quattro consiglieri
eletti dalConsiglio, due
fra irappresentanti
deidatori del lavoro o due fra i
rappresentanti degli
assicuratied il direttore
generale.
Le attribuzioni del Comitato esecutivo e lenormeper il suo funzionamento sono determinate dallo
statttto.
Art. 19.
Art. 20.
Gli istituti di
presidenza
sociale sonocostituiti,
diregola,
in
ogni
Provincia.Possono, però,
essere riunitepiù
Provincie nella circoscri- zione di un unico istituto dipresidenza sociale,
come pure possono essere costituiti in una Provincia due opiù
Istitutidi
previdenza.
sociale.Essi sono alla diretta
dipendenza
della Cassa nazionale per leaúsicurazioni
sociali e debbono:1°
ßorvegliare
e curaretuttoquanto
si attienealPappli-
cazione del
presente
decreto nellapropria
circoscrizione; 2°Suggerire
per la riscossionedei contributi, qualora
sin
opportuno derogare
al sistenta dellemarche,
norme adat-te alle
speciali contingenze
dellacircosorizione
e curare lariscossione
stessa;8° Mettersi,
inrapporto
con le società di mutuo soccorso.e altre istituzioni di
previdenza
e con leorganizzazioni
ope- raie eindustriali
dellapropria circoscrizione,
per la preven-zione e la. cura della
invalidità;
4"
Raccogliere e,istruire
le domande dipeitsione
e com-piere gli
accertamenti e le revisioni delleinvalidità, seguendo
le
direttive
che saranno datedglla
Caesanazionale;
5° Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la
previdenza libera;
0°
Esprimere
11proprio
parere circa la misura del con- tributo in relazione aquella
dellaretribuzione
e circa l'a- dozione di tabelle di salarimedi;
7° Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Coluitato esecutivo della Caesa
nazionale
per le assicura- zioni sociali.Presso ciascun istituto funzionerà un Comitato consultivo
composto
dirappresentanti
dei datori di lavoro edegli
as-sicurati. Il numero dei
componenti
e le attribuzioni del Co, mitato,sono fissate dalregolamento.
Art. 21.
GPimpiegati degli
istituti diprevidenza
socialefanno, parte
del ruolodegli impiegati
della Cassa nazionale per le assicurazionisociali;
essi sono nominati e possono essere re- vocati e traslocati dalComitato
esecátivo della Caesa se- condo ilproprio regolamento
interno.Art. 22.
I fondi della Cassa
nazionale
per le assicurazioni socialisono
impiegati.
con le norme e nei limiti fissati dalregola, mento,
nei modi stabiliti dalPart. 12 dellalegge (testo unico)
30
maggio 1907,
n.376,
ed inquegli
altri chepotranno
essere stabiliti conItegio decreto,
suproposta
dei Ministri per le finanze e per Feconomia nazionale.Le
funzioni
di sindaci della Cassa nazionaleiter
le assicu- razioni sor.iali in conformità alledisposizi,oni
dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da unCollegio
costi-tuito da un
consigliere
della Corte deiconti, designalo
dalpresidente
delktCorte medesima,
da un funzionario del Mi-Histeio
delPeconomianazionale,
da un funzionario del Mi-nisfero
delleJinanze, designati
dairispettivi Ministri,
da unrappresentante
dei datori di lavoro e da unrappresentante degli adienrati, designati
dallerisþettive principali organiž-
Art. 23.
La Cassa nazionale per le assicurazoni sociali e
gli
isti-tuti di
presidenza
socialegodono
di tutte le esenzioni tiscaliconcesse dalla
legge (testo unico)
30maggio 1907,
n.376,
eda altre
leggi
alla Cassa nazionale dipruidenza.
Art. 24.
ZuZIOlU.
Per cia.seuno dei
predetti componenti
delCollegio
è nomi. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali hafacoltà,
nato en
sindaco supplente.
con le norme e nel limitielie saranno stabiliti dalregohmen-
Il decreto Reale di cui alParticolo 16 stabilisce pure il