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SCUOLA MEDIA "ULDERICO SACCHETTO" VIA STEFANO BORGIA N.110 -ROMA MUNICIPIO ROMA XIV

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Academic year: 2022

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nome elaborato

data 2018 SCHEMA CONTRATTO

E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

nome file scala

revisione:

Direttore Tecnico: Ing. Antonio Fernando di Lorenzo Responsabile del Servizio: Arch. Simonetta Ciccalotti Coordinatore dell'Ufficio: Ing. Daniele Origlia

MUNICIPIO ROMA XIV

Progetto Esecutivo

Direzione Tecnica Servizio Edilizia Pubblica

Ufficio Progettazione Manutenzione Edicifi Pubblici

SCUOLA MEDIA "ULDERICO SACCHETTO"

VIA STEFANO BORGIA N.110 -ROMA

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110

Responsabile del Procedimento: Arch. Simonetta Ciccalotti Progettista: Ing. Daniele Origlia

C.S.P.: Ing. Daniele Origlia

Progettista: R.T.P. Ing. Vito Aliquò

Gruppo di Lavoro

Tav. 28 PROGETTO

Municipio Roma XIV

ROMA CAPITALE

Q S P

R

(2)

CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE D’APPALTO PER:

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV

QUADRO ECONOMICO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV.

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV.

Descrizione Importo Aliq.

IVA IVA Totale lordo

A LAVORI

Tot. lavori € 593,482,03 22% 130,566.05 724,048,08

1

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 40,289.16 22% 8,863.62 49,152.78

2

Importo a base di gara (soggetto a ribasso)

€ 553,192,87 22% 121,702.43 674,895.30

Tot. A=A1+A2

IMPORTO TOTALE LAVORI

593,482.03 22% 130,566.05 724,048,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA

STAZIONE APPALTANTE

1 Opere in

economia € 5.471,05 22% 1,203,63 6.674,69

2 Spese tecniche € 39.407,32 22% 8,669.61 48.076,93

3 4% inarcassa sulle

spese tecniche € 1.576,29 22% 346.78 1.923,08

4

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 1,50% di A

€ 8.902,23 0% 0.00 8.902,23

5 Contributo

Autorità € 375.00 0% 0.00 375.00

Tot.

B=B1+B2+B3+B4+B5

TOT. SOMME A

DISPOSIZIONE € 55.731,90 22% 10.220,03 65.951,92

(3)

Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 2/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

.

Tot. A+B IMPORTO

COMPLESSIVO € 649.213,93 22% 140.786,07 790.000,00

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti Ing. Daniele Origlia

RTI Ing. Vito Aliquò

Tempo utile 150 gg naturali e consecutivi

Impresa:

(4)

Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 3/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

.

PARTE PRIMA: SCHEMA DI CONTRATTO

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 CONTRATTO, LINGUA UFFICIALE

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Roma Capitale, ANAC, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l’igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l’edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto.

L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L’appaltatore, con la firma del contratto, assume l’obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la realizzazione a misura dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. Le opere e le forniture s’intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, conformi alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

5. Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente appalto è il seguente: ……….

6. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente appalto è il seguente: ……….

Descrizione degli interventi:

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 possono riassumersi secondo le seguenti macrocategorie:

1. Eliminazione delle infiltrazioni intervenendo su tutta la copertura;

2. Ripristino degli elementi strutturali ammalorati;

3. Messa in sicurezza dell’intradosso del solaio;

4. Adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia;

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Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 4/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

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5. Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature in vetrocemento;

6. Opere di prevenzione antincendio.

ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO, OPERE COMPRESE

1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito, sommando l’importo dei lavori a misura con gli oneri della sicurezza. Vanno a definire l’importo totale del finanziamento anche le somme a disposizione della stazione appaltante. L’importo del finanziamento è suddiviso secondo il seguente schema:

DESCRIZIONE TOTALI (€uro)

1 Lavori a misura 553.492,87

2 Oneri della sicurezza 40.289,16

IMPORTO TOTALE, COMPRESI ONERI DI SICUREZZA 593.482,03

IMPORTO PER LAVORI IN ECONOMIA 5.471,05

IMPORTO PER SPESE TECNICHE 39.407,32

TOTALE 638.360,40

I.V.A. (22%) 130.566,05

INCENTIVO art. 113 D.Lgs 50/2016 1,50% 8.902,23

4% INARCASSA sulle spese tecniche 1.923,08

CONTRIBUTO ANAC 375,00

IMPORTO COMPLESSIVO 790.000,00

N° DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Importo delle singole categorie

di lavoro [€]

T O T A L I [€]

CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA

OG1 – EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI

1 Demolizioni, trasporti e compensi 11.061,37 1,864

2 Opere murarie 37.873,61 6,382

3 Impermeabilizzazioni 142.579,76 24,024

4 Opere compartimentazione antincendio 18.622,57 3,138

5 Massetti e pavimenti 0,00 0,000

6 Opere da fabbro e serramenti 8.131,49 1,370

7 Opere di ripristino strutturale 3.908,06 0,658

8 Opere di rinforzo e protezione 190.028,47 32,019

9 Intonaci 11.911,14 2,007

10 Rasature, finiture e tinteggiature 31.251,57 5,266

13 Opere provvisionali 26.710,51 4,501

14 Altri oneri di sicurezza 13.578,65 2,288

Totale OG1 495.657,20

OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI

1 Rimozione impianto 3.694,80

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Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 5/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

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2 Opere Impiantistiche 94.130,03

Totale OG11 97.824,83

TOTALE 593.482,03

Incidenza mano d’opera 43,50%

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1 al netto degli oneri della sicurezza, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2, non soggetto a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

3. Incidenza mano d’opera 43,50 %

4. I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente contratto.

Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate:

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI (COMPRESO SICUREZZA ESCLUSA IVA)

OG1 II € 495.657,17

CATEGORIA SCORPORABILE

OG11

I € 97.824,83

ART. 4 OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI

Sono escluse le opere/forniture/servizi relative ad opere a lavori necessitanti di tecniche specializzate d’intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che la Amministrazione Comunale ritenga di far eseguire da altre Imprese.

La scelta dei materiali, delle opere e dei mezzi operativi, oggetto delle forniture da compensare mediante rimborso a fattura, verrà eseguita ad esclusivo giudizio dell’ufficio dell’Amministrazione competente e potrà riguardare anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto.

Il corrispettivo delle suddette fatture potrà essere corrisposto attraverso l’appaltatore.

Corresponsione attraverso l’Appaltatore

L’Appaltatore, nel caso di rimborso suo tramite, ha l’obbligo di presentare la fattura quietanzata.

L’ammontare delle fatture di pagamento verrà rimborsato all’Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture regolarmente quietanzate (incrementato dall’eventuale interesse legale vigente, valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato).

Sia l’ammontare della fattura che il relativo interesse non sono soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d’asta.

ART. 5 FORMA DELL'APPALTO

• Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 .

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Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 6/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

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• L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 come corretto ed integrato dal D.Lgs 56/2017 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

• Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

• I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 come corretto ed integrato dal D.Lgs 56/2017.

Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rimanda alla PARTE SECONDA:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ E DELLE LAVORAZIONI.

ART. 6 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto:

a) la legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 pe quanto non abrogato;

b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R.

207/2010 nelle parti ancora vigenti;

c) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

e) Le linee guida A.N.A.C.

f) Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;

g) Legge 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.;

h) la Tariffa dei prezzi della Regione Lazio - edizione 2012;

i) l’elenco prezzi posto a base di gara;

j) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;

k) il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori;

l) le relazioni, gli elaborati grafici progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia;

m) il “protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

n) il “Protocollo d’integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.40 del 27 febbraio 2015;

o) il “protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015.

E specificatamente per quanto riguarda gli interventi relativi all’eliminazione del materiale contenente fibre di amianto:

- D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.

82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

- L. 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976 - Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

- D.P.R. 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

- D. Min. Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

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Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 7/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

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- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

- D. Min. Industria 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994.

- D.Min. Sanita' 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

- D.Min. Sanita' 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L. 257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Integrato e modificato dal D.Lgs 8/11/1997, n. 389).

- D.Min. Industria 12 febbraio 1997 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.

- D.P.C.M. 21 marzo 1997 - Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall’art. 6 della legge 25/01/1994, n. 70.

-D.Min. Industria 26 marzo 1998 - Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione.

-D.M. 27 settembre 2010.(conferimento in discarica di materiali contenenti amianto) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo.

ART. 6 BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

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ART. 7 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in:

__________________________________________________________________________________

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato immediatamente all'Amm.ne Comunale, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.

A tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto

L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione di apposita penale.

ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione definitiva

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, prima della sottoscrizione del contratto o, in caso di consegna ad urgenza, prima della consegna dei lavori, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva di cui all’art. 103, del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10%

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.

1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di quindici giorni decorrenti

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Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 9/46 Capitolato Speciale d'Appalto

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dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

Nel caso di rescissione d'ufficio del contratto l’Amministrazione ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel completamento dei lavori

Requisiti di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILIÀ . RISPETTO NORMATIVA SUBAPPALTO – ANTIMAFIA – CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Obblighi di tracciabilità

L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

“Art. 9 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa (….) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..) i tra del contratto sottoscritto con Roma Capitale , identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i. L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a Roma Capitale)”

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L.

136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non in via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali

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preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Subappalto:

condizioni generali

E’considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%

dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come integrato e/o corretto dal D.Lgs. 56/2017.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

In particolare, l’Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni ;

e) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

f) che dal contratto di subappalto risulti che l’Impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

g) che l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’Autorità competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente Capitolato Speciale d’Appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

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L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

pagamento dei subappaltatori

Sussiste obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla D.L., entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici, o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli art.30, commi 5 e 6.

condizioni aggiuntive sul subappalto:

a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte dell'Amministrazione, circa la propria regolarità contributiva dovrà trasmettere i modelli di autodenunce e le ricevute di pagamento degli ultimi 4 mesi all’INPS, INAIL, Casse Edili. Dovrà essere altresì fornito il libro matricola della ditta subappaltatrice nonché specifico elenco del personale assegnato alle lavorazioni;

L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la certificazione di correttezza contributiva circa la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13 e in concomitanza dell’emissione di ogni S.A.L.;

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia .

L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.

L’Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e presentarle all’approvazione del coordinatore per la sicurezza.

Antimafia

Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e del D.Lgs. 159/2011, le Imprese subappaltatrici, dovranno dichiarare di non essere sottoposte ad alcun procedimento e produrre la documentazione necessaria per richiedere alla B.D.N.A., la prescritta “comunicazione”.

Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.

Decorso il termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del

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D.Lgs 159/2011. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 136/10 di cui sopra, l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.

Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.Lgs. 159/2011.

Clausole aggiuntive

1. protocollo d’intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Roma Capitale - (Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture)

A seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data 21 luglio 2011, di Roma Capitale del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Roma, relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione dei lavori in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati:

• Trasporto di materiali a discarica;

• Trasporto e smaltimento dei rifiuti;

• Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

• Fornitura e trasporto di calcestruzzo;

• Fornitura e/o trasporto di bitume;

• Noli a freddo di macchinari;

• Fornitura di ferro lavorato;

• Fornitura con posa in opera;

• Noli a caldo;

• Autotrasporti;

• Guardiania di cantieri.

La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.

In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub- contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.

2. Adesione dell’appaltatore al “Protocollo di Integrità” approvato da Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40

Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:

o si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

o dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;

o dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

o dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

o dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;

o si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di

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turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

o si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

o si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

o si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

o dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R.

16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

o dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

o si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

o si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- E. noli a freddo di macchinari;

- F. forniture di ferro lavorato;

- G. noli a caldo;

- H. autotrasporti per conto di terzi - I. guardiania dei cantieri.

o Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

o L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa

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presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 10 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED

ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori (cfr art. 30 comma 4).

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

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L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali, l’impresa subentrante è tenuta ad assumere, alle condizioni di cui al precedente comma, i lavoratori già impiegati nell’appalto di che trattasi. L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni bimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la apposita penale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.50/2016 secondo quanto prevede l’art.30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016

ART. 11 DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE

Direzione lavori

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.

Direzione del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un direttore del cantiere ed il capo cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere iscritto ad un albo professionale, di comprovata competenza e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire ed abilitato ai sensi del D. Lgs.

09/04/2008 n. 81.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere di comprovata competenza professionale.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

(17)

Roma Capitale -Municipio Roma XIV Monte Mario Pag. 16/46 Capitolato Speciale d'Appalto

Per accettazione Il Responsabile del Procedimento Progettisti L’Impresa ………. Ing. Daniele Origlia RTI Ing. Vito Aliquò

.

Nell’accettazione dell’incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt.20 “condotta dei lavori”,12 “piano per la sicurezza ed igiene del lavoro”,11 “direttore di cantiere”,13 “controllo del personale di cantiere” ».

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

a) dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di Capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori

b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

a) che il piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. omonimo, sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell’immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia, da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale.

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. "Controllo del personale impiegato in cantiere";

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provvederà a dare tempestiva comunicazione, scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

La sostituzione per qualunque motivo del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione delle persone designate alla Direzione del Cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato compreso l’accettazione dell'incarico conferito, e le dichiarazioni sulla conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

ART. 12 PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:

o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008;

o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento allegati al progetto nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

È altresì previsto che l’impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

L’Amm.ne Comunale, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

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