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REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO TITOLO I PARTE GENERALE...3

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REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

TITOLO I – PARTE GENERALE ... 3

CAPO I - DEFINIZIONI... 3

ART. 1 – DEFINIZIONI... 3

CAPO II - OFFERTA DIDATTICA... 3

ART. 2 - ATTIVITÀ FORMATIVE... 3

ART. 3 - TITOLI E CORSI DI STUDIO... 3

ART. 4 - CORSO DI LAUREA... 4

ART. 5 - COSO DI LAUREA SPECIALISTICA... 4

ART. 6 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE... 5

ART. 7 - CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA... 5

ART. 8 - CORSO DI MASTER... 5

ART. 9 - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO... 6

ART. 10 - ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE... 6

ART. 11 - AMMISSIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE... 6

ART. 12 - CREDITI FORMATIVI... 7

ART. 13 - PASSAGGI TRA CORSI DI STUDIO ALLINTERNO DELL’ATENEO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI... 7

ART. 14 - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO... 8

CAPO III - STRUTTURE DIDATTICHE... 8

ART. 15 - STRUTTURE DIDATTICHE... 8

ART. 16 – FACOLTÀ... 9

ART. 17 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE... 9

ART. 18 - CORSI DI STUDIO... 9

ART. 19 - COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO... 10

ART. 20 - COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO ED IL SOSTEGNO DEGLI STUDENTI... 10

ART. 21 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO... 10

ART. 22 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO... 10

ART. 23 - CORSI DI STUDIO REALIZZATI CON IL CONCORSO DI PIÙ FACOLTÀ... 11

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE... 12

ART. 24 - CALENDARIO ACCADEMICO... 12

ART. 25 - MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI E GUIDE DELLO STUDENTE”... 12

ART. 26 - ARTICOLAZIONE IN MODULI DEI CORSI DI INSEGNAMENTO... 13

ART. 27 - ORARIO DELLE LEZIONI E DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI... 13

ART. 28 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA DELL’UNIONE EUROPEA DIVERSA DALLITALIANO... 13

ART. 29 - VERIFICHE DEL PROFITTO... 13

ART. 30 - PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO... 15

ART. 31 - COMMISSIONI PER LACCERTAMENTO DEL PROFITTO... 15

ART. 32 - NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA... 16

ART. 33 - PIANI DI STUDIO... 16

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ART. 34 - MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE

ALLESTERO... 17

ART. 35 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO... 17

ART. 36 - CORSI INTENSIVI... 18

ART. 37 - AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE... 18

ART. 38 - SERVIZIO DI ATENEO PER L’ ORIENTAMENTO... 19

ART. 39 – TUTORATO... 19

ART. 40 - ATTIVITÀ DI TUTORATO AI SENSI DEGLI ART. 12 E 13 DELLA LEGGE 341/90... 20

ART. 41 - TIROCINI... 20

ART. 42 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DELLA QUALITÀ E DELLEFFICACIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE. ... 21

ART. 43 - ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI AI DOCENTI ED AI RICERCATORI... 21

ART. 44 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CARRIERE DEGLI STUDENTI. ... 21

ART. 45 - STUDENTI REGOLARMENTE IN CORSO”, “NON REGOLARMENTE IN CORSOE FUORI CORSOE RINUNCIA AGLI STUDI... 21

ART. 46 - IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI... 22

ART. 47 - STUDENTI STRANIERI. ... 22

CAPO V - DOVERI DEI DOCENTI E DIRITTI DEGLI STUDENTI... 22

ART. 48 – DOVERI DEI DOCENTI... 22

ART. 49 - DIRITTI DEGLI STUDENTI... 23

ART. 50 – PUBBLICITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELLE DECISIONI ASSUNTE... 24

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI ... 24

ART. 51 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO... 24

ART. 52 - NORME TRANSITORIE... 24

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TITOLO I – Parte Generale

CAPO I - Definizioni

Art. 1 – Definizioni Ai sensi del presente Regolamento si intende:

• per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

• per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

• per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e di Specializzazione, come individuati nell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509

• per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Specialistica e il Diploma di Specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;

• per classe di appartenenza di Corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 e dei Decreti Ministeriali del 4 Agosto 2000 e del 28 Novembre 2000;

• per settori scientifico-disciplinari, quelli determinati dal Decreto Ministeriale n. 175 del 4 Ottobre 2000 e definiti dalle declaratorie in esso contenute ed eventuali successive modificazioni;

• per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

• per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;

• per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;

per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

CAPO II - Offerta Didattica Art. 2 - Attività formative

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di

assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio (anche svolte all’esterno dell’Università), alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Art. 3 - Titoli e Corsi di studio

1. L’Università della Calabria rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello: la Laurea e la Laurea Specialistica.

2. L’Università della Calabria rilascia altresì il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca ed il Master universitario di primo e secondo livello.

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3. La Laurea, la Laurea Specialistica, il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca.

4. I Corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, dei Decreti Ministeriali del 4 Agosto 2000 e del 28 Novembre 2000 e di eventuali successivi ulteriori decreti del Ministro.

I titoli conseguiti al termine di Corsi di studio dello stesso livello appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale.

5. I Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica si svolgono nelle Facoltà. Specifici Corsi di studio possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà

6. I titoli di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni che definiscono le modalità di offerta delle attività formative, di gestione congiunta dei Corsi di studio e di rilascio dei titoli. Tali convenzioni sono approvate, su proposta della/e Facoltà interessata/e, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi ad un Corso di Laurea: (a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;

(b) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo; (c) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

3. E’ altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I contenuti di tale adeguata preparazione iniziale sono indicati nell’Ordinamento didattico e, più in dettaglio, nel Regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea. La verifica del possesso di tale preparazione e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi necessari per la sua acquisizione sono disciplinati dagli artt. 16, 37 e 38 del presente Regolamento.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni.

Art. 5 - Coso di Laurea Specialistica

1. Il Corso di Laurea Specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea Specialistica occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

3. Nel caso di corsi di Laurea Specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari indicati nei relativi Regolamenti didattici. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui all’art. 37 del presente Regolamento.

4. Nel caso di Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, e nel caso che ciò sia previsto da un decreto del Ministro, in deroga a quanto stabilito sopra, è possibile l'ammissione ad un corso di Laurea Specialistica: (a) ai diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; (b) ai diplomati degli istituti di istruzione secondaria di durata quadriennale che

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abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo; (c) a quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. In questo caso sarà però necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, analogamente a quanto stabilito per l’ammissione ai Corsi di Laurea.

5. Per conseguire la Laurea Specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Laurea Specialistica. La durata normale dei Corsi di Laurea Specialistica è di ulteriori due anni dopo la Laurea.

6. Negli Ordinamenti didattici dei Corsi di laurea Specialistica deve comunque essere prevista per il conseguimento del titolo di studio la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7. L’attivazione di un Corso di Laurea Specialistica è possibile solo a condizione che sia stato attivato un Corso di Laurea che prevede almeno un curriculum i cui crediti formativi siano integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea Specialistica, con l’eccezione dei Corsi di Laurea Specialistica per i quali sia prevista dai decreti ministeriali l’ammissione con il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore. Sulla base di una specifica convenzione tra l’Università della Calabria e l’Ateneo o gli Atenei interessati, il Corso di Laurea può essere attivato presso un'altra Università; la convenzione é approvata, su proposta della Facoltà interessata all’istituzione della Laurea Specialistica, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Corso di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali; esso è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

3. Fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea, il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il Diploma di Specializzazione è compreso tra 300 e 360, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, ed è determinato per decreto dal Ministro.

Art. 7 - Corso di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da apposito Regolamento.

3. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 8 - Corso di Master

1. L’Università della Calabria attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea

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Specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente, il Master universitario di primo e di secondo livello.

2. I Master universitari possono essere offerti dall’Università della Calabria anche in concorso con altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni che definiscono le modalità di offerta delle attività formative e di gestione congiunta del Corso. Tali convenzioni sono approvate, su proposta della/e Facoltà interessata/e, dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Specialistica.

Art. 9 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. L’attivazione o la disattivazione di un Corso di studio previsto dal presente Regolamento è deliberata dal Senato Accademico su motivata proposta della Facoltà interessata. Nel caso di un Corso di Laurea o di Laurea Specialistica realizzato con il concorso di più Facoltà, l’attivazione è deliberata dal Senato accademico su proposta delle Facoltà interessate e la disattivazione su proposta di almeno una di esse. Di tale attivazione o disattivazione è data comunicazione al Ministero.

3. Nel caso di disattivazioni, è comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. La proposta di disattivazione da parte della Facoltà interessata determina altresì le modalità per l’esercizio da parte degli studenti della facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 10 - Altre attività didattiche

1. L’Università, su proposta delle Facoltà anche in concorso tra loro, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può istituire:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento e di aggiornamento culturale e professionale;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.

2. L’Università altresì istituisce altresì:

a) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

b) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

3. Per la realizzazione delle attività didattiche di cui al presente articolo l’Università e le Facoltà possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque abbia interesse ad accedere all’attività didattica dell’Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all’iscrizione ad un Corso di studio, può chiedere l’iscrizione ad una o più attività formative specifiche.

2. L’accettazione dell’istanza è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio, o dei Consigli, di Corso di studio competenti.

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3. Alla conclusione delle attività formative l’iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E’ altresì diritto dell’iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell’esito dell’accertamento del profitto.

4. Il manifesto annuale degli studi indica l’importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative.

Art. 12 - Crediti formativi

1. Per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

3. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di studio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 13 - Passaggi tra Corsi di studio all’interno dell’Ateneo e trasferimenti da altri Atenei 1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della

prosecuzione degli studi in altro corso della Università della Calabria, ovvero nello stesso o altro corso provenendo da altra Università, compete al Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente, conformemente ai criteri predeterminati dalle Facoltà sulla base delle proposte elaborate dagli stessi Consigli di Corso di studio. Compete altresì al Consiglio del Corso di studio che accoglie lo studente la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art.37 del presente Regolamento.

2. E’ altresì competenza del Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all’art. 45 del presente Regolamento.

3. Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti a quell’anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l’immatricolazione a quel Corso di studio.

4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento ad un Corso di studio dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell’Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di studio dell’Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento ad un Corso di studio dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l’ 1 Giugno ed il 31 Agosto. La delibera del Consiglio di corso di studio si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di studio cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi nell’anno accademico immediatamente successivo.

6. Le domande di passaggio tra Corsi di studio della stessa Facoltà di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all’ 1 Giugno. La richiesta di passaggio

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di Corso di studio, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente. La domanda di passaggio può essere accolta, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a quello dei posti messi a concorso per l’immatricolazione in quell’anno accademico a quel Corso di studio e se lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l’immatricolazione al corso di studio cui chiede di passare.

Art. 14 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l’iscrizione ad un anno successivo al primo di un Corso di studi ed il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l’acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’accesso al Corso di studi cui chiede di iscriversi.

3. Le deliberazioni in merito all’accettazione dell’istanza, all’anno al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della sua precedente carriera in termini di crediti ed attività formative previste per il Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi è di competenza del Consiglio di Corso di studio che lo accoglie, conformemente ai criteri predeterminati dalle Facoltà sulla base delle proposte elaborate dagli stessi Consigli di Corso di studio. Compete altresì al Consiglio del Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art.37 e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all’art.

45 del presente Regolamento.

4. Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli iscritti a quell’anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l’immatricolazione a quel Corso di studio.

5. Alla domanda intesa ad ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l’anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

6. La domanda deve pervenire tra l’ 1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di studio si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi dell’anno accademico immediatamente successivo.

CAPO III - Strutture didattiche Art. 15 - Strutture didattiche Sono strutture didattiche dell’Università della Calabria:

Ø Le Facoltà;

Ø I Corsi di studio;

Ø Le Scuole di Specializzazione.

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Art. 16 – Facoltà

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento delle Facoltà sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Presso l’Università degli Studi della Calabria sono istituite le seguenti Facoltà:

• Facoltà di Economia;

• Facoltà di Farmacia;

• Facoltà di Ingegneria;

• Facoltà di Lettere e Filosofia;

• Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

• Facoltà di Scienze Politiche.

3. Entro il 20 Aprile di ogni anno, le Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano per ciascun Corso di studio il manifesto degli studi relativo all’anno accademico successivo.

4. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali dei Corsi di studio, l’elenco delle attività formative offerte e la loro distribuzione tra i periodi didattici, i programmi dei corsi di insegnamento, i termini e le modalità per l’eventuale presentazione dei piani di studio individuali, l’eventuale numero di crediti o le specifiche attività formative che è necessario aver acquisito per essere considerati studenti “regolarmente in corso” e, se del caso, le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

5. Le date delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio, se fissate, devono comunque essere in numero non inferiore a sei per anno accademico.

6. E’ responsabilità delle Facoltà - con il supporto, ove richiesto, del Servizio di Ateneo per l’Orientamento di cui all’art. 38 del presente Regolamento - l’organizzazione:

a) di eventuali attività formative facoltative propedeutiche all’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti;

b) della verifica del possesso dell’adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti e degli immatricolandi;

c) delle attività formative relative agli obblighi formativi aggiuntivi previste per gli studenti che risultassero non in possesso dell’adeguata preparazione iniziale.

7. Le attività di cui al punto (a) possono essere organizzate dalla Facoltà in proprio o in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività di cui al punto (c) possono essere offerte agli immatricolandi anche prima dell’avvio dell’anno accademico.

Art. 17 - Scuole di Specializzazione

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento delle Scuole di Specializzazione sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le Scuole di Specializzazione di cui all’art. 3.8 dello Statuto sono istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea allo scopo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali.

Art. 18 - Corsi di studio

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno i Consigli di Corso di studio formulano, ai sensi dell’art. 3.6 dello Statuto, proposte relative alla programmazione dell’offerta di attività formative ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili per l’anno accademico successivo da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

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3. Entro il 30 Marzo di ogni anno i Consigli di Corso di studio, ai fini della definizione del manifesto annuale degli studi, individuano l’offerta di attività formative per l’anno accademico successivo, la distribuzione di tali attività tra i diversi periodi in cui è articolata l’attività didattica, il piano, o i piani, di studio ufficiali, i termini e le modalità per l’eventuale presentazione dei piani di studio individuali, rendono disponibili i programmi dei corsi di insegnamento e, se del caso, definiscono le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19 - Commissione Didattica di Ateneo

I compiti, la composizione e le norme di funzionamento della Commissione Didattica di Ateneo sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 20 - Commissione per l’Orientamento ed il Sostegno degli Studenti

I compiti, la composizione e le norme di funzionamento della Commissione per l’Orientamento ed il Sostegno degli Studenti sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 21 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio contenuti nella seconda parte del presente Regolamento sono redatti nel rispetto delle disposizioni del DM 509 dell’ 11 Novembre 1999 e della susseguente normativa in materia, e sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le determinazioni relative alle denominazioni ed agli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, alle relative classi di appartenenza ed al quadro generale delle attività formative da inserire negli eventuali curricula sono assunte dall’Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

3. Eventuali modifiche degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Corso di Studio approvata dalla Facoltà.

Art. 22 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio specifica, in conformità con l'Ordinamento didattico contenuto nella seconda parte del presente Regolamento, gli aspetti organizzativi del Corso di studio.

2. Il Regolamento didattico di un Corso di studio determina, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del Corso, tra l’altro:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i contenuti, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le modalità di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) i contenuti dell’adeguata preparazione iniziale necessaria, ove previsti, già sommariamente descritti nell’Ordinamento didattico del Corso di studio, articolandoli in uno o più ambiti di conoscenza.

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3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, nel rispetto dell’obbligo di frequenza previsto dallo Statuto dell’Università della Calabria, determinano le modalità per l’accertamento della frequenza da parte degli studenti.

4. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai competenti Consigli di Corso di studio previo parere favorevole delle Commissioni didattiche paritetiche di cui all’art. 3.7 dello Statuto. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Specialistica non possono prevedere denominazioni dei Corsi e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi Corsi.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 51 del presente Regolamento, riformulano gli Ordinamenti didattici vigenti in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi Ordinamenti. Sulla base di tale riformulazione, le carriere degli studenti già iscritti verranno espresse in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi Ordinamenti.

7. Con una periodicità non superiore a 3 anni i Consigli di Corso di studio realizzano una revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

8. In occasione di tale revisione, i Consigli di Corso di Studio verificano anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di otto anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.

9. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

10. Il Regolamento didattico di un Corso di studio è deliberato dal Senato accademico su proposta del relativo Consiglio di Corso di studio approvata dalla Facoltà competente.

Art. 23 - Corsi di studio realizzati con il concorso di più Facoltà

1. La proposta di istituzione di un Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà contenente il suo Ordinamento didattico deve essere approvata nel medesimo testo da tutte le Facoltà concorrenti.

2. La proposta di istituzione di un Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà deve contenere l’indicazione:

a) della Facoltà cui è attribuita la responsabilità amministrativa del Corso di studio;

b) di quali siano le deliberazioni relative al Corso di studio che potranno essere approvate da uno solo dei Consigli delle Facoltà concorrenti, e di quale sia tale Consiglio; negli altri casi le deliberazioni dovranno essere approvate, nel medesimo testo, da tutti i Consigli delle Facoltà concorrenti.

3. Devono comunque essere approvati nel medesimo testo da tutte le Facoltà concorrenti le proposte di modifica dell’Ordinamento didattico del Corso di studio, il Regolamento didattico del Corso di studio, le proposte di modifica di quest’ultimo ed il manifesto annuale degli studi.

4. Le proposte del Consiglio di Corso Laurea o di Laurea Specialistica di attribuzione di carichi didattici vengono indirizzate per i provvedimenti di competenza alla Facoltà cui il professore o il ricercatore interessato afferisce. Le proposte del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea

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Specialistica di attivazione di Corsi di insegnamento e di attribuzione di supplenze o di contratti vengono indirizzate per i provvedimenti di competenza alla Facoltà che si fa carico del relativo onere finanziario.

5. Il Comitato di cui di cui all’art. 3.6, comma 10 dello Statuto svolge le funzioni proprie del Consiglio di Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà e si adegua ai criteri generali di funzionamento stabiliti per questo.

6. Il Comitato non può durare in carica più di un anno dalla nomina. Il Consiglio di Corso di studio dovrà comunque essere costituito entro sei mesi dall’avvio delle attività didattiche del Corso di studio stesso. Il Comitato decade automaticamente con la costituzione del Consiglio di Corso di studio.

CAPO IV - Organizzazione delle attività didattiche Art. 24 - Calendario accademico

1. Entro il 1° Giugno di ogni anno il Senato accademico, su proposta delle Facoltà, delibera per l’anno accademico successivo:

a) Le date di inizio e di fine delle lezioni, nonché la sospensione delle medesime;

b) Le date e la durata delle sessioni di esami, fermo restando che appositi appelli possono essere previsti per gli studenti fuori corso.

2. La attività didattiche di ciascun anno accademico, di norma, si articolano in tre periodi di uguale durata: autunnale, invernale e primaverile. Di norma, il periodo autunnale ha inizio dopo il 15 settembre e termina prima del 31 Dicembre, il periodo invernale ha inizio dopo l’1 gennaio e termina prima del 31 Marzo, ed il periodo primaverile ha inizio dopo l’1 Aprile e termina prima del 30 Giugno.

3. Particolari esigenze didattiche consentono al Senato accademico di accogliere proposte da parte delle Facoltà di articolare le attività didattiche in periodi didattici differenti da questi, fatta salva la durata complessiva dei periodi previsti.

Art. 25 - Manifesto annuale degli studi e “guide dello studente”

1. Entro il 15 Maggio di ogni anno il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, deliberano il manifesto degli studi dell’Università della Calabria relativo all’anno accademico successivo.

2. Il manifesto degli studi è costituito:

a) dai manifesti degli studi deliberati dalle singole Facoltà e dalle Scuole di Specializzazione;

b) dalle modalità, dai termini, dalla documentazione da predisporre e dall’indicazione delle tasse e dei contributi da versare per ottenere l’immatricolazione o l’iscrizione ai Corsi di studio;

c) dal bando di ammissione.

3. Le “guide dello studente” sono predisposte annualmente dall’Ateneo, dalle singole Facoltà, sulla base anche delle indicazioni dei Consigli di Corso di laurea e di Laurea Specialistica, e dalle Scuole di Specializzazione e sono rese pubbliche, anche per via telematica, entro il 15 Settembre precedente l’anno accademico cui si riferiscono.

4. La “guida dello studente” dell’Ateneo riporta informazioni relative agli organi dell’Università, all’organizzazione delle attività didattiche, alla residenzialità, ai diritti ed ai doveri degli studenti, e, in generale, ai servizi ed alle risorse a disposizione degli studenti.

5. Le “guide dello studente” delle Facoltà e delle Scuole di Specializzazione riportano le informazioni rilevanti contenute nel manifesto annuale degli studi unitamente alle altre norme ed informazioni, compresi i programmi dettagliati dei corsi di insegnamento, ritenute utili ad

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illustrare in dettaglio le attività didattiche programmate, la loro organizzazione, gli adempimenti cui gli studenti sono tenuti ed i loro diritti.

Art. 26 - Articolazione in moduli dei corsi di insegnamento

1. Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all’interno di quelli complessivi del corso.

2. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l’attività formativa di cui il modulo è parte.

3. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

4. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un periodo; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un periodo.

Art. 27 - Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. L’orario di ricevimento degli studenti, fissato da ciascun docente con le modalità di cui all.art.

48 del presente Regolamento, è pubblicizzato, anche per via telematica, a cura della Facoltà competente con almeno una settimana di anticipo rispetto all’inizio del mese.

2. Le Facoltà, sulla base delle eventuali proposte dei Consigli di Corso di studio, non meno di un mese prima dall’inizio di ciascuno dei periodi in cui è articolata l’attività didattica, predispongono il relativo orario delle lezioni.

3. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei docenti sono esposti in appositi albi a cura delle Facoltà e resi pubblici anche per via telematica.

4. Il Preside della Facoltà è responsabile della predisposizione dell’orario delle lezioni e della pubblicizzazione di questo e dell’orario di ricevimento degli studenti da parte dei docenti.

Art. 28 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano

La conoscenza della lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano obbligatoria per il conseguimento della Laurea è verificata secondo modalità stabilite dai Consigli di Corso di Laurea.

Art. 29 - Verifiche del profitto

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.

2. I Regolamenti didattici di Corso di studio definiscono le forme di verifica del profitto per ciascuna delle attività formative diverse dai corsi di insegnamento.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di “superata” (che determina l’acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o “non superata”. La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.

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4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine di ciascuno dei periodi didattici in cui si articola l’anno accademico ed una sessione compresa tra la conclusione di quella relativa all’ultimo periodo dell’anno accademico e l’inizio del primo periodo dell’anno accademico successivo.

5. I Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto, rispettando comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.

6. I Regolamenti medesimi possono stabilire limitazioni alla facoltà dello studente di ripetere la prova di accertamento del profitto per la medesima attività formativa nel corso dell’anno accademico. Tale principio non si applica agli studenti fuori corso.

7. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere che l’accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento possa avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.

8. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell’accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l’ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E’ possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

9. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

10. Fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme vigenti, le modalità dell’accertamento del profitto per i corsi sono stabilite dal Presidente di commissione;

l’accertamento del profitto è individuale.

11. Qualora sia prevista una votazione, l’accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all’esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

12. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l’attribuzione di un voto, ma dell’annotazione “ritirato” o “respinto” riportata sul verbale dell’accertamento: tale esito negativo non influisce né sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera universitaria dello studente.

13. Qualora sia prevista una votazione, l’esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode.

14. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

15. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all’accertamento dell’obbligo di frequenza, ai sensi dello Statuto e di quanto previsto all’art.

22 del presente Regolamento.

16. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalle Facoltà, anche per via telematica, almeno un mese prima dell’inizio delle sessioni.

17. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Preside di Facoltà.

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Art. 30 - Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall’Ordinamento didattico del Corso di studio e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa.

2. I Consigli di Corso di studio disciplinano le modalità di svolgimento delle prove finali, della loro valutazione e del conferimento del titolo di studio.

3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica delle classi linguistiche possono prevedere che la relativa prova finale sia sostenuta in lingua straniera. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Specialistica delle classi linguistiche possono prevedere che la tesi sia redatta in lingua straniera.

4. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o, nel caso in cui il Consiglio di Corso di studio non sia costituito, dal Preside della Facoltà. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da sette membri, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà cui afferisce il corso di studio.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell’Ateneo.

5. Fermo restando che la data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale prevista, le Facoltà possono prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.

6. Le modalità di calcolo del voto finale (in centodecimi con eventuale lode) con il quale è conferito il titolo di studio sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i voti riportati nelle attività formative devono essere utilizzati ai fini della determinazione del voto finale e devono essere pesati sulla base del numero dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;

b) le eventuali lodi devono essere utilizzate nella determinazione del voto finale;

c) nel caso di Laurea Specialistica, adeguato peso nella determinazione del voto finale deve essere data alla valutazione della tesi.

7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Art. 31 - Commissioni per l’accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di studi o, nel caso in cui il Consiglio di Corso di studi non sia costituito, dal Preside della Facoltà, e sono, di norma, composte da 3 membri.

2. Le Commissioni sono nominate all’inizio dell’anno accademico per la sua intera durata.

3. La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.

4. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso Corso di studio - o, se ritenuto opportuno dai relativi Consigli di Corso di studio, di più Corsi di studio di una stessa Facoltà - aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, della Commissione devono far parte tutti i docenti titolari dei corsi stessi. Il Presidente della commissione d’esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, o, se del caso, dal Preside della Facoltà.

5. La Commissione per l’accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di studio di una stessa Facoltà spetta al Preside della Facoltà.

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6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell’Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

7. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

8. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di studio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

9. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito nel Regolamento didattico del Corso di studio, o a settore scientifico- disciplinare affine.

10. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull’osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

11. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di studi, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.

12. Nella determinazione del risultato dell’accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

13. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell’esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

14. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 32 - Nomina dei cultori della materia

1. I Regolamenti dei Consigli di Facoltà disciplinano la nomina di cultori della materia ai soli fini della partecipazione alle Commissioni per le prove di accertamento del profitto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) proposta del docente titolare del corso;

b) anzianità di Laurea di almeno tre anni, o di almeno un anno nel caso di laurea specialistica, assegnisti di ricerca e dottorandi impegnati nell’attività formativa cui gli esami si riferiscono;

c) curriculum del candidato da cui emergono specifiche competenze comprovate da titoli e/o pubblicazioni nelle discipline per cui è proposto;

d) durata quinquennale della nomina.

Art. 33 - Piani di studio

1. I piani di studio ufficiali sono deliberati dalla Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio e sono riportati nel manifesto degli studi.

2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani, di studio predisposti dalla Facoltà nel cui ambito è attivato il Corso di studio o presentare, se previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio, un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto da tale Regolamento e nell’ambito delle attività formative offerte.

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3. Lo studente, sia in corso di studi che fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell’anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano i termini e le modalità per la presentazione e per l’approvazione dei piani di studio. Termini e modalità per la presentazione dei piani di studio individuali, se previsti, sono indicati nel manifesto annuale degli studi.

4. I piani di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di studio.

Art. 34 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all’estero 1. Gli studenti dell’Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso

Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. L’Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all’estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di studio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all’estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di studio delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

4. Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di studi delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti, e dell’esito dell’eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

5. Il riconoscimento ex post da parte del Consiglio di Corso di Studio di attività formative svolte all’estero è possibile anche in assenza della domanda di cui sopra da parte dello studente prima dello svolgimento delle attività stesse e/o della relativa delibera a priori da parte dello stesso Consiglio.

6. La delibera del Consiglio di Corso di studi ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell’ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

Art. 35 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. L’introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Corso di Studio approvata dalle Facoltà. In questo caso, il Regolamento didattico di Corso di studio deve prevedere uno specifico ordinamento degli studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale ordinamento deve essere articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all’acquisizione di non più di 40 e non meno di 30 crediti.

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2. Per i Corsi di studio in cui sia stato introdotto uno specifico Ordinamento per gli studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è possibile offrire specifiche attività formative svolte in orario serale ed il sabato, ed a distanza. Il Consiglio di Corso di studio può decidere di consentire l’accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno

3. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore onere per l’Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati negli studi non a tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all’autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all’esistenza di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di studi riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l’anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno per il Corso di studi cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di studi riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l’anno del Corso di studi cui chiede di essere iscritto.

In entrambi i casi:

(a) La richiesta deve essere inoltrata tra l’ 1 Giugno ed il 31 Agosto;

(b) il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico successivo;

(c) il Consiglio del Corso di studio delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico dell’anno accademico immediatamente successivo.

Art. 36 - Corsi intensivi

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 14 della L. 390/91, i Consigli dei Corsi di studio possono prevedere l’attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell’offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 37 - Ammissione ai corsi di studio e modalità di valutazione dell’adeguata preparazione iniziale

1. Per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Specialistica l’adeguata preparazione iniziale necessaria di cui all’art. 6 del Decreto ministeriale n. 509 del 3 Novembre 1999 è specificata nel relativo Ordinamento didattico. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio specificano più in dettaglio i contenuti dell’adeguata preparazione iniziale necessaria, articolandola in uno o più ambiti di conoscenza.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari fissano i requisiti curricolari e l’adeguata preparazione iniziale che devono essere posseduti per l'ammissione al Corso di Laurea Specialistica. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione iniziale di cui al presente articolo.

3. Nel caso di Corsi di Laurea Specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione iniziale previsti è condizione necessaria per l’ammissione al Corso stesso.

4. Le modalità della verifica, ove necessaria, del possesso dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica sono definite

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annualmente dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Specialistica approvata dalla Facoltà.

5. Per gli studenti che si iscrivono ad un Corso di Laurea, o ad uno dei Corsi di Laurea Specialistica di cui all’art.5 del presente Regolamento per l’iscrizione ai quali non sia necessario un titolo universitario di primo livello, se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono limitati all’ambito, o agli ambiti, di conoscenza per i quali la verifica non è risultata positiva.

6. La determinazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di accertamento del soddisfacimento di tali obblighi è di pertinenza dei Consigli di Corso di studio.

7. Lo studente che alla fine del primo anno di corso non abbia superato le prove di accertamento del profitto relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e che non abbia acquisito (i) almeno il 50% dei crediti previsti per il primo anno di corso dal suo piano di studi, o (ii) i crediti relativi a specifiche attività formative indicate dal Consiglio di Corso di Studio, sarà obbligato negli anni successivi ad inserire nel proprio piano di studi attività formative per un numero di crediti annuo non superiore a 30 e sarà oggetto di specifiche attività di tutorato. Lo studente non sarà più soggetto a tali obblighi nel momento in cui supera le prove di accertamento del profitto relative agli obblighi formativi aggiuntivi o acquisisce i crediti di cui ai punti (i) o (ii) del presente comma.

Art. 38 - Servizio di Ateneo per l’ Orientamento 1. Sono di pertinenza del Servizio le attività relative:

a) all’orientamento degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore nelle scelte relative agli studi universitari;

b) all’orientamento degli studenti e dei laureati nelle scelte relative all’inserimento nel mondo del lavoro dopo il completamento degli studi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al punto a) il Servizio può avvalersi della collaborazione di istituti di istruzione secondaria superiore.

3. Il Servizio di Ateneo per l’Orientamento fornisce attività di supporto alle Facoltà che lo richiedano relative:

a) all’organizzazione degli eventuali corsi propedeutici all’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti;

b) all’organizzazione della verifica del possesso dell’adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti e degli immatricolandi;

c) all’organizzazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi previste per gli studenti che risultassero non in possesso dell’adeguata preparazione iniziale.

4. Le attività del Servizio di Ateneo per l’Orientamento sono coordinate dalla Commissione per l’Orientamento ed il Sostegno degli Studenti, che predispone entro il 31 Maggio un piano annuale delle attività del Servizio per l’anno accademico seguente.

5. Responsabile del Servizio è il Rettore o un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori.

Art. 39 – Tutorato

1. In ogni Corso di studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

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2. Due o più Consigli di Corso di studio possono deliberare di svolgere tutte o parte delle attività di tutorato congiuntamente o in maniera coordinata, fatta salva la responsabilità di cui al presente articolo.

3. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

a) quelle relative all’ “accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;

b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;

c) i corsi intensivi di cui all’art. 36 del presente Regolamento;

d) le attività di tutorato di cui al successivo art. 40.

4. Le attività di tutorato possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

5. Competono all’Ateneo le attività di counseling psicologico e quelle di tutorato specificamente rivolto agli studenti disabili.

6. Responsabile delle attività di tutorato è il presidente del Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di studio.

Art. 40 - Attività di tutorato ai sensi degli art. 12 e 13 della legge 341/90

1. L’attività di tutorato di cui al presente articolo ha l’obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori ed i ricercatori dell’Ateneo cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

2. Entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di studio.

L’attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori.

3. A ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno, di norma, non più di 20 studenti immatricolati.

4. Ai sensi dell’art. 12 della legge 341/90, tale specifica attività di tutorato è compito istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori. Da questa attività di tutorato sono esonerati il Rettore, il Pro-Rettore ed i Presidi di Facoltà; sono altresì esonerati, se lo vogliono, i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica, i Direttori delle Scuole di Specializzazione.

5. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l’obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor.

6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell’orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

7. Il Consiglio di Corso di studio definisce le azioni atte a massimizzare l’utilizzo di questa specifica attività di tutorato da parte degli studenti e la sua efficacia.

Art. 41 - Tirocini

1. Responsabile dell’organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio di Corso di studio, che può delegare tale compito ad un docente o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.

2. Il “Servizio di Ateneo per l’assistenza alle Facoltà ed ai Corsi di studio per la realizzazione dei tirocini” assicurerà alle Facoltà ed ai Corsi di studio che lo richiedano assistenza nell’organizzazione e nella gestione delle attività di tirocinio previste negli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio.

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