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- S TRUTTURE DIDATTICHE

Art. 14 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l’iscrizione ad un anno successivo al primo di un Corso di studi ed il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l’acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’accesso al Corso di studi cui chiede di iscriversi.

3. Le deliberazioni in merito all’accettazione dell’istanza, all’anno al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della sua precedente carriera in termini di crediti ed attività formative previste per il Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi è di competenza del Consiglio di Corso di studio che lo accoglie, conformemente ai criteri predeterminati dalle Facoltà sulla base delle proposte elaborate dagli stessi Consigli di Corso di studio. Compete altresì al Consiglio del Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art.37 e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all’art.

45 del presente Regolamento.

4. Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli iscritti a quell’anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l’immatricolazione a quel Corso di studio.

5. Alla domanda intesa ad ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l’anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

6. La domanda deve pervenire tra l’ 1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di studio si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di studio cui lo studente chiede di iscriversi dell’anno accademico immediatamente successivo.

CAPO III - Strutture didattiche Art. 15 - Strutture didattiche Sono strutture didattiche dell’Università della Calabria:

Ø Le Facoltà;

Ø I Corsi di studio;

Ø Le Scuole di Specializzazione.

Art. 16 – Facoltà

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento delle Facoltà sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Presso l’Università degli Studi della Calabria sono istituite le seguenti Facoltà:

• Facoltà di Economia;

• Facoltà di Farmacia;

• Facoltà di Ingegneria;

• Facoltà di Lettere e Filosofia;

• Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

• Facoltà di Scienze Politiche.

3. Entro il 20 Aprile di ogni anno, le Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano per ciascun Corso di studio il manifesto degli studi relativo all’anno accademico successivo.

4. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali dei Corsi di studio, l’elenco delle attività formative offerte e la loro distribuzione tra i periodi didattici, i programmi dei corsi di insegnamento, i termini e le modalità per l’eventuale presentazione dei piani di studio individuali, l’eventuale numero di crediti o le specifiche attività formative che è necessario aver acquisito per essere considerati studenti “regolarmente in corso” e, se del caso, le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

5. Le date delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio, se fissate, devono comunque essere in numero non inferiore a sei per anno accademico.

6. E’ responsabilità delle Facoltà - con il supporto, ove richiesto, del Servizio di Ateneo per l’Orientamento di cui all’art. 38 del presente Regolamento - l’organizzazione:

a) di eventuali attività formative facoltative propedeutiche all’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti;

b) della verifica del possesso dell’adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti e degli immatricolandi;

c) delle attività formative relative agli obblighi formativi aggiuntivi previste per gli studenti che risultassero non in possesso dell’adeguata preparazione iniziale.

7. Le attività di cui al punto (a) possono essere organizzate dalla Facoltà in proprio o in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività di cui al punto (c) possono essere offerte agli immatricolandi anche prima dell’avvio dell’anno accademico.

Art. 17 - Scuole di Specializzazione

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento delle Scuole di Specializzazione sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le Scuole di Specializzazione di cui all’art. 3.8 dello Statuto sono istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea allo scopo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali.

Art. 18 - Corsi di studio

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno i Consigli di Corso di studio formulano, ai sensi dell’art. 3.6 dello Statuto, proposte relative alla programmazione dell’offerta di attività formative ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili per l’anno accademico successivo da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

3. Entro il 30 Marzo di ogni anno i Consigli di Corso di studio, ai fini della definizione del manifesto annuale degli studi, individuano l’offerta di attività formative per l’anno accademico successivo, la distribuzione di tali attività tra i diversi periodi in cui è articolata l’attività didattica, il piano, o i piani, di studio ufficiali, i termini e le modalità per l’eventuale presentazione dei piani di studio individuali, rendono disponibili i programmi dei corsi di insegnamento e, se del caso, definiscono le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19 - Commissione Didattica di Ateneo

I compiti, la composizione e le norme di funzionamento della Commissione Didattica di Ateneo sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 20 - Commissione per l’Orientamento ed il Sostegno degli Studenti

I compiti, la composizione e le norme di funzionamento della Commissione per l’Orientamento ed il Sostegno degli Studenti sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 21 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio contenuti nella seconda parte del presente Regolamento sono redatti nel rispetto delle disposizioni del DM 509 dell’ 11 Novembre 1999 e della susseguente normativa in materia, e sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le determinazioni relative alle denominazioni ed agli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, alle relative classi di appartenenza ed al quadro generale delle attività formative da inserire negli eventuali curricula sono assunte dall’Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

3. Eventuali modifiche degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Corso di Studio approvata dalla Facoltà.

Art. 22 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio specifica, in conformità con l'Ordinamento didattico contenuto nella seconda parte del presente Regolamento, gli aspetti organizzativi del Corso di studio.

2. Il Regolamento didattico di un Corso di studio determina, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del Corso, tra l’altro:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i contenuti, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le modalità di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) i contenuti dell’adeguata preparazione iniziale necessaria, ove previsti, già sommariamente descritti nell’Ordinamento didattico del Corso di studio, articolandoli in uno o più ambiti di conoscenza.

3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, nel rispetto dell’obbligo di frequenza previsto dallo Statuto dell’Università della Calabria, determinano le modalità per l’accertamento della frequenza da parte degli studenti.

4. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai competenti Consigli di Corso di studio previo parere favorevole delle Commissioni didattiche paritetiche di cui all’art. 3.7 dello Statuto. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Specialistica non possono prevedere denominazioni dei Corsi e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi Corsi.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 51 del presente Regolamento, riformulano gli Ordinamenti didattici vigenti in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi Ordinamenti. Sulla base di tale riformulazione, le carriere degli studenti già iscritti verranno espresse in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi Ordinamenti.

7. Con una periodicità non superiore a 3 anni i Consigli di Corso di studio realizzano una revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

8. In occasione di tale revisione, i Consigli di Corso di Studio verificano anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di otto anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.

9. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

10. Il Regolamento didattico di un Corso di studio è deliberato dal Senato accademico su proposta del relativo Consiglio di Corso di studio approvata dalla Facoltà competente.

Art. 23 - Corsi di studio realizzati con il concorso di più Facoltà

1. La proposta di istituzione di un Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà contenente il suo Ordinamento didattico deve essere approvata nel medesimo testo da tutte le Facoltà concorrenti.

2. La proposta di istituzione di un Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà deve contenere l’indicazione:

a) della Facoltà cui è attribuita la responsabilità amministrativa del Corso di studio;

b) di quali siano le deliberazioni relative al Corso di studio che potranno essere approvate da uno solo dei Consigli delle Facoltà concorrenti, e di quale sia tale Consiglio; negli altri casi le deliberazioni dovranno essere approvate, nel medesimo testo, da tutti i Consigli delle Facoltà concorrenti.

3. Devono comunque essere approvati nel medesimo testo da tutte le Facoltà concorrenti le proposte di modifica dell’Ordinamento didattico del Corso di studio, il Regolamento didattico del Corso di studio, le proposte di modifica di quest’ultimo ed il manifesto annuale degli studi.

4. Le proposte del Consiglio di Corso Laurea o di Laurea Specialistica di attribuzione di carichi didattici vengono indirizzate per i provvedimenti di competenza alla Facoltà cui il professore o il ricercatore interessato afferisce. Le proposte del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea

Specialistica di attivazione di Corsi di insegnamento e di attribuzione di supplenze o di contratti vengono indirizzate per i provvedimenti di competenza alla Facoltà che si fa carico del relativo onere finanziario.

5. Il Comitato di cui di cui all’art. 3.6, comma 10 dello Statuto svolge le funzioni proprie del Consiglio di Corso di studio realizzato con il concorso di più Facoltà e si adegua ai criteri generali di funzionamento stabiliti per questo.

6. Il Comitato non può durare in carica più di un anno dalla nomina. Il Consiglio di Corso di studio dovrà comunque essere costituito entro sei mesi dall’avvio delle attività didattiche del Corso di studio stesso. Il Comitato decade automaticamente con la costituzione del Consiglio di Corso di studio.

CAPO IV - Organizzazione delle attività didattiche

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