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ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPALI ASPETTI DELLE TRE PROPOSTE PRESENTATE IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA PER LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

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ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPALI ASPETTI DELLE TRE PROPOSTE PRESENTATE IN CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA PER LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

La Regione Liguria, al pari della Regione Piemonte, non ha finora deliberato una propria legge elettorale organica ma ha applicato, come avvenuto ancora nelle ultime elezioni, anno2015, relative all’attuale rappresentanza consiliare, la legislazione statale: in particolare, ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999, la legge 108/1968 “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale “ e la legge 43/1995 “Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”.

Le proposte di legge che qui di seguito vengono esaminate disciplinano, ai sensi della legge 165/2004 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione” il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei princìpi fondamentali previsti nell’articolo 4 che riguardano in particolare che ha previsto, in particolare, l’individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, la contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, qualora si scelga l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nonché il termine cinque anni la durata degli organi elettivi regionali, stabilendo che il quinquennio decorre dalla data della elezione.

Le proposte, nn. 262, 263 e 268 sono state presentate in Consiglio regionale fra luglio e settembre 2019 e sono analizzate mediante applicazione di una griglia di indicatori, già utilizzata in passato per analoghi studi, che evidenziano differenze, identità e gli eventuali aspetti peculiari.

INDICATORI P d L 262 P d L 263 P d L 268

Sistema elettorale regionale La formula elettorale prevede la possibilità di ballottaggio: qualora nessun candidato presidente ottenga la maggioranza qualificata del 50%+1 dei voti validi, si procede a un secondo turno elettorale tra i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Alla coalizione o gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente è assegnato il 55 % dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità superiore (17 seggi), escluso il seggio spettante al Presidente

Di tipo proporzionale con attribuzione preliminare dei seggi a livello regionale utilizzando la formula d’Hondt e quoziente di coalizione; successiva distribuzione dei seggi alle liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente delle cifre elettorali residuali.

Di tipo proporzionale, con il territorio regionale che costituisce l’unica circoscrizione elettorale della Regione per l’attribuzione dei trenta seggi.

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eletto, e alle coalizioni o gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti non eletti il 45 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità inferiore (13 seggi).

In caso di ballottaggio il rapporto tra maggioranza e minoranza scende rispettivamente a 52% e 48%(16-14).

La successiva assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale (quozienti interi e più alti resti)

Lista regionale No No No

Premio di maggioranza

Si

Elezione del candidato presidente al primo turno:

- alla lista o alla coalizione di liste collegate al Presidente eletto viene assegnato un numero di seggi pari al 55%

dei seggi dell’assemblea arrotondato all’unità superiore (17);

- alle coalizioni o gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti non eletti viene attribuito il 45% dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità inferiore (13).

Si

Alla coalizione o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente sono attribuiti 16 seggi, escluso il seggio spettante al Presidente eletto

Si

1) Qualora la lista o la coalizione collegata al candidato Presidente eletto abbia riportato una cifra elettorale superiore al 40 %dei voti validi, assegna 17 seggi, oltre a quello riservato al Presidente proclamato eletto.

2) Qualora la lista o la coalizione collegata al candidato Presidente eletto abbia riportato una cifra elettorale inferiore al 40%, assegna ad essa 15 seggi oltre a quello riservato al Presidente eletto.

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Elezione del candidato presidente al secondo turno:

- alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente è assegnato il 52% dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità superiore (16 seggi), escluso il seggio spettante al Presidente eletto;

Garanzia di rappresentanza delle

minoranze Si

Elezione del candidato presidente al primo turno:

- viene attribuito il 45 % dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità inferiore (13 seggi);

Elezione del candidato presidente al secondo turno:

- viene attribuito il 48 % dei seggi assegnati al Consiglio regionale arrotondato all’unità inferiore (14 seggi);

Si

All’insieme delle coalizioni o gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti non eletti sono attribuiti 14 seggi.

Si

1) Qualora la lista o la coalizione collegata al candidato Presidente eletto abbia riportato una cifra elettorale superiore al 40 %dei voti validi, alla minoranza sono assegnati complessivamente 13 seggi;

2 ) Qualora la lista o la coalizione collegata al candidato Presidente eletto abbia riportato una cifra elettorale inferiore al 40 %dei voti validi, alla minoranza sono assegnati complessivamente 15 seggi.

Soglie di sbarramento Non sono ammesse al riparto dei seggi:

- le liste che hanno ottenuto una

Non sono ammesse

all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia

Non prevista

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cifra elettorale regionale inferiore al 10% del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 4 per cento del suddetto totale di voti;

- le liste non unite in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale inferiore al 6% del totale dei voti validamente espressi in favore delle stesse.

ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Presentazione delle candidature È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale.

È consentito presentare la propria candidatura in non più di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo

Numero dei candidati nelle liste circoscrizionali

Numero non superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a due terzi arrotondati all’unità inferiore.

Tutti i candidati presentano la propria candidatura nell’unica circoscrizione regionale

Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi arrotondato all’unità superiore.

Voto disgiunto Previsto Previsto Non previsto

Assegnazione dei seggi Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste sulla base del sistema proporzionale (D’Hondt).

Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente

Alla coalizione o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente sono attribuiti 16 seggi, escluso il seggio spettante al Presidente eletto. All’insieme delle coalizioni o gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti non eletti sono attribuiti 14 seggi.

Alle liste collegate col presidente eletto viene assegnato un numero di seggi in proporzione alla percentuale dei voti validi della cifra elettorale.

Assegnazione dei seggi all’interno delle coalizioni minoritarie con il metodo d’Hondt e tra le liste delle

1Peraltro, nel testo della legge manca un criterio che individui quanti seggi sono assegnati a ciascuna coalizione, risultato a cui si perverrebbe applicando la formula d’Hondt fra le cifre elettorali delle coalizioni.

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(corretto +1). Verifica dei seggi ottenuti dalle liste provinciali a quoziente intero per l’eventuale eliminazione della loro eccedenza rispetto ai risultati del loro riparto tra le coalizioni.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste

provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.1

Ripartizione fra coalizioni o gruppi di liste dei seggi della minoranza mediante formula d’Hondt .

Successivamente i seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti fra gruppi di liste mediante quoziente di coalizione.

Riparto, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, dei seggi residui alle liste

provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

coalizioni con il quoziente di coalizione.

Rappresentanza di genere Le liste circoscrizionali sono formate da nomi di candidati in modo che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura

superiore al 60% con

arrotondamento all’unità superiore;

I nomi dei candidati e delle candidate sono disposti in ciascuna lista in ordine alternato.

È consentita l’espressione di due preferenze di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento della preferenza successiva alla prima

In ciascuna lista i candidati sono presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 % del totale.

Si possono esprimere due preferenze purché di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

In occasione delle elezioni regionali i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i

Le liste circoscrizionali sono formate in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60 % del totale.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a tre preferenze scrivendo il nome e il cognome di tre candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

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messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Garanzia territoriale Prevista Non prevista Non prevista in quanto si tratta di

circoscrizione unica regionale

Quanto al sistema elettorale, le tre proposte di legge adottano la formula proporzionale seppure con alcune differenziazioni che vengono illustrate qui di seguito.

Nella prima (262), come già avviene per l’elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è introdotta la possibilità di un turno di ballottaggio qualora nessuno tra i candidati presidenti ottenga la maggioranza qualificata del 50%+1 dei voti validi indispensabile per essere proclamato eletto al primo turno.

La garanzia della governabilità è assicurata assegnando come premio un numero fisso di seggi (17 oltre a quello del presidente eletto) nel caso di vittoria al primo turno; il valore del premio in seggi scende se l’elezione avviene al secondo turno e si riduce passando a 16, oltre a quello del presidente eletto.

La pdl 263 ricalca sostanzialmente un modello molto popolare, già adottato da un certo numero di Regioni, come Lombardia, Veneto, Marche e altre, che utilizza la formula d’Hondt per l’attribuzione dei seggi alle coalizioni/gruppi di liste mentre per la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, ripartisce i seggi residui alle liste provinciali sulla base delle loro cifre elettorali residuali percentuali, risultato ottenuto moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista provinciale e dividendo per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione.

Nella terza proposta, stante il fatto che la Regione costituisce un’unica circoscrizione elettorale, alle coalizioni/liste collegate col candidato presidente vincitore viene assegnato, in percentuale rispetto alla propria cifra elettorale, un determinato numero di seggi mentre per le coalizioni/liste perdenti la ripartizione dei seggi avviene proporzionalmente con la formula d’Hondt.

Tutte le proposte danno applicazione ai principi di cui all’articolo 4 della legge 165/2004 in materia di rappresentanza di genere e prevedono sia una percentuale riservata ai candidati di un medesimo sesso nella composizione delle liste sia la possibilità, nelle modalità di espressione del voto, della facoltà per l’elettore di indicazione della doppia preferenza di genere.

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