• Non ci sono risultati.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DECISIONE DELLA COMMISSIONE"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2009

relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione [C 29/05 (ex NN 57/05)]

[notificata con il numero C(2009) 203]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (2009/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

invitate le parti interessate a presentare le loro osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) In seguito ad una denuncia anonima, il 31 luglio 2002, la Commissione ha inviato una lettera alla Francia nella quale venivano chieste informazioni in merito ad aiuti nazionali non notificati nel settore ortofrutticolo, che la Francia starebbe erogando da diversi anni nel contesto di dispositivi denominati «piani di campagna», «piani strate­

gici» o «piani congiunturali» (in appresso i «piani di cam­

pagna»).

(2) Il 21 ottobre 2002 si è svolta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.

(3) Con lettera del 26 dicembre 2002, protocollata il 2 gen­

naio 2003, la Francia ha trasmesso informazioni che confermavano che gli aiuti in oggetto erano stati erogati fino al 2002.

(4) Con lettera del 16 aprile 2003, la Commissione ha chie­

sto alla Francia di trasmetterle un elenco completo degli aiuti erogati a titolo dei «piani di campagna», ripartiti per misura e per produzione, indicando l’importo dell’aiuto destinato ad ogni misura, nonché la durata precisa dei regimi. Con lettera del 30 aprile 2003, la Francia ha

chiesto una proroga del termine fissato per rispondere alla richiesta di informazioni della Commissione. Con lettera del 22 luglio 2003, protocollata il 25 luglio 2003, la Francia ha trasmesso delle informazioni relative alla natura delle azioni finanziate nonché delle tabelle contenenti la ripartizione degli stanziamenti pubblici as­

segnati alle diverse produzioni per il periodo 1998-2002.

(5) La misura è stata successivamente inserita nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 57/05.

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedi­

mento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 1 ). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osser­

vazioni in merito agli aiuti in questione.

(7) La Francia ha chiesto una proroga del termine di risposta con lettera del 5 agosto 2005, protocollata il 9 agosto 2005 e ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 4 ottobre 2005, protocollata il 6 ottobre 2005.

(8) Con lettera del 22 ottobre 2005, protocollata il 24 otto­

bre 2005, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di un terzo interessato, la Fédération des Comités Economiques Agricoles collegati alla filiera di produzione del settore ortofrutticolo (in appresso la FEDECOM), che riunisce i comitati economici agricoli e le federazioni specializzate in questo settore. Le osservazioni suesposte sono state trasmesse alle autorità francesi con lettera del 1 o dicembre 2005. Le autorità francesi hanno risposto a loro volta con lettera del 28 dicembre 2005, nella quale si sono dichiarate d’accordo sull’invio a FEDECOM delle lettere del 26 dicembre 2002 e del 22 luglio 2003. Con la stessa lettera, le autorità francesi hanno trasmesso una rettifica delle tabelle finanziarie fornite in precedenza.

Con lettera del 18 gennaio 2006, le suddette lettere sono state trasmesse a FEDECOM.

( 1 ) GU C 233 del 22.9.2005, pag. 21.

(2)

II. DESCRIZIONE

(9) In seguito ad una denuncia anonima, la Commissione è entrata in possesso di numerosi documenti che attestano l’esistenza in Francia di aiuti di Stato concessi nel settore ortofrutticolo. fondi pubblici dell’Office National Inter­

professionnel des Fruits, des Légumes et de l’Horticulture (in appresso l’ONIFLHOR) sarebbero stati assegnati ai produttori attraverso dei comitati economici agricoli in­

caricati della attuazione di iniziative a sostegno del mer­

cato ortofrutticolo.

1. Azioni a sostegno del mercato ortofrutticolo 1.1. I comitati economici agricoli — composizione, finalità e

modalità di finanziamento

(10) I comitati economici agricoli riuniscono le associazioni di produttori agricoli di un determinato settore. Tali comi­

tati sono stati istituiti da una legge francese ( 1 ) e sono disciplinati dall’articolo 552-1 e segg. del «Code Rural».

(11) Il compito dei comitati economici consiste nello stabilire regole comuni per tutti i loro associati al fine di armo­

nizzare i disciplinari in materia di produzione, commer­

cializzazione, prezzi e immissione sul mercato dei pro­

dotti ( 2 ).

(12) Benché istituiti secondo forme societarie derivate dal di­

ritto privato, i comitati devono essere riconosciuti dal ministro dell’Agricoltura e vengono posti sotto la stretta sorveglianza delle autorità pubbliche. Più precisamente, il prefetto della regione ove ha sede il comitato assiste a tutte le riunioni deliberative dei suoi organi e appone il proprio visto a tutte le sue delibere.

(13) Per coprire le spese di funzionamento, i comitati econo­

mici riscuotono dalle associazioni di produttori un diritto di iscrizione e delle quote calcolate sul valore della pro­

duzione commercializzata ( 3 ). Tali quote sono obbligato­

rie per le parti in causa esclusivamente in virtù del con­

tratto stipulato tra gli aderenti e il comitato («cotisations contractuelles»).

(14) Inoltre, i comitati economici agricoli riconosciuti pos­

sono redigere disciplinari di produzione e di commercia­

lizzazione dei quali possono chiedere l’estensione a tutti i

produttori della loro circoscrizione territoriale. Tale estensione avviene per decreto del ministro dell’Agricol­

tura. La decisione di estensione comporta l’obbligo per i produttori rimasti indipendenti di versare ai comitati delle quote, denominate «cotisations d’extension des rè­

gles».

1.2. I «piani di campagna»

(15) Otto comitati economici agricoli (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie) hanno beneficiato per molti anni di fondi pubblici, forniti per l’esattezza dall’ONIFLHOR e utilizzati per il finanziamento di dispositivi di aiuto de­

nominati «piani di campagna», che comportano iniziative sui mercati intra ed extracomunitari, dirette a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli francesi, soprat­

tutto in periodi di crisi.

(16) Secondo i denuncianti, l’introduzione di tali dispositivi è precedente alla riforma dell’OCM del settore ortofrutti­

colo del 1996. La Francia ha dichiarato che, a partire dal 1 o gennaio 2003, non sono più state finanziate ini­

ziative nell’ambito di questi dispositivi.

(17) Per quanto riguarda la natura esatta di queste azioni, nella loro lettera del 26 dicembre 2002, le autorità fran­

cesi hanno spiegato che esse erano dirette a prevenire o, in caso di crisi, ad attenuare gli effetti di un’offerta ecce­

dente rispetto alla domanda, intervenendo su tre livelli:

mercati esteri, mercato interno e trasformazione.

(18) Sui mercati esteri, l’obiettivo era di mantenere le quote di mercato dei prodotti francesi permettendo agli esporta­

tori di posizionarsi sui mercati strategici e far fronte alla concorrenza sui prezzi.

(19) Sul mercato interno, gli interventi finanziati miravano ad alleggerire il mercato vuoi proponendo prezzi più inte­

ressanti vuoi distruggendo una parte del raccolto ecce­

dentario oppure incentivando la trasformazione. Le auto­

rità francesi menzionano anche azioni di ammasso tem­

poraneo di prodotti in caso di saturazione del mercato, nonché un sostegno per permettere alle imprese di tra­

sformazione di risanare il mercato dei prodotti freschi.

( 1 ) Più precisamente la legge del 6 ottobre 1982 e successivamente la legge n. 2001-6 del 4 gennaio 2001.

( 2 ) Legge n. 99-574 del 9 luglio 1999, articolo 59 III, IV (JORF del 10.7.1999).

( 3 ) Decreto n. 90-879 del 28 settembre 1990, articolo 4 (JORF del 30.9.1990).

(3)

(20) La lettera delle autorità francesi del 22 luglio 2003 con­

tiene delle tabelle con dati in cifre che riportano gli importi degli aiuti pubblici assegnati alle misure di «tra­

sformazione», «alleggerimento», «qualità», «conclusione di contratti», «mercati esteri» e «ammasso».

(21) I documenti e le informazioni di cui dispone la Commis­

sione offrono indicazioni più precise, benché limitate a determinati prodotti, sulla natura degli interventi che possono essere stati finanziati nell’ambito dei «piani di campagna».

(22) Ad esempio, nel caso della produzione di mele, una lettera pervenuta alla Commissione nell’aprile 2002 fa riferimento ad un sostegno all’esportazione sui mercati extracomunitari, che sarebbe stato concesso sotto forma di «aiuto alla promozione». La misura consisterebbe in realtà in sconti praticati all’acquirente per cassetta di mele acquistata, rimborsati dalle autorità francesi. Inoltre, secondo altri documenti, il comitato economico ortofrut­

ticoli del bacino «Rhône Méditerranée» (BRM) avrebbe finanziato nel 2000 interventi come «costi di produ­

zione», «prezzo di vendita», «politica di trasformazione»,

«esportazioni strutturali», «valorizzazione delle esporta­

zioni», «esportazioni in occasione di picchi di produ­

zione», «mercati emergenti», «valorizzazione del mercato interno». Nei settori delle pesche e delle pesche noci, sembra che tali aiuti siano stati erogati sulla base dei quantitativi prodotti.

(23) Alcuni documenti in possesso della Commissione indi­

cano che le autorità francesi erano informate in merito al carattere dubbio di questi interventi sotto il profilo del diritto comunitario. Esse stesse definivano tali iniziative

«largement anti-communautaires» (ampiamente anticomu­

nitarie) e segnalavano la «menace d’une obligation de faire rembourser par les producteurs les sommes indû­

ment versées» (rischio di dover obbligare i produttori a rimborsare le somme indebitamente versate) ( 1 ). Un reso­

conto del BRM ricorda inoltre «le caractère confidentiel des plans stratégiques et le besoin de discrétion nécessaire compte tenu du principe anti-communautaire de ceux-ci»

(carattere riservato dei piani strategici e il bisogno della necessaria discrezione tenuto conto del loro principio anticomunitario) ( 2 ).

1.3. Il meccanismo di finanziamento

(24) Nella lettera del 26 dicembre 2002, la Francia ha spie­

gato che il finanziamento degli interventi è stato assicu­

rato dai settori interessati in ragione del 30 % o del 50 %, mentre la quota residua era finanziata dalle autorità pub­

bliche.

(25) La FEDECOM ha spiegato nei dettagli il meccanismo di finanziamento dei «piani di campagna» nonché il ruolo svolto dai comitati. Tali chiarimenti non sono stati con­

testati dalle autorità francesi.

(26) Secondo la FEDECOM, le misure da applicare erano sta­

bilite esclusivamente dall’ONIFLHOR e i comitati econo­

mici erano tenuti ad applicarle. L’ONIFLHOR, in occa­

sione di ogni campagna e per ogni specie vegetale, deci­

deva in merito alle misure da attuare e incaricava la sezione nazionale interessata di metterle in atto. L’ONIFL­

HOR decideva inoltre in merito alle somme destinate al piano in questione, nonché in merito alle quote che dovevano fornire i comitati economici.

(27) Le misure in questione venivano finanziate a partire da un fondo di esercizio gestito dai comitati economici. Tale fondo funzionava sulla base degli stessi principi applica­

bili agli aiuti comunitari previsti all’articolo 15 del rego­

lamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 3 ), in quanto veniva alimentato in parte da aiuti pubblici e in parte da contributi finan­

ziari dei produttori associati (denominati parts profes­

sionnelles), basati sui quantitativi o sul valore degli orto­

frutticoli commercializzati. Tali parts professionnelles (quote di settore) non erano composte da cotisations d’extension de règles (contributi per estensione delle re­

gole). Esse non erano quindi obbligatorie in virtù di un decreto ministeriale.

(28) Le quote di settore erano chieste dai comitati economici agricoli e l’ONIFLHOR le integrava con un aiuto pub­

blico. Le organizzazioni di produttori, tuttavia, potevano non aderire all’iniziativa. Il mancato pagamento delle

«quote di settore» equivaleva al rifiuto di ricevere gli aiuti ONIFLHOR. In questo caso, l’aiuto pubblico restava bloc­

cato a livello del comitato economico e l’ONIFLHOR ne chiedeva ex post il rimborso. In effetti, alcune organizza­

zioni di produttori, ad esempio Roussillon Méditerranée, Rambertfruits e Vallée de l’Eyrieux, hanno rifiutato di versare le quote di settore e non hanno beneficiato quindi degli aiuti a titolo dei «piani di campagna».

1.4. Importo degli aiuti

(29) La tabella che segue presenta una sintesi degli importi pagati, in euro, dall’ONIFLHOR a titolo dei «piani di campagna» dal 1992 al 2002 ( 4 ). Gli importi sono ripar­

titi per anno e per interventi. Per gli anni 1992 e 1993 figura solo l’importo globale dell’aiuto. La Francia ha precisato che gli archivi dell’ONIFLHOR non permettono più, per quanto riguarda i due anni in questione, di fornire una ripartizione dettagliata.

( 1 ) Resoconto della riunione Settore ortofrutticolo dell’11 aprile 2001, frasi utilizzate dal ministro dell’Agricoltura, documento allegato n. 19.

( 2 ) Resoconto dell’assemblea generale dell’OP Pesche del 31 agosto 2000 a Nîmes, documento allegato n. 20.

( 3 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

( 4 ) La tabella tiene conto della rettifica trasmessa dalle autorità francesi con lettera del 28 dicembre 2005.

(4)

(in EUR) Trasformazione Alleggerimento Qualità Conclusione di con­

tratti Mercati esteri Ammasso Totale

1992 29 081 983,81

1993 18 639 480,39

1994 3 476 338,03 7 476 623,78 7 344 395,76 141 027,37 7 681 356,49 370 770,47 26 490 511,90 1995 6 355 889,01 10 693 311,73 3 359 858,02 109 049,43 15 738 316,68 745 034,23 37 001 459,10 1996 6 806 740,88 16 777 570,17 5 808 577,08 297 302,41 16 024 793,42 467 681,24 46 182 665,21 1997 5 727 385,57 9 219 002,49 4 197 657,27 210 767,17 12 928 391,98 348 239,42 32 631 443,91 1998 5 108 432,83 10 714 426,52 3 225 588,91 235 250,96 8 060 847,76 221 905,32 27 566 452,29 1999 13 025 113,13 11 885 479,12 5 496 144,68 193 162,59 18 580 942,06 1 211 975,20 50 392 816,78 2000 9 472 914,30 8 748 331,16 5 601 928,08 648 258,44 11 496 657,37 787 112,53 36 755 201,88 2001 7 661 016,28 0 735 689,69 1 121 848,94 2 891 108,02 287 509,69 18 763 119,48 2002 6 568 162,59 0 3 686 121,77 37 869,61 3 623 285,33 783 323,81 14 698 762,81

2. Argomenti sollevati dalla Commissione nella fase di apertura del procedimento d’esame

(30) La Commissione ha avviato il procedimento di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in quanto nutriva seri dubbi in merito alla compatibilità dei suddetti aiuti con il mercato comune e riteneva, ad un primo esame, che essi si configurassero come meri aiuti al fun­

zionamento. Inoltre, tali misure sembravano intralciare i meccanismi dell’organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo.

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI (31) Il denunciante non ha trasmesso osservazioni nell’ambito

del procedimento formale di esame.

(32) La FEDECOM ha trasmesso un documento che descrive la composizione e le modalità di finanziamento dei comitati nonché il ruolo svolto da questi ultimi nell’ambito dei

«piani di campagna».

(33) La Francia non ha contestato la veridicità di queste spie­

gazioni.

(34) Sulla base delle informazioni trasmesse (che figurano alle sezioni 1 e 3 del documento di cui al punto 32), la FEDECOM sostiene che:

(35) i comitati economici agricoli non hanno beneficiato delle somme assegnate nell’ambito dei «piani di campagna».

Tali comitati si sono limitati a ricevere i fondi e a ripar­

tirli successivamente ai destinatari (le organizzazioni di

produttori e, attraverso queste ultime, i produttori mem­

bri della filiera).

(36) Il pagamento della quota di settore era un atto volontario da parte delle organizzazioni di produttori, il cui princi­

pio era subordinato all’approvazione delle sezioni nazio­

nali interessate che si pronunciavano in modo democra­

tico. Nessun testo obbligava le organizzazioni di produt­

tori a sollecitare il beneficio di un aiuto comunitario.

Inoltre, secondo la FEDECOM, le quote di settore non potevano essere considerate risorse statali, dato il loro carattere privato e volontario.

(37) Secondo la FEDECOM, gli interventi attuati nell’ambito dei «piani di campagna» non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dato che il criterio del finanziamento attraverso risorse statali non è soddisfatto nel caso di specie.

IV. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA (38) Con lettera del 4 ottobre 2005, la Francia ha presentato

le proprie osservazioni in merito alla decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto non notificato.

(39) La Francia non ha fornito precisazioni in merito alla esatta natura delle misure finanziate nell’ambito dei «piani di campagna» e non ha contestato nemmeno l’analisi preliminare fatta dalla Commissione in merito all’incom­

patibilità di tali aiuti con il mercato comune alla luce della legislazione comunitaria.

(5)

(40) Tuttavia, per quanto riguarda la natura dei contributi professionali destinati al finanziamento dei «piani di cam­

pagna», la Francia ha dichiarato che tali contributi costi­

tuivano il corrispettivo dei settori interessati agli inter­

venti finanziati nell’ambito dei «piani di campagna» e non beneficiavano dell’estensione delle regole come pre­

visto dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo. Secondo le autorità francesi si trattava di contributi volontari non oggetto di estensione da parte delle autorità pubbliche e dei quali i comitati economici potevano disporre liberamente. Essi non avevano alcun carattere obbligatorio. La Francia conclude che questi contributi non potevano essere assimilati a risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(41) La Francia ha trasmesso una tabella con gli importi degli stanziamenti «piani di campagna» ricavati dal bilancio dell’ONIFLHOR per gli anni dal 1994 al 2002, ripartiti per produzione e per intervento (cfr. supra). Tali importi non comprendono le «quote di settore» versate dal set­

tore. Con lettera del 28 dicembre 2005 è stata trasmessa una rettifica di questa tabella per quanto riguarda l’anno 2002.

V. VALUTAZIONE

(42) La Commissione constata che gli articoli 92, 93 e 94 del trattato (divenuti articoli 87, 88 e 89) erano d’applica­

zione alla produzione e al commercio dei prodotti orto­

frutticoli, in virtù dell’articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) e dell’articolo 43 del regolamento (CE) n.

2200/96 che erano d’applicazione al momento della con­

cessione degli aiuti.

1. Presenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, pa­

ragrafo 1, del trattato CE

(43) A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe previste dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, fal­

sino o minaccino di falsare la concorrenza.

(44) Affinché una misura ricada nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni se­

guenti: 1) deve essere finanziata dallo Stato ovvero me­

diante risorse statali ed essere riconducibile allo Stato; 2) deve concernere in modo selettivo talune imprese o ta­

lune produzioni; 3) deve comportare un vantaggio eco­

nomico per le imprese beneficiarie; 4) deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(45) Anzitutto, bisogna constatare che gli interventi realizzati nell’ambito dei «piani di campagna» hanno avvantaggiato in modo esclusivo (selettivo) i produttori di ortofrutticoli dei dipartimenti francesi interessati.

(46) Per quanto riguarda la definizione dei beneficiari, è op­

portuno tener conto degli effetti dell’aiuto per stabilire chi ne è beneficiario. I beneficiari degli aiuti sono coloro che ne hanno goduto effettivamente ( 2 ) e che hanno visto migliorare la loro posizione concorrenziale in conse­

guenza della concessione dell’aiuto.

(47) Nel caso di specie, risulta dalla natura stessa degli inter­

venti effettuati nell’ambito dei «piani di campagna» (cfr.

punto 17 e seguenti della presente decisione) che tali interventi erano destinati a facilitare lo smercio dei pro­

dotti francesi, permettendo ai produttori di beneficiare di un prezzo di vendita (o di una remunerazione collegata alla vendita) superiore al costo reale sostenuto dall’acqui­

rente della merce. Appare quindi che i produttori sono i beneficiari finali di tali aiuti.

(48) Tuttavia emerge anche dalle spiegazioni fornite da FEDE­

COM e non contestate dalle autorità francesi che i fondi utilizzati nell’ambito dei piani di campagna sono stati in un primo tempo ripartiti dai comitati economici agricoli tra le organizzazioni di produttori, che avevano aderito all’iniziativa dei piani di campagna e versato le quote di settore, mentre il beneficio di tali aiuti veniva trasferito successivamente ai produttori dalle organizzazioni pro­

fessionali.

(49) La Commissione osserva che le organizzazioni di produt­

tori possono assumere diverse forme giuridiche in virtù dell’articolo L 551-1 del «Code rural», corrispondenti a dei legami sociali più o meno stretti tra i membri di queste organizzazioni. Inoltre, non si può escludere, in determinati casi eccezionali, che il beneficio dell’aiuto non sia stato trasferito dall’organizzazione di produttori ai suoi membri, in modo che, in questi casi molto parti­

colari, il beneficiario finale dell’aiuto sarà stata l’organiz­

zazione di produttori.

( 1 ) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. ( 2 ) Sentenza del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Italia/Commissione, punto 57, Raccolta 1991, pag. I-1433.

(6)

(50) In secondo luogo, i produttori in questione hanno bene­

ficiato di un vantaggio economico sotto forma di finan­

ziamento di diverse azioni a sostegno del mercato. Tale vantaggio ha migliorato la loro posizione concorrenziale.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giu­

stizia, il miglioramento della posizione concorrenziale di una impresa derivante da un aiuto di Stato indica, di norma, una distorsione di concorrenza nei confronti di altre imprese che non ricevono lo stesso aiuto ( 1 ).

(51) In terzo luogo, al momento della concessione degli aiuti, il settore ortofrutticolo era pienamente aperto alla con­

correnza e caratterizzato da intensi scambi intracomuni­

tari ( 2 ). L’esistenza di un’organizzazione comune di mer­

cato nel settore testimonia d’altra parte l’importanza degli scambi intracomunitari nel settore ortofrutticolo, nonché la volontà di garantire sul mercato comune condizioni di concorrenza non falsate. Gli interventi in oggetto, che erano diretti a manipolare i prezzi e i quantitativi im­

messi sul mercato, erano quindi tali da incidere sugli scambi e falsare la concorrenza. Per quanto riguarda gli interventi concernenti i mercati extracomunitari, la giuri­

sprudenza della Corte indica che, tenuto conto dell’inter­

dipendenza tra i mercati sui quali operano i produttori comunitari, non è escluso che un aiuto possa falsare la concorrenza intracomunitaria attraverso un rafforza­

mento della posizione concorrenziale degli operatori an­

che se l’aiuto favorisce prodotti destinati all’esportazione fuori della Comunità ( 3 ). I criteri relativi all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza sono dunque pienamente soddisfatti.

(52) Per quanto riguarda, in quarto luogo, il criterio del finan­

ziamento da parte dello Stato mediante risorse statali, è opportuno procedere ad un’analisi approfondita concen­

trandosi, tra l’altro, sulle argomentazioni dello Stato fran­

cese nonché della FEDECOM per quanto riguarda la na­

tura di risorse statali dei contributi del settore.

(53) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, perché un vantaggio possa essere considerato aiuto di Stato, è necessario anzitutto che venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e in secondo luogo che sia riconducibile allo Stato ( 4 ).

(54) La Commissione constata che ONIFLOR è un organismo pubblico. Pertanto, i contributi finanziari di ONIFLHOR ai «piani di campagna» costituiscono manifestamente delle risorse di Stato. Gli interventi effettuati nell’ambito dei piani sono inoltre riconducibili allo Stato, in quanto era ONIFLHOR che, per ogni campagna, stabiliva le ini­

ziative da prendere, incaricava la sezione nazionale inte­

ressata di attuarle e decideva in merito agli importi asse­

gnati nonché all’importo dei contributi del settore.

(55) Alla luce della giurisprudenza della Corte ( 5 ), la Commis­

sione ritiene che la circostanza che un intervento ricon­

ducibile allo Stato sia finanziato parzialmente da contri­

buti riscossi presso le imprese interessate non può pri­

varlo del carattere di aiuto di Stato, dato che quest’ultimo dipende dalle modalità e dagli effetti del regime di aiuti. Il carattere obbligatorio o volontario di questi contributi non ha alcun ruolo nell’applicazione di questo principio.

Di conseguenza, l’affermazione della FEDECOM, secondo la quale gli interventi messi in atto nell’ambito dei «piani di campagna» non sarebbero aiuti data la natura privata dei contributi del settore, deve essere respinta.

(56) La Commissione può pertanto constatare che gli inter­

venti attuati nell’ambito dei «piani di campagna» erano finanziati dallo Stato o mediante risorse statali ed erano riconducibili allo Stato.

(57) La Commissione, tuttavia, ha voluto verificare che l’even­

tuale applicabilità al caso di specie della giurisprudenza recente della Corte in materia di risorse di Stato non rimettesse in questione tale ragionamento. È opportuno a questo riguardo ricordare brevemente le considerazioni principali svolte dalla Corte nella causa Pearle ( 6 ). Nella sentenza, la Corte precisa che il gettito di un contributo obbligatorio per tutte le imprese di un settore di attività, raccolto da un organo intermedio pubblico, può essere considerato una risorsa di Stato solo se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative: a) gli interventi finanziati dai contributi obbligatori sono stabiliti dal set­

tore interessato; b) il finanziamento proviene integral­

mente dai contributi delle imprese del settore; c) i con­

tributi sono destinati obbligatoriamente al finanziamento della misura, senza possibilità per lo Stato di intervenire determinando o modificando l’utilizzo di queste risorse;

d) i soggetti che versano i contributi sono al tempo stesso i beneficiari dell’intervento.

( 1 ) Sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671.

( 2 ) A titolo di esempio, nel 2000 gli scambi intracomunitari di ortaggi ammontavano a 6 727 000 tonnellate, quelli di frutta a 5 609 000 tonnellate. La Francia è, da sempre, un paese produttore di ortofrutta fra i più importanti dell’UE, con 3 681 000 tonnellate di frutta e 7 989 000 tonnellate di ortaggi prodotte nel 2000.

( 3 ) Sentenza del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio/Commissione, punto 35, Raccolta 1987, pag. 2589.

( 4 ) Sentenza del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Italia/Commissione, punto 11, Raccolta 1991, pag. I-1433. Sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione, punto 24, Raccolta 2002, pag. I-4397. Sentenza del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01, GEMO, punto 24, Raccolta 2003, pag.

I-13769.

( 5 ) Sentenza del 22 marzo 1977 nella causa C-78/76, Steinike & Wein­

lig/Commissione, Raccolta 1977, pag. 595 e sentenza dell’11 novembre 1987 nella causa 259/85, Francia/Commissione, punto 23, Raccolta 1987, pag. 4393.

( 6 ) Sentenza della Corte del 15 luglio 2004 nella causa C-345/02, Pearle e.a., Raccolta 2004, pag. I-7139. La misura contestata era una cam­

pagna pubblicitaria a favore del settore ottico, finanziata interamente attraverso un «contributo di scopo obbligatorio» riscosso presso le imprese del settore. Tale onere era imposto da un organismo pro­

fessionale di diritto pubblico. Tale organismo non poteva in alcun momento disporre liberamente dei contributi così raccolti.

(7)

(58) Nel caso di cui ci occupiamo, il finanziamento non pro­

veniva integralmente dai contributi delle imprese del set­

tore. Evidentemente, i criteri della sentenza Pearle non sono soddisfatti. Va osservato tuttavia che, nella sentenza Pearle, la Corte ha deciso in merito ad un’altra situazione di fatto e con uno scopo diverso. La Corte in particolare ha voluto individuare dei criteri che permettano di stabi­

lire in quali circostanze il ruolo svolto dallo Stato nel­

l’attuazione di un intervento interamente finanziato dal settore beneficiario sia talmente marginale da far ritenere che esso non soddisfi tutti i criteri dell’articolo 87, para­

grafo 1, del trattato.

(59) Nel caso di specie, il ruolo dello Stato era manifesta­

mente centrale in tutte le fasi dell’attuazione dei piani (dalla scelta degli interventi fino al loro cofinanziamento).

Le due situazioni (il caso in oggetto e il caso della sen­

tenza Pearle) sono quindi difficilmente comparabili.

(60) Il Tribunale di primo grado si è inoltre pronunciato più recentemente sul ruolo che lo Stato francese ha notoria­

mente svolto in un altro regime di aiuti nel settore agri­

colo e che ha condotto il Tribunale a ritenere che il gettito proveniente da un contributo di settore si confi­

gurasse come risorse statali, tra le altre ragioni in quanto è stato necessario richiedere l’adozione di un atto dell’au­

torità pubblica perché potessero produrre i loro effetti ( 1 ).

(61) Nella fattispecie, la scelta principale che si offriva alle organizzazioni di produttori era di aderire o meno all’i­

niziativa dello Stato. Inoltre, se esse avessero deciso di non aderirvi, i produttori in questione avrebbero perso il beneficio dei fondi assegnati ai piani di campagna da ONIFLHOR, il che costituiva un serio incentivo ad aderire a questa iniziativa.

(62) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commis­

sione constata che l’analisi sviluppata alla luce dei quattro criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato per­

mette di stabilire in maniera inequivocabile la natura di aiuto di Stato degli interventi connessi ai «piani di cam­

pagna».

2. Carattere illegale degli aiuti

(63) La Commissione constata che le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione i dispositivi che isti­

tuiscono gli aiuti in esame come prevede l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le misure costituiscono quindi degli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’ar­

ticolo 93 del trattato CE ( 2 ).

(64) È importante osservare che l’esame della Commissione riguarda in questa sede solo il periodo dal 31 luglio 1992 fino ad oggi e questo, in virtù dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, che precisa che il termine di prescrizione in materia di recupero degli aiuti è di 10 anni. Nel caso in cui la Commissione dovesse concludere che gli aiuti illegali in questione sono incompatibili, essa non può ordinarne il recupero per il periodo prescritto. Il periodo di prescrizione può essere interrotto da qualsiasi misura presa dalla Commissione nei confronti dell’aiuto illegale. Nella fattispecie, il termine di prescrizione è stato interrotto da una lettera della Commissione alla Francia del 31 luglio 2002. La Commissione, di conseguenza, non ha tenuto conto del periodo precedente il 31 luglio 1992.

3. Esame della compatibilità degli aiuti (65) L’articolo 87 del trattato prevede delle deroghe al princi­

pio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il trattato.

(66) La Commissione osserva anzitutto che le autorità francesi non hanno presentato alcun argomento in grado di di­

mostrare la compatibilità degli aiuti esaminati con il mer­

cato comune.

(67) Successivamente, è opportuno constatare che determinate deroghe previste dal trattato non sono manifestamente applicabili nella fattispecie, in particolare quelle previste all’articolo 87, paragrafo 2, che riguardano in particolare gli aiuti a carattere sociale, gli aiuti diretti a porre rimedio ai danni provocati dalle calamità naturali, nonché gli aiuti connessi alla riunificazione della Germania. Lo stesso vale per le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato, dato che gli aiuti in questione non erano né destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso, né destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia dello Stato, né destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(68) La sola deroga potenzialmente applicabile nel caso di specie è quella prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare della deroga in questione, gli aiuti devono essere conformi alle norme comunitarie applicabili in materia di aiuti di Stato.

( 1 ) Sentenza del 20 settembre 2007 nella causa T-136/05, Salvat Père &

Fils e.a./Commissione, Raccolta pag. II-4063).

( 2 ) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(8)

3.1. Determinazione degli orientamenti applicabili agli aiuti illegali

(69) Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valuta­

zione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ( 1 ), gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono esaminati conformemente alle norme e agli orientamenti in vigore al momento in cui sono stati concessi.

(70) Pertanto, gli aiuti concessi tra il 1 o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002 (data alla quale gli aiuti sono cessati) devono essere esaminati alla luce delle norme che figu­

rano negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ( 2 ). Per contro, gli aiuti concessi prima di tale data dovranno eventualmente essere valutati alla luce delle disposizioni e della prassi applicabili pre­

cedentemente al 1 o gennaio 2000.

3.2. Incompatibilità degli aiuti

(71) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, i «piani di campagna» prevedevano misure destinate a far fronte a crisi provocate da un eccesso di offerta di pro­

dotti francesi sul mercato comunitario, in particolare at­

traverso un sovvenzionamento dei prezzi di vendita, sov­

venzioni per l’ammasso o la distruzione di una parte del raccolto, nonché incentivi finanziari alla trasformazione del prodotto fresco. Sui mercati esterni all’Unione euro­

pea, si sarebbe contribuito allo smercio dei prodotti fran­

cesi eccedentari anche attraverso sovvenzioni all’esporta­

zione rafforzando in tal modo la posizione concorren­

ziale degli operatori. Tali aiuti sembrano essere stati con­

cessi sulla base del prezzo e dei quantitativi prodotti.

(72) Tali aiuti non sono previsti né dagli orientamenti sum­

menzionati, né da altre norme comunitarie vigenti in materia. Essi costituiscono manifestamente degli aiuti al funzionamento che avevano lo scopo di facilitare lo smercio dei prodotti francesi manipolando il prezzo di vendita o i quantitativi offerti sui mercati. Questo tipo di interventi è rigorosamente vietato dalla normativa comu­

nitaria sugli aiuti di Stato.

(73) È opportuno ricordare che, come hanno stabilito la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti diretti ad alleviare un’impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano, in linea di principio, la concorrenza nella misura in cui da un lato, non agevolano lo «sviluppo» di alcun settore economico

e, dall’altro, procurano al beneficiario un sostegno finan­

ziario artificiale che falsa in modo duraturo il gioco della concorrenza e incide sugli scambi in misura contraria all’interesse comune ( 3 ).

(74) In particolare, i mercati agricoli nell’Unione europea sono integralmente regolamentati attraverso le organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le OCM hanno il compito, tra l’altro, di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori del settore interessato all’interno dell’Unione europea. Delle misure di sostegno al mercato come quelle introdotte e finanziate dalla Francia, basate sui prezzi e i quantitativi prodotti, contraddicono le finalità dell’OCM del settore ortofrutticolo e sono tali da interferire grave­

mente con il suo funzionamento. Nel caso di specie, l’OCM in questione era l’OCM del settore ortofrutticolo basata, per il periodo 1992-2002, rispettivamente sui regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CE) n.2200/96.

(75) Come ha sottolineato a più riprese la Corte di giusti­

zia ( 4 ), qualsiasi intervento di uno Stato membro nel gioco del mercato, al di fuori di quelli specificamente contemplati dal regolamento comunitario, rischia di osta­

colare il funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati e di attribuire vantaggi ingiustificati a determinati gruppi economici nella Comunità. In particolare, nella sua giurisprudenza più recente ( 5 ), la Corte ha ancora una volta ricordato che, nei settori disciplinati da un’or­

ganizzazione comune, a maggior ragione quando questa organizzazione si basa su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con dispo­

sizioni nazionali adottate unilateralmente nel processo di formazione dei prezzi disciplinati, per il medesimo stadio di produzione, dall’organizzazione comune.

(76) È opportuno rilevare che i meccanismi nazionali di so­

stegno dei prezzi come quelli in questione compromet­

tono il regime comune dei prezzi e più in generale la finalità dei meccanismi creati dai regolamenti comunitari recanti organizzazione comune dei mercati, anche quando hanno lo scopo di facilitare lo smercio dei pro­

dotti nazionali sui mercati terzi. In effetti, i suddetti re­

golamenti comprendono anche lo smercio dei prodotti comunitari sui mercati terzi e armonizzano a questo riguardo le condizioni di concorrenza tra i produttori comunitari.

(77) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commis­

sione conclude che le misure di aiuto descritte non pos­

sono beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato, in quanto falsano la concorrenza e non sono giustificate da un interesse comune.

( 1 ) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

( 2 ) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

( 3 ) Sentenza dell’8 giugno 1995 nella causa T-459/93, nella causa Siemens/Commissione, punti 48 e 77, Raccolta pag. II-1675.

( 4 ) Cfr., ad esempio, la sentenza del 29 novembre 1978 nella causa 83/78, Pigs Marketing Board/Raymond Redmond (sentenza cosid­

detta «Pigs Marketing Board»), punto 60, Raccolta 1978, pag. 2347.

( 5 ) Sentenza del 26 maggio 2005 nella causa C-283/03, A. H.

Kuipers/Productschap Zuivel, punti 42, 49 e 53, Raccolta 2005, pag. I-3761.

(9)

VI. CONCLUSIONE

(78) Gli aiuti di Stato che la Francia ha posto in esecuzione sotto forma di «piani di campagna» a favore dei produt­

tori francesi di ortofrutticoli tra gli anni 1992 e 2002 sono incompatibili con il mercato comune.

(79) La Commissione deplora che la Francia abbia attuato i suddetti aiuti in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(80) In caso di incompatibilità degli aiuti illegali con il mer­

cato comune, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro inte­

ressato di adottare tutte le misure necessarie per recupe­

rare l’aiuto dal beneficiario. Tale rimborso è necessario al fine di ristabilire la situazione anteriore sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui il beneficiario dell’aiuto concesso in modo illegale ha potuto indebitamente be­

neficiare dalla data di concessione dello stesso.

VII. PROCEDURA DI RECUPERO

(81) Come già indicato al punto 64, l’articolo 15 del regola­

mento (CE) n. 659/1999 stabilisce che i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’aiuto illegale è concesso al beneficiario a titolo di aiuto indivi­

duale o rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il decorso della prescrizione, in quanto ogni interruzione ne fa decorrere nuovamente il termine. Dato che la prima azione della Commissione ha avuto luogo il 31 luglio 2002, la data ultima alla quale la Commissione può risalire ai fini di un recupero nel caso di specie è il 31 luglio 1992.

(82) I tassi di interesse applicabili al recupero degli aiuti giu­

dicati incompatibili nonché le modalità di applicazione di questi tassi sono specificati al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di ap­

plicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( 1 ), modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ( 2 ).

(83) Gli aiuti devono essere rimborsati in conformità alle pro­

cedure previste dalla legislazione francese, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della pre­

sente decisione.

(84) L’aiuto deve essere recuperato presso i beneficiari dello stesso. Come indicato supra, i beneficiari finali dell’aiuto sono in linea di principio i produttori membri delle or­

ganizzazioni professionali che hanno partecipato ai piani di campagna. Tuttavia, in casi eccezionali, è possibile che il beneficio dell’aiuto non sia stato loro trasferito dall’or­

ganizzazione di produttori. Il recupero dell’aiuto deve quindi essere effettuato presso i produttori, tranne quando lo Stato membro possa dimostrare che l’aiuto non è stato loro trasferito dall’organizzazione di produt­

tori, nel qual caso il recupero dovrà avvenire presso que­

st’ultima.

(85) Per quanto riguarda la quantificazione dell’aiuto, emerge dalla giurisprudenza che la Commissione non è tenuta a determinare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare ( 3 ).

Nel caso di specie, risulta dalla natura stessa delle azioni intraprese nell’ambito dei «piani di campagna» (cfr. punto 17 e seguenti della presente decisione) che in sostanza esse consistevano nel permettere ai produttori di benefi­

ciare di un prezzo di vendita (o di una remunerazione collegata alla vendita) superiore al costo reale sostenuto dall’acquirente della merce. L’importo da recuperare con­

siste quindi nella differenza tra questi due importi. Nel caso degli aiuti alla distruzione di una parte del raccolto, l’importo da recuperare è costituito dall’integralità degli importi versati in cambio di questa distruzione. In deter­

minati casi, in particolare nel caso specifico delle azioni di ammasso temporaneo dei prodotti, le azioni condotte sono consistite anche nel liberare i beneficiari dai costi che avrebbero normalmente dovuto sostenere (in parti­

colare i costi di ammasso). L’importo dell’aiuto corri­

sponde allora ai costi di cui i beneficiari dell’aiuto sono stati liberati.

(86) Spetta alla Francia, nell’ambito dei suoi obblighi comuni­

tari, procedere al recupero degli importi in questione.

Nell’ipotesi in cui la Francia dovesse incontrare delle dif­

ficoltà impreviste al momento del recupero, è necessario ricordare che essa può sottoporre tali problemi alla va­

lutazione della Commissione. La Commissione e lo Stato membro debbono, in tal caso, conformemente al dovere di leale cooperazione, espresso in particolare all’arti­

colo 10 del trattato CE, collaborare in buona fede al fine di superare le difficoltà nel pieno rispetto delle di­

sposizioni del trattato e in particolare di quelle relative agli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato erogati nel quadro dei «piani di campagna» a favore dei produttori di ortofrutticoli che la Francia ha illegal­

mente posto in esecuzione, in violazione dell’articolo 83, para­

grafo 3, del trattato, tra gli anni 1992 e 2002, sono incompa­

tibili con il mercato comune.

( 1 ) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

( 2 ) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.

( 3 ) Sentenza del 27 ottobre 2007 nella causa C-441/06, Commissione/Francia, punto 29, non ancora pubblicata nella Rac­

colta.

(10)

Articolo 2

1. La Francia adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, presso i loro beneficiari.

2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.

3. I tassi di interesse sono calcolati su una base composta in conformità alle disposizioni previste al capitolo V del regola­

mento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consen­

tano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia presenta alla Commissione le informazioni seguenti:

a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi;

b) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso i beneficiari;

c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previ­

ste per conformarsi alla presente decisione;

d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.

2. La Francia informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1.

3. Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Francia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste per confor­

marsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e gli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

Riferimenti

Documenti correlati

Saranno stipulati contratti specifici nell'ambito del contratto quadro per l'organizzazione di conferenze e seminari sulla politica comune della pesca e degli affari marittimi

(19) Le autorità francesi hanno precisato che il trasferimento delle attività di manutenzione portuale ancora esercitate dai grandi porti marittimi a operatori

(29) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commis- sione ha inoltre sottolineato che avrebbe preso in consi- derazione una serie di criteri applicati in casi precedenti di

(110) Pertanto, la Commissione ritiene che le due decisioni di esenzione debbano essere allineate, per chiarire che la separazione della proprietà degli

Le misure analizzate relative al finanziamento delle infrastrut- ture necessarie per il funzionamento del parco tematico «Terra Mítica SA», al valore degli attivi (in particolare

In futuro, il rimborso anticipato di fondi propri e complementari of Tier 2 e di base Tier 1 sarà proposto caso per caso alla Commissione per autorizzazione, per un periodo di tre

(2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi confor- memente

a) per “società comunitaria” o “società tagika” s’intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che