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Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONE DELLA COMMISSIONE. dell'11 dicembre 2002

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2002

relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all'aumento del costo del carburante

[notificata con il numero C(2002) 4378]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2003/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni con- formemente a detto articolo (1), e viste le osservazioni tras- messe,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 29 settembre 2000 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione le misure di sostegno al settore agricolo approvate in seguito all'aumento del costo del carburante, descritte nella decisione di avviare il procedimento, in conformità dell'articolo 88, para- grafo 3, del trattato.

(2) Con fax del 20 novembre 2000 la Commissione ha chie- sto informazioni complementari alle autorità spagnole.

Tali informazioni sono pervenute con lettere del 9 gen- naio 2001 e del 13 marzo 2001.

(3) Diverse delle misure oggetto della notificazione erano già state adottate e sono state pertanto trasferite nel registro degli aiuti non notificati (aiuto NN 19/2001). Le misure notificate che non erano ancora state adottate figurano nel registro degli aiuti notificati (N 681/A/2000).

(4) Con lettera dell'11 aprile 2001, modificata il 25 aprile 2001, la Commissione ha informato la Spagna della pro- pria decisione di avviare il procedimento di cui all'arti- colo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione a talune delle misure in oggetto e di considerare le altre non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87 del trattato.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedi- mento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli inte- ressati a presentare le loro osservazioni in merito alle misure in questione.

(6) Con lettere del 6 giugno 2001 e del 20 dicembre 2001 la Spagna ha inviato una serie di osservazioni.

(7) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati e le ha trasmesse alla Spagna, offrendo la possibilità di commentarle. Le autorità spa- gnole hanno risposto con lettere del 1o e del 30 ottobre 2001.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(8) Denominazione, regime: misure a favore del settore agri- colo in seguito all'aumento del costo del carburante.

(9) Bilancio: non precisato.

(10) Durata: diversa a seconda delle misure.

(11) Beneficiari: i titolari di aziende agricole e di allevamenti e le cooperative agricole.

(12) Obiettivo delle misure: compensazione al settore agri- colo giustificata dall'aumento del costo del carburante.

(13) Possibili effetti delle misure: distorsione della concorren- za, favoreggiamento di talune produzioni agricole e di alcune attività di allevamento, nonché violazione delle disposizioni delle rispettive organizzazioni comuni dei mercati.

(14) Intensità dell'aiuto, costi ammissibili, accumulazione:

variano a seconda delle misure.

(1) GU C 172 del 16.6.2001, pag. 2. (2) Cfr. nota 1.

(2)

(15) Descrizione dei motivi che hanno giustificato l'avvio del procedimento: Modifica delle legge 37/1992 relativa all'imposta sul valore aggiunto (3).

(16) Si tratta di una misura contemplata dal regio decreto legge 10/2000, del 6 ottobre 2000, recante misure urgenti a sostegno dei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti (4). Consiste in un aumento della percen- tuale di compensazione applicabile ai soggetti passivi del regime speciale per il settore agricolo, l'allevamento e la pesca nel quadro dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: IVA), al fine di neutralizzare l'incremento di IVA da questi subito.

(17) La misura rientra nel campo di applicazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (5), modificata da ultimo della direttiva 2002/92/CE (6) (in prosieguo: sesta direttiva), in particolare, dell'articolo 25.

(18) Sulla base di un'analisi dell'evoluzione dei dati macroe- conomici del settore, relativi ai titolari delle aziende agricole soggetti al regime di cui trattasi negli ultimi tre anni, si era giunti alla conclusione che fosse necessario aumentare la compensazione ad un massimo di 2,5 punti percentuali sul volume delle operazioni, onde compensare l'aumento del carico fiscale dell'IVA soste- nuto per l'acquisto di beni e servizi. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della sesta direttiva, era stato deciso di prevedere aumenti differenziati per i sottosettori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca. Nel sotto- settore agricolo l'aumento è stato di 3 punti e in quello dell'allevamento e della pesca di 2 punti, motivo per cui la percentuale è passata all'8 % nel primo caso e al 7 % nel secondo.

(19) La misura in questione è stata adottata per ripristinare il necessario equilibrio fra l'IVA sugli acquisti e l'IVA sulle vendite a favore dei soggetti passivi del regime speciale dell'IVA nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca e, secondo le autorità spagnole, non costitui- sce un aiuto di Stato.

(20) Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha consi- derato quanto segue.

(21) L'articolo 25 della sesta direttiva dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agri- coli un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di

beni e servizi degli agricoltori forfettari. Gli Stati mem- bri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di com- pensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle. Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni. Esse non possono avere l'effetto di pro- curare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'imposta sul valore aggiunto a monte. Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di com- pensazione differenziate per la silvicoltura, per i vari sot- tosettori dell'agricoltura e per la pesca.

(22) In base alle informazioni disponibili a quello stadio, la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole non avessero notificato alla Commissione l'aumento delle percentuali globali di compensazione prima di applicar- le, violando così il summenzionato articolo 25. La Com- missione, pertanto, non aveva potuto concludere che la modifica introdotta dalla legge 37/1992 era conforme all'articolo 25 della sesta direttiva e che l'aumento non aveva procurato all'insieme degli agricoltori beneficiari del regime forfettario rimborsi superiori agli oneri dell'IVA sul valore a monte. In quel caso si tratterebbe di una misura fiscale selettiva che inciderebbe sulle risorse statali.

Misure di sostegno a favore delle cooperative agricole

(23) Tali misure sono previste dal regio decreto legge 10/2000, che introduce alcune modifiche alla legge 27/1999, del 16 luglio 1999, sulle cooperative (7) e alla legge 20/1990, del 19 dicembre 1990, relativa al regime fiscale applicabile alle cooperative (8). Per le forniture di gasolio B a terzi non associati viene abolito il massimale del 50 % della cifra d'affari imposto alle cooperative agricole per quanto riguarda le operazioni con terzi non associati, senza che venga meno il privilegio fiscale loro concesso, ovvero la condizione di cooperativa fiscal- mente protetta stabilita dalla legge 20/1990. Viene inol- tre modificata la legge 34/1998, del 7 ottobre 1998, relativa al settore degli idrocarburi (9), in quanto è sop- presso, per la distribuzione di gasolio B a terzi non asso- ciati da parte delle cooperative agricole, il requisito di costituire un'entità dotata di personalità giuridica pro- pria cui si applica il regime fiscale generale.

(24) Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha consi- derato quanto segue.

(3) BOE 312 del 29.12.1992, pag. 44247.

(4) BOE 241 del 7.10.2002, pag. 36614.

(5) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(6) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27.

(7) BOE 170 del 17.7.1999, pag. 27027.

(8) BOE 304 del 20.12.1990, pag. 37970.

(9) BOE 241 dell'8.10.1998, pag. 33517.

(3)

(25) L'approvazione del regio decreto legge 10/2000 compor- tava la concessione di vantaggi fiscali alle cooperative agricole, di cui non beneficiavano prima dell'approva- zione dello stesso.

(26) In primo luogo, il vantaggio offerto dall'eliminazione del requisito di costituire un'entità dotata di personalità giu- ridica propria cui si applica il regime fiscale generale (vale a dire un regime tributario più gravoso) ai fini della distribuzione di gasolio B a terzi non associati, gra- zie alla quale sulle cooperative graverebbero, rispetto a prima, meno imposte per la distribuzione di gasolio ai non associati. In altri termini, anteriormente alla modi- fica della legge 27/1999, per potere fornire gasolio B ai non associati, le cooperative agricole dovevano costituire un'entità dotata di personalità giuridica propria. A seguito della modifica della legge, esse non sono più obbligate a costituire detta entità e le operazioni sareb- bero assoggettate ad un'imposizione fiscale vantaggiosa.

(27) In secondo luogo, il vantaggio dato dalla soppressione del massimale del 50 % attualmente imposto alle coo- perative agricole per le forniture di gasolio B a terzi non associati senza perdere la condizione di cooperativa fiscalmente protetta. In altri termini, prima della modi- fica della legge 27/1999, il massimale della cifra d'affari imposto alle cooperative agricole per quanto riguarda le forniture a terzi non associati, senza che venisse meno il privilegio fiscale, era limitato al 50 %. A seguito della modifica della legge, esse possono superare detto limite senza perdere lo status di cooperativa fiscalmente protet- ta.

(28) Si tratterebbe di una misura specifica che si applica sol- tanto alle cooperative agricole e che comporta un van- taggio fiscale consistente nella riduzione degli oneri fiscali normalmente gravanti sul loro bilancio prima della modifica della legge 27/1999. Detto beneficio è stato concesso nel contesto dell'aumento del costo dei carburanti.

(29) Secondo le informazioni disponibili in quel momento, la Commissione ha ritenuto che dette misure sembravano offrire ai beneficiari, le cooperative agricole, un vantag- gio che riduceva gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale [punto 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (10)]. La misura, pertanto, doveva essere considerata come una misura fiscale selettiva che incideva sulle risorse statali.

Prestiti ai titolari delle aziende agricole

(30) Le misure in questione sono contemplate in una risolu- zione del ministero dell'Agricoltura del 15 novembre 2000 (11), che pubblica un accordo del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2000. Al fine di agevolare la concessione di prestiti ai titolari delle aziende agricole per un importo massimo di 35 000 milioni di ESP con un tasso di interesse bonificato dal ministero dell'Agri- coltura, si invitano le sezioni di credito delle cooperative agricole a sottoscrivere accordi con il ministero dell'Agricoltura e l'Instituto de Crédito Oficial (ICO), con l'intervento degli organismi finanziari, affinché questi ultimi mettano a disposizione dei titolari di aziende agri- cole una linea di prestiti.

(31) Le condizioni di detta linea di prestiti sono le seguenti:

la durata è di cinque anni, con un anno di franchigia per il rimborso del capitale; il tasso di interesse corri- sponde al tasso di cessione dell'ICO agli organismi finan- ziari ed è il tasso di riferimento ICO; il margine di bene- ficio degli organismi finanziari è di un punto percentua- le; l'abbuono del ministero dell'Agricoltura è di tre punti percentuali; il rischio dei prestiti ricade sugli organismi finanziari e l'importo massimo dei prestiti è pari a 75 000 ESP per ettaro, con un importo massimo per beneficiario di 4,5 milioni di ESP nel caso delle persone fisiche e di 13,5 milioni nel caso di gruppi.

(32) Il ministero dell'Agricoltura può bonificare anche le garanzie concesse dalla Sociedad anónima estatal de cau- ción agrícola, qualora tali garanzie si rendessero necessa- rie ai fini della concessione di prestiti agevolati. La sov- venzione della garanzia è destinata al pagamento delle spese di gestione per un importo non superiore all'1 % del saldo attivo del prestito garantito.

(33) Le autorità spagnole hanno comunicato che l'aiuto mas- simo di cui beneficerà un agricoltore nei cinque anni di durata dei prestiti sarà pari a una media annua di 1 575 ESP per ettaro (12). Il prezzo medio del gasolio era di 54,4 ESP al litro nel 1999 e di 79,8 ESP al litro nel 2000. L'incremento dal 1999 al 2000 è stato quindi del 47 %.

(34) Secondo le autorità spagnole, il confronto fra l'aumento delle spese e l'aiuto medio annuo sotto forma di abbuono del tasso d'interesse (1 575 ESP per ettaro per cinque anni) dimostra che l'obiettivo dell'aiuto non è compensare le perdite subite dall'agricoltore, bensì con- sentire loro di beneficiare di un prestito da parte degli organismi finanziari onde far fronte alla mancanza di

(10) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(11) BOE 276 del 17.11.2000, pag. 40088.

(12) Abbuono del tasso di interesse: 3 %; durata del prestito: 5 anni; un anno di franchigia, importo massimo del credito per ettaro: 75 000 ESP. 0,03 × 75 000 (1 + 1+ 1/4 + 2/4 + 3/4)1/5 = 1 575 ESP per ettaro.

(4)

liquidità imputabile all'aumento sproporzionato del costo del gasolio. Detto aumento, che è stato causa di turbamenti di ordine pubblico, scioperi, carenza di pro- dotti energetici e alimentari, nonché di difficoltà al libero transito delle merci nel territorio della Comunità, dovrebbe essere considerato come un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trat- tato.

(35) Le autorità spagnole hanno spiegato che il costo di tale misura è inferiore alla riduzione delle imposte speciali e dell'IVA applicata da altri Stati membri e sconsigliata dalla Commissione. Secondo le autorità spagnole, se l'aiuto fosse considerato incompatibile con il mercato comune, gli agricoltori spagnoli si troverebbero in una situazione di svantaggio rispetto agli agricoltori di altri Stati membri che abbiano beneficiato di riduzioni di imposte.

(36) Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha consi- derato quanto segue.

(37) L'abbuono del tasso di interesse sui prestiti costituisce un aiuto di Stato a favore degli agricoltori. Inoltre, alcuni agricoltori riceveranno un aiuto di Stato sotto forma di abbuono di una parte dei costi di gestione delle garanzie dei prestiti agevolati. Le misure in questione, pertanto, dovevano essere considerate aiuti selettivi con- cessi dallo Stato.

Misure fiscali in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche (in prosieguo IRPF) e di imposta sul

valore aggiunto (IVA)

(38) Trattasi di misure contemplate in un decreto del 29 novembre 2000 del ministero delle Finanze, che prevede per il 2001 il regime di stima oggettiva (forfettario) dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e il regime speciale semplificato dell'imposta sul valore aggiun- to (13).

Per il 2000, applicazione a talune attività di allevamento soggette al regime di stima oggettiva dell'IRPF di un indice correttore per mangimi acquistati presso terzi

(39) Riduzione del 5 % del modulo applicato per il calcolo del rendimento netto di alcune attività di allevamento soggette al regime di stima oggettiva attraverso l'au- mento dell'indice correttore per mangimi acquistati presso terzi.

(40) Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha consi- derato quanto segue.

(41) La modifica dell'indice correttore sembrava procurare ai beneficiari un vantaggio che riduceva gli oneri che nor- malmente gravano sul loro bilancio. Una perdita di get- tito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Le autorità spagnole non avevano giustificato detta misura con la natura o la struttura del sistema fiscale.

(42) Pertanto, secondo le informazioni disponibili in quel momento, la Commissione ha ritenuto che la misura fiscale in questione, attribuibile allo Stato, riguardasse le risorse di quest'ultimo, costituisse un vantaggio selettivo e non fosse giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale.

Per il 2001, riduzione del rendimento netto nel regime di stima oggettiva dell'IRPF per le attività agricole e l'allevamento

(43) Tutte le attività agricole e di allevamento che determi- nano il loro rendimento mediante il regime di stima oggettiva beneficiano di una riduzione del 35 % del prezzo di acquisto del gasolio agricolo necessario per lo sviluppo delle loro attività, debitamente documentato da fatture.

(44) Nell'avvio del procedimento, la Commissione ha consi- derato quanto segue.

(45) Le autorità spagnole non avevano fornito spiegazioni sulla riduzione del rendimento per giustificarne l'intro- duzione intesa all'adeguamento della tassazione allo svi- luppo della capacità economica reale, dati gli eventi eccezionali imputabili all'aumento del costo dei carbu- ranti.

(46) Pertanto, secondo le informazioni disponibili in quel momento, la misura non risultava giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema e doveva essere con- siderata un aiuto selettivo concesso dallo Stato.

Anche per il 2001 riduzione della percentuale utilizzata per determinare i pagamenti trimestrali dell'IVA in regime semplificato per talune attività agricole

(47) Le riduzioni della percentuale utilizzata per determinare i pagamenti trimestrali dell'IVA in regime semplificato di talune attività agricole sono le seguenti: allevamento intensivo di suini e avicoltura da carne, 7 %; avicoltura intensiva per uova e allevamento intensivo di ovini, caprini e bovini da latte, 1 %; allevamento intensivo di (13) BOE 287 del 30.11.2000, pag. 41611.

(5)

bovini da carne e cunicoltura, 14 %; allevamento inten- sivo di suini riproduttori, bovini riproduttori e altri alle- vamenti intensivi o estensivi non compresi espressa- mente in altri settori, 19 %; allevamento intensivo di ovini e caprini da carne, 24 %; servizi di riproduzione, custodia e ingrasso di volatili, 24 %; altre attività e ser- vizi accessori realizzati da agricoltori o allevatori, 28 %.

(48) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha conside- rato quanto segue.

(49) La riduzione della percentuale utilizzata per determinare i pagamenti trimestrali dell'IVA in regime semplificato diminuiva l'importo dei pagamenti e comportava per i beneficiari un vantaggio che riduceva gli oneri che nor- malmente gravano sul loro bilancio. Una perdita di get- tito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Le autorità spagnole non avevano giustificato detta misura con la natura o la struttura del sistema fiscale. Di conseguenza, secondo le informazioni disponibili in quel momento, la misura non risultava giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale.

Proroga agli anni 2000 e 2001 dei benefici fiscali applicabili al trasferimento di alcuni terreni e aziende

agricole nel quadro dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPF)

(50) La proroga dei benefici fiscali applicabili al trasferimento di alcuni terreni e aziende agricole, previsti nella sesta disposizione aggiuntiva della legge 19/1995, del 4 luglio 1995, relativa alla modernizzazione delle aziende agrico- le (14), è contenuta nella settima disposizione transitoria della legge 14/2000, del 28 dicembre 2000, recante misure fiscali, amministrative e di ordine sociale (15).

(51) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha conside- rato quanto segue.

(52) La misura procurava ai beneficiari un vantaggio che riduceva gli oneri che normalmente gravano sul loro bilancio. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.

Pertanto, la proroga dei benefici fiscali costituirebbe un aiuto selettivo concesso dallo Stato. Questa posizione riguardava soltanto il periodo 2000-2001 e non inci-

deva sulla posizione della Commissione in merito alla compatibilità dell'aiuto concesso prima di quel periodo.

Aumento della percentuale delle spese difficilmente giustificabili nel quadro dell'imposta sui redditi

delle persone fisiche

(53) Si tratta dell'unica misura che non era stata ancora adot- tata quando la Spagna ha inviato le proprie osservazioni e costituisce quindi un aiuto notificato. La percentuale delle spese difficilmente giustificabili nell'ambito dell'IRPF è stata aumentata da 5 a 10 solo per il settore agricolo e solo per gli esercizi 2000 e 2001.

(54) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha conside- rato quanto segue.

(55) Le autorità spagnole non avevano fornito dati sull'au- mento della percentuale delle spese difficilmente giustifi- cabili, del quale beneficerebbero gli agricoltori in regime di stima oggettiva, e tendono a motivarlo con la natura o la struttura del sistema fiscale, affermando che è stato introdotto per adeguare la tassazione allo sviluppo della capacità economica reale, dati gli eventi eccezionali imputabili all'aumento del costo del carburante.

(56) Di conseguenza, secondo le informazioni disponibili a quello stadio, la misura fiscale in questione non sem- brava giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale e sembrava procurare ai beneficiari un vantaggio che riduceva gli oneri che normalmente gra- vano sul loro bilancio. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.

In conclusione, nella fase di avvio del procedimento la Commissione ha considerato quanto segue

(57) Secondo le informazioni disponibili a quello stadio, le misure dovevano essere considerate rispettivamente misure fiscali attribuibili allo Stato, riguardanti risorse statali, comportanti vantaggi selettivi e non giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale, o aiuti selettivi concessi dallo Stato.

(58) Le informazioni fornite dalle autorità spagnole, secondo cui fra il 1999 e il 2000 si era verificato un aumento del costo del carburante del 47 %, che è stato causa di turbamenti di ordine pubblico, scioperi e carenza di prodotti energetici e alimentari, non consentivano di accertare, in quella fase del procedimento, se si trattasse (14) BOE 159 del 5.7.1995, pag. 20394.

(15) BOE 313 del 30.12.2000, pag. 46631.

(6)

di un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, para- grafo 2, lettera b), del trattato.

(59) Per quanto riguarda la misura relativa alla proroga per gli esercizi 2000 e 2001 dei benefici fiscali applicabili al trasferimento di alcuni terreni e aziende agricole nel quadro dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'aiuto potrebbe essere considerato un aiuto all'investi- mento nel settore della produzione primaria, tenuto conto del fatto che il beneficio fiscale è collegato alla cessione di terreni e aziende agricole. Tuttavia, la legge 14/2000, che è la base giuridica per la concessione di questi aiuti, non prevedeva l'obbligo di rispettare alcuna delle condizioni di cui al punto 4.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (16).

(60) Secondo le informazioni disponibili in quel momento, le altre misure costituirebbero aiuti di Stato destinati a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore (punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). Pertanto, nella fase di avvio del procedimento risultava che dette misure dovevano essere considerate aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.

(61) Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di garanzia, inoltre, non erano state previste le condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione sull'applica- zione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (17) per giustifi- care la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto questa forma.

(62) Va considerato, inoltre, che gli aiuti concessi per i pro- dotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato riguarda- vano prodotti soggetti per la maggior parte ad un'orga- nizzazione comune di mercato e che gli Stati membri dispongono di poteri d'intervento limitati sul funziona- mento di dette organizzazioni, che competono esclusiva- mente alla Comunità. Pertanto, gli aiuti in questione dovevano essere considerati infrazioni alle organizza- zioni comuni di mercato e quindi alla normativa comu- nitaria.

(63) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non risultava che le misure in questione, in quanto aiuti, potessero beneficiare di alcuna delle deroghe con- template all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, e quindi ha deciso di avviare il procedimento di cui all'ar- ticolo 88, paragrafo 2, del trattato.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(64) Tutte le osservazioni ricevute da terzi riguardano esclusi- vamente la misura di sostegno a favore delle cooperative agricole.

Osservazioni della «Asociación de gestores de estaciones de servicio» (Associazione dei gestori

delle stazioni di servizio)

(65) Detta associazione ritiene che il regio decreto legge 10/2000 presupponga la concessione di vantaggi fiscali alle cooperative agricole.

(66) In primo luogo, l'eliminazione del requisito di costituire un'entità dotata di personalità giuridica propria, cui si applica il regime fiscale generale per la distribuzione di gasolio B a terzi non associati, comporta un vantaggio fiscale grazie al quale le cooperative pagherebbero, rispetto a prima, meno imposte per la fornitura di gaso- lio B a terzi non associati, in quanto tali operazioni sarebbero soggette ad un'imposizione fiscale vantag- giosa.

(67) In secondo luogo, anche l'abolizione del massimale del 50 % attualmente imposto alle cooperative agricole per le operazioni di fornitura di gasolio B a terzi non asso- ciati senza che venga meno la condizione di cooperativa fiscalmente protetta comporta un ulteriore vantaggio fiscale.

(68) Secondo l'associazione in oggetto, il regio decreto legge 10/2000 favorisce la creazione di una rete parallela, al margine del mercato, a favore delle cooperative, in qua- lità di entità «aiutate» dal settore pubblico, alle quali non incombe neppure l'obbligo di rispettare i requisiti giuri- dici imposti ai concorrenti; tutto ciò con il fine di otte- nere una riduzione del prezzo risultante dai normali meccanismi del mercato e senza prevedere alcun inden- nizzo a favore dei titolari di punti vendita al pubblico (distribuzione al dettaglio), che saranno in ampia misura eliminati ed espulsi dal mercato.

Osservazioni della «Asociación de empresarios de estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid»

(associazione degli imprenditori delle stazioni di servizio della Comunità di Madrid), della

«Federación catalana de estaciones de servicio»

(federazione catalana delle stazioni di servizio) e della «Confederación española de estaciones de servicio» (confederazione spagnola delle stazioni di

servizio)

(69) Queste associazioni, che rappresentano in pratica la tota- lità delle stazioni di servizio in Spagna, ritengono che il regio decreto legge 10/2000 contenga misure intese a ridurre a favore delle cooperative agricole numerosi oneri fiscali relativi alla fornitura a terzi non associati di gasolio B, sottoponendo tale attività ad un regime fiscale (16) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2 (versione corretta in GU C 232 del

12.8.2000, pag. 19).

(17) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(7)

particolarmente protetto nel caso di vendita di combu- stibile a terzi.

(70) Secondo dette associazioni, le cooperative agricole, a partire dall'entrata in vigore del regio decreto legge 10/2000, ottengono i seguenti benefici fiscali per la for- nitura di gasolio B nel caso di vendita di combustibile a terzi.

(71) In relazione all'imposta di registro e di bollo, esse sono esenti dal pagamento degli atti relativi a costituzione, ampliamento di capitale, fusione e scissione, accensione e cancellazione di prestiti, compresi quelli rappresentati da obbligazioni, acquisizione di beni e diritti che vanno a integrare il «Fondo de educación y promoción» (fondo per l'istruzione e la promozione) per l'assolvimento delle sue finalità, nonché acquisizione di beni e diritti desti- nati direttamente all'espletamento dei loro scopi sociali e statutari.

(72) Per quanto riguarda l'imposta sulle società, tenuto conto del fatto che il regio decreto legge 10/2000 considera la vendita di gasolio B a terzi non associati il risultato eco- nomico dell'attività cooperativa, detta attività sarà sog- getta all'aliquota del 20 %; le cooperative dispongono inoltre di una totale libertà di ammortamento degli ele- menti dell'attivo nuovo ammortizzabile, acquisiti nel ter- mine di tre anni a partire dalla data di iscrizione nel registro delle cooperative, e ottengono anche un abbuono del 50 % sull'intera imposta.

(73) In relazione all'imposta sull'attività di lavoro indipenden- te, viene loro concesso un abbuono del 95 % dell'impo- sta.

(74) Per quanto attiene all'imposta sui beni immobili, benefi- ciano di un abbuono del 95 % dell'imposta.

Osservazioni della «Confederación de cooperativas agrarias de España» (confederazione delle

cooperative agricole spagnole)

(75) La confederazione in oggetto raggruppa la maggior parte delle cooperative agricole spagnole. Queste ultime hanno iniziato la loro attività di distribuzione di prodotti petroliferi a seguito del decreto del 31 luglio 1986 (18) del ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha modificato il regolamento per la for- nitura e la vendita di carburanti e combustibili liquidi, oggetto del monopolio dei petroli (19). La legge 34/1992, del 22 dicembre 1992, di ordinamento del

settore petrolifero (20) introduce un nuovo sistema di distribuzione di prodotti petroliferi.

(76) La precedente normativa applicabile alle cooperative agricole è stata improvvisamente sospesa con la pubbli- cazione della legge 34/1998 e, in particolare, con la quindicesima disposizione aggiuntiva che vieta alle coo- perative la distribuzione di prodotti petroliferi (sia gasoli che benzina) a terzi, salvo nel caso in cui esse costitui- scano un'entità dotata di personalità giuridica propria cui sia applicabile il regime fiscale generale.

(77) Secondo la confederazione, il regio decreto legge 10/2000 si è limitato a risolvere, e solo in modo parzia- le, la restrizione alla libera concorrenza derivante dal divieto introdotto nella legge 34/1998 dalla quindice- sima disposizione aggiuntiva.

(78) I benefici fiscali delle società cooperative devono essere valutati congiuntamente alle norme sull'adeguamento tecnico e agli obblighi che queste ultime impongono alle cooperative.

(79) Le cooperative, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sulle società, devono distinguere chiaramente due gruppi di operazioni: le operazioni con associati e le operazioni con non associati o terzi. La norma sull'adeguamento tecnico, contemplata all'articolo 16 della legge 20/1990, prevede che, ai fini della deter- minazione della base imponibile, i risultati cooperativi, derivanti dalle operazioni effettuate con gli associati, dovranno essere valutati separatamente da quelli extra- cooperativi, prodotti dalle operazioni effettuate dalla cooperativa con non associati o terzi.

(80) L'articolo 33 della legge 20/1990 specifica che nel qua- dro dell'imposta sulle società applicabile alle cooperative l'aliquota è differenziata, ossia si applica il 20 % alla base imponibile corrispondente ai risultati cooperativi, e la percentuale generale dell'imposta, pari al 35 %, alla base imponibile corrispondente ai risultati extracooperativi, che sono, fra l'altro, quelli ottenuti dalle cooperative agricole nelle loro operazioni con terzi. Pertanto, i red- diti ottenuti da una cooperativa agricola nelle sue opera- zioni con terzi non associati non beneficiano di alcun abbuono.

(81) L'articolo 23 della legge 20/1990 contempla l'applica- zione alle cooperative dell'imposta sulle società e defini- sce l'imposta come la somma algebrica dei risultati pro- dotti dall'applicazione alle basi imponibili, siano esse positive o negative, delle aliquote corrispondenti; qua- lora detta somma sia positiva sarà considerata imposta intera. In tal caso, ai sensi dell'articolo 34 della legge, (18) BOE 188 del 7.8.1986, pag. 27907.

(19) BOE 58 del 9.3.1970, pag. 3820. (20) BOE 308 del 24.12.1992, pag. 43867.

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relativo alle cooperative specialmente protette, quali sono in linea di principio le cooperative agricole, la regola del beneficio fiscale consiste in un abbuono del 50 % dell'imposta intera di cui all'articolo 23.

(82) Tale beneficio non può essere valutato disgiuntamente dal costo fiscale dei ritorni sul reddito del socio coopera- tore nel quadro dell'IRPF. La ripartizione degli utili dell'impresa fra i soci di una cooperativa è realizzata in funzione dell'attività della cooperativa svolta dagli stessi nel corso dell'esercizio, non in funzione del capitale apportato; si tratta del cosiddetto ritorno cooperativo e ha caratteristiche completamente diverse dal dividendo di una società di capitali.

(83) Tenuto conto di tali specificità, per quanto riguarda la regola del beneficio fiscale che consiste nella riduzione del 50 % dell'imposta sulle società applicata alle coo- perative specialmente protette, va menzionata la doppia imposizione dei dividendi/ritorni come conseguenza del fatto che sugli utili grava dapprima l'imposta sulle società e successivamente l'IRPF. L'attenuazione della doppia imposizione effettuata nel rapporto società di capitali/socio (dividendo dell'impresa) non ha corrispet- tivo nel rapporto società cooperativa/socio cooperatore (ritorno cooperativo), per cui sul ritorno grava un mag- gior onere fiscale rispetto al dividendo.

(84) Quanto precede è contenuto nell'articolo 23 della legge 40/1998, del 9 dicembre 1998, relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche e recante altre norme tribu- tarie (21), che sancisce la disparità di trattamento fra i dividendi (propri delle società di capitali soggette al regime fiscale generale) e i ritorni (propri, invece, delle cooperative soggette al regime fiscale speciale).

(85) D'altro canto, anche le detrazioni dell'IRPF, previste all'articolo 66 della legge 40/1998, sono distinte in base al tipo di società; nel caso dei dividendi, la deduzione è pari al 40 % dell'imposta, nel caso dei ritorni, si applica l'articolo 32 della legge 20/1990, in base al quale la deduzione per la doppia imposizione è pari al 10 % o al 5 %, a seconda che si tratti di una cooperativa protetta o specialmente protetta.

(86) Le cooperative, inoltre, sono soggette a taluni obblighi specifici, che non si applicano alle altre imprese assog- gettate al regime fiscale generale, consistenti in determi- nati obblighi finanziari, previsti dalla legge 27/1999, che

immobilizzano le risorse e le rendono indivisibili, quale, ad esempio la costituzione di fondi sociali obbligatori.

(87) In primo luogo, il «Fondo de reserva obligatorio» (fondo obbligatorio di riserva) è destinato in modo specifico al consolidamento, allo sviluppo e alla garanzia delle coo- perative ed è indivisibile fra i soci, in conformità di quanto riportato all'articolo 55 della legge 27/1999. Fa parte del patrimonio sociale indivisibile e, nel caso di scioglimento della cooperativa, passerebbe a disposi- zione del Tesoro pubblico e verrebbe destinato alla costi- tuzione di un fondo per la promozione del cooperativi- smo. Secondo la menzionata legge 27/1999, su detto fondo confluiscono un minimo del 20 % dei risultati cooperativi e un minimo del 50 % dei risultati extracoo- perativi (proventi delle operazioni realizzate dalla coo- perativa con terzi), oltre alle quote di ingresso degli associati e alle detrazioni sugli apporti di capitale obbli- gatori derivanti dalla diminuzione del numero degli associati. Ciò significa che ciascun socio non recupererà mai una parte di ciò che apporta all'impresa e che una parte degli utili dell'impresa rimane immobilizzata.

(88) In secondo luogo, il «Fondo de educación y promoción», contemplato all'articolo 56 della legge 27/1999, ha come finalità la formazione e l'istruzione dei soci e dei lavoratori, la diffusione del cooperativismo e la promo- zione delle relazioni fra cooperative, nonché lo sviluppo culturale, professionale e assistenziale dell'ambiente locale o della comunità in generale. Secondo la legge 27/1999, confluisce in tale fondo un minimo del 5 % dei risultati cooperativi. Al pari del «Fondo de reserva obligatorio», il «Fondo de educación y promoción» è indivisibile fra i soci, anche nel caso di liquidazione della cooperativa.

(89) Ne consegue che l'utile massimo divisibile all'interno delle cooperative è inferiore a quello prodotto in altri tipi di società di capitali ove la disponibilità dei risultati degli azionisti è maggiore, dato che essi non hanno l'ob- bligo di versare nei fondi obbligatori l'utile ottenuto nel corso dell'esercizio.

(90) Il beneficio fiscale che la cooperativa potrebbe ricavare grazie alla deduzione dell'imposta sulle società è corretto dalla doppia imposizione rispetto all'IRPF che si applica al socio della cooperativa e dal relativo aumento dell'im- posizione fiscale.

(91) La globalità del regime fiscale delle cooperative, che col- lega benefici a obblighi, può essere descritta con l'ausilio degli esempi pratici illustrati in appresso.

(21) BOE 295 del 10.12.1998, pag. 40730.

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(92) Nella prima ipotesi si analizza la disponibilità netta dei fondi percepiti dal socio della cooperativa rispetto all'azionista di una società soggetta al regime fiscale generale in Spagna, partendo dagli stessi risultati iniziali: 150 unità monetarie (in prosieguo: um).

Ipotesi di risultato cooperativo (50 %) e risultato extracooperativo (50 %), applicando la legge 27/1999 e supponendo che tutto l'utile disponibile vada al socio. Tasso marginale IRPF: 48 %

Società cooperativa Società di capitali

Risultati Risultato cooperativo (RC): 75 (50 %) Risultato extra-cooperativo (RE): 75 (50 %) Totale: 150

150

Dotazione dei fondi sociali

Fondo istruzione e promozione: 5 % RC

= 3,75

Fondo riserve obbligatorio: 20 % RC = 15 50 % RE = 37,5

Totale: 56,25

0

Risultati dopo la dotazione dei fondi

RC: 56,25 RE: 37,5 Totale: 93,75

150

Imposta sulle società RC: (75 – 11,25) × 20 % = 12,75 RE: (75 – 18,75) × 35 % = 19,687 Totale: 32,437

150 × 35 % = 52,5

Beneficio disponibile 93,75 – 32,437 = 61,313 150 – 52,5 = 97,5

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF)

Base imponibile: 61,313 × 100 % = 61,313 Importo dovuto (aliquota intera):

61,313 × 48 % = 29,430 Sgravio: 61,313 × 10 % = 6,131 Importo da pagare dopo lo sgravio:

29,430 – 6,131 = 23,299

Base imponibile: 97,7 × 140 % = 136,5 Importo dovuto (aliquota intera):

136,5 × 48 % = 65,52 Sgravio: 97,5 × 40 % = 39 Importo da pagare dopo lo sgravio:

65,52 – 39 = 26,52

Reddito netto percepito

61,313 – 23,299 = 38,014 97,5 – 26,52 = 70,98

(93) Tenendo conto del fatto che è previsto un tasso marginale di imposizione dell'IRPF, si può affermare che per uno stesso risultato iniziale di 150 um, nel caso di un socio di cooperativa il valore netto percepito sarebbe di 38 um, mentre l'azionista della società soggetta a regime fiscale generale rice- verebbe 71 um. Inoltre, come si è detto in precedenza, va considerato che la doppia imposizione dell'imposta sulle società e dell'IRPF annulla l'effetto iniziale di una minore esazione attraverso l'ab- buono dell'imposta sulle società.

(94) Nella seconda ipotesi in cui si stabiliscono diverse percentuali per le operazioni della cooperativa con associati e con terzi non associati, ovvero risultati cooperativi ed extracooperativi, si osserva come, nella misura in cui aumenta il peso specifico dei risultati extracooperativi rispetto a quelli cooperativi, aumentano i versamenti ai fondi obbligatori, cresce l'imposta sulle società e si riduce anche la percentuale dell'utile disponibile, per cui l'importo netto percepito da ciascun socio sarà minore quando i risultati extracooperativi sono maggiori.

(10)

Analisi di diverse ipotesi di distribuzione fra risultati cooperativi e risultati extracooperativi

Società cooperativa protetta Società di capitali

Ipotesi RC: 75 %

RE: 25 %

RC: 66,66 % RE: 33,33 %

RC: 50 % RE: 50 %

RC: 25 % RE: 75 %

Risultati 150 150 150 150 150

Dotazione dei fondi sociali 46,875 50 56,25 65,625 0

Risultati dopo la dotazione dei fondi

103,125 100 93,75 84,375 150

Imposta sulle società 28,97 30,125 32,437 35,906 52,5

Beneficio disponibile 74,155 69,875 61,313 48,469 97,5

IRPF 28,179 26,55 23,299 18,418 26,52

Reddito netto percepito 45,976 43,325 38,014 30,051 70,98

(95) In conclusione, questa confederazione ritiene che la legi- slazione in materia di regime fiscale delle cooperative agricole in Spagna debba essere valutata nel suo insieme.

Detto regime risponde ad elementi differenziatori quanto alla struttura e prevede benefici ed obblighi spe- cifici (versamenti a fondi obbligatori, trattamento del capitale, doppia imposizione).

IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(96) Con lettera dell'11 giugno 2001 la Spagna ha affermato quanto segue.

Modifica della legge 37/1992

(97) L'articolo 25 della sesta direttiva dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori del settore agricolo, dell'allevamento e della pesca, un regime comune forfettario. Tale facoltà è stata esercitata dalla Spagna fin dalla sua adesione alla Comunità.

(98) L'articolo 25, paragrafo 3, della sesta direttiva dispone che gli Stati membri, ove occorra, fissano «percentuali forfettarie di compensazione e le notificano alla Com- missione prima di applicarle». Dalla disposizione si evin- ce, in primo luogo, l'obbligo che incombe agli Stati membri che intendono stabilire questo tipo di compen- sazione di comunicarne l'importo prima di approvarlo.

Tuttavia, non si deduce in alcun modo che un'eventuale modifica della stessa debba ugualmente essere comuni- cata alla Commissione. Va tenuto conto del fatto che, nel caso in cui dovesse ricavarsi dalla sesta direttiva tale conclusione, si creerebbe un regime di sorveglianza di tale compensazione diverso da quello stabilito in gene- rale per le modifiche che gli Stati membri introducono nelle loro leggi, il che non risulterebbe congruente. Inol- tre, va sottolineato che il testo della sesta direttiva non contempla l'autorizzazione della Commissione ai fini dell'introduzione di una compensazione, ma solo la comunicazione.

(99) Ciononostante, l'amministrazione tributaria spagnola ha comunicato alla Commissione (si allega copia della lette- ra), prima dell'approvazione della norma che aumentava la percentuale e della sua pubblicazione nel Boletín Ofi- cial del Estado (Gazzetta ufficiale dello Stato), l'inten- zione del governo di procedere all'aumento della stessa, nonché al suo sdoppiamento in funzione dei prodotti cui si applica la stessa, così come espressamente previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, della sesta direttiva.

(100) In secondo luogo, dal summenzionato articolo 25, para- grafo 3, della sesta direttiva si ricava un obbligo aggiun- tivo per gli Stati, ovvero l'importo della compensazione non deve consentire ai soggetti passivi del regime di ottenere un vantaggio economico in conseguenza della sua applicazione, vantaggio che deriverebbe da una compensazione più che proporzionale dell'importo dei pagamenti eseguiti. Detto obbligo è stato rispettato dalla normativa spagnola, come risulta dai dati in base ai

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quali l'amministrazione spagnola ha calcolato i nuovi tassi di compensazione includendoli in uno studio che è stato allegato alle osservazioni trasmesse dalla Spagna nel corso del procedimento.

(101) La metodologia seguita consta di due fasi: la prima con- siste nel calcolo dell'importo delle vendite dei prodotti realizzati nelle aziende dei soggetti passivi del regime speciale dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca nel quadro dell'IVA, mentre la seconda riguarda la deter- minazione del totale dei pagamenti IVA versati per gli acquisti effettuati dalle aziende summenzionate. Il risul- tato di tale esercizio mostra che dal 1987 la percentuale di compensazione reale ha superato ampiamente quanto stabilito per legge, attestandosi nel 1999 all'8,28 %.

(102) In conclusione, ad avviso della Spagna, l'aumento della percentuale di compensazione forfettaria ha rispettato in ogni momento l'articolo 25, paragrafo 3, della sesta direttiva, nel senso che il citato aumento non ha com- portato per i soggetti passivi del regime un vantaggio economico derivante da una compensazione più che proporzionale rispetto all'importo dei pagamenti ese- guiti.

Misure di sostegno a favore delle cooperative agricole

(103) La Spagna sostiene che non possono essere considerate aiuti di Stato le misure di sostegno a favore delle coo- perative agricole, sulla base del fatto che le cooperative verserebbero meno imposte rispetto a quanto previsto prima della modifica introdotta, e adduce i motivi seguenti per spiegare la propria posizione.

(104) Le misure introdotte dal regio decreto legge 10/2000 sono misure di liberalizzazione del settore della fornitura di gasolio B poiché eliminano gli ostacoli imposti alle cooperative agricole ai fini della distribuzione di detto carburante, senza prevedere un vantaggio fiscale che comporti un trattamento favorevole.

(105) Il regime fiscale applicabile alle cooperative distingue le attività della cooperativa realizzate con gli associati da quelle svolte con i non associati e definisce i risultati di queste ultime extracooperativi, di modo che il regime fiscale di detti risultati nel quadro dell'imposta sulle società coincide con il regime generale cui è assoggettata qualsiasi altra entità che svolga la stessa attività.

(106) Il regime fiscale applicabile alle cooperative è discipli- nato dalla legge 20/1990, il cui articolo 21 definisce ren- dimenti extracooperativi i proventi dell'esercizio dell'atti-

vità della cooperativa con terzi non associati, di modo che i risultati extracooperativi rientrano nel campo di applicazione dell'aliquota generale dell'imposta sulle società, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della legge 43/1995 del 27 dicembre 1995, relativa all'imposta sulle società (22). D'altro canto, la sesta disposizione aggiun- tiva della legge 27/1999 comporta per queste entità l'ob- bligo di contabilità separata per le operazioni effettuate con terzi non associati.

(107) Le misure contemplate nel menzionato regio decreto legge 10/2000 hanno l'obiettivo di liberalizzare il settore della fornitura di gasolio B, consentendo alle cooperative agricole di distribuire detto combustibile indipendente- mente dal rapporto tra tali operazioni e il totale delle operazioni effettuate dalla cooperativa, senza che venga meno il regime fiscale applicabile alle attività cooperati- ve. Si vuole che la cooperativa possa svolgere tali attività senza l'obbligo di costituire un'altra entità diversa e che l'imposta sulle società sia uguale nelle due situazioni dal momento che i risultati della fornitura di gasolio B a terzi sono soggetti al regime generale dell'imposta sulle società.

(108) In conclusione, secondo la Spagna, le misure introdotte dal regio decreto legge 10/2000 non si configurano come un aiuto di Stato in quanto non incidono sulla concorrenza nell'attività di distribuzione di gasolio B, dato che tutte le imprese che svolgono questa attività sono soggette alla stessa imposizione fiscale nel quadro dell'imposta sulle società.

(109) La Spagna ha completato le proprie osservazioni tra- smesse con lettera del 6 giugno 2001, in merito alla misura in questione, comunicando i propri commenti alle osservazioni degli interessati con lettere del 1oe del 30 ottobre 2001. Nella lettera del 1o ottobre 2001 la Spagna ha aggiunto le seguenti considerazioni.

(110) L'aumento del costo del greggio e il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro hanno costituito eventi che hanno modificato in misura rilevante le normali condi- zioni in cui si svolge l'attività agricola e hanno provo- cato nel settore una crisi che ha colpito le aziende agri- cole, deteriorandone i risultati economici e minacciando, con il persistere della tendenza, la stessa sopravvivenza di molte aziende.

(111) Il governo spagnolo, di fronte a tale situazione, ha deciso di applicare non solo misure congiunturali, ma

(22) BOE 310 del 28.12.1995, pag. 37072.

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anche misure strutturali, quali l'intensificazione e la libe- ralizzazione della distribuzione dei combustibili, per garantire alle aziende agricole e agli allevatori il futuro sostentamento, nonché per mantenere la necessaria competitività.

(112) Le misure di sostegno previste dal regio decreto legge 10/2000 rientrano nell'obiettivo di procedere alla libera- lizzazione del settore dei combustibili. In concreto, abo- liscono talune restrizioni che la legislazione spagnola prevedeva per le cooperative agricole, il che comporta, ovviamente, l'apertura del mercato della distribuzione di gasolio B in Spagna.

(113) Per le forniture di gasolio B a terzi non associati è previ- sta l'abolizione del massimale del 50 % delle rispettive operazioni realizzate con associati. Viene altresì soppres- so, per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi a terzi non associati da parte delle cooperative, il requisito di costituire precedentemente un'entità dotata di personalità giuridica propria, distinta da quella della cooperativa. Detto requisito limitava il campo d'azione delle cooperative agricole e in un certo qual modo risultava in contrasto con la legge 27/1999, a norma della quale le società create nel suo ambito avrebbero potuto organizzare e svolgere qualsiasi attività economica.

(114) La modifica secondo cui le cooperative non perdono la condizione di cooperative specialmente protette nel caso di distribuzione di gasolio B a terzi non associati deve essere interpretata nel suo vero significato di depenaliz- zazione, in quanto elimina il rischio di venire privati di uno status preesistente senza che ciò comporti una fiscalità speciale e più vantaggiosa nel quadro della for- nitura di carburante agricolo a terzi.

(115) L'affermazione che figura nelle osservazioni delle asso- ciazioni delle stazioni di servizio, secondo cui la libera- lizzazione della distribuzione del gasolio a terzi non associati da parte delle cooperative comporta l'applica- zione per tali operazioni dell'aliquota del 20 % dell'im- posta sulle società, non è corretta. A tutte le operazioni effettuate dalle cooperative con terzi non associati si applica l'aliquota generale del 35 %.

(116) Nella lettera del 30 ottobre 2001, che completa i com- menti della Spagna alle osservazioni dei terzi interessati, inviati con lettera del 1o ottobre 2001, la Spagna ha aggiunto i seguenti commenti del ministero delle Finan- ze: nelle osservazioni delle associazioni delle stazioni di servizio è contenuta una interpretazione erronea degli

effetti del regio decreto legge 10/2000 sul regime fiscale delle cooperative protette. I risultati extracooperativi sono soggetti all'aliquota generale del 35 %, compresi i risultati ottenuti dalla distribuzione di gasolio B a terzi non associati della cooperativa.

(117) Le modifiche introdotte dal regio decreto legge 10/2000 mirano solo a liberalizzare il settore della distribuzione di gasolio B, consentendo alle cooperative agricole di fornire il combustibile indipendentemente dal rapporto tra dette operazioni e al totale delle operazioni realizzate dalla cooperativa, senza che ciò comporti il venir meno del loro regime fiscale per lo svolgimento delle attività cooperative.

(118) In ogni caso, non ha avuto luogo alcun cambiamento nel quadro del regime fiscale applicabile alle operazioni di fornitura di gasolio B da parte delle cooperative, motivo per cui va concluso che non esiste alcuna misura che possa essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

(119) Per quanto riguarda l'imposta di registro e di bollo, nelle osservazioni delle associazioni delle stazioni di servizio si segnala che tali benefici sono anteriori al regio decreto legge 10/2000 e non si può pertanto affermare che le cooperative godano di detti benefici come conse- guenza del decreto legge: essi infatti rispondono all'obiettivo di potenziare in Spagna questo tipo di società e di promuovere il cooperativismo.

(120) Infine, in relazione ai tributi locali, le osservazioni delle associazioni delle stazioni di servizio non sono dirette tanto contro gli attuali benefici fiscali applicabili alle cooperative specialmente protette, quanto contro la modifica prevista dal regio decreto legge 10/2000, che consiste nel cambiare le condizioni che le cooperative agricole devono soddisfare per potere essere considerate specialmente protette; si tratta, in concreto, di consentire alle cooperative di distribuire gasolio B a terzi non asso- ciati senza limitazione.

Prestiti ai titolari di aziende agricole

(121) La Spagna ritiene che non sia opportuno reiterare gli argomenti già esposti nella notificazione e insiste sul fatto che si tratta di danni causati da eventi eccezionali [articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato] e che, se è vero che il criterio seguito dalla Commissione è di dare un'interpretazione restrittiva di tale nozione, non è meno vero che l'eccezionalità degli eventi e la conse- guente misura palliativa derivano dal fatto che il governo spagnolo, coerente con l'atteggiamento espresso pubblicamente dalla Commissione di non ridurre le imposte gravanti sui carburanti al fine di non avallare gli

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argomenti dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEP), ha deciso di mantenere le imposte, cer- cando un'alternativa compensativa di fronte all'aumento smisurato del costo che minacciava gravemente la reddi- tività delle aziende, causando scioperi e turbamenti dell'ordine pubblico, nonché carenza di prodotti energe- tici e alimentari.

(122) Nelle sue osservazioni trasmesse con lettera del 6 giugno 2001, la Spagna ha confermato che la linea di prestiti non era attiva. Tuttavia, con lettera del 20 dicembre 2001, ha comunicato che essa era attiva dal 22 novem- bre 2001 e che i beneficiari avevano utilizzato dei fondi, motivo per cui era iniziato il versamento dell'aiuto.

(123) In ogni caso, secondo la Spagna, il costo di questa misura è inferiore alla possibile riduzione delle imposte speciali e dell'IVA applicabili al gasolio, riduzione, que- sta, espressamente sconsigliata dalla Commissione.

Misure fiscali nell'ambito dell'IRPF e dell'IVA

Applicazione ad alcune attività di allevamento soggette al regime di stima oggettiva nel quadro dell'IRPF di un indice correttore per mangimi acquistati presso terzi

(124) L'indice correttore in questione esiste dal 1995 e si applica ad alcune attività di allevamento in funzione della percentuale dei mangimi acquistati presso terzi e inseriti nei processi aziendali. Per l'anno 2000 e quello successivo, l'indice correttore è stato esteso a qualsiasi tipo di allevamento, a condizione che il valore di mer- cato dei mangimi acquistati presso terzi rappresenti oltre il 50 % del valore di quelli consumati.

(125) L'estensione è motivata dal fatto che, sia per l'anno 2000 che per quello successivo, gli indici di rendimento netto applicabili a queste attività non sono stati modifi- cati, ossia non si è tenuto conto dell'aumento del prezzo dei mangimi ai fini del calcolo del rendimento netto. Per questa ragione, nel caso in cui il consumo di mangimi acquistati presso terzi sia rilevante (oltre il 50 % di quelli consumati), si è scelto di introdurre un indice correttore di tale rendimento (0,95) anziché ridurlo.

(126) In conclusione, secondo la Spagna, non può ritenersi in nessun caso che si tratti di un vantaggio selettivo, bensì

di un adeguamento del rendimento netto calcolato con un metodo oggettivo al reale rendimento dell'attività.

Riduzione del rendimento netto nel regime di stima oggettiva nel quadro dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per le attività agricole e l'allevamento

(127) Il regime di stima oggettiva per le attività agricole e l'al- levamento si basa sull'applicazione agli introiti dell'atti- vità di alcuni indici di rendimento netto, determinati in relazione ad un conto di azienda tipo. Ai fini della deter- minazione di detto conto di azienda tipo, per l'anno 2001 la fattura del gasolio è stata calcolata sulla base dei prezzi di tale prodotto in vigore nel mese di gennaio 1999. Poiché da questa data fino al 1o gennaio 2001 il prezzo del gasolio è aumentato del 35 % circa, si è scelto di introdurre la riduzione anziché modificare il conto di azienda tipo.

(128) In conclusione, secondo la Spagna, non può ritenersi che si tratti di un aiuto selettivo dello Stato, ma di un adeguamento del rendimento netto calcolato con un metodo oggettivo al reale rendimento dell'attività.

Riduzione della percentuale utilizzata per determinare i pagamenti trimestrali dell'IVA in regime semplificato per talune attività agricole

(129) Riguardo all'affermazione secondo cui la riduzione delle percentuali utilizzate per determinare i pagamenti trime- strali dell'IVA in regime semplificato comporta una dimi- nuzione dell'importo dei pagamenti e implica quindi per i beneficiari un vantaggio che ne riduce gli oneri fiscali, la Spagna sottolinea che la stessa non influisce sugli indici con i quali si determinano le imposte fissate in via provvisoria e a carico di quelle che risulteranno alla fine dell'anno.

(130) La misura è giustificata dall'aumento dei prezzi del gaso- lio verificatosi nel secondo semestre dell'anno 2000 e ha carattere provvisorio, come indicato nel preambolo del decreto ministeriale del 29 novembre 2000 che prevede il regime semplificato per l'anno 2001. Il carattere di provvisorietà è dato dal fatto che la riduzione degli indici riguarda esclusivamente gli acconti trimestrali, ma non quelli applicabili per determinare l'imposta annuale dovuta. Questa circostanza imporrà, alla fine dell'eserci- zio, il pagamento del saldo dato dalla differenza fra le imposte risultanti dagli indici annuali e gli acconti ver- sati trimestralmente.

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(131) In conclusione, secondo la Spagna, non può ritenersi che abbia luogo una riduzione dell'onere fiscale calco- lato per l'anno 2001.

Proroga agli anni 2000 e 2001 dei benefici fiscali applicabili al trasferimento di alcuni terreni e aziende agricole nel quadro dell'imposta sui redditi

delle persone fisiche

(132) La misura in questione, che proroga fino al 31 dicembre 2001 i benefici fiscali previsti nella sesta disposizione aggiuntiva della legge 19/1995, deve essere valutata in un contesto più ampio rispetto ai vantaggi concessi ai cedenti, poiché i benefici sono concessi solo in alcuni casi, definiti in funzione dell'acquirente dei terreni e delle aziende trasferite.

(133) Di conseguenza, secondo la Spagna, si tratta di un bene- ficio fiscale concesso solo quando l'acquirente soddisfi una serie di condizioni, intese ad un migliore ordina- mento dell'attività agricola in Spagna e all'adeguamento della dimensione delle aziende.

Aumento della percentuale delle spese difficilmente giustificabili nel quadro dell'imposta sui redditi

delle persone fisiche

(134) Nelle sue osservazioni la Spagna ha precisato che, alla data di elaborazione delle stesse, la misura in questione non era stata ancora approvata e che, qualora alla fine fosse stata adottata, sarebbe stata motivata dall'obiettivo di adeguare la percentuale di spesa applicabile nell'am- bito della modalità semplificata del regime di stima diretta all'importo delle spese sostituite da questa per- centuale (spese difficilmente giustificabili e commissioni), che sono aumentate a causa del rialzo del costo del gasolio.

Conclusione

(135) La Spagna ritiene che nessuna delle misure adottate dal governo spagnolo a sostegno del settore agricolo debba essere considerata «aiuto di Stato» e che esse siano piena- mente compatibili con l'articolo 87, paragrafo 1, del trat- tato.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Modifica della legge 37/1992

(136) La modifica della legge 37/1992, contemplata dal regio decreto legge 10/2000, e che consiste nell'aumento della

percentuale di compensazione applicabile ai soggetti passivi assoggettati al regime speciale dell'IVA nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca, al fine di neutralizzare l'aumento delle aliquote da questi subite, rientra nel campo di applicazione della sesta direttiva e, in particolare, dell'articolo 25.

(137) La misura è stata attuata onde ripristinare il necessario equilibrio fra l'IVA sugli acquisti e l'IVA sulle vendite a favore dei soggetti passivi assoggettati al regime speciale dell'IVA nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca.

(138) Prima di approvare la norma con cui veniva aumentata la percentuale di compensazione, l'amministrazione tri- butaria spagnola ha comunicato alla Commissione l'in- tenzione del governo di procedere all'aumento della stes- sa, nonché al suo sdoppiamento in funzione dei prodotti cui deve applicarsi, come previsto espressamente all'arti- colo 25, paragrafo 3, secondo comma, della sesta diretti- va.

(139) La Spagna ha anche fornito alla Commissione, in confor- mità del precitato articolo 25, paragrafo 3, della sesta direttiva, i dati sulla cui base l'amministrazione spagnola ha proceduto al calcolo dei nuovi tassi di compensa- zione in base ai quali l'importo della compensazione non implica che i soggetti passivi che rientrano nel regime ottengano un vantaggio economico in conse- guenza della sua applicazione, vantaggio che deriverebbe da una compensazione più che proporzionale rispetto all'importo dell'IVA versato. I dati sono stati esaminati dalla Commissione che non ha formulato osservazioni in merito.

(140) Di conseguenza, viste le informazioni fornite dalla Spagna nelle sue osservazioni, la Commissione ritiene che la misura rientri nel campo di applicazione della sesta direttiva e che non si tratti di una misura fiscale selettiva.

Misure di sostegno alle cooperative agricole

(141) Le modifiche introdotte dal regio decreto legge 10/2000 nella legge 27/1999 e nella legge 20/1999 si limitano a ristabilire la situazione normativa esistente fino all'ado- zione della legge 34/1998 per quanto riguarda la distri- buzione di prodotti petroliferi da parte delle cooperative agricole.

(142) Nelle sue osservazioni la Spagna ha spiegato che, in conformità della legge 20/1990, le cooperative agricole contribuiscono fiscalmente per i rendimenti ottenuti nelle loro operazioni con terzi non associati sulla base dell'aliquota generale dell'imposta sulle società. Nell'am- bito di queste operazioni non ha pertanto luogo alcun

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