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CITTA DI CASTENASO Provincia di Bologna REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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CITTA’ DI CASTENASO Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con Delibera di Giunta n. 37 del 12/03/2015

(2)

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 – PRINCIPI GENERALI

ART.2 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE ART.3 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ART.4 – RELAZIONI SINDACALI

TITOLO SECONDO – ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE ART.5 – ASSETTO DELLA STRUTTURA

ART.6 – FUNZIONI DI DIREZIONE ART.7 – IL SEGRETARIO GENERALE ART.8 – IL VICE SEGRETARIO ART.9 – IL RESPONSABILE DI AREA

ART.10 – LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL RESPONSABILE DI UNITÀ DI PROGETTI SPECIALI ART.11 – IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

ART.12 – ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA ART.13 – IL COMITATO DI COORDINAMENTO OPERATIVO

ART.14 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE ART.15 – INCARICHI A CONTRATTO

ART.16 – UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L’ORGANO POLITICO (STAFF) ART.17 – LE DETERMINAZIONI

TITOLO TERZO – PERSONALE

ART.18 – DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ART.19 – INQUADRAMENTO E MANSIONI

ART.20 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE E RAPPORTI CON L’UTENZA ART.21 – ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

ART.22 – FERIE, PERMESSI E ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZA ART.23 – INCARICHIE E INCOMPATIBILITÀ

ART.24 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

TITOLO QUARTO NORME FINALI E DI RINVIO ART.25 – ABROGAZIONE

ART.26 – NORMA DI RINVIO ART.27 – ENTRATA IN VIGORE

ALL. A) REGOLAMENTO CONCORSI E SELEZIONI

ALL. B) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

ALL. C) DISCIPLINA DEL SISTEMA DI DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE

ALL. D) DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

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TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1.Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto Comunale e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi dell’organizzazione amministrativa del Comune di Castenaso e disciplina l’assetto della struttura organizzativa, l’esercizio delle funzioni e i metodi di gestione operativa

L’amministrazione comunale, opera nella logica di servizio alla cittadinanza e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità e con distinzione tra competenze e responsabilità attri- buite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi gestionali.

3. Nella sua azione amministrativa persegue il fine:

• di garantire il pieno rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini

• di assicurare la migliore accessibilità e qualità dei servizi

• di valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno

•di migliorare continuamente l’efficacia, l’efficienza e la capacità dell’azione amministrativa razionalizzandone i costi

.

2. Indirizzo politico, gestione e amministrazione

Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di direzione politica che le esercitano con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante verifiche e valutazioni.

L’attività di indirizzo politico-amministrativo consiste nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione di risorse alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi.

L’attività di controllo consiste:

• nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, te- nuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio;

• nella verifica della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità dell’anda- mento dell’attività dei responsabili, e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.

Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono il Comitato di coordinamento e i sin- goli responsabili di area, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.

L’attività di controllo si avvale del supporto dei servizi di controllo interno

Tra gli atti di indirizzo, in particolare rientrano:

1. il programma di mandato dell’Amministrazione Comunale;

2. Il DUP

3. Il bilancio annuale e pluriennale 4. il Piano esecutivo di gestione 5. i piani territoriali

6. i piani triennali delle opere pubbliche 7. gli indirizzi espressi dal consiglio comunale 8. le direttive del Sindaco

9. le direttive della Giunta

10. le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute

ART. 2 - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi programmati e si conforma ai seguenti criteri:

a)

“Funzionalità” rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, a tal fine i servizi sono articolati per funzioni omogenee e tra loro collegati anche con strumenti informatici. All’atto della definizione dei programmi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a verifica ed eventuale revisione;

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b)

“Imparzialità e Trasparenza” su cui deve essere improntata l’organizzazione in modo da garantire il diritto di accesso ai cittadini, nel rispetto della tutela dei dati personali delle persone e di altri soggetti, secondo le prescrizioni normative vigenti;

c)

“Flessibilità” che deve essere assicurata in modo ampio nell’organizzazione delle articolazioni della struttura e nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie e delle specifiche professionalità nonché delle disposizioni contrattuali vigenti;

d)

“Responsabilità” di cui, nell’ambito del pieno coinvolgimento alla partecipazione attiva, i dipendenti vengono investiti per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione, professionalità e di autonomia decisionale;

e)

“Armonizzazione degli orari” di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze delle utenze e con gli orari di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con quelli del lavoro privato, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

ART. 3 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Nell’ambito dell’attività di gestione delle risorse umane il Comune di Castenaso garantisce:

a) le pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

b) la cura costante della formazione, dell’aggiornamento e della qualificazione professionale;

c)

la valorizzazione delle capacità, dello spirito d'iniziativa e dell'impegno operativo di ciascun dipendente;

d)

l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;

e) l’utilizzazione di locali ed attrezzature che garantiscano condizioni di lavoro agevoli nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

f) l’individuazione di criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi delle vigenti disposizioni;

g) lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle professionalità acquisite nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

2. Gli atti di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane sono assunti dai Responsabili con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

3. L’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale secondo i criteri e le modalità definite nell’allegato regolamento d’accesso e nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli numerici e di spesa fissati dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 4 - RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune garantisce lo sviluppo di corrette relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità degli organi di Governo, dei Funzionari e dei Sindacati, in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività.

2. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

3. Nell’ambito delle relazioni sindacali il Comune e le Organizzazioni sindacali devono impegnarsi per mantenere un comportamento basato sulla collaborazione, correttezza, trasparenza e orientamento alla prevenzione dei conflitti.

4. I titolari di posizione organizzativa assicurano l’applicazione del contratto decentrato anche con il supporto dell’Ufficio Personale e, nell’ambito di loro competenza, gestiscono il personale assegnato nel rispetto delle relazioni sindacali.

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TITOLO SECONDO

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA ART. 5 - ASSETTO DELLA STRUTTURA

1.

L’articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, improntata a criteri di flessibilità per garantire idoneo adeguamento in relazione al mutamento delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni tra le varie partizioni dell'Ente, il coordinamento e l’utilizzo delle risorse e l’adeguamento al mutamento dei bisogni e dei programmi espressi dall’organo di Governo.

2. La struttura organizzativa del Comune di Castenaso è articolata in Aree e Unità Operative.

3.

Le Aree costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell’Ente, dotate di complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, alla autonomia funzionale. Alle Aree sono assegnate risorse umane adeguate per competenza, professionalità ed esperienza, ed affidate funzioni ed attività che esercitano con autonomia gestionale, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale. La responsabilità di un’Area può comportare l’attribuzione di posizione organizzativa secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

4.

Le Aree si articolano in Unità Operative, dotate di autonomia operativa ed articolate per funzioni omogenee, caratterizzate da specifica competenza di intervento e da prodotti/servizi chiaramente identificabili. La responsabilità di una U.O., oggetto di apposito incarico formulato dal Responsabili di Area, può comportare l’attribuzione di una indennità di responsabilità eventualmente definita in sede di contrattazione decentrata e del rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

5. Possono essere istituiti dalla Giunta comunale, Unità Operative al di fuori delle Aree, in posizione autonoma, e/o in staff al Segretario Generale al quale rispondono direttamente sia funzionalmente che gerarchicamente.

6.

Possono essere altresì istituite dalla Giunta, U.O. di Progetti Speciali, quali strutture organizzative temporanee, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell’Amministrazione. Per tali U.O. dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuato il funzionario, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

ART. 6 - FUNZIONI DI DIREZIONE

Svolgono funzioni di direzione in relazione all’inquadramento funzionale e all’attribuzione di incarico:

• Il Segretario Generale

• Il Responsabile di Area

• Il Responsabile di Unità Operativa

ART. 7 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza legale e giuridico amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000.

2. In caso di assenza, vacanza o impedimento, le funzioni del Segretario Generale vengono svolte dal Vice – Segretario o da altro Segretario Supplente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 8 - IL VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario è il diretto collaboratore del Segretario Generale, lo coadiuva nell’espletamento dei compiti di cui al precedente art. 7 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il Vice Segretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti.

3. L’incarico di Vice Segretario può essere attribuito a funzionario apicale in possesso dei requisiti prescritti, dalla normativa vigente, per il Segretario Generale.

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ART. 9 - IL RESPONSABILE DI AREA

1. Responsabilità

Ai Funzionari inquadrati in cat. D, il Sindaco può attribuire l’incarico di Responsabile di Area con riconoscimento di posizione organizzativa previa definizione, da parte della Giunta, dell’Area delle posizioni organizzative, dei criteri e delle modalità di conferimento nonché della relativa pesatura economica e della metodologia di valutazione annuale.

In generale per l’attribuzione degli incarichi di Responsabili di Area/P.O. si tiene conto:

a) dell’inquadramento nella cat. D;

b) delle attitudini di carattere individuale e requisiti culturali posseduti;

c) della provata capacità professionale ed esperienza acquisite nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico;

d) delle capacità gestionali ed organizzative.

La responsabilità di area con attribuzione di posizione organizzativa comporta l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, di autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali assegnate nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

2. Funzioni e competenze

Le funzioni e le competenze del Responsabile di Area titolare di P.O., sono individuate dall’art. 107 del D.Lgs.

267/2000, fatta salva diversa attribuzione stabilita nel presente regolamento o da disposizioni legislative nel tempo vigenti.

Sono altresì attribuite le competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

• esercitano la propria responsabilità di “datori di lavoro” limitatamente alla gestione del personale delle attrezzature e dei beni mobili loro assegnati;

• al Responsabile dell’Area Tecnica compete altresì la responsabilità degli immobili e delle manutenzione delle strutture edilizie comunali nonché la predisposizione di un piano triennale di interventi formulato sulla base della documentazione acquisita.

In base agli obiettivi ed ai programmi assegnati dalla Giunta Comunale, il Responsabile di Area attribuisce funzioni, compiti e relative responsabilità anche di procedimento, al personale ad esso assegnato, nel rispetto della professionalità, della esperienza acquisita e delle disposizioni vigenti in materia.

3. Durata e revoca

L’incarico di Responsabile di Area è a tempo determinato e cessa con il mandato del Sindaco.

L’incarico può essere revocato con decreto motivato del Sindaco e può essere esercitato nei casi:

a) di inosservanza delle direttive del Sindaco;

b) inosservanza delle direttive del Direttore Generale;

c) di mancato raggiungimento (senza giustificazioni) degli obiettivi assegnati nel contratto individuale di lavoro e nel P.E.G.;

d) per responsabilità grave o reiterata;

e) di gravi inadempienze.

La revoca deve essere preceduta dalla contestazione, per iscritto, degli addebiti e l’interessato entro 10 giorni può controdedurre con nota indirizzata al Sindaco.

Il decreto che stabilisce la revoca va comunicato al contraente e diventerà esecutivo trascorsi 30 giorni.

Il Responsabile di Area titolare di posizione organizzativa, ovvero l’esperto ad alta specializzazione che intende cessare dall’incarico anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, è tenuto a dare un preavviso di 45 giorni. Per ogni giornata mancante al completamento di detto periodo, verrà operata una trattenuta pari all’importo della retribuzione giornaliera.

4. Orario di servizio

Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il Responsabile di Area assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto nonché all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi da realizzare.

Il Responsabile di Area deve comunque rendere un orario medio settimanale di 36 ore, conguagliato su base mensile.

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Le prestazioni rese oltre l’orario medio di 36 ore settimanali, calcolato su base mensile, non daranno luogo ad alcun compenso, ma costituiranno eventuale elemento per la valutazione complessiva della posizione/risultato.

5. Sostituzione del Responsabile di Area

In caso di assenza o impedimento, il Responsabile di Area viene sostituito dai Responsabili di Unità operativa appartenenti all’Area di propria competenza, relativamente agli atti rientrati nell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Unità operativa, concernenti in particolare lo svolgimento dei procedimenti assegnati, l’espressione di pareri e art. 49 D.Lgs. 267/200, l’assunzione di impegni di spesa, ecc.

6. Deleghe

Il Responsabile di Area può delegare, con specifico provvedimento, la firma di singoli atti ai Responsabili di U.O. o ad altri dipendenti della propria area, fermo restando che il delegante è comunque responsabile degli atti e dei procedimenti posti in essere dal delegato.

ART. 10 - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL RESPONSABILE DI UNITA’ DI PROGETTI SPECIALI

Eventuali altri incarichi di Posizione Organizzativa, oltre quelli di cui al precedente art. 9, sono assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D e sono conferiti dal Sindaco, per un periodo massimo non superiore a 5 anni.

Tali incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Il Responsabile di Unità di Progetti speciali è nominato con provvedimento motivato del Sindaco fra il personale inquadrato nella categoria D.

ART. 11 - IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

Il Sindaco, per quanto riguarda i dipendenti inquadrati nella cat. D apicale non titolari di posizione organizzativa, ed i Responsabili di Area per gli altri dipendenti inquadrati nella cat. D, possono attribuire specifico incarico di Responsabile di Unità Operativa con attribuzione di specifiche responsabilità e/o procedimenti.

In sede di definizione dell’incarico al Responsabile U.O. vengono assegnati compiti e funzioni in base agli obiettivi e programmi proprie dell’Area di competenza, nonché responsabilità di procedimento e di gestione operative del personale assegnato.

ART. 12 - ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

1. Il Segretario Generale esercita, ai sensi del c. 9bis dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. e ad ogni effetto di legge, il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di provvedimenti amministrativi da parte dei Responsabili di Area, con le modalità previste dalla legge.

2. Il Responsabile di Area esercita, ai sensi del c. 9bis dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. e ad ogni effetto di legge, il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di provvedimenti amministrativi da parte dei Responsabili di Unità Operativa, in qualità di Responsabili del Procedimento, appartenenti all’Area di rispettiva competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente c. 2, il Responsabile di Area comunica per iscritto al Segretario Generale i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

4. Il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia comunica all’Ufficio Procedimenti disciplinari, entro cinque giorni dall’accertamento del fatto, il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare.

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ART. 13 - IL COMITATO DI COORDINAMENTO OPERATIVO

Il Comitato di coordinamento operativo è l’organo collegiale di consultazione, analisi, elaborazione delle decisioni della Giunta e dei Responsabili di Area, garantendo il necessario coordinamento e la necessaria integrazione.

Il comitato è composto dal Segretario generale, che lo convoca e lo presiede, Responsabili di Area, dai Responsabili di Progetti Speciali e per specifiche problematiche dai Responsabili di Unità Operativa.

Alle riunioni del Comitato di direzione, che si riunisce di norma ogni 15 giorni o all’occorrenza, possono partecipare il Sindaco e gli Assessori. Possono essere, all’occasione, invitati Amministratori, o dipendenti che di volta in volta il Segretario generale ritenga necessario coinvolgere.

Il Comitato:

- ha il compito di garantire che gli obiettivi dell’Amministrazione siano realizzati in una logica integrata e di forte coordinamento tra le strutture;

- si fa garante dell’unitarietà e coerenza dell’azione di responsabili di area e responsabili di U.O. per quan- to attiene ai processi di pianificazione e miglioramento dell’efficacia dei servizi;

- coordina l’ elaborazione del Piano esecutivo di gestione e collabora alla stesura del rendiconto annuale della gestione;

- programma su base annuale l’attività dell’Amministrazione nel rispetto delle priorità definite dagli organi di governo;

- sviluppa la collaborazione tra le diverse aree e coordina l’impostazione e la realizzazione dei progetti in- tersettoriali;

- analizza la gestione complessiva dell’Ente attraverso i report forniti dal controllo di gestione;

- risolve i problemi e dirime i conflitti, anche di competenza, fra le varie strutture comunali;

- assume ogni altro compito od incarico affidatogli dalla Giunta Comunale, alla quale risponde del proprio operato.

ART. 14

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

La Conferenza dei responsabili delle unità organizzative è funzionale all’obiettivo di partecipazione e coinvolgimento dei ruoli direttivi. Essa promuove momenti d’informazione e di confronto sulle principali scelte di ordine programmatico e regolamentare dell’Amministrazione.

La conferenza è convocata con cadenza almeno annuale, vi prendono parte tutti i responsabili delle U.O., delle unità di staff, nonché i responsabili di Area, alla presenza della Giunta.

ART. 15 - INCARICHI A CONTRATTO

1. Copertura di posti vacanti

In osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, i posti vacanti di Responsabili di Area e di U.O., o di alta specializzazione, possono esser coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Incarico al di fuori della dotazione organica

In assenza di professionalità analoghe all’interno del Comune, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, al di fuori della dotazione organica nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Selezione del personale ad incarico

I rapporti di lavoro di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituiti esclusivamente mediante selezione pubblica volta ad accertare la professionalità dei candidati e/o a valutare le esperienze curriculari e le specifiche attitudini dimostrate, fermo comunque restando il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari per la qualifica da ricoprire.

4. Durata e compenso

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Il trattamento economico, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e dalle disposizioni legislative nel tempo vigenti.

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5. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto, prima della scadenza, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. È comunque fatta salva l’adozione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.

6. Incompatibilità

Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

ART. 16 -UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L’ORGANO POLITICO (STAFF)

1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.

2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato del Comune, sia a tempo pieno che parziale ovvero collaboratori assunti a tempo determinato, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora la prestazione richiesta lo consenta, possono fare parte dell’Ufficio di Staff collaboratori esterni con rapporto libero professionale.

3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco tenuto conto del possesso del titolo di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. Per le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate apposite selezioni, previa definizione dei requisiti, la cui scelta finale, motivata, competerà comunque al Sindaco.

4. Il trattamento economico dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe categorie, dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, per tale personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la prestazione individuale. Per la determinazione del compenso ai professionisti si farà riferimento alle tariffe vigenti.

5. Ai collaboratori degli uffici di staff di cui al presente articolo non potranno essere attribuite attività di gestione.

6. L’incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco. I suddetti contratti saranno risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.

7. Sono fatte salve nuove e/o diverse disposizioni normative nel tempo vigenti.

ART. 17 - LE DETERMINAZIONI

La determinazione è l’atto formale, redatto in forma scritta, con il quale i Responsabili di Area assumono provvedimenti nell’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con il limite degli stanziamenti di bilancio e del programma amministrativo.

Il Responsabile di Area deve verificare che le determinazioni non siano in contrasto con le disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari nonché con eventuali deliberazioni da cui traggono origine, e che siano idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le determinazioni sono immediatamente esecutive mediante l’apposizione della firma del Responsabile di Area o, qualora si tratti di impegno di spesa, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sono soggette a pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nonché in apposita sezione del sito web istituzionale.

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TITOLO TERZO PERSONALE

ART. 18 - DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

1. La dotazione organica costituisce un contenitore a struttura flessibile composto sia dal personale in servizio sia dai posti vacanti e che con cadenza triennale deve essere rideterminata in funzione degli effettivi fabbisogni.

2. Il programma triennale del fabbisogno del personale consiste in una apposita pianificazione operativa con la quale, in relazione alle risorse economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale, viene individuato, per ciascuna Area, il personale da assumere distinto per categoria e profilo professionale e le specifiche procedure di reclutamento da adottare, nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.

3. L’approvazione della struttura organizzativa, della dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno del personale e le successive modificazioni, sono disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni, dalla Giunta Comunale, sentiti il Segretario Generale ed i Responsabili di Area, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia dei vincoli assunzionali, delle compatibilità economiche e delle relazioni sindacali vigenti.

ART. 19 - INQUADRAMENTO E MANSIONI

1. Il personale assunto svolge le mansioni proprie della categoria e del profilo di inquadramento nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, fatti salvi i profili per i quali disposizioni di legge richiedono il possesso di specifico titolo di studio.

3. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a svolgere mansioni proprie delle qualifica immediatamente superiore con incarico a tempo determinato, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di espletamento dell’incarico, può essere riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente, se ed in quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L’assegnazione a mansioni superiori è disposta dal Responsabile di Area con provvedimento motivato che specifichi la necessità del conferimento e le ragioni della scelta del dipendente.

6. Si considera svolgimento di mansioni superiori, l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

7. L’esercizio di mansioni superiori non determina in nessun caso il diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE E RAPPORTI CON L’UTENZA

1. Il personale deve collaborare per il buon esito dell’azione tecnica e amministrativa ed è responsabile delle proprie prestazioni e corresponsabile, in base all’effettivo livello di responsabilità e di coinvolgimento, dei risultati conseguiti.

2. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente dell’inosservanza dei propri doveri d’ufficio e dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento con particolare riferimento al Codice di comportamento e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai quali integralmente si rinvia.

3. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi.

4. L’attenzione ai rapporti con i cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e possono costituire elementi di valutazione della prestazione individuale, se ed in quanto previsto nel CCDI e nelle schede di valutazione.

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ART. 21 - ORARIO DI SERVIZIO ED ORARIO DI LAVORO

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si intende:

a) per “orario di servizio”: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza;

b) per ”orario di apertura al pubblico”: il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell’utenza;

c) per “orario di lavoro”: il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.

2. Il Sindaco emana direttive vincolanti in materia di orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi.

3. Nell’ambito di tali orari i Responsabili di Area definiscono gli orari di servizio degli uffici e l’orario di lavoro dei dipendenti delle strutture di competenza.

In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e all’orario di apertura al pubblico.

ART.22 - FERIE, PERMESSI E ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZA

1. Le ferie, la cui maturazione è disciplinata dal CCNL, sono un diritto irrinunciabile.

2. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

3. I Responsabili di Area concedono le ferie in modo da realizzare una razionale distribuzione delle medesime nel corso dell’anno solare. A tal fine entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere predisposto, per ciascuna Area e U.O., il piano annuale delle ferie ivi compreso lo smaltimento delle eventuali ferie residue di cui al successivo punto 4, nel rispetto dei termini e dei principi previsti dalle disposizioni vigenti e garantendo ad ogni dipendente la fruizione di almeno due settimane continuative nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 settembre.

4. Il dipendente deve fruire delle ferie entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di motivate esigenze di carattere personale può chiedere di fruire delle ferie che residuano entro il mese di aprile.

Per indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere obbligatoriamente fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo.

La sussistenza di tali esigenze dovrà essere formalmente ed espressamente comprovata anche mediante il formale e motivato diniego alla richiesta di fruizione presentata dal dipendente.

5. Qualora il dipendente non provveda a programmare la fruizione delle ferie, anche residue, nei termini prescritti, il Responsabile le assegnerà d’ufficio in base alle esigenze organizzative.

6. I permessi giornalieri ( lutto, personali e famigliari, matrimonio, per cariche elettive, sindacali ecc) , i permessi brevi, nonché tutte le altre tipologie di assenza sono disciplinati dal CCNL e dalla normativa vigente in materia, senza possibilità di previsione, pena nullità, di altre o diverse tipologie di assenza.

ART. 23 - INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ

1. Criteri generali

Nel rispetto del principio del dovere di esclusività del rapporto di pubblico dipendente e ferma restando la disciplina in materia di incarichi e incompatibilità prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione, secondo i criteri e procedure autorizzative disciplinate nel presente articolo.

Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico deve essere verificata l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale del divieto.

Possono essere autorizzati incarichi che:

a) abbiano carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale;

b) non si riferisca all’esercizio di una libera professione;

c) si svolga totalmente al di fuori dell’orario di lavoro;

(12)

d) non comprometta, per l’impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d’ufficio da parte del dipendente o comunque non ne influenzi negativamente l’adempimento;

e) non assuma un carattere di prevalenza economica. A tal fine l’incarico non può prevedere un compenso lordo annuo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell’anno solare, risulti superiore al 50% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell’esercizio precedente;

f) non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione, o, comunque, con l’Amministrazione, in conformità al successivo c. 2.;

g) non comprometta il decoro ed il prestigio dell’Amministrazione e non ne danneggi l’immagine;

h) non comporti l’utilizzo di beni, mezzi o strutture del Comune.

Il dipendente che intende svolgere incarico o attività, per i quali non sia prevista una assoluta incompatibilità ai sensi dei successivi commi, deve presentare apposita domanda di autorizzazione al proprio Responsabile di Area, tramite l’Ufficio Personale, utilizzando la modulistica in vigore.

L’autorizzazione può essere richiesta anche da soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico.

In ogni caso l’autorizzazione deve essere acquisita prima dell’inizio dell’incarico.

Nella domanda dovranno essere indicati la tipologia dell’incarico specificando in dettaglio l’attività, il soggetto a favore del quale viene svolto l’incarico con l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività, nome o ragione sociale del soggetto conferente (Codice Fiscale o Partita IVA e sede legale), la data iniziale e la data finale prevista e l’importo previsto o presunto.

La stessa domanda contiene la dichiarazione, sotto la propria responsabilità delle condizioni espressamente previste dalle precedenti lett. da a) ad h).

Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, qualora non vengano richiesti ulteriori elementi di valutazione, la domanda si intende accolta per incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e negata negli altri casi.

Salvo il caso di cui sopra il procedimento si conclude con apposito atto del Responsabile di Area.

L’autorizzazione viene inviata al dipendente, o al soggetto pubblico o privato richiedente, per il tramite dell’Ufficio Personale.

Le autorizzazione degli incaricati di posizione organizzativa sono rilasciate dal Segretario Generale e, per questi, dal Sindaco.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi espressamente elencati nelle lettere da a) ad f/bis) - c. 6 - art. 53 - D.Lgs. 165/2001.

2. Incarichi vietati

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno non possono in nessun caso svolgere incarichi o attività che presentano le caratteristiche della abitualità/professionalità e conflitto di interessi.

L’incarico presenta i caratteri della professionalità quando si svolge con abitualità/sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività venga svolta in modo permanente ed esclusivo.

A titolo indicativo e non esaustivo i dipendenti di cui al presente comma non possono:

a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale;

b) esercitare attività professionali anche nella forma di consulenza e collaborazione per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione ad Albi o registri o l’appartenenza ad ordini professionali;

c) instaurare altri rapporti d’impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;

d) stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co) e di collaborazione a progetto (co.co.pro.);

e) assumere cariche in società con fini di lucro;

f) esercitare attività di artigianato o di imprenditore agricolo (a titolo principale e di coltivatore diretto);

g) gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare,

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configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti;

Sono vietati altresì tutti gli incarichi o attività in cui si rilevi un conflitto di interessi come ad esempio:

h) gli incarichi svolti a favore di soggetti fornitori di beni e di servizi;

i) gli incarichi svolti a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’Ufficio di appartenenza;

j) incarichi di progettazione a favore di Pubbliche Amministrazioni nell’ambito territoriale del Comune di Castenaso;

k) gli incarichi che per il tipo di attività possono creare nocumento all’immagine dell’Amministrazione;

l) gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal D.Lgs 39/2013 o altre disposizioni di legge;

m) gli incarichi che pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse;

n) in generale tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo e/o la posizione professionale del dipendente, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del Codice di Comportamento.

3. Dipendenti part-time

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (c. 4). In tale caso, il dipendente che intende svolgere un incarico o un’attività deve darne comunicazione al Responsabile di Area, indicando tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, connessi con l’incarico stesso. La comunicazione deve esser effettuata prima dell’inizio dell’incarico o dell’attività. E’ comunque precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Ai dipendenti pubblici in part-time pari o inferiore al 50% iscritti in Albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da Amministrazioni Pubbliche.

4. Incarichi preclusi a tutti i dipendenti a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro.

Fermo restando che compete ai Responsabili di Area, e per questi al Segretario Comunale, la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, non sono comunque consentiti ai dipendenti, anche a tempo parziale:

a) gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga, che interferiscono con l’attività ordinaria in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiesto;

b) gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni d’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato da norme o richiesto dalla natura dell’incarico conferito d’ufficio dall’Amministrazione;

c) gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salvo le deroghe autorizzate dalla legge;

d)

attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati o associazioni non riconosciute o comitati, che abbiano in corso con il Comune di Castenaso contenziosi;

e) comunque tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.

5. Incarichi gratuiti

Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale

(14)

senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente l’attribuzione di incarichi gratuiti nonché di tutti gli incarichi non soggetti ad autorizzazione. Il Responsabile di Area, pur non essendo necessaria formale autorizzazione, deve valutare entro 5 giorni dalla comunicazione (salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale e, qualora lo rilevi, deve comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico.

6. Sanzioni

Il dipendente che non rispetta le procedure autorizzative o che non comunica qualsiasi variazione che interviene nel corso dello svolgimento dell’incarico (anche se a titolo gratuito), incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge e il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell’erogante (pubblico o privato) o, in difetto dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio del Comune per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Le presenti disposizioni si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla materia trattata nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e ai relativi aggiornamenti annuali.

7. Incarichi conferiti a propri dipendenti

Non possono essere conferiti a propri dipendenti incarichi retribuiti per compiti compresi nei doveri d’ufficio, salvo che si tratti di incarichi espressamente previsti o disciplinati da norme di legge.

Tali incarichi devono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio e sono compensati in relazione al tipo di attività che viene richiesta salvaguardando anche il principio della convenienza economica.

È comunque vietato l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai propri dipendenti compresi quelli con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa inferiore al 50%.

L’Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) l’incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d’ufficio del dipendente o che comunque rientrino fra i compiti dell’ufficio di assegnazione;

b) l’attività oggetto dell’incarico richiede elementi di professionalità, rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell’Ente, e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte internamente ed esternamente all’Ente stesso o di speciali abilitazioni;

c

) il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell’incarico;

d) l’incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d’ufficio del dipendente.

Sono fatte salve le condizioni ostative previste dall’art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dalla L. 190/2012 per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara.

In caso di attribuzione di incarico a titolo gratuito (es. Commissioni di gara, o concorso) deve essere data immediata comunicazione all’Ufficio Personale al fine di consentire il rispetto dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni), entro il termine prescritto di 15 giorni, nonché la relativa pubblicazione sul sito.

8. Incarichi conferiti a dipendenti di altri Enti

Non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata almeno 15 giorni prima dell’attribuzione dell’incarico per il tramite dell’Ufficio Personale.

All’Ufficio Personale dovrà essere data informazione immediata dell’erogazione del compenso per consentire di effettuare la comunicazione all’Ente di appartenenza entro 15 giorni prescritti dalle disposizioni vigenti.

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ART. 24 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le norme disciplinari sono stabilite dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, che determinano i doveri dei dipendenti, le sanzioni disciplinari in caso di violazione e la procedura per l’applicazione delle stesse.

2. Per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il Responsabile di Area sovraordinato al dipendente imputato di violazione disciplinare, provvede direttamente a contestare l’addebito, istruire il procedimento disciplinare e applicare la sanzione. La contestazione degli addebiti deve essere dettagliata e deve riportare gli elementi qualificanti del presunto illecito. Copia del provvedimento disciplinare deve essere inviato al Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo personale.

3. Negli altri casi il provvedimento disciplinare è applicato dall “Ufficio Procedimenti disciplinari”, istituito ai sensi del c. 4 dell’art. 55/bis del D.Lgs. 165/2001, con apposito provvedimento nel rispetto di tempi, modalità e procedure stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. Il mancato esercizio dell’azione disciplinare comporta , per il Responsabile competente, l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 25 - ABROGAZIONE

Sono abrogate le disposizioni regolamentari precedentemente adottate nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 26 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, è fatto rinvio ad appositi atti di organizzazione adottati dagli organi comunali. Si fa riferimento, inoltre, a tutte le altre disposizioni legislative in materia.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio unita- mente alla delibera di approvazione

.

(16)

ALL. A)

Regolamento concorsi e selezioni

(17)

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APLICAZIONE

Il presente titolo disciplina le modalità di accesso e selezione in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, e dalla disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 30, 34/bis, 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 l'assunzione del personale e l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie previste dalla dotazione organica dell'Ente avviene:

a) per concorso o selezione pubblica per esami, o per titoli ed esami, volti all’accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento secondo la normativa vigente, degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai competenti Centri per l’Impiego per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 a copertura della quota di riserva, nel rispetto delle procedure previste dalla legge medesima o mediante selezioni riservate. È fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e da altre specifiche disposizioni normative a favore di particolari categorie di cittadini;

d) mediante procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

e) attraverso l'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità, nei limiti ed alle condizioni della vigente disciplina normativa, comprese anche le graduatorie di altri enti locali con i quali sia stato stipulato preventivo accordo;

f) mediante forme di lavoro flessibili (C.F.L., assunzioni a tempo determinato).

Le assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale sono soggette, per quanto riguarda le modalità di accesso, alle stesse procedure previste per l’impiego a tempo pieno e indeterminato, fatte salve eventuali procedure semplificate da determinarsi in sede di approvazione del bando.

2. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale e della relativa attuazione annuale l’Amministrazione individua i posti disponibili e ne individua la modalità di copertura nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni vigenti.

3. L’avvio delle procedure di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1) è comunque subordinata alla verifica dell’assenza di idonei nelle graduatorie vigenti nell’Ente relative a professionalità anche equivalenti, nonché alla verificata impossibilità di ricollocare il personale iscritto negli elenchi di cui all’art. 34 del D.Lgs.

165/2001 con le modalità di cui all’art. 34/bis., quest’ultima verifica va effettuata anche per assunzioni a tempo determinato superiori a dodici mesi.

L’ordine di priorità delle due verifiche è stabilito dalle disposizioni nel tempo vigenti.

4. Concluse le procedure di cui al precedente comma, l’Amministrazione avvia le procedure concorsuali sui posti residui non coperti sui quali può essere applicata, per ogni singola categoria messa a concorso, la riserva al personale interno per una percentuale non superiore al 50%.

Tale riserva non è applicabile per assunzioni che richiedono quale requisito il solo assolvimento della scuola dell’obbligo.

5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, prima dell’avvio delle procedure di copertura, viene data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

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TITOLO SECONDO PROCEDURE SELETTIVE

CRITERI GENERALI

ART. 3 - MODALITÀ SELETTIVE

1. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) idonea pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La selezione è, di norma, solo per esami e consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l’effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell’organizzazione comunale.

Le prove devono dunque valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni.

In relazione alla professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.

2. Il numero e la tipologia delle prove sono individuati nel bando di selezione tra quelle di seguito elencate:

a) test attitudinali o psico-attitudinali: costituiti da quiz o colloqui di gruppo o colloqui individuali o altro, gestiti da soggetti specializzati, scelti dalla Commissione giudicatrice;

b) test valutativi della preparazione di base, costituiti da tests a risposta multipla o altro anche gestiti da soggetti specializzati scelti dalla Commissione Giudicatrice;

c) prova pratica, costituita da una prova di praticità e/o abilità afferente l’assolvimento delle particolari funzioni relative alla posizione;

d) prova pratico-attitudinale: articolata in due integrati, anche se distinti, momenti di valutazione, costituiti da una prova scritta a contenuto teorico e/o pratico inerente alla particolari funzioni della posizione da ricoprire e da una prova di abilità su profili pratici dell’attività lavorativa.

e) prova/e scritta/e a contenuto teorico e/o pratico inerenti le particolari funzioni del posto da ricoprire.

Le prova scritte possono consistere nella redazione di un tema o di una procedura comprensiva di redazione di provvedimenti oppure nella risposta a quesiti di natura sintetica o a quiz oppure avere il contenuto indicato dalla Commissione Giudicatrice ed espressamente indicato nel bando di selezione.

f) colloquio/colloquio attitudinale vertente sulle materie indicate nel bando di selezione.

In relazione al numero dei candidati può essere prevista una prova preselettiva che la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere.

Le singole prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30.

Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo “a cascata” per cui la partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal superamento di quelle precedenti.

3. Il bando di concorso, può prevedere, in relazione alle diverse professionalità, ulteriori modalità sperimentali di percorsi di selezione funzionali allo snellimento, semplificazione ed economicità dei processi reclutativi nonché nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che stanno alla base dell’azione amministrativa.

In sede di redazione del bando di concorso, ed in relazione alla professionalità richiesta dal posto da ricoprire, è possibile prevedere la valutazione di curricula, in quanto attinenti al posto, attribuendo un punteggio massimo di 4 punti (massimo 2 punti per titoli di studio e/o professionali e massimo 2 punti per titoli di servizio).

Il bando di selezione deve obbligatoriamente contenere l’indicazione se trattasi di selezione per soli esami o per titoli ed esami, quali titoli saranno rilevanti ed il relativo punteggio attribuito.

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ART. 4 - COMMISIONI GIUDICATRICI

1. Nomina

Le Commissioni giudicatrici delle prove selettive sono nominate dal Segretario Generale o dal Responsabile di Area, titolare di P.O. cui è assegnato il posto da ricoprire, che di norma svolgono le funzioni di Presidenti.

La Commissione è composta dal Presidente, da due esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei delle medesime.

La Commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali materie speciali ove previste. Può inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato.

Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, in conformità all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

L’atto di nomina della Commissione è inviato, entro tre giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni relative alla composizione, diffida l'Amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni, fermo restando quant’altro previsto dal c. 1/bis dell’art. 57 sopra richiamato.

Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o il numero dei candidati sia elevato, vengono costituiti appositi Comitati di vigilanza con personale addetto alla identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse.

I componenti del Comitato di vigilanza assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della Commissione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.

2. Incompatibilità

I membri della Commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali.

Non possono fare parte di Commissioni giudicatrici, neanche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

I componenti della Commissione, il segretario ed i componenti del comitato di vigilanza non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati.

Costituiscono cause di incompatibilità:

- il trovarsi in situazione di grave inimicizia;

- l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza;

- l’essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso.

Il componente venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopraccitate, è tenuto a dimettersi immediatamente.

Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate.

In caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla surroga del componente interessato.

Nei casi sopra descritti il Presidente sospende i lavori e ne dà comunicazione all’Ufficio Personale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

L’assenza di incompatibilità deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta nella prima seduta di insediamento.

3. Funzionamento e attività della Commissione

I componenti della Commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori, verificano l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi del precedente comma 2, dandone atto nel verbale.

Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti nelle rispettive fasi della selezione.

Il Presidente, qualora un membro della Commissione non si presenti senza valida giustificazione ad una seduta della Commissione, provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Personale.

In tal caso, e nella ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri della Commissione, si procederà alla relativa sostituzione. I lavori già espletati restano validi e definitivi e il nuovo componente

(20)

prende conoscenza dei verbali e degli atti inerenti alle operazioni espletate e le eventuali votazioni già attribuite.

Il Commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato.

Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese.

Gli esperti in lingua straniera, in informatica e nelle altre materie speciali, in ciascuna fase della selezione, hanno diritto di voto unicamente nella parte di propria competenza.

Il segretario ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati inerenti alla procedura concorsuale, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni svolte, per ciascuna seduta, della Commissione giudicatrice. Detti verbali sono sottoscritti in calce e siglati in ciascuna pagina da tutti i componenti della Commissione.

Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o sostanziali le fa verbalizzare, sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta.

Tutti i componenti della Commissione sono tenuti al segreto d’ufficio e non possono trattare, al di fuori delle formali sedute, di qualsiasi argomento relativo alle procedure selettive in corso.

I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.

4. Compensi

Ai componenti interni ed al segretario delle Commissioni giudicatrici, ad eccezione del Presidente se Segretario o titolare di posizione organizzativa, spetta unicamente il compenso per lavoro straordinario qualora le operazioni concorsuali si svolgano oltre l’orario di servizio.

Ai componenti esterni spetta il seguente compenso:

cat. D € 350,00 più 0,90 per ogni candidato esaminato cat. C € 250,00 più 0,70 per ogni candidato esaminato Cat. B € 150,00 più 0,50 per ogni candidato esaminato

I compensi dovuti ai membri aggiunti (solo in caso siano esterni) sono ridotti del 50%. Gli stessi possono essere tuttavia adeguati in modo congruo nei confronti di membri aggiunti in possesso di professionalità altamente specialistiche o difficilmente reperibili.

ART.5 - ORDINE DEI LAVORI

La prima seduta della Commissione viene convocata dal Presidente.

Nella prima seduta la Commissione presa visione del contenuto del bando e dell’elenco dei candidati ammessi ed in relazione anche al numero dei medesimi, dopo avere rilasciato le dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui all’articolo precedente, definisce l’ordine dei lavori, il calendario delle prove, la sede e le modalità di svolgimento se non già indicati nel bando o l’eventuale modifica ritenuta necessaria in relazione al numero dei candidati.

Nel caso il diario e la sede delle prove, non siano contenuti nel bando ne viene data comunicazione ai candidati con un preavviso di almeno 15 gg., per le prove scritte, teorico pratiche, attitudinali, e di almeno 20 gg. per le prove orali.

Nella prima seduta o comunque in quella in cui vengono definite le prove, vengono anche stabiliti i criteri e le modalità di valutazione delle medesime.

Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli avviene dopo la correzione delle prove scritte per i soli candidati ammessi al colloquio, o, se non previsto, per i soli candidati che hanno superato le prove.

Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole prove, si rende conto nel verbale obbligatoriamente redatto per ogni seduta sottoscritto da tutti i componenti.

Le operazioni concorsuali si devono concludere nel termine di sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione, salva la indicazione di giustificati motivi di ritardo esplicitati dalla Commissione.

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