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Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

Regolamento comunale di

Organizzazione degli

Uffici e dei Servizi

Il presente regolamento:

ƒ è stato approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 781/11 del 06/11/1997;

ƒ è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 11/11/1997 al 26/11/1997 ed è entrato in vigore in data 21/11/1997 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo n. 781/11 del 06/11/1997;

ƒ è stato integrato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 70 del 13/05/1999, esecutivo in data 26/07/1999, relativamente all’articolato “Regolamento in materia di ferie, permessi, recuperi di orario e orario di lavoro”;

ƒ è stato modificato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 95 del 01/07/1999, esecutivo in data 26/07/1999;

ƒ risulta revisionato alla data del 07/05/2007 (in seguito all’abrogazione totale o parziale delle seguenti norme: Legge n. 142/1990, D.Lgs. n. 29/1993, D.Lgs. n. 77/1995, Legge n.

127/1997) e, conseguentemente, aggiornato alle vigenti normative.

ƒ è stato integrato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 49 del 26/06/2008, esecutivo in data 26/06/2008, relativamente all’articolato “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo” (con tale atto viene abrogata la precedente “Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni alla amministrazione” approvata con deliberazione di Giunta C.le n. 24 del 26/02/2007);

ƒ è stato modificato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 95 del 24/09/2009, esecutivo in data 11/10/2009.

Savignano sul Panaro, 16/10/2009

ILSEGRETARIOCOMUNALE (f.to Catenacci dott. Giovanni)

(2)

INDICE

Titolo I... 3

Struttura Organizzativa e Dotazione Organica ... 3

Capo I ... 3

Ordinamento degli Uffici e Linee Funzionali... 3

Art. 1... 3

(Oggetto disciplinatorio e principi di riferimento) ... 3

Art. 2... 3

(Assetto strutturale del Comune)... 3

Art. 3... 3

(Settori, Uffici e Sezioni) ... 3

Art. 4... 3

(Unità organizzative autonome)... 3

Art. 5... 4

(Aree ed Ambiti funzionali)... 4

Art. 6... 4

(Esercizio delle funzioni di Direzione Generale da parte del Segretario Comunale)... 4

Art. 7... 4

(Individuazione dei Settori e degli Uffici ed assegnazione delle linee funzionali)... 4

Art. 8... 4

(Compiti di programmazione – ... 4

Piano esecutivo di gestione) ... 4

Art. 9... 5

(Servizio di Controllo Interno) ... 5

Capo II... 5

Dotazione Organica e Allocazione del Personale Dipendente... 5

Art. 10... 5

(Dotazione Organica)... 5

Art. 11... 6

(Distribuzione delle risorse umane)... 6

Titolo II... 6

Funzionamento degli uffici, attribuzione degli incarichi di responsabilità e coordinamento gestionale.... 6

Art. 12... 6

(Direzione Generale) ... 6

Art. 13... 8

(Segretario e Vice Segretario Comunale)... 8

Art. 14... 8

(Conferimento degli incarichi di responsabilità di Settore, di Area e di Ambito funzionale)... 8

Art. 15... 9

(Funzioni dei responsabili di Settore, di Area e di Ambito funzionale) ... 9

Art. 16... 12

(Funzioni vicarie di responsabile di Settore)... 12

Art. 17... 12

(Delegabilità delle funzioni di Responsabilità di Settore)... 12

Art. 18... 13

(Consiglio di Direzione)... 13

Art. 19... 14

(Responsabilità di Settore e verifica dei risultati) ... 14

Art. 20... 14

(3)

(Costituzione dei rapporti di responsabile di Settore) ... 14

Art. 21... 15

(Costituzione di rapporti al di fuori della dotazione organica)... 15

Titolo III... 16

Regolamento in materia di ferie, permessi, recuperi di orario e orario di lavoro... 16

Art. 22... 16

Ferie ... 16

Art. 23... 16

Ferie personale servizi scolastici ... 16

Art. 24... 16

Recuperi straordinari ... 16

Art. 25... 16

Permessi brevi... 16

Art. 26... 17

Permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari (Art. 19 c. 2 del C.C.N.L. 1994/97)... 17

Art. 27... 17

Orario di servizio ... 17

Art. 27 bis ... 17

Aspettativa ... 17

Titolo IV... 18

Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo... 18

Art. 28... 18

Finalità e ambito di applicazione ... 18

Art. 29... 18

Principi generali... 18

Art. 30... 18

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni ... 18

Art. 31... 18

Individuazione delle professionalità... 18

Art. 32... 19

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative... 19

Art. 33... 19

Esclusioni... 19

Art. 34... 19

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta... 19

Art. 35... 20

Programma degli incarichi professionali di studio, ricerca o consulenza ... 20

Art. 36... 20

Pubblicità degli incarichi ... 20

Art. 37... 20

Disposizioni transitorie e finali ... 20

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Titolo I

Struttura Organizzativa e Dotazione Organica

Capo I

Ordinamento degli Uffici e Linee Funzionali

Art. 1

(Oggetto disciplinatorio e principi di riferimento) 1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell’ente, in base a principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, nonché di professionalità e responsabilità degli organi ed operatori agenti, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I criteri generali di riferimento di cui all’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati dal Consiglio Comunale attraverso lo strumento statutario.

3. Ai fini di cui sopra costituiscono criteri generali di riferimento i principi organizzativi ed ordinamentali recati dal Titolo V, Uffici e personale, del vigente statuto comunale, cui il presente regolamento si conforma.

Art. 2

(Assetto strutturale del Comune)

1. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto.

Art. 3

(Settori, Uffici e Sezioni)

1. L'assetto strutturale del Comune è suddiviso, di norma, in Settori, quali unità organizzative di massima dimensione.

2. Ogni Settore può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate Uffici, in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

3. L'Ufficio, quale unità organizzativa di dimensioni intermedie, svolge attività afferenti a specifiche materie e può essere suddiviso in più Sezioni.

4. Le Sezioni, quali unità organizzative di minime dimensioni, sono destinate all'assolvimento di compiti determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria dell'Ufficio di appartenenza.

Art. 4

(Unità organizzative autonome)

1. Fermo restando l'assetto strutturale di massima definito nel precedente art. 3, possono essere istituite unità organizzative autonome, per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l'erogazione di servizi strumentali, anche di elevato contenuto tecnico- specialistico.

2. Possono essere, altresì, costituite unità organizzative autonome con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici intersettori, quando si renda necessario od opportuno l'apporto professionale di risorse facenti capo a Settori diversi.

3. Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono, inoltre, essere istituite unità organizzative autonome di supporto all’attività del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’assolvimento delle attribuzioni d’indirizzo e controllo loro conferite dalla legge.

4. A tali unità autonome, poste alle dirette dipendenze funzionali dell’Organo supportato, possono essere assegnati collaboratori già dipendenti dell’ente, previo specifico assenso dell’Organo di riferimento, ovvero assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche con costituzione di tipo fiduciario, per un periodo non superiore a quello del mandato del Sindaco in carica. In quest’ultimo caso il relativo trattamento giuridico ed economico è determinato con l’atto costitutivo del rapporto

(5)

stesso o con altro provvedimento propedeutico alla costituzione.

5. Competente ad istituire unità organizzative autonome è il Direttore Generale con proprio atto organizzativo, in osservanza degli indirizzi e direttive adottati nel contesto del piano esecutivo di gestione, e sue modifiche ed integrazioni, o di apposito atto sindacale.

Art. 5

(Aree ed Ambiti funzionali)

1. I Settori e le altre unità organizzative possono essere coordinati tra loro per Aree funzionali, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni, comportanti l'assolvimento di compiti, finali o strumentali, tra loro omogenei o in rapporto di connessione.

2. Le Aree funzionali sono così determinate, in sede di prima applicazione del rinnovato sistema organizzativo dell’ente:

Area Amministrativa, Area Contabile, Area Culturale - Scolastica - Socio-Assistenziale ed Area Tecnica.

3. Le aree funzionali sono istituite con apposito atto del Direttore Generale, conformemente agli indirizzi formulati nell’ambito del piano esecutivo di gestione, e sue modificazioni o integrazioni, da adottarsi nei limiti di cui al successivo art. 7, comma 2, ultimo periodo.

4. Nell'ambito dei raggruppamenti di cui al precedente comma, al fine di consentire il più idoneo adeguamento organizzativo e gestionale dell’assetto strutturale al sistema erogativo e funzionale dell’ente, possono essere costituiti ulteriori ambiti funzionali con apposito atto del Direttore Generale, in conformità agli indirizzi e direttive assunti mediante il piano esecutivo di gestione e sue modifiche ed integrazioni; il Sindaco ne determina, comunque, la corrispondente posizione di responsabilità e la relativa durata d'incarico, su proposta del Direttore Generale.

5. Si applicano, ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell’art.

29-bis del vigente statuto comunale, in quanto immediatamente applicabili.

Art. 6

(Esercizio delle funzioni di Direzione Generale da parte del Segretario Comunale)

1. Le funzioni previste dal presente regolamento in capo al Direttore Generale, in caso di sua mancanza od assenza, possono essere esercitate dal Segretario Comunale su conforme decisione del Sindaco ed a seguito di accettazione del Segretario stesso.

2. Si applicano, in materia, le disposizioni recate dal successivo art. 12, comma 7.

Art. 7

(Individuazione dei Settori e degli Uffici ed assegnazione delle linee funzionali)

1. I Settori e gli Uffici del Comune, nella prima applicazione del presente regolamento, in armonia con le esigenze organizzative e gestionali fondamentali dell'Ente, saranno individuate con provvedimento organizzatorio del direttore generale.

2. L'articolazione strutturale del Comune, come sopra indicata in prima applicazione del presente strumento regolamentare, è rideterminata, almeno annualmente, dal Direttore Generale con proprio atto di organizzazione, adottato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, il Direttore Generale può istituire, modificare e sopprimere Settori, Uffici, Sezioni, Unità Organizzative Autonome, Aree ed Ambiti Funzionali, provvedendo, contestualmente, alla ridistribuzione delle linee funzionali e delle risorse dell'Ente nell'ambito delle singole unità organizzative, sulla base delle esigenze connesse al perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi di governo e, segnatamente, in ottemperanza ed esecuzione delle direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla Giunta nell'atto di programmazione esecutiva di cui al successivo art. 8. L'atto di organizzazione del Direttore Generale deve essere adottato entro il ventesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento di programmazione operativa dell’ente.

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Art. 8

(Compiti di programmazione – Piano esecutivo di gestione)

1. Al Sindaco ed alla Giunta, nel quadro dell'ordinamento vigente e secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'adozione delle direttive e degli indirizzi generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2. Il Sindaco e la Giunta, con la collaborazione, l'ausilio e l'apporto propositivo del Direttore Generale, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore, formulano annualmente, entro il ventesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo e, comunque, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art.

169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, definitorio della programmazione operativa, degli obiettivi di risultato e dei programmi gestionali per ciascuna delle unità organizzative di massima dimensione e delle altre unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva, nonché delle specifiche risorse finanziarie riferibili alle competenze delle unità medesime ed agli oneri per le risorse umane e strumentali necessarie.

Art. 9

(Servizio di Controllo Interno)

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, verrà istituito, con atto organizzativo del Direttore Generale conforme alle direttive impartite dal Sindaco, il Servizio di controllo interno, cui è rimesso il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività svolta dai Responsabili dei Settori e delle altre unità organizzative assunte alla

pianificazione esecutiva, previa determinazione, almeno annuale, dei parametri di riferimento cui attenersi nell’esercizio dell’attività di controllo.

2. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.

3. L'attività del Servizio di controllo interno può essere assegnata al settore Ragioneria e Finanze con atto del Direttore Generale sentito il Sindaco e il Segretario Comunale oppure può essere assolta, supportata o integrata, per motivate esigenze organizzative e/o funzionali, mediante le prestazioni, l'apporto e la consulenza di professionalità esterne all'Amministrazione Comunale, da individuarsi o selezionarsi, nei modi di legge e di regolamento, tra esperti in materie economico-finanziarie, in tecniche di controllo interno, in gestione del personale ed organizzazione aziendale, i quali fanno riferimento, operativamente e funzionalmente, al Servizio stesso.

Capo II

Dotazione Organica e Allocazione del Personale Dipendente

Art. 10 (Dotazione Organica)

1. La Giunta Comunale determina, con proprio atto di natura regolamentare assunto ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione organica complessiva dell'Ente, in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale.

Tale atto accede direttamente al presente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente, di cui costituisce parte integrante.

2. La determinazione dotazionale di cui al precedente comma è di tipo complessivo, unicamente distinta per qualifica funzionale ed eventuale profilo professionale,

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ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. c), num. 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

3. La dotazione organica è determinata conformemente all’allegato prospetto di definizione quali-quantitativa della stessa.

Art. 11

(Distribuzione delle risorse umane)

1. Il Direttore Generale provvede annualmente, con proprio provvedimento, entro il ventesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento pianificatorio generale di cui all'art. 8, alla distribuzione delle unità di personale dipendente, assegnandole ai Settori o alle diverse unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva, con proprio atto di organizzazione, adottato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'assegnazione delle risorse umane dovrà tener conto delle esigenze connesse al perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi di governo e, segnatamente, delle direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla Giunta nell’ambito del citato atto di programmazione.

3. In via transitoria e di prima applicazione del presente regolamento entro i 10 giorni successivi all’adozione dello stesso il provvedimento pianificatorio di cui al comma 1. verrà adottato dal Segretario Comunale sentito il Sindaco.

Titolo II

Funzionamento degli uffici, attribuzione degli incarichi di responsabilità e

coordinamento gestionale.

Art. 12 (Direzione Generale)

1. Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell'Amministrazione, nonché di introdurre e/o integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero e all'ottimizzazione dell'efficienza, dell'efficacia,

dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa, ed erogativa, è istituita ai sensi dell'art. 32 - bis del vigente Statuto Comunale e dell’art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, e successive modifiche ed integrazioni, la funzione di Direzione Generale, cui è attribuito, segnatamente, nell'osservanza delle attribuzioni normative rimesse al Segretario Comunale, l'indirizzo unitario e coerente dell'attività coordinamentale, sia gestionale ed organizzativa che pianificatoria, in relazione alle direttive ed agli obiettivi recati dagli organi di governo dell'Ente, mediante adozione di idonee iniziative, anche di sintesi unitaria e di coordinamento generale dei funzionari apicali e dei responsabili delle unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva, intese al complessivo e costante miglioramento degli standards quali-quantitativi d'erogazione dei servizi interni ed esterni.

2. Alla Direzione Generale è preposto il Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale compete, nel compiuto rispetto, comunque, delle attribuzioni normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni legislativamente rimesse al Segretario Comunale:

a) formulare proposte agli organi di governo, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi;

b) curare direttamente e/o coordinare l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai competenti organi di governo dell’ente;

c) esercitare autonomi poteri di spesa nei limiti degli appositi stanziamenti del piano esecutivo di gestione;

d) adottare o coordinare l'adozione e l'attuazione degli atti di gestione ed organizzazione del personale e provvedere all'assegnazione o coordinare l'attribuzione dei trattamenti economici accessori nell'ambito dei criteri fissati dagli organi di governo dell'Ente, sentito il Consiglio di Direzione ed, eventualmente, i singoli funzionari responsabili;

e) determinare le articolazioni o coordinare le determinazioni dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico, nell'osservanza degli indirizzi

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generali definiti dall'Amministrazione Comunale, sentito il Consiglio di Direzione ed, eventualmente, i singoli funzionari responsabili;

f) coordinare i diversi procedimenti amministrativi, anche di carattere intersettoriale, al fine, tra gli altri, di una compiuta attuazione ed osservanza delle disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e relativi provvedimenti attuativi;

g) indirizzare, verificare, coordinare, controllare ed organizzare le attività dei responsabili di settore e di altre unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva generale, anche con potere sostitutivo e di attivazione dell'azione disciplinare in caso di grave ritardo o inerzia degli stessi;

h) fornire proposte di risposte specificative ed elementi conoscitivi e di giudizio agli organi di controllo sugli atti di competenza degli organi collegiali dell'Ente;

i) presiedere, coordinare e convocare il Consiglio di Direzione di cui all'art. 18;

j) sovrintendere alla gestione generale dell’ente, sulla base delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Sindaco, perseguendo obiettivi di ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione dell’amministrazione;

k) assolvere tutte le attribuzioni di cui all’art.

108, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione da adottarsi da parte dell’ente.

4. Eventuali ulteriori attribuzioni di carattere specifico o generale possono essere rimesse, al Direttore Generale, con apposito provvedimento del Sindaco.

5. L'incarico di Direzione Generale può essere conferito con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta Comunale e previa stipulazione di apposito atto convenzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con le amministrazioni comunali interessate, a funzionari comunali dotati delle necessarie professionalità, capacità gestionali ed attitudini

all'incarico, adeguate alle funzioni da assolvere e valutate anche sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite in ruoli dirigenziali.

6. L'incarico di Direzione Generale può essere attribuito, altresì, ferma restando la preliminare stipula convenzionale di cui al precedente comma, a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, con rapporto costituito con le modalità recate dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, del vigente Statuto Comunale.

7. Quando non risulti operata la stipulazione convenzionale di cui ai precedenti commi 5 e 6, e, comunque, in ogni altra ipotesi di carenza di nomina del Direttore Generale, come di assenza dello stesso, le relative attribuzioni possono essere affidate, con atto del Sindaco, al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e conformemente al precedente art. 6. In carenza di detto affidamento, le funzioni attribuite, dal presente regolamento, al Direttore Generale, sono assolte dal Consiglio di Direzione Ristretto di cui al successivo art. 18, comma 8.

8. L'incarico di Direzione Generale è conferito con apposito ed autonomo contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico o privato, di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco che ha provveduto al relativo conferimento, rinnovabile, di norma, una sola volta.

9. Il trattamento economico complessivo od aggiuntivo, negoziato tra le parti, è definito assumendo, quale riferimento, il sistema retributivo previsto per i ruoli della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di dirigenza con rapporto privatistico, nell'ambito economico territoriale di pertinenza.

10. Il conferimento dell'incarico a funzionari dell'Ente operato a norma del comma 4, può determinare il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di attribuzione dell'incarico, con facoltà dell'Amministrazione di ricoprire il posto lasciato così temporaneamente vacante con costituzione di rapporti a tempo determinato.

11. L’incarico di Direttore Generale è revocato con atto del Sindaco, previa

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deliberazione della Giunta Comunale, per rilevanti inadempimenti nell’esercizio delle funzioni attribuite e/o nel conseguimento degli obiettivi assegnati, e, comunque, in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario che, necessariamente, riconnette l’incarico affidato con l’Organo incaricante.

12. Il provvedimento di conferimento d’incarico di Direzione Generale assunto, dal Sindaco, ai sensi del presente articolo, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo stesso Direttore Generale ed il Segretario Comunale, nell’osservanza dei rispettivi distinti ed autonomi ruoli, rivestiti nell’ambito organizzativo e gestionale dell’ente, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 13

(Segretario e Vice Segretario Comunale) 1. In conformità con quanto recato dall’art. 33 del vigente statuto comunale, il Segretario Comunale, oltre ai compiti che gli spettano per legge ai sensi dell’art. 97, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie, anche su incarico del Sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso, informandolo, altresì, sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività assolte dalle diverse unità organizzative, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà, ritardi od omissioni nell'espletamento dell'azione amministrativa, anche conseguenti a difetto e carenze di mezzi, strutture, dotazioni o personale, proponendo, inoltre, gli interventi conseguenti.

2. Il Segretario Comunale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e di ogni altro atto e provvedimento di competenza e, a tal fine, fatto salvo quanto disposto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altre fonti normative, nonché da atti d’organizzazione e da appositi provvedimenti sindacali, può proporre, alla Direzione Generale, le apposite procedure, le operazioni necessarie, le strutture organizzative di riferimento, anche per quanto attiene alle linee funzionali, i

relativi compiti da attribuire ai responsabili dei Settori o di altre unità organizzative competenti per materia, curando, eventualmente, l'informazione di ogni struttura interessata. Ai predetti fini e sulla scorta delle richiamate proposte, il Direttore Generale può, allo scopo di assumere le necessarie ed opportune determinazioni, convocare apposite riunioni organizzative e può costituire appositi gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari, sentiti i responsabili delle strutture coinvolte nelle operazioni.

3. E’ istituita, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 33, comma 5, del vigente statuto comunale, la posizione funzionale di Vicesegretario comunale.

4. Il Vicesegretario del Comune svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario Comunale, anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vicesegretario Comunale possono essere cumulate con quelle di responsabile di Area funzionale, di Ambito funzionale, di Settore, di Ufficio o di altra unità organizzativa, in base ad apposito provvedimento sindacale da adottarsi sentito il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

5. In caso di impedimento o assenza del Segretario Comunale o di vacanza del relativo posto, il Vicesegretario Comunale assume le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto e per regolamento, assicurandone l’assolvimento.

6. Si applicano, per quanto non espressamente in questa sede previsto, le norme recate dall'art. 33 del vigente statuto comunale.

Art. 14

(Conferimento degli incarichi di responsabilità di Settore, di Area e di Ambito funzionale)

1. Ogni Settore è affidato alla responsabilità gestionale di un funzionario di idonea qualifica funzionale apicale, che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza.

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2. Le funzioni di responsabile di Settore sono conferite, di norma, annualmente, con provvedimento del Sindaco, sentito il Direttore Generale o su proposta di questi e tenuto conto dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, in relazione all'attuazione di specifici programmi ed al conseguimento di prefissi obiettivi e risultati, a dipendenti, anche a tempo determinato, in possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale, anche di congruo spessore professionale e di idonee attitudini, con riguardo alle specifiche esperienze lavorative ed ai risultati conseguiti, secondo le disposizioni vigenti per il pubblico impiego locale.

3. Gli incarichi di responsabilità di Settore sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto con specifico provvedimento sindacale contenente la valutazione dei risultati ottenuti, dal responsabile interessato, nel periodo di riferimento, in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati ed all'attuazione dei programmi definiti, nonché al grado di efficacia e di efficienza raggiunto nell'assolvimento dei compiti allo stesso affidati.

4. Il conferimento degli incarichi di responsabilità di Settore ed il loro eventuale rinnovo devono essere disposti entro il decimo giorno successivo all'adozione degli atti di organizzazione di competenza del Direttore Generale, previsti dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

5. Le disposizioni recate dai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano anche con riguardo all'attribuzione di incarichi di coordinamento di Aree e di Ambiti funzionali, istituite ai sensi dell'art. 5, fatto salvo quanto recato dall'art. 29-bis del vigente statuto comunale.

6. La responsabilità di Area o Ambito funzionale può essere cumulata con quella di Settore o di altra unità organizzativa.

Art. 15

(Funzioni dei responsabili di Settore, di Area e di Ambito funzionale)

1. Ogni responsabile di Settore e di unità organizzativa assunta alla pianificazione generale esecutiva dell’ente, è tenuto,

annualmente, alla redazione di un piano di attività nel quale sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli Organi di governo. Tale piano delinea il programma dell'attività annuale del Settore o di altra unità organizzativa, e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.

2. Al termine di ogni esercizio annuale il responsabile di Settore o di altra unità organizzativa assunta alla pianificazione generale esecutiva dell’ente, trasmette, al Direttore Generale, al Segretario Comunale e al Sindaco, una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli Organi di governo, nonché l'entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi e, ove possibile, le misure adottate, ovvero da adottarsi o proporre, al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.

3. Il Responsabile di Settore o di altra unità organizzativa adotta ed emana gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; indirizza e coordina le attività dei responsabili delle unità organizzative appartenenti al Settore o all’unità organizzativa di assegnazione; avoca a sé, in caso di urgenza ed indifferibilità, l'adozione e/o l'emanazione dei singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio Settore o di altra unità organizzativa, e si sostituisce agli stessi in caso di loro ingiustificato ritardo od omissione, informandone, contestualmente, il Sindaco, il Direttore Generale ed il Segretario Comunale;

provvede, con autonomi poteri di spesa, alla gestione ed all'impiego dei fondi assegnati al Settore o all’unità organizzativa di preposizione; svolge ogni altra attività, diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità attribuita.

4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i poteri di gestione, direzione, coordinamento e controllo rimessi ai responsabili preposti alle Aree ed Ambiti funzionali, nominati con atto del Sindaco conformemente a quanto recato dal

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precedente art. 14, sono puntualmente definiti nell’ambito del provvedimento di nomina stesso. In assenza di tale definizione, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi, in quanto applicabili.

5. Salve le competenze rimesse, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi del Comune e fatte salve, altresì, le funzioni di carattere generale conferite, per loro natura orizzontale, ad appositi Settori od altre unità organizzative, salve, ancora, le specifiche competenze attribuite ai funzionari responsabili di unità organizzative ricomprese nei singoli Settori, spettano ai responsabili di Settore o di altre unità organizzative assunte al

sistema pianificatorio esecutivo dell’amministrazione, limitatamente alle materie di propria competenza e in osservanza delle eventuali direttive fornite dal Sindaco o dal Direttore Generale:

a) la direzione delle strutture organizzative e/o funzionali di preposizione, nonché delle relative risorse umane;

b) l'assunzione degli atti di gestione ed amministrazione del personale dipendente assegnato, compresa l'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle singole unità organizzative ed operative del proprio Settore od unità organizzativa e dei trattamenti economici accessori da erogarsi secondo i seguenti principi generali:

• efficienza delle prestazioni rese;

• maggiore produttività nell'opera prestata;

• disponibilità nell'assolvere funzioni non proprie della qualifica d'ascrizione;

• diligenza e puntualità negli assolvimenti di competenza;

• orientamento ad adempimenti plurifunzionali rivolti all'utenza;

• capacità di gestione dell'ambiente lavorativo;

• capacità di intrattenere proficui rapporti interrelazionali tra uffici diversi e verso l'utenza;

• flessibilità di gestione del tempo-lavoro adeguata alle esigenze di servizio;

c) l'adozione ed emanazione di autorizzazioni, licenze, concessioni o analoghi provvedimenti, quando essi presuppongano accertamenti e valutazioni,

anche di natura discrezionale, da operarsi

sulla base di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri provvedimenti amministrativi, e non risultino, comunque, riservati ad altri organi del Comune, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) il rilascio o l’assunzione di certificazioni, attestazioni, estratti, comunicazioni, diffide, verbali, legalizzazioni e copie autentiche relative a dati, fatti ed atti raccolti, registrati o accertati dall' Amministrazione, ovvero ad atti emanati dalle unità organizzative del Settore di preposizione o presso le stesse depositati, nonché ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

e) la contestazione di violazioni disciplinarmente rilevanti, l'esame delle relative controdeduzioni e difese, la comminazione di sanzioni amministrative nei limiti delle vigenti norme, l'adozione di ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate e per l'ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimento che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale;

f) il rilascio di attestazioni che comportino ricerche, verifiche ed accertamenti complessi. Il mero rilascio di ricevute o di analoghe dichiarazioni attestanti la produzione o il deposito di un'istanza, di una domanda o di qualsiasi altro atto può essere attribuito dal responsabile di Settore a personale dipendente funzionalmente assegnato al Settore di competenza;

g) la conduzione e la gestione dei rapporti con consulenti e professionisti comunque incaricati, per questioni che interessino atti, operazioni, relazioni o condotte rimessi alla loro competenza;

h) gli atti di gestione finanziaria, compreso l'autonomo e compiuto esercizio dei poteri di spesa, da assolvere, ai sensi di legge, nei limiti delle allocazioni di bilancio e nel rispetto dei piani esecutivi di gestione eventualmente adottati dalla Giunta Comunale, gli atti di acquisizione delle entrate, nonché gli atti di gestione inerenti alla realizzazione di programmi e di progetti, per quanto di competenza;

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i) la formulazione di proposte deliberative o altre determinazioni che essi ritengano opportune o necessarie in relazione ai compiti propri dell'ufficio ricoperto, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, piani, progetti, direttive, atti d’indirizzo, schemi normativi e altri atti di competenza comunale, nonchè la loro presentazione agli organi di governo;

l) gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie;

m) l'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione, adottando idonei progetti operativi;

n) la determinazione dei criteri generali di organizzazione del Settore, o di altro contesto organizzativo-funzionale, e delle relative unità organizzative;

o) la verifica ed il controllo dell'attività dei funzionari ed operatori sottoposti, esercitando potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo degli stessi e di avocazione in caso di urgenza ed indifferibilità a provvedere;

p) il monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività, sia delle unità organizzative di competenza, sia di ciascun dipendente assegnato;

q) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti di competenza, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n.

241, e relativi provvedimenti attuativi, nonchè la conseguente verifica del rispetto dei termini temporali e di ogni altro adempimento procedimentale;

r) la predisposizione di proposte di deduzioni ai rilievi formulati, dagli organi di controllo, sugli atti di competenza degli organi dell'Ente;

s) ogni altra attribuzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro, con particolare riguardo agli assolvimenti tutti di cui all’art. 107, commi 2 e 3, ed all’art.

109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Se l'atto appartenente alle categorie di cui al comma 5 presenta, per l'ampia discrezionalità di contenuti o per specifiche situazioni di carattere straordinario attinenti al perseguimento di pubblici interessi, particolare rilievo politico-amministrativo, il

Sindaco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione del relativo iter costitutivo, sottoponendo, senza ritardo, la questione trattata all'esame della Giunta Comunale, la quale, con delibera, formula gli indirizzi ed i criteri necessari per la determinazione del contenuto discrezionale dell'atto o per la conclusione del procedimento, dandone comunicazione al Consiglio. La questione da trattarsi può essere sottoposta, dal Sindaco, alla valutazione dell’Assessore competente, se l’atto da adottarsi da parte del responsabile di Settore non implica, per la rilevanza e generalità degli interessi involti, un necessario od opportuno coinvolgimento dell’Organo collegiale nel suo insieme. Il singolo Assessore assume, in tal caso, con proprio atto, le direttive ritenute necessarie per la definizione del contenuto discrezionale dell’atto o per la conclusione del procedimento, dandone comunicazione alla Giunta.

7. In caso di attività e procedimenti complessi, rientranti nelle funzioni gestionali dei responsabili di Settore o di area, che siano espressione di discrezionalità mista tecnico- amministrativa, spetta al Segretario Comunale individuare, con proprio provvedimento motivato, sentito il Sindaco ed il responsabile di Settore o di area interessato, l'Organo dell'Ente competente all'adozione degli atti necessari, in ragione del tipo di discrezionalità prevalente.

8. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso, come la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e di stipula dei contratti, spetta, ai sensi dell’art.

51, commi 3, lett. a), b) e c), e 3-bis, della legge n. 142/1990, e successive modifiche ed integrazioni, ai responsabili di Settore o di area. Le predette attribuzioni, con esclusione della stipula contrattuale in costanza di funzioni di ufficiale rogante, possono essere conferite, con apposito atto del Sindaco, al Segretario Comunale nei casi di impossibilità o grave difficoltà a procedere in osservanza delle prescrizioni di cui al primo periodo del presente comma.

I provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono individuare il Settore competente per la gestione del conseguente procedimento. In tale caso la presidenza di gara o di concorso spetta ai relativi

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responsabili, fatto salvo quanto recato, dal presente articolo, in materia di attribuzioni sussidiarie rimesse al Segretario Comunale.

9. Il responsabile di Settore o di area individuato con il provvedimento di indizione della gara, il responsabile di Settore o di area preposto a commissione concorsuale ed il Segretario Comunale nei casi di cui al precedente comma, compiono ogni atto ed assolvono ogni adempimento previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto, tempestivo, imparziale, economico ed efficiente svolgimento delle procedure di gara o di concorso, di cui assumono ogni più ampia responsabilità procedimentale e provvedimentale ai sensi di legge.

10. Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge o per regolamento dagli atti di aggiudicazione assunti nelle procedure di gara e salve le competenze di legge degli altri Organi comunali, spetta al responsabile di Settore, individuato ai sensi del comma 8, ed al Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni sussidiarie di cui al medesimo comma, compatibilmente con l’assolvimento di attribuzioni di ufficiale rogante, la stipulazione dei contratti conseguenti a procedure di gara od a procedure negoziate. Si applica, in materia, quanto disposto dall'art.

31, ultimo comma, del vigente Statuto Comunale.

11. Spetta ai funzionari del Comune, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non elencato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi di governo i soli atti che presuppongono l'esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo politico.

12. Gli atti assunti dai responsabili di Settore, o di altre unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva generale dell’ente, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono definitivi e, pertanto, non avocabili dal Sindaco, se non per particolari e speciali motivi di necessità e di urgenza, specificamente ed adeguatamente indicati nel provvedimento avocativo, da comunicarsi,

senza ritardo, alla Giunta Comunale. Tali atti assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa.

13. In ipotesi di gravi ed ingiustificati omissioni o ritardi nell'esercizio dei poteri conferiti ai responsabili di Settore, idonei a determinare rilevante pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco, sentito il Direttore Generale ed il Segretario Comunale, ha facoltà, previa diffida, di adottare, in via sostitutiva, gli atti omessi o ritardati dai responsabili medesimi, fatta salva, comunque, l'attivazione dei procedimenti volti all'accertamento delle relative responsabilità gestionali e/o disciplinari.

14. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può richiedere, ai responsabili di Settore e di altre unità organizzative, elementi conoscitivi e delucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni ed irregolarità riscontrate nell'assolvimento dell'attività affidata, nell'adozione degli atti di competenza, nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o nel rilevante pregiudizio attinente al loro conseguimento.

Art. 16

(Funzioni vicarie di responsabile di Settore) 1. Quando il posto di responsabile di Settore risulta vacante o vi è temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del responsabile mancante, assente o impedito è demandato, su incarico del Sindaco, da conferirsi sentito il Direttore Generale, ad altro responsabile di Settore, se tali attribuzioni rientrano nelle specifiche competenze professionali di quest'ultimo, o ad altro dipendente in possesso dei necessari requisiti, “o al Direttore Generale dell’Ente” o al Segretario Comunale.

2. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del precedente comma, il Sindaco può costituire apposito rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del vigente statuto comunale e dell’art. 20 del presente regolamento.

3. In ogni caso, il Direttore Generale propone al Sindaco i provvedimenti necessari

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per garantire la continuità gestionale ed erogativa del servizio interessato.

Art. 17

(Delegabilità delle funzioni di Responsabilità di Settore)

1. Il responsabile di Settore, o di altra unità organizzativa assunta alla pianificazione esecutiva dell’ente, può delegare ad altri dipendenti, assegnati funzionalmente al proprio Settore od unità organizzativa, la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento, l'adozione e la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, anche strumentali, di supporto e complementari, nonché l'adozione dei connessi impegni di spesa, ai sensi di legge, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale, anche di idoneo spessore professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse ed ai risultati conseguiti.

2. Il provvedimento di delega deve contenere le direttive necessarie per il migliore assolvimento delle attività delegate, con particolare riguardo, segnatamente, all'indicazione degli obiettivi e risultati gestionali da perseguire, nonché dei principi generali e dei criteri specifici per l'attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo, la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti.

Art. 18 (Consiglio di Direzione)

1. È istituito il Consiglio di Direzione, costituito da tutti i responsabili di Settore, di Area e di Ambito funzionale, nonché di altre unità organizzative assunte alla pianificazione operativa generale dell’ente, per l'assolvimento di attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi Settori ed unità organizzative, Aree ed Ambiti funzionali, nonché per lo svolgimento di funzioni propositive e consultive in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi di interesse generale dell'Ente. I responsabili dei

Settori e delle altre unità organizzative sono tenuti a conformarsi alle deliberazioni del Consiglio di Direzione ed a darvi, per quanto di competenza, puntuale e tempestiva attuazione. Al Consiglio di Direzione partecipa il Segretario Comunale con funzioni tecnico-consultive e di assistenza giuridico- amministrativa.

2. Fermo quanto stabilito nel comma 1, è compito del Consiglio di Direzione adottare annualmente, con proprio atto deliberativo, il piano occupazionale ed il programma di formazione del personale, ai quali il responsabile di Settore o di altra unità organizzativa preposto alla gestione ed amministrazione delle risorse umane deve adeguarsi, dandovi compiuta e tempestiva attuazione.

3. Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento del titolare, dal responsabile del Settore "Affari Generali" o da altro funzionario individuato con provvedimento del Direttore Generale o, in assenza, del Sindaco. In caso di mancanza, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio di Direzione è presieduto dal responsabile di Settore che vanta la maggior anzianità di servizio nella qualifica di ascrizione.

4. Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno mensilmente, previa convocazione, anche verbale, del Direttore Generale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento dello stesso, del responsabile del Settore

"Affari Generali" o di altro funzionario nominato con atto del Direttore Generale o, in assenza, del Sindaco, ovvero del responsabile di Settore che vanta la maggior anzianità di servizio nella qualifica, nell'ordine di cui al precedente comma 3.

5. Il Consiglio di Direzione, quando speciali o urgenti esigenze di gestione o di organizzazione lo richiedano, potrà riunirsi anche più volte al mese, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta della maggioranza dei responsabili di Settore e di altra unità organizzativa assunta alla pianificazione esecutiva o su espressa richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale o del Segretario Comunale.

6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Direzione. Ogni

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responsabile di Settore o di altra unità organizzativa ha facoltà di far iscrivere, nell'ordine del giorno, gli argomenti che ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio medesimo.

7. Il quorum costitutivo del Consiglio di

Direzione è pari alla metà del numero dei responsabili di Settore o di unità organizzativa in servizio che hanno titolo a parteciparvi e, in caso di numero dispari, alla maggioranza degli stessi. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti nella riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 7, ultimo periodo, il Consiglio di Direzione, nell’assolvimento delle funzioni di direzione generale previste e disciplinate dal presente strumento regolamentare, opera in forma ristretta, con costituzione limitata ai componenti responsabili di Area funzionale o, comunque, delle unità organizzative di massima dimensione allo stato istituite ed affidate al relativo livello di responsabilità apicale.

9. Il Presidente del collegio, nell’ipotesi di cui sopra e per l’esercizio delle attribuzioni di cui trattasi, è individuato con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 19

(Responsabilità di Settore e verifica dei risultati) 1. I responsabili di Settore sono responsabili dell'efficiente e dell'efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla complessiva organizzazione delle risorse umane e strumentali, all'impiego dei mezzi affidati, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nell'assolvimento erogativo e nello svolgimento delle funzioni ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o generali obiettivi indicati nei programmi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla pianificazione esecutiva dell’ente.

2. I responsabili di Settore e gli altri dipendenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e della regolarità tecnica degli stessi secondo criteri di ordinaria diligenza

professionale, ai fini della quale si tiene conto, altresì, della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici da adottare o della disciplina normativa da applicare.

3. I responsabili di Settore sono, inoltre, responsabili dell'ottimale e razionale impiego dei fondi e degli altri mezzi, anche strumentali, agli stessi attributi, secondo i piani di azione adottati dall'Amministrazione e nell'osservanza dei principi di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Amministrazione Comunale stessa.

4. Indipendentemente dall'eventuale attivazione di specifiche azioni e dall'applicazione di apposite sanzioni, anche disciplinari, il Sindaco, sentita la Giunta ed il Direttore Generale, può revocare anticipatamente il conferimento o l'esercizio di funzioni di responsabile di Settore nei casi di gravi irregolarità nell'adozione o nell'emanazione di atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di sensibili esiti negativi rilevati nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il Settore di competenza, che non siano riconducibili a cause oggettive espressamente e

tempestivamente segnalate all'Amministrazione dal responsabile

competente, in modo tale da consentire, all'Amministrazione stessa, l'utile predisposizione e l’idonea assunzione di interventi correttivi, integrativi o rettificativi dei programmi e degli strumenti previsionali adottati o da adottarsi.

5. La rimozione dall'incarico di responsabile di Settore o dall'esercizio di funzioni ad esso relative è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione degli inadempimenti all'interessato ed assegnazione, allo stesso, di un termine per controdedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore a quindici giorni.

6. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assolta dal responsabile di Settore, dispone, sentiti la Giunta ed il Direttore Generale, l'assegnazione del responsabile rimosso ad altro incarico o funzione ai quali lo stesso sia tenuto e risulti idoneo, ovvero, in caso di impossibilità di riassegnazione come sopra disposta o di responsabilità particolarmente gravi o reiterate, il licenziamento o altro

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provvedimento disciplinare normativamente disposto, fatte salve le procedure di contestazione eventualmente previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore.

7. La rimozione dall'incarico determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili, in assenza di prescrizioni specifiche recate da altre fonti normative, anche di tipo negoziale, ed in quanto compatibili, in relazione ai livelli di responsabilità di tutte le unità organizzative costituite.

Art. 20

(Costituzione dei rapporti di responsabile di Settore) 1. Per la costituzione di rapporti di responsabile di Settore si applicano, oltre alle vigenti prescrizioni legislative, regolamentari e negoziali in materia di accesso ai ruoli organici degli enti locali, le disposizioni recate dall'art.

32, comma 2, del vigente statuto comunale e dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con facoltà d’impiego di sistemi di valutazione comparativa, anche di tipo curriculare.

2. Il rapporto di responsabile di Settore costituito a tempo determinato con il dipendente in possesso dei necessari requisiti, determina, all'atto della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente stesso sulla posizione di provenienza, per tutta la durata del rapporto a tempo determinato costituito, con facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di ricoprire il posto lasciato temporaneamente vacante con corrispondente costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, anche di tipo contrattuale.

3. Il rapporto di responsabile di Settore costituito ai sensi del precedente comma, non può estendersi oltre il termine del mandato del Sindaco in costanza del quale si è realizzato, con facoltà di proroga.

4. La costituzione del rapporto, come il conferimento del relativo incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione o direttive a seguito di procedure concorsuali ai sensi dell’art. 109, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche per la costituzione di rapporti di responsabilità di Area o Ambito funzionale, o, comunque, di unità organizzative in relazione alle quali dette modalità costitutive risultano compatibilmente operanti.

Art. 21

(Costituzione di rapporti al di fuori della dotazione organica)

1. Ai sensi dell’art. 110, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenza, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

2. Tali rapporti sono costituiti, dal Sindaco, nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva che l’ente presenta all’atto della costituzione di ciascun rapporto, con arrotondamento all’unità superiore.

3. L'Amministrazione può provvedere al reclutamento del personale necessario mediante costituzione fiduciaria del rapporto di lavoro, eventualmente preceduta da valutazione curriculare o di altro tipo, da determinarsi nell’atto d’indizione selettiva.

4. Si applica, in materia, quanto previsto dal precedente art. 20.

5. Si applicano, altresì, le disposizioni recate dal predetto art. 110, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo al trattamento economico da applicarsi ai rapporti costituiti ai sensi del presente articolo.

6. Ai rapporti costituiti ai sensi del presente articolo, si applicano, inoltre, le disposizioni recate dall’art. 110, comma 5, del

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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono la costituzione stessa, dando, altresì, atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto dotazionale formale dell’ente, a prescindere dalla effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.

8. I rapporti di cui al presente articolo possono essere costituiti anche in relazione a posizioni funzionali di responsabilità di Area e di Ambito funzionale, implicando, dette posizioni, anche in ragione dell’ordinario assetto strutturale dell’ente, quale assunto dal presente atto regolamentare, l’esercizio di assolvimenti caratterizzati da elevata specializzazione riferibili a responsabilità dirigenziale o di massimo funzionariato, normalmente insussistenti in dotazione organica d’ente.

Titolo III

Regolamento in materia di ferie, permessi, recuperi di orario e orario di lavoro

Art. 22 Ferie

Ogni dipendente, d’intesa con i propri colleghi di settore, dovrà annualmente programmare le proprie ferie e sottoporle ai Responsabili d’Area entro il 30 Aprile di ogni anno.

I Responsabili d’Area nei 15 giorni successivi, dovranno, sentito il parere del Segretario Comunale, concedere il proprio benestare, fermo e riservato il diritto di disporre per obiettive esigenze di servizio, una fruizione in periodi diversi da quelli prefissati dal dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo da lui richiesto ricompresso fra il 1° giugno ed il 30 settembre.

Ogni dipendente dovrà indirizzare la richiesta di fruizione di un periodo di ferie

almeno tre giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza, utilizzando il modulo all’uopo predisposto come allegato in colore bianco, al proprio Responsabile d’Area e per i Responsabili d’Area al Segretario Comunale per il tramite dell’ufficio personale che provvederà alle annotazioni di competenza in ordine alle ferie o permessi già fruiti.

Si puntualizza altresì che nel caso in cui l’Ufficio sia costituito da più persone il congedo dovrà essere fruito in modo tale da non creare disservizio.

Le ferie relative ad un determinato anno solare dovranno essere fruite di norma entro l’anno stesso, in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo; in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31/12 entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

Art. 23

Ferie personale servizi scolastici

Di norma non si concedono ferie durante il calendario scolastico, fatte salve le interruzioni di Natale e Pasqua in base al calendario ministeriale. Casi particolari potranno essere valutati di volta in volta dal Responsabile d’Area che si esprimerà con atto esplicito e motivato in forma scritta. Per i rimanenti aspetti si rimanda alle norme regolamentari riguardanti tutto il personale.

Art. 24 Recuperi straordinari

Eventuali prestazioni straordinarie, rese nei limiti di cui alla normativa in vigore, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile d’Area; il relativo recupero, autorizzato dal soggetto testè menzionato, dovrà avvenire, di norma, entro il trimestre successivo; la relativa richiesta va effettuata dal dipendente compilando il modulo allegato di colore arancio.

Art. 25 Permessi brevi

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I permessi brevi, da intendersi nel senso di brevi assenze di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive, si concedono a domanda e su valutazione del responsabile d’Area, per particolari e non rinviabili esigenze personali o famigliari.

La richiesta di tali permessi deve essere effettuata non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, utilizzando l’apposito modulo di colore verde preventivamente compilato dall’Ufficio Personale.

Tali permessi non possono superare le 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore di permesso entro il mese successivo secondo le modalità indicate dal proprio dirigente, oppure a concordare con questi la detrazione delle ore di permesso dell’eventuale monte ore di straordinario già prestate.

In caso di mancato recupero entro i termini prestabiliti si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 26

Permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari (Art. 19 c. 2 del C.C.N.L. 1994/97)

Tali permessi potranno essere usufruiti nei seguenti casi:

1. Ricoveri urgenti a famigliari (cioè parenti o affini entro il 1° grado) e/o conviventi;

2. Interventi chirurgici a famigliari e/o conviventi;

3. Malattia di un famigliare e/o convivente che necessità di assistenza ospedaliera o a domicilio;

4. Danni improvvisi all’abitazione (crolli, incendio, ecc.);

Per i casi non compresi nei punti precedenti, sulla concessione del permesso decide il Consiglio di Direzione, eventualmente anche dopo la fruizione che, se non concessa, verrà sostituita con altrettanti giorni di ferie.

Art. 27 Orario di servizio

L’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico degli uffici è determinato dal Direttore Generale nell’osservanza degli indirizzi generali definiti dall’amministrazione comunale sentito il Consiglio di Direzione ed eventualmente i singoli Funzionari Responsabili.

Nell’ambito di tale orario è consentita ai dipendenti degli Uffici ad esclusione delle scuole, nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici stessi, una flessibilità di

½ ora in entrata e in uscita, nell’intesa che il debito orario va pareggiato nel corso dela stessa giornata (salvo i casi di permessi brevi di cui ai capoversi precedenti), e negli uffici aperti al pubblico va effettuato in accordo con i colleghi, appunto per rispettare l’orario di apertura al pubblico.

Ai Responsabili d’Area tale flessibilità è consentita nel limite di 1 ora in entrata ed uscita.

Al Segretario Comunale infine, l’organizzazione del proprio orario di servizio, nei limiti delle esigenze degli Uffici e degli Organi Politici dell’Ente, è lasciata alla sua discrezione.

Fatte salve le normative contrattuali.

Art. 27 bis Aspettativa

1. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita è adottato dal dirigente/responsabile della struttura competente in materia di personale;

2. Il responsabile della Struttura competente all’adozione dell’atto di collocazione in aspettativa non ha facoltà di sindacare il rilascio o il diniego del nulla osta e non è responsabile del relativo merito valutativo;

3. Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l’Amministrazione comunale resta affievolito e non produce alcun effetto giuridico ed economico, neppure ai fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto unicamente salvo il diritto del dipendente alla conservazione del posto ricoperto;

4. Nel caso in cui venga conferito a dipendenti del Comune di Savignano sul Panaro, presso altre amministrazioni, un

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incarico a tempo determinato ai sensi degli artt. 90 e 110, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, la Giunta, valutate le esigenze organizzative e gestionali del servizio, può autorizzare il collocamento degli stessi in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata del contratto; l’aspettativa può essere revocata con congruo preavviso, non inferiore a dieci giorni, qualora sopravvenute ragioni organizzative o di servizio comportino l’esigenza o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio attivo o la disponibilità del posto in organico.

Titolo IV

Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo

Art. 28

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli

incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Gli incarichi di collaborazione sono collocati all'interno della programmazione delle attività dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogate limitatamente al completamento dell'attività avviata.

Art. 29 Principi generali

1. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, privilegia l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse professionali interne.

2. L'Amministrazione al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle professionalità interne all'Ente, promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi Settori per favorire l'apporto tecnico, giuridico e amministrativo del proprio personale, ancorché appartenente a diversi Settori e/o Servizi.

3. L'Amministrazione promuove, inoltre, ogni forma di integrazione e coordinamento con gli altri Comuni costituenti l'Unione Terre di Castelli, l'Unione stessa e l'A.S.P. “G. Gasparini”

del distretto sanitario di Vignola, al fine di valorizzare le professionalità interne in essi presenti.

Art. 30

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni 1. Per esigenze cui non si possa

oggettivamente far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può attivare, a tempo determinato e per attività non ordinarie, collaborazioni professionali esterne con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equivalente), che operano da almeno un anno nel settore di interesse, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando preventivamente nel

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