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L ASSESSORE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI

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Academic year: 2022

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L’ASSESSORE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI PREMESSO che:

- I Comuni hanno ampie competenze sulla tutela degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio;

- il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice civile, esercita la proprietà e la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;

- in applicazione della legge 11/2/1992 n. 157, il Comune esercita, in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

- il D.P.R. del 31/3/1979, all’ art.3, afferma tra l’altro che “i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio";

-la legge n. 281 del 14/8/1991, all’articolo 4 stabilisce che “I Comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle Asl si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2”;

- i Comuni, nel rispetto dell’art. 5 della Legge Regionale 47/13, considerata l’O.M. del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2007, dispongono anche del corpo di Polizia Locale per gli interventi di controllo e repressione dei maltrattamenti;

RILEVATO che:

-al Sindaco spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

- il Comune è tenuto ad applicare coerentemente e concretamente le normative previste, al fine di salvaguardare gli animali, evitando loro inutili sofferenze e auspicando una migliore convivenza con la collettività umana;

CONSIDERATO che:

-occorre dotarsi di provvedimenti che vanno nella direzione della tutela degli animali e dei loro diritti;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare un nuovo strumento normativo che disciplini la materia, finalizzato a garantire il benessere e la tutela dei diritti degli animali, favorire una corretta convivenza fra uomo ed animale, tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

VISTO che, sulla base delle suddette direttive e finalità, il Servizio Ambiente e Tutela animali ha elaborato lo schema di Regolamento comunale “Tutela Animali”;

DATO ATTO che:

-a riguardo è stato acquisito il parere delle Associazioni di categoria e dei consumatori, nella riunione del 13.12.2016;

-che la sopra richiamata proposta di Regolamento in materia di tutela degli animali è stata posta all’esame delle Commissioni Consiliari preposte, che hanno proceduto ad un'analisi puntuale del contenuto della stessa.

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VISTI i verbali n.7/2017, n.8/2017, n.9/2017, n.15/2017, n.1/2018, n.2/2018, n.3/2018 delle Commissioni Consiliari: III “Servizi Sociali e Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero” e IV “Redazione Statuto e Regolamenti, Affari Istituzionali”, delle sedute congiuntedel04/05/207-25/5/2017-29.06.2017-07/11/2017-16/01/2018-25/01/2018-15/

02/2018 (allegati agli atti), dal cui esito si è proceduto all’aggiornamento del testo della presente proposta con la rielaborazione integrale del documento nell’applicativo gestionale, con conseguente attribuzione di un nuovo numero progressivo e data;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO che l'art. 7 del Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

con la presente Deliberazione si intende approvare il Regolamento Comunale per la Tutela degli animali così come modificato ed integrato nel corso della discussione svolta all'interno delle Commissioni Consiliari permanenti, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Di approvare la proposta di "Regolamento Comunale per la Tutela degli animali ", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento Comunale in materia di tutela degli animali, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, vengono aggiornati, modificati e/o abrogati tutti gli atti o provvedimenti del Comune che risultano sostituiti dalle norme di cui al predetto Regolamento o con esse non compatibili;

3) Di dare avviso dell'avvio della procedura riguardante l'approvazione della proposta di

"Regolamento Comunale per la Tutela degli animali" mediante Albo Pretorio, per un periodo di tempo di almeno 10 giorni;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

5) Di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

6) Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese .

(3)

COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d’Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 00/00/0000

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Titolo I --- I PRINCIPI

• Art. 1 – Oggetto del regolamento

• Art. 2 – Competenze del Comune

• Art. 3 – Competenze del Sindaco

Titolo II ---DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

• Art. 4 - Definizioni

• Art. 5 - Ambito di applicazione ed esclusioni Titolo III ---DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 6 – Obblighi dei detentori di animali

• Art. 7 - Divieti e prescrizioni

• Art. 8 - Abbandono di animali

• Art. 9 - Allevamento di animali

• Art. 10 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

• Art. 11 -Divieto di accattonaggio dei cani

• Art. 12- Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

• Art. 13- Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

• Art. 14 - Smarrimento, rinvenimento ed affido

• Art. 15 - Fuga e cattura,uccisione animali

• Art. 16 – Pet therapy

• Art. 17 – Allevamento esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

• Art. 18– Macellazione di animali

• Art. 19 – Inumazione di animali

• Art. 20- Destinazione di cibo per animali

• Art. 21- Associazioni animaliste e zoofile

Titolo IV----LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

• Art. 22- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

• Art. 23-Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

• Art. 24–Aree destinate ai cani

.Art.25-Fruizione delle aree di sgambamento Titolo V----CANI

• Art. 26- Attività motoria e rapporti sociali

• Art. 27- Dimensioni recinti

• Art. 28- Guinzaglio e museruola

• Art. 29- Cattura cani vaganti -Art.30- Canile rifugio comunale

• Art. 31- Cani liberi accuditi

• Art. 32- Raccolta deiezioni

• Art. 33- Centri di addestramento -educazione

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• Art. 34- Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

• Art. 35-Tutela dall’Aggressione dei cani Titolo VI----GATTI

• Art. 36- Tutela dei gatti

• Art. 37-Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

• Art. 38- Colonie feline

• Art. 39-Alimentazione dei gatti

Titolo VII ---EQUINI

• Art. 40-Principi distintivi

Titolo VIII---AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

• Art. 41- Detenzione volatili

• Art. 42- Tutela dei volatili e della fauna selvatica Titolo IX---- ANIMALI ACQUATICI

• Art. 43-Detenzione di specie animali acquatiche

• Art. 44 –Divieti

Titolo X---- ANIMALI ESOTICI

• Art. 45-Tutela degli animali esotici

Titolo XI ----PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

• Art. 46 –Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

Titolo XII----CONSULTA COMUNALE PERMANENTE AMBIENTE, ANIMALI ED ENERGIA

• Art. 47-Consulta Comunale Titolo XII-DISPOSIZIONI FINALI

• Art. 48 – Sanzioni

• Art. 49 -Vigilanza

• Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione norma

• Art. 51-Norme transitorie

ALLEGATO A- Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici ALLEGATO B-Modalità di autorizzazione all’attendimento per circhi e mostre viaggianti

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Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutte le specie animali e, in particolare, verso gli animali da affezione.

3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281, la legge regionale n. 47/2013 per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo e la vigente normativa in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici.

Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato a impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra gli uomini e gli animali.

10. Il Comune, attraverso i propri uffici e in base alle proprie competenze in materia di protezione animale, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;

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b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l’animale fuggito e poi catturato, dal canile comunale o convenzionato con il Comune;

c) nei casi di condanna o applicazione della pena, su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell’ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);

e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.

Senza pregiudizio per l’azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste e alle Guardie zoofile.

11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall’approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come: vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il Comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede, con proprio provvedimento motivato, al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell’autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali e alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;

b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura, attraverso un custode giudiziale nominato dall’Autorità giudiziaria oppure attraverso convenzioni con le associazioni animaliste, la gestione delle strutture e degli animali sul posto.

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Art. 2 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. In base all’articolo 5 della legge regionale n.47/2013 il Comune è responsabile di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

Ai fini dell’esercizio della tutela il Comune è l’unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all’applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all’eutanasia, come da protocollo operativo della ASL, per gli animali allo stato libero.

2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. In attuazione dell’articolo 5 della legge regionale n.47/2013 il Comune:

a) istituisce un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla stessa legge;

b) identifica sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina;

c) richiede l’intervento del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria locale (ASL) per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul proprio territorio;

d) individua le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio;

e) adotta tutte le iniziative volte a incentivare l’adozione dei cani detenuti nelle strutture di ricovero e garantire la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;

f) provvede allo smaltimento delle spoglie dei cani deceduti nella struttura di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio comunale;

g) effettua attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia attraverso il Corpo di Polizia Municipale;

h) realizza campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;

i) predispone sportelli per l’anagrafe canina e per i diritti animali. All’uopo il Comune di Lanciano amplia le competenze dell’Ufficio I g i e n e e S a n i t à r i n o m i n a n d o l o i n

“ U f f i c i o I g i e n e , S a n i t à e Tutela Animali”, cui attiene la competenza anche in materia di diritti degli animali, nell’ambito del Settore Programmazione urbanistica e Ambiente.

Tramite l'Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, il Comune controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull’ attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli

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accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale permanente Ambiente, Animali ed Energia, con i Servizi Veterinari dell'ASL, con l'Ordine di Medici Veterinari e Medici Veterinari liberi professionisti, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Istituto Zooprofilattico e le Università. A detto Ufficio, inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela degli animali;

l) il Comune collabora con Regione, ASL, Ordini provinciali dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi e all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;

m) identifica, d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline"

autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta;

n) il Comune, ai sensi del Decreto Ministeriale del 17.04.1998 e così come stabilito dal Decreto Ministeriale 30.12.2007 e circolari della Regione Abruzzo, applica le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”traumatocampa pityocampa”. In particolare il Sindaco, emana apposita ordinanza rivolta ai proprietari di aree verdi private affinchè effettuino annualmente tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà per accertare la presenza di “nidi” della processionaria, con obbligo della rimozione e la distruzione di tali nidi. Gli uffici comunali preposti intervengono laddove sono stati identificati i nidi nelle aree pubbliche con la presenza di bozzoli e agendo tempestivamente su di essi, attraverso trattamenti specifici.

Articolo 3-competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull’abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2.Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Il Sindaco, per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale di un apposito Ufficio denominato “U f f i c i o I g i e n e , S a n i t à e Tutela Animali“, istituito presso il Settore Ambiente.

3.In particolare, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

-rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla l.r.;

- può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d’affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale;

- per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari

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per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

4. Il Sindaco, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4 – Definizioni

La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Analogamente a quanto stabilito dalla legge regionale n. 47/2013 si intende per:

a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);

c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l’uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all’uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;

d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all’apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;

f) Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l’animale staziona per il solo tempo necessario all’esercizio delle operazioni di toelettatura;

g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;

h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l’integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane o altro animale;

i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;

j) Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;

k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;

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l) Gattaro: gestore delle colonie feline;

m) Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

n) Identificazione: processo di riconoscimento dell’animale attraverso l’inserimento di un transponder;

o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario Libero Professionista iscritto all’Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;

p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;

q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;

r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d’affezione;

s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;

u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili:

- Canili sanitari: strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e dall’Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;

- Rifugi: strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;

- Asili: strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario;

v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

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Art. 5 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1.Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Lanciano.

2.Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività di studio e sperimentazione;

b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della pratica venatoria e della pesca;

c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d’ affezione è tenuto a:

a) garantire un ricovero adeguato all’animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato di seguito;

b) rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all’animale;

c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) iscriverlo all'anagrafe regionale;

e) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell’ambiente dove l'animale vive;

i) trasportare e custodire l’animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l’animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali d’affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

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4. In osservanza della legge regionale n. 47/2013 vigono le seguente regole:

a) Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo è tenuto a iscrivere all’anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere comunicato all’ufficio veterinario della ASL entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L’applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all’applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all’anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.

b) All'atto di iscrizione all'anagrafe viene compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR – S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.

c) Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.

d) Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni, sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell’animale e i recapiti.

e) In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

f) Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l’animale entro il secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip.

Art.7 – Divieti e prescrizioni

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere abitualmente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.

3. E’ vietato tenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

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4. E’ vietato lasciare costantemente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

6. E’ vietato tenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti nonché organizzare, promuovere o assistere a relativi combattimenti.

10. E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca o altri organismi ufficialmente riconosciuti.

11. E’ vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.

13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

14. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo per un tempo prolungato e in condizioni che non tutelano la salute dell’animale.

15. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento.

16. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

17. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento.

18. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

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19. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento.

20. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

21. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche, ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all’Allegato A.

22. E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

23. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dall’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata a detto Ufficio con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l’alimentazione.

24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione.

L’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

25. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

26. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.

27. E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.

28. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del13.11.1987 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, debbono essere vietati, in particolare:

a. il taglio della coda;

b. il taglio delle orecchie;

c. la recisione delle corde vocali;

d. l’esportazione delle unghie e dei denti.

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Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

Gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo. Gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

29. E’ vietato l’uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

30. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

31. E’ vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

32. E’ vietato vendere animali ai minorenni.

33. E’ vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

34. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento sono vietati l’installazione di nuovi e ulteriori dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici e sono permessi l’installazione di dissuasori anti-stazionamento in plastica o policarbonato con la punta arrotondata, salvo diversa disposizione della Sovrintendenza per il centro storico. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge regionale n. 47/2013.

3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni, in caso di mancata risposta entro il suddetto termine l'istanza si intende accolta.

4. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

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Art. 9 - Avvelenamento di animali

1. E’ severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell’animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell’animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza nociva, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell’area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 10 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso

1. A tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali.

2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono

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prevedere a darne comunicazione all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali almeno sessanta giorni prima dall’inizio previsto dai lavori. A tal fine detto Ufficio potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.

4. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 12-Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E’

altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate e autorizzate dall’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali.

Art. 13 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

1. In applicazione della legge regionale è vietata, su tutto il territorio, qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. La Regione Abruzzo vieta la partecipazione a manifestazioni

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espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità, di spettacolo, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implichino l’utilizzazione di animali d’affezione, l’organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell’incasso all’amministrazione comunale che ospita l’evento, che vincolerà l’utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell’Allegato B del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all’Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

2. E’ vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. E’ vietato l’impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14-Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. Sulla base di quanto disposto dalla legge regionale i proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.

2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento.

Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall’evento.

3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario della ASL e all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali del Comune di Lanciano.

4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono,

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maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

6. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli agenti di Polizia urbana, i Servizi Sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti al Comune che, d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispone gli interventi necessari per la loro cattura e l’invio nel canile rifugio.

7. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi dell'animale in collaborazione con il Comune.

8. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta e adozione del Comune a condizione che siano preventivamente sterilizzati e identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune stesso, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.

9. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

10. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

11. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.

12. Gli animali senza proprietario, ricoverati nel canile rifugio, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, a Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall’introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.

13. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L.

provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

13. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.

Art.15 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali e alle Forze di Polizia. L’animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

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2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con il Comune, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L.

3. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici, con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’ASL e all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali, con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

4. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale o convenzionato con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nell’apposito registro.

5. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell’ attività per un periodo di trenta giorni.

L’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali provvederà a segnalare all’ ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL ) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art.16 – Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

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7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art.17 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all’esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.

3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’articolo 6, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

6. Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all’ Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali del Comune con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

9. L’attivazione degli impianti gestiti da privati per l’allevamento, l’addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio Igiene, Sanità e Tutela Animali, ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, previo rilascio all’acquirente, quindi

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al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. E’ vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art.18– Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. L’autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto e utilizzato apposito sistema di stordimento dell’animale ai sensi del Decreto Legislativo n. 333 del 1998, art. 10 Reg. C.E. n. 1099/2009, legge regionale n. 45 del 27.10.2010 e regolamento regionale n. 42 del 21.12.2011.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E’ fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

Art.19- Inumazione di animali

1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 e Delibera Regione Abruzzo n. 111 del 21.02.2005 all. B) con autorizzazione del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.

2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art.20– Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla legge n.

179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e della legge 19.08.2016 n. 166, le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere, da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui e eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda

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precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all’applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 22-Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell’esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo, i gatti, se sono alloggiati in un trasportino.

6. Ai cani è consentito l’accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

7. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

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