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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO

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Academic year: 2022

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Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO

Periodo: 01/09/2020 – 31/08/2022

CUI S00221940364202000014

CPV 55130000-0 “Altri servizi alberghieri"

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimo Terenziani Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Giulia Paltrinieri

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO ART. 4 VALORE DELL’APPALTO

TITOLO II – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 6 ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL SERVIZIO ART. 7 SEDI

ART. 8 CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI TITOLO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 9 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO ART. 12 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA ART. 16 PENALI

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO ART. 18 RECESSO

ART. 19 FALLIMENTO

ART. 20 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

ART. 21 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 22 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 23 REVISIONE PREZZI

ART. 24 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 25 OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 26 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ART. 27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE ART. 28 RICHIAMI NORMATIVI

ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza abitativa temporanea per persone in condizioni di fragilità assistite dai Servizi Sociali del Comune di Modena.

Il capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni del servizio di accoglienza abitativa temporanea, finalizzato all’accoglienza transitoria di persone/nuclei residenti nel Comune di Modena, che versano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale e abitativa individuati dal Servizio Sociale Territoriale, con particolare attenzione ai nuclei con minori. In taluni casi di particolare condizione di necessità sociale, sanitaria e abitativa il servizio di accoglienza temporanea si può estendere anche a persone e nuclei non residenti.

Il numero stimato annuale degli utenti assistiti che, nel corso di un anno, possono fruire dell'ospitalità si attesta intorno ai 150-200. Il numero degli assistiti, di conseguenza dei posti alloggiativi richiesti, si riferisce all'intero territorio comunale ed è da intendersi come puramente indicativo; si riferisce alla media delle persone accolte negli ultimi 3 anni, potrà subire variazioni anche sensibili in aumento o diminuzione rispetto a quanto indicato in funzione delle esigenze che sorgeranno durante il periodo di durata dell'appalto. .

L’appalto si articola in più lotti funzionali, suddivisi in base alla tipologia di assistenza sociale richiesta sulla base dei bisogni dei soggetti destinatari, ai servizi che la struttura deve assicurare ed alla tipologia della struttura ricettiva stessa, come di seguito descritti.

AREA SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA

LOTTO 1 - CIG 83315493BC

Tipologia del servizio : pronta accoglienza, diurna e notturna, e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di tipo alberghiero per n. 10 camere con bagno privato, che possono essere di diversa tipologia: n. 4 singola, n. 4 doppia e n. 2 tripla.

Servizi accessori: colazione, pulizia camera, cambio biancheria, servizio di reception H24.

Destinatari: persone singole e nuclei famigliari in grave disagio sociale e/o in precarie condizioni di salute;

Importo netto a base di gara:

- € 46,00 a camera singola al giorno - € 60,00 a camera doppia al giorno - € 70,00 camera tripla al giorno

LOTTO 2 - CIG 83315661C4

Tipologia del servizio : pronta accoglienza diurna e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di affittacamere, B&B, residence, per brevi soggiorni, per n. 8 posti letto con bagno comune e con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.

Servizi accessori: pulizia camera, fornitura e cambio biancheria, uso cucina ogni 10 ospiti, servizio lavanderia.

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Destinatari: prevalentemente persone singole, ma anche nuclei famigliari di piccole dimensioni, in grave disagio sociale e/o in precarie condizioni di salute.

Importo netto a base di gara: € 13,00 pro capite pro die

LOTTO 3 - CIG 83316127B8

Tipologia del servizio : pronta accoglienza e prima assistenza, diurna e notturna, ed emergenza sociale in struttura ricettiva tipo ostello per n. 5 posti letto con bagno comune e servizi accessori di tipo alberghiero.

Servizi accessori: pulizia camera, fornitura e cambio biancheria settimanale, uso cucina comune, servizio reception H24.

Destinatari: prevalentemente persone singole, ma anche nuclei famigliari di piccole dimensioni, in grave disagio sociale e/o in precarie condizioni di salute.

Importo netto a base di gara: € 19,00 pro capite pro die

AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA CON BASSI LIVELLI DI ASSISTENZA SOCIALE

LOTTO 4 - CIG 8331622FF6

Tipologia di servizio : accoglienza di media-lunga durata, a basso livello di assistenza sociale, in struttura di affittacamere e/o alloggi per n. 30 camere con bagno privato, singole o a più posti, idonee a fornire uno spazio alloggiativo, con servizi accessori di tipo alberghiero.

Servizi accessori: fornitura e cambio biancheria settimanale, servizio lavanderia e cucina comune.

Destinatari: singoli e nuclei famigliari fino a 4 o 5 unità in condizioni di disagio sociale e abitativo, anche a seguito di sfratto, inseriti in progetti di accoglienza a basso livello di assistenza sociale.

Importo netto a base di gara: € 25,00 a camera al giorno

LOTTO 5 - CIG 8331640ED1

Tipologia del servizio : accoglienza, a basso livello di assistenza sociale, in struttura ricettiva di tipo alberghiera per n. 18 camere singole con bagno comune, in contesti comunitari/alloggi idonei a fornire uno spazio alloggiativo notturno e diurno, con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.

Servizi accessori: pulizia camera settimanale, fornitura e cambio biancheria, servizio lavanderia e uso cucina comune.

Destinatari: persone singole, inseriti in progetti di accoglienza a basso livello di assistenza sociale.

Importo netto a base di gara: € 12,00 a camera al giorno

AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA CON DESTINATARI DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

LOTTO 6 - CIG 833164749B

Tipologia del servizio : accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura ricettiva tipo agriturismo, casa alloggio, ecc... per n. 8 camere singole con bagno in camera oppure con bagno in comune ogni 2 stanze e con servizi accessori di tipo alberghiero.

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Servizi accessori: pulizia bagni comune, servizio lavanderia, uso cucina, servizio di ristorazione per il solo pranzo da lunedì a venerdì.

Destinatari: persone singole inseriti in progetti di sostegno all'inclusione sociale attiva.

Importo netto a base di gara:

- € 13,00 a camera al giorno

LOTTO 7 - CIG 8331659E7F

Tipologia del servizio : accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura residenziale in n. 10 camere quadruple, inserite in contesti abitativi tipo appartamento con spazi in comune, per ospitare fino a n. 40 utenti, con servizi accessori comuni di tipo alberghiero.

Servizi accessori: bagno e uso cucina in comune, pulizia locali in comune, cambio biancheria settimanale, servizio lavanderia.

Destinatari: donne con bambini in condizione di disagio sociale e abitativo inseriti in progetti di tutela sociale.

Importo netto a base di gara: € 20,50 a camera quadrupla al giorno

In sede di offerta, in ciascuno dei lotti, viene chiesto all'appaltatore di dichiarare la propria disponibilità di mettere a disposizione ulteriori spazi alloggiativi (posti/camere) oltre a quelli stimati e indicati nel presente articolo, qualificabili quale " spazio emergenza" destinati a far fronte ad ulteriori ed esigenze da parte del Comune.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’affidamento del presente appalto, così suddiviso in sette lotti, avviene mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii..

La gestione dei servizi è resa nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare:

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948;

la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa entrata in vigore il 3 settembre 1953;

la Legge 328/2000, che indica nei Comuni il soggetto responsabile della progettazione, gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno delle persone fragili con forti disagi abitativi e sociali;

la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2 comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 della Legge 328/2000.

La gestione dei servizi deve essere svolta in conformità con ogni regolamento o indicazione che il Comune di Modena deliberi o definisca nell’ambito delle attività oggetto della gara.

I servizi oggetto dell’appalto dovranno svolgersi secondo le modalità, le condizioni e le norme previste dal presente capitolato.

L’esecuzione dei servizi viene effettuata dalla ditta appaltatrice (di seguito denominata anche

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semplicemente Ditta o Impresa o Aggiudicatario o Appaltatore), in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio, in qualità di titolare delle attività a tutti gli effetti di legge.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 01.09.2020 e al 31.08.2022.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi (ventiquattro), fino al 31.08.2024.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.

106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Resta salva la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuale dell'appalto è quantificato in netti € 541.620,00 (cinquecentoquarantunmilaseicentoventi,00) .

In funzione della durata di due anni, dal 01/09/2020 al 31/08/2022, viene stimato in complessivi presunti € 1.083.240,00 (unmilioneottantatremiladuecentoquaranta,00), oltre ad oneri Iva.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Dlgs. 50/2016 il valore complessivo stimato dell'appalto, in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di cui al precedente art. 3 “Durata”, è pari a complessivi presunti € 2.166.480,00 (duemilionicentosessantaseimilaquattrocentoottanta,00), oltre ad oneri Iva.

Si specifica che il suddetto importo stimato è così suddiviso fra i 7 lotti:

Lotto 1 € 101.520,00 annui, pari a € 203.040,00, al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 203.040,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 406.080,00 al netto degli oneri IVA;

Lotto 2 € 31.200,00 annui, pari a € 62.400,00, al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 62.400,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 124.800,00, al netto degli oneri IVA;

Lotto 3 € 22.800,00 annui, pari a € 45.600,00 al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 45.600,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 91.200,00 al netto degli oneri IVA;

Lotto 4 € 225.000,00 annui, pari a € 450.000,00 al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

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€ 450.000,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 900.000,00, al netto degli oneri IVA;

Lotto 5 € 64.800,00 annui, pari a € 129.600,00, al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 129.600,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 259.200,00, al netto degli oneri IVA;

Lotto 6 € 24.960,00 annui, pari a € 49.920,00, al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 49.920,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 99.840,00, al netto degli oneri IVA;

Lotto 7 € 71.340,00 annui, pari a € 142.680,00, al netto di oneri Iva, per il biennio dal 01/09/2020 al 31/08/2022. L’importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad

€ 142.680,00 al netto degli oneri IVA. L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo è pari a € 285.360,00, al netto degli oneri IVA;

Il valore dei singoli lotti è stato stimato in funzione del numero di stanze e della presenza media registrata nell'ultimo biennio per quella particolare tipologia di posti alloggiativi ed è da intendersi come indicativo; potrà subire variazioni sulla base del numero effettivo di posti alloggiativi di cui il Comune necessiterà.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni di cui al presente appalto, in corso di esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione comunale per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo restando le condizioni unitarie di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

TITOLO II - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Nello spirito della Legge quadro del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (L 328/2000), le politiche sociali si rivogono alla generalità degli individui per soddisfare bisogni che sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza in quanto trattasi di politiche universalistiche.

Gli interventi oggetto del presente Capitolato sono destinati prima di tutto a soggetti portatori di bisogni gravi e pertanto il Servizio sociale del Comune di Modena si è dato le seguenti priorità di accoglienza: soggetti in condizioni di povertà con limitato reddito, soggetti con forte riduzione delle capacità personale per inabilità di ordine fisico e psichico, soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali etc.

Pertanto, principali beneficiari del presente servizio sono nuclei famigliari in carico ai servizi sociali per i quali si rende necessario un percorso di transizione abitativa e di pronta accoglienza, in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cittadini italiani, stranieri, e apolidi, residenti e non residenti

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che temporaneamente non possono provvedere personalmente al proprio sostentamento.

Accedono a questo servizio tutte le persone che versano in particolari condizioni di disagio economico, familiare e sociale, anche momentaneo, a motivo di problematiche di natura psico - sociale, e sono a rischio di emarginazione, quali ad esempio i soggetti con disagio psichico, o con dipendenze da droga o alcool, le donne in difficoltà, gli anziani soli, le famiglie mono genitoriali e le persone senza fissa dimora etc.

Il servizio di accoglienza abitativa temporanea rientra nei progetti assistenziali in cui sono inseriti i singoli nuclei in condizioni di disagio.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (d'ora in avanti DE), o suo delegato, in sede di avvio del servizio, e successivamente per tutta la durata del contratto, comunica all'appaltatore i nominativi dei propri assistiti che devono essere collocati nel servizio di accoglienza abitativa con onere a carico del Comune di Modena.

Con una periodicità almeno mensile l'appaltatore dovrà comunicare l'elenco dei nominativi a cui ha dato accoglienza e la relativa periodicità e corrispondente spesa.

ART. 6 - ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL SERVIZIO

I posti di accoglienza temporanea sono offerti dalla ditta, ai singoli assistiti che ne abbiano diritto, presso strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Modena.

Gli ospiti vengono individuati dal Servizio Sociale Territoriale sulla base delle valutazioni e dei criteri stabiliti nei regolamenti adottati dal Comune di Modena. Il Servizio Sociale all'avvio dell'esecuzione del contratto comunica al Responsabile del contratto della ditta i nominativi degli assistiti che hanno diritto all'accoglienza, successivamente in corso di contratto comunica i nominativi dei nuovi ospiti da inserire e dei subentranti ad utenti che abbiano terminato l'accoglienza.

Il Servizio Sociale comunica al gestore gli interventi di accoglienza di cui deve beneficiare il nucleo in condizione di disagio, specificando la data di avvio, la durata dell'ospitalità, le caratteristiche dell'alloggio ed eventuali necessari servizi ausiliari. Gli ospiti inseriti hanno diritto a mantenere i servizi, con oneri a carico del Comune, fino al termine finale previsto per l'accoglienza. Con la comunicazione di chiusura del progetto di accoglienza per gli assistiti termina l'impegno del Comune a garantire il compenso per il servizio fornito.

E' onere dell'appaltatore provvedere all'allontanamento degli ospiti per i quali il DE abbia comunicato la chiusura dell'accoglienza, a seguito della chiusura del progetto sociale, fermo restando la facoltà di stipulare apposito contratto di ospitalità direttamente con l'ospite e con costi di accoglienza interamente a carico di quest'ultimo.

Sulla base del singolo progetto individualizzato di assistenza definito dal Servizio Sociale con il nucleo, può essere stabilito che sia quest'ultimo a dover provvedere autonomamente al pagamento di una quota del costo del servizio di ospitalità. Nel caso di insoluto da parte dell'utente relativa alla quota ad esso spettante, il Comune provvede al pagamento del relativo onere.

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ART. 7 - SEDI

Le strutture presso cui svolgere il presente servizio di accoglienza dovranno essere messe a disposizione dall'appaltatore e dovranno essere ubicate nel territorio del Comune di Modena.

Le stesse dovranno essere adeguate, per caratteristiche, superficie, dotazione di arredi e attrezzature, all'accoglienza delle persone singole o nuclei famigliari come indicato per i singoli lotti.

La Ditta potrà individuare anche più sedi per realizzare l'attività di accoglienza per lo svolgimento delle attività dei servizi relativi al singolo Lotto.

L'immobile deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per l’uso di cui al presente appalto e dalla normativa vigente di riferimento; dovranno essere assicurate le condizioni previste dalla vigente normativa urbanistica, edilizia, anche locale, prevenzione incendi e sismica. La sede inoltre dovrà essere idonea sul profilo igienico-sanitario.

Saranno a carico della ditta tutti i costi per la corretta conduzione e gestione della sede.

L’appaltatore garantisce inoltre sui locali, impianti, arredi e attrezzature, un’adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria, atta ad assicurare la funzionalità e buone condizioni d’uso delle camere che mette a disposizione; a tal fine provvede inoltre a tinteggi periodici dei soffitti e delle pareti degli ambienti, comprese le aree comuni.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dall'appaltatore, per verificare la buona tenuta ed il decoro delle camere assegnate agli utenti.

Art 8 - CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI

La ditta garantisce con costi interamente a proprio carico la fornitura del servizio secondo le caratteristiche minime indicate all'art. 1 "Oggetto e finalità dell'appalto"; assicura adeguate condizioni di pulizia (dove previste) delle camere, dei bagni, delle cucine, degli spazi comuni nonché di tutti gli spazi interni ed esterni alla struttura. I servizi di pulizia, sia periodici che straordinari, sono effettuati con modalità atte a garantire il minor impatto possibile sugli ospiti.

La ditta garantisce il pagamento delle utenze, delle imposte e delle spese varie relative alla gestione dell'immobile degli arredi e attrezzature, comprese quelle dell'area esterna.

L'appaltatore potrà concordare a richiesta degli utenti ospiti servizi aggiuntivi e/o frequenze diverse nei servizi rispetto a quelli considerati come minimali e descritti all'art. 6; il costo dei servizi aggiuntivi sarà interamente a carico degli utenti. Nulla sarà riconosciuto dal Comune per servizi aggiuntivi, salvo questi siano stati espressamente richiesti dal DE.

TITOLO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 9 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE

La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, o soci-lavoratori (se società cooperativa o consorzio), impiegati nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, tutte le leggi, regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro,

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assicurative, previdenziali, di assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e degli eventuali integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture di cui al presente capitolato.

L'impresa appaltatrice è tenuta a far osservare al proprio personale e collaboratori, che prestano servizio in funzione di questo appalto, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Modena, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11.12.2013, come successivamente modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.368 del 28/07/2015, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e disponibile sul sito del Comune di Modena nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice disciplinare di dipendenti e dirigenti.La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n.

81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti dell'Impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell’ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in immobili nella disponibilità della ditta, pertanto escludendosi l’esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, il Comune promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.

n. 81/2008.

TITOL O IV- ESECU ZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre lo sarà per il Comune solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

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ART. 12 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi oggetto dell’appalto dovranno svolgersi secondo le modalità, le condizioni e le norme previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto.

L’impresa Appaltatrice si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un Responsabile Unico della Gestione del contratto con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta esecuzione della fornitura e l’individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena. In caso di sua assenza o impedimento, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, verranno rappresentate al responsabile della gestione e dovranno intendersi rivolte direttamente all'Impresa Appaltatrice.

Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Il Comune di Modena ha definito quale DE il dirigente del Servizio Sociale Territoriale che costituirà il principale interlocutore dell’Impresa appaltatrice.

ART. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione del contratto o il subappalto, sia totale che parziale, senza preventiva autorizzazione del RUP sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, salvo maggiori danni accertati.

Per quanto attiene a cessione e subappalto si applica quanto previsto agli artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

ART. 14 GARANZIE

All’offerta deve essere allegata - nei modi previsti dalla vigente normativa - una cauzione provvisoria, stabilita nella misura del 1% del valore del lotto/i a cui intende partecipare, cauzione che per la sola Ditta aggiudicataria, viene trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva. La cauzione provvisoria è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’offerta.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale del Lotto aggiudicato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7. In tal caso l’Aggiudicatario deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti

(12)

dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienze dell’Aggiudicatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA- VERIFICARE GLI IMPORTI

La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espleta- mento dei servizi richiesti dal presente capitolato.

L’Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione all'erogazione dei servizi che formano oggetto del presente appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L’Appaltatore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme di legge in materie inerenti i servizi di cui al presente appalto.

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti che devono essere considerati terzi tra loro) durante e in relazione all’esercizio dei servizi, l‘appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata del contratto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT).

L’anzidetta assicurazione deve:

➢ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e progetti oggetto del presente contratto;

➢ ricomprendere la responsabilità derivante all‘Appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone (compresi gli utenti durante la loro permanenza) delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge;

➢ prevedere massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;

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➢ prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell‘Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

La polizza assicurativa dovrà prevedere anche una garanzia a copertura dei danni all'immobile, arredi e attrezzature causati dagli utenti assistiti dal Servizio sociale inseriti nelle strutture.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale e/o beni dell'Impresa o utenti, durante l'esecuzione del servizio appaltato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro con il limite di € 750.000,00 per persona.

I massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative collegati all'aggiudicazione dei lotti n. 1, n.

4 e all'eventuale aggiudicazione di 2 lotti sono definiti nella misura del 200% delle cifre sopra specificate.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico dell’Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Qualora la Ditta abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà pro- durre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto, men- tre la non presentazione sarà motivo di revoca dell‘aggiudicazione.

ART. 16 PENALI

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Qualora si verificassero inadempienze, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il RUP invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'Appaltatore in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.

In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione Comunale, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il RUP applicherà una penale a seconda della gravità del fatto.

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Il Comune, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

➢ € 200,00 al giorno per mancata pulizia delle camere, ove dovuta;

➢ € 150,00 al giorno per mancato cambio della biancheria, ove dovuto;

➢ € 250,00 per indisponibilità di posti nell'ambito di quelli offerti in sede di gara;

➢ € 750,00 per indisponibilità di posti nell'ambito di quelli offerti in sede di gara per almeno 2 volte consecutive;

➢ € 200,00 per comportamenti non corretti nei confronti degli ospiti;

➢ 0,5% del valore annuo del Lotto di riferimento, per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo;

➢ per altre irregolarità nelle prestazioni rispetto a quasto richiesto dal capitolato speciale o offerto in sede di gara , da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità.

Le penali vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente.

L’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Modena.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori.

L’ammontare delle penali non potrà comunque complessivamente superare il 10% del valore contrattuale.

Qualora il ripetersi di inadempienze determini un importo massimo delle penali superiore alla percentuale sopra indicata, il RUP può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione Comunale mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore inadempiente.

In alternativa l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare la cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei dieci giorni successivi alla comunicazione.

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per eseguire il servizio in linea con le prescrizioni, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente.

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Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell’Appaltatore rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata;

L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore come la sospensione unilaterale della fornitura, escluso casi di forza maggiore;

applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 16 del presente capitolato;

inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;

mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;

frode o grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;

grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;

mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;

violazioni di quanto previsto dalla Legge n.136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore;

eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;

altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.

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In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 18 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi all’impresa appaltatrice.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l’Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

In caso di recesso da parte dell'Impresa Appaltatrice, la stessa deve comunicarlo al RUP, con raccomandata AR, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso dal contratto da parte dell' Impresa aggiudicataria comporta l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’Art. 23 “Cauzioni” fatti salvi la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.

ART. 19 FALLIMENTO

L’appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell’Impresa Aggiudicataria, fatta salva la disciplina prevista dall’art. 48 commi 17-18 e dell’art. 110 del D.lgs 50/2016.

ART. 20 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L’Appaltatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 21 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto alla Ditta verrà riconosciuto un compenso giornaliero come risultante dalle offerte risultate aggiudicatarie in base ai posti effettivamente occupati; lo stesso compenso sarà applicato anche sulle camere/ospiti aggiuntivi che la ditta si sia resa disponibile a mettere a disposizione. Nulla sarà riconosciuto dal Comune su camere o alloggi non occupati da propri assistiti.

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Gli importi massimi riconosciuti alla ditta su cui la stessa dovrà operare il ribasso, in relazione alle tipologie di posti e agli specifici lotti sono i seguenti:

LOTTO 1 "Servizio di pronta accoglienza, diurna e notturna e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di tipo alberghiero per n. 10 camere con diversa tipologia" - CIG 83315493BC - così suddivise:

Importo netto posto a base di gara:

- € 46,00 a camera singola al giorno (stimate in n. 4) - € 60,00 a camera doppia al giorno (stimate in n. 4) - € 70,00 a camera tripla al giorno (stimate in n. 2)

LOTTO 2 "Servizio di pronta accoglienza diurna e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di affittacamere, B&B, residence, per brevi soggiorni, per n. 8 posti letto" - CIG 83315661C4 -

Importo netto a base di gara: € 13,00 pro capite pro die

LOTTO 3 "Servizio di pronta accoglienza e prima assistenza, diurna e notturna, ed emergenza sociale in struttura ricettiva tipo ostello per n. 5 posti letto"- CIG 83316127B8 - Importo netto a base di gara: € 19,00 pro capite pro die

LOTTO 4 "Servizio di accoglienza di media-lunga durata, a basso livello di assistenza sociale, in struttura di affittacamere e/o alloggi per n. 30 camere" - CIG 8331622FF6 -

Importo netto a base di gara: € 25,00 a camera al giorno.

LOTTO 5 "Servizio di accoglienza, a basso livello di assistenza sociale, in struttura ricettiva di tipo alberghiera per n. 18 camere singole" - CIG 8331640ED1 -

Importo netto a base di gara: € 12,00 a camera al giorno

LOTTO 6 "Servizio di accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura ricettiva tipo agriturismo, casa alloggio, ecc... per n. 8 camere singole" - CIG 833164749B - Importo netto a base di gara : - € 13,00 a camera al giorno

LOTTO 7 "Servizio di accoglienza, per progetti di inclusione sociale attiva, in struttura residenziale per n. 10 camere quadruple" - CIG 8331659E7F -

Importo netto a base di gara: € 20,50 a camera quadrupla al giorno

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto.

Il corrispettivo viene riconosciuto all'appaltatore per il periodo che va dalla data di inserimento dell'assistito fino alla data di chiusura del progetto di assistenza, o comunque fino alla data contenuta nella apposita comunicazione del DE di termine dell'accoglienza.

Qualora il progetto di inclusione dell'utente/nucleo famigliare preveda un'accoglienza prolungata e continuativa, o fattori insorti successivamente all'inserimento determinino l'esigenza di prolungare il servizio, limitatamente ai servizi di cui al LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3, LOTTO 4 e LOTTO 5 a decorrere dall'inizio del 9° mese successivo a quello dell'ammissione, il compenso giornaliero corrisposto sarà ridotto del 10%.

Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico.

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Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii..

Il Codice Univoco Ufficio per il Comune di Modena è : UFE5A1

L’Amministrazione Comunale, avvalendosi degli interlocutori interessati, provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore. La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile, sulla base dei posti effettivamente coperti, secondo le tariffe giornaliere offerte in sede di gara.

Alla fattura la ditta deve allegare una distinta degli ospiti presenti nellle singole giornate del periodo e tutto quanto richiesto dal Comune e comunicato ad inizio attività. Il Comune si riserva di richiedere in allegato alle fatture ulterori elementi o informazioni utili all'elaborazione di rapporti di gestione sui servizi o richiesti per la rendicontazione di Fondi regionali, nazionali o europei utilizzati per finanziare parte dei servizi oggetto di gara.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:

i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione Comunale);

tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);

il codice CIG relativo al servizio;

l’importo complessivo fatturato, oltre al codice destinatario UFE5A1 (Identificativo del Comune di Modena), il codice struttura di destinazione PAF che sarà successivamente comunicato.

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate.

Dall'importo fatturato dalla ditta saranno detratte le eventuali penalità applicate.

ART. 22 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

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L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L’Appaltatore è tenuto,altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 23 REVISIONE PREZZI

A partire dal secondo anno, con cadenza annuale, il Comune provvede a rivedere il compenso unitario garantito alla ditta in ragione della percentuale media di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’ISTAT per l'anno solare precedente quello della revisione.

ART. 24 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni inerenti gli ospiti degli alloggi, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all’Ente.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 29 l’operatore economico si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 25 OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, nonché al rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Modena con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell’oggetto dell’appalto, l’operatore economico sarà nominato, con successivo atto, “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi del citato decreto con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente

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capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all’esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l’Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi né potranno essere utilizzati dall’operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

L’Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

• attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” e organizzarli nei loro compiti;

• assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;

• eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

• adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell’informativa;

• osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;

• verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l’esclusiva e piena responsabilità dell’Appaltatore, rimanendo l’Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività e alla propria struttura organizzativa e l’eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

ART. 26 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679, si informa in riferimento ai dati personali forniti e raccolti

in occasione del presente procedimento che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il dott.

Massimo Terenziani, Dirigente del Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'integrazione, con sede in Modena, Via Galaverna n.8 (e-mail: caposettore.servizi.sociali@comune.modena.it), è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del proprio settore, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;

b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it;

c) i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,

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servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it .

ART. 27 STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché l’offerta economica dell’Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo gli usi consentiti dalla legge.

All’Aggiudicatario sarà richiesta disponibilità della firma digitale. Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto.

ART. 28 RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice dei contratti pubblici”), le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa del Responsabile unico del Procedimento, è stabilita la competenza esclusiva del foro di Modena.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Massimo Terenziani

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