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CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO

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Academic year: 2022

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Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale cron. 283 mecc 2017-03224/23 approvata il 03.08.2017

Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico Area Commercio, Attività Produttive e Lavoro

Servizio Lavoro

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO LAVORO TORINO”

CIG 72300119D0 - CUP C16J16001160005

PROCEDURA APERTA

(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

PERIODO

GENNAIO 2018-DICEMBRE 2019

(2)

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 3 - IMPORTI ESCLUSI DALLA BASE DI GARA NON SOGGETTI A RIBASSO ART. 4 - LOCALI

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ ALLA GARA ART. 6 - ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA ART. 10 - SUBAPPALTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE ART. 12 - RESPONSABILITÀ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

ART. 13 - IMPEGNO PREZZI ART. 14 - PERSONALE

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ART. 16 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE

ART. 17 - PENALITÀ

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO ART. 21 - RECESSO

ART. 22 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO ART. 24 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

ART. 25 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

ART. 26 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLE GAT I

ALL EG AT O 1. 1 - D IS C IPL IN A RE T EC N I CO

ALL EG AT O 1. 2 - P LAN IMET R IA IMMO B ILE V IA C. DE L P R ET E 79 T OR IN O ALL EG AT O 1. 3 - D .U.V .R . I.

ALL EG AT O 1. 4 - D IC H IA RA ZIO N E D I O T T EMPERAN ZA ALL EG AT O 1. 5 - O FFERT A EC ON OM IC A

ALL EG AT O 1. 6 - C ERT IF IC AT O V E R IF I CA D I C ON FO RM IT À ALL EG AT O 1. 7 - A T T EST AZION E D I R E GOL AR E E SEC U ZIO NE ALL EG AT O 1. 8 - P AT T O D I INT EG R IT À

ALL EG AT O 1. 9 - D GUE

ALL EG AT O 1. 10 - IS T RU ZIO N I C OMP IL A ZIO N E D GU E

(3)

SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA

La Città di Torino intende procedere all’acquisto di servizi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett.

b) del D.Lgs. 50/2016, nonchè con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.

L’intervento rientra nel programma AxTO, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 03789/70 del 23 agosto 2016, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino in data 6 marzo 2017.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto dell’affidamento della presente procedura è la gestione del servizio denominato CENTRO LAVORO TORINO (CLT). CIG 72300119D0 – CUP C16J16001160005.

Le caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto sono tali da prevedere un lotto unico al fine di rendere efficace ed efficiente lo svolgimento dello stesso che per sua natura si caratterizza come indivisibile e che pertanto necessariamente deve essere svolto da un unico soggetto.

La gara oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

La prestazione principale è costituita dagli interventi e dalle azioni di cui alle lettere a), e), f), g) del par. 3 dell’Allegato 1.1; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale, in tal caso trova applicazione l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

I servizi che formano oggetto dell’appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato avrà la durata minima di 24 mesi, presumibilmente da GENNAIO 2018 a DICEMBRE 2019, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data dell’eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata. In ogni caso la decorrenza dell’affidamento potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della Civica Amministrazione.

La durata massima del contratto sarà definita in base alle migliorie offerte dall’aggiudicatario, che potrà impegnarsi a realizzare il servizio per un periodo superiore ai 24 mesi, dando chiara indicazione delle settimane aggiuntive nella propria offerta tecnica.

L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta ad Euro 409.900,00 oltre ad Euro

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90.178,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 500.078,00, di cui per la gestione del servizio Euro 369.000,00 oltre ad Euro 81.180,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 450.180,00, e per l’eventuale bonus di risultato Euro 40.900,00 (non soggetto a ribasso) oltre ad Euro 8.998,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 49.898,00.

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera è quantificato in Euro 325.000,00.

Nel prezzo del servizio si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque l’esecuzione della servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 del D.Lgs.

50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

Inoltre l’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 coma 5 del D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo di Euro 820.000,00 IVA esclusa e per i seguenti servizi complementari: servizi di accompagnamento al lavoro, servizi accessori.

Dell’importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell’importo totale dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 3 - IMPORTI ESCLUSI DALLA BASE DI GARA NON SOGGETTI A RIBASSO Relativamente ai servizi ed alle azioni mirate alla collocazione-ricollocazione ed al sostegno alla continuità lavorativa, la Civica Amministrazione riconoscerà all’aggiudicatario un apposito importo, a titolo di valore di risultato, per ogni lavoratore che ha fruito di uno dei servizi erogati dal CLT ed è stato ricollocato nel mercato del lavoro con le seguenti modalità:

TIPOLOGIA

IMPORTO A TITOLO DI VALORE DI RISULTATO Assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo

parziale per almeno venti (20) ore settimanali. Il bonus viene riconosciuto se il lavoratore è ancora in servizio dopo tre (3) mesi dalla data di assunzione.

Euro 700,00 IVA esclusa Assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale

per almeno venti (20) ore settimanali, a condizione che tale contratto abbia una durata di almeno dodici (12) mesi.

Contratto co.co.co. stipulato in forma scritta e con durata di almeno dodici (12) mesi.

Euro 550,00 IVA esclusa

Euro 1,50 per ogni giornata (di almeno 4 ore) intercorrente tra la data di avviamento e quella di cessazione nell’ambito di un contratto di lavoro non a tempo indeterminato, se nell’arco di un anno le giornate sono pari o superiori a 180 giorni lavorativi.

Da Euro 270,00 a Euro 546,00

IVA esclusa Avvio di un’attività imprenditoriale/professionale/autonoma

tramite apertura di regolare Partita IVA.

Euro 300,00 IVA esclusa

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La Civica Amministrazione si riserva di modificare ed aggiornare le fattispecie contrattuali descritte nel presente articolo anche in considerazione dell’evoluzione della domanda di lavoro, delle dinamiche congiunturali, delle tendenze strutturali suscettibili di incidere sulle caratteristiche del mercato del lavoro, nonché in considerazione della relativa evoluzione normativa. La Civica Amministrazione metterà a disposizione dell’aggiudicatario gli importi previsti previa adozione di appositi provvedimenti nei quali essa definirà e comunicherà all’aggiudicatario procedure e modalità per i relativi trasferimenti, nonché la documentazione che lo stesso dovrà presentare.

ART. 4 - LOCALI

Per la gestione del CLT, la Civica Amministrazione mette gratuitamente a disposizione dell’aggiudicatario i locali all’interno dell’immobile di sua proprietà sito in via Carlo del Prete n. 79 a Torino; tali locali sono individuati nella planimetria allegata (Allegato 1.2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

L’aggiudicatario dovrà destinare i locali esclusivamente all’organizzazione ed alla gestione dei servizi del CLT, di cui al presente Capitolato ed all’Allegato 1.1 Disciplinare Tecnico.

La Civica Amministrazione consegnerà all’aggiudicatario i locali nello stato di fatto e di diritto in cui questi si troveranno al momento della relativa consegna. Alla data di scadenza del contratto, o in caso di restituzione anticipata, l’aggiudicatario dovrà riconsegnare in buono stato di uso e manutenzione locali, arredi, allestimenti, beni strumentali e di consumo di proprietà della Civica Amministrazione. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di accedere ai locali in qualsiasi momento, nonché di mettere a disposizione di altri soggetti le parti dell’immobile non assegnate all’aggiudicatario per la realizzazione delle attività previste dal presente Capitolato.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 D.Lgs.

50/2016.

In particolare la procedura è aperta a soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1) iscrizione alla Sezione 3 dell’Albo delle Agenzie per il Lavoro a livello nazionale o nella sub-sezione della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003 in attuazione del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.;

2) accreditamento di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2012.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 48 del medesimo D.Lgs.. In tal, caso l’offerta dovrà:

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

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contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p..

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’art. 84 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei modi e termini di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Presentazione dell’offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo del destinatario UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi – Procedura Aperta Centro Lavoro Torino), Piazza Palazzo di Città, 1 e l’indicazione del mittente.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

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Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All’interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) codice fiscale/partita I.V.A.;

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);

d) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

(disposizione antimafia);

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;

f) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;

g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura/servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato d’appalto e relativi allegati;

h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

i) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente Capitolato (Allegato 1.3);

j) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale;

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k) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente Capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 10–12–17–19 (subappalto, responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi, penali, risoluzione del contratto) del Capitolato (clausola risolutiva espressa);

l) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente Capitolato;

m) di impegnarsi, come previsto dall’articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente;

n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta

Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_tori no.pdf).

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

• indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

• il numero telefonico ed il numero di fax;

• indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n.

telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

2) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale - economica e finanziaria

Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

possesso di iscrizione alla Sezione 3 dell’Albo delle Agenzie per il Lavoro a livello nazionale o nella sub-sezione della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003 in attuazione del del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;

possesso di accreditamento di cui alla DGR Piemonte 30/4008 dell’11 giugno 2012.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici, i citati requisiti (iscrizione e accreditamento) dovranno essere posseduti dal soggetto capogruppo; in caso di Consorzi di cui all’art. 47 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, l’autorizzazione dovrà essere posseduta dal Consorzio stesso o da almeno uno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre, o dei consorziati incaricati dell’esecuzione della prestazione. Gli interventi e le azioni di cui alle lettere a), e), f), del par. 3 dell’Allegato 1.1 dovranno essere realizzati esclusivamente dai soggetti che, nell’ambito del Raggruppamento o del Consorzio sono in possesso dell’

autorizzazione e dell’accreditamento citati.

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Dimostrazione della capacità economica e finanziaria

dichiarazione relativa alla gestione/realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato, descritti sinteticamente, effettuati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (anni 2014-2015-2016), con l’indicazione degli importi, delle date, delle durate, dei committenti e dei destinatari dei servizi stessi. L’importo complessivo di tali servizi deve risultare non inferiore a Euro 310.000,00 IVA esclusa. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, l’importo deve essere stato maturato dal soggetto capofila in misura non inferiore al 60%.

L’effettiva prestazione degli stessi sarà verificata a valere sul documento PASSOE (successivo punto 7).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in riferimento alla tipologia del servizio si considerano:

- servizi principali: i servizi e le attività descritti alle lettere a), e), f), g) del par. 3 dell’Allegato 1.1;

- servizi secondari: i servizi e le attività descritti alle lettere b), c), d) del par. 3 dell’Allegato 1.1.

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 7.380,00, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 8 (garanzia provvisoria).

4) Ricevuta comprovante il versamento di Euro 35,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it)

5) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente Capitolato (Allegato 1.4).

6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (Allegato 1.8 al Capitolato).

7) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente Capitolato (Allegato 1.10).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

a) utilizzare il modulo allegato al presente Capitolato (Allegato 1.9) e pubblicato sul sito http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/ che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2017.xml, collegarsi alla piattaforma https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd e seguire le istruzioni, allegate al presente Capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché e informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

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BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA” debitamente sigillata, contenente:

il progetto tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di cui al presente Capitolato, corredato dalla documentazione ritenuta utile a consentire un’esauriente valutazione dello stesso.

Il progetto dovrà essere redatto su un massimo di 15 (quindici) cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell’elaborato che deve essere redatto preferibilmente in carattere Times New Roman corpo 12, interlinea singola).

Il progetto dovrà riguardare le modalità di esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico allegati. L’elaborato dovrà descrivere le fasi ed i relativi processi di lavoro, nonché sviluppare approfonditamente il modello gestionale proposto, che dovrà essere coerente con il contesto socio economico di riferimento, con la sostenibilità organizzativa e gestionale, con l’oggetto, gli obiettivi, le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, le risorse e i vincoli descritti nel presente Capitolato, nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 7 e contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione.

Dovrà contenere altresì l’indicazione del monte ore complessivo che verrà erogato per l’esecuzione del servizio, dettagliando le ore dedicate alle varie tipologie di attività, e dell’eventuale miglioria di cui al punto g) del successivo art. 7.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica senza altri documenti.

L’offerta economica dovrà essere a firma del legale rappresentante.

L’offerta economica dovrà consistere in un ribasso percentuale applicato sul costo totale dell’appalto posto a base di gara.

Il concorrente dovrà indicare il costo del servizio per l’intero periodo derivante dall’applicazione del ribasso.

L’offerta economica dovrà altresì indicare l’aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell’offerta economica stessa).

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, anche l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

L’offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

(11)

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art.

76 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D.Lgs. 159/2011, l’amministrazione procederà, nei confronti dell’aggiudicatario, a richiedere l’informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all’istanza, la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all’interno dell’impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi;

- eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del Codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l’elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

a) una partecipazione superiore al 10%;

b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%.

- dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 6 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’Allegato 1.3 al presente Capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell’Amministrazione oggetto del servizio.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da una Commissione che sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell’ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

(12)

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3, del D.Lgs.

50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

C(a) = ∑n [W i * V(a) i ] dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W i = peso attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti V(a) i saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 90 Punti OFFERTA ECONOMICA: 10 punti

OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 90 Punti

ID. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO MASSIMO

a)

Grado di completezza e coerenza dell’intero processo organizzativo di erogazione dei servizi offerti (modalità di organizzazione dei servizi, contenuti, metodologia, strumenti, ecc…). Flessibilità organizzativa e metodologica in relazione alla personalizzazione degli interventi e delle azioni in base alle caratteristiche dei destinatari.

26 punti

b)

Adeguatezza delle modalità di coinvolgimento e rapporto con le imprese ed il mondo datoriale finalizzato all’inserimento lavorativo.

16 punti

c)

Adeguatezza e pertinenza del gruppo di lavoro: numero di operatori, CV, modalità di impiego delle risorse umane e dei relativi ruoli e funzioni negli specifici servizi ed attività.

12 punti

d)

Qualità e pertinenza delle modalità di coordinamento, di gestione, di monitoraggio e di verifica. Gestione del gruppo di lavoro. Raccordo, integrazione, complementarietà, cooperazione, gestione delle relazioni con: il Servizio Lavoro, gli altri attori del sistema integrato dei servizi per il lavoro e/o attivi in ambiti connessi a tali servizi, altri servizi ed attività in tema di politiche del lavoro offerti da altri soggetti.

12 punti

e)

Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi, azioni ed attività, nonché delle soluzioni adottate, rispetto a quanto descritto nell’allegato Disciplinare Tecnico.

14 punti

f) Numero di settimane di servizio aggiuntive rispetto alle 90

previste, da erogarsi oltre il ventiquattresimo mese di attività. 10 punti

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE

(13)

Determinazione dei coefficienti Elementi qualitativi

I coefficienti V(a) i relativi agli elementi qualitativi di cui ai criteri, a), b), c), d), e) saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

Pertanto, per ciascun elemento di valutazione, ciascun commissario confronterà a due a due le offerte dei concorrenti quante sono possibili le combinazioni fra tutte loro, indicando quale offerta preferisce e attribuendo ad essa un valore, espressione del personale grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario [1^Riparametrazione:] verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. [1^Riparametrazione:] Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Elementi quantitativi

Per il criterio f) non si effettuerà il “confronto a coppie” ma al concorrente che offrirà il valore più alto (maggior numero di settimane) verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti e, proporzionando ad esso il numero di settimane di ogni offerta, si otterrà il punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Maggior numero di settimane offerte : 10 = Settimane offerte : X (X= settimane offerte * 10 / maggior numero di settimane offerte) OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 10 punti

[Elementi quantitativi (offerta economica e criteri valutabili oggettivamente)]

I coefficienti V(a) i relativi agli elementi quantitativi saranno determinati tramite la seguente formula:

V(a) i = Ra/Rmax dove

Ra= valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;

Rmax= valore dell’offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

(14)

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l’offerta tecnica si procederà al sorteggio.

L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016 (art. 94 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D.Lgs.

50/2016.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’ importo posto a base di gara, pari ad Euro 7.380,00.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,

(15)

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;

• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

• impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi tre, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni;

inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10%

dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

(16)

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, oppure addetti all’esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell’affidamento; b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; c) l’aggiudicazione dell’ appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs.

50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;

• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

(17)

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto di servizio, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs.

50/2016, fermo restando che verrà trattenuta una quota proporzionata alle eventuali settimane aggiuntive, rispetto alle 90 previste da erogarsi oltre il ventiquattresimo mese di attività, offerte come miglioria, a garanzia del corretto svolgimento delle attività del servizio.

ART. 10 – SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs.

50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dall’art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs.

50/2016.

All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

(18)

L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

(19)

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla stazione appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa.

Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall’Amministrazione: la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni di capacità tecnica e professionale, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. La verifica della documentazione probatoria avverrà con sistema AVCPASS.

Pertanto, l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

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5) Modalità e tempi di esecuzione

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell’appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;

b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 13 - IMPEGNO PREZZI

E’ ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all’art. 106 1° comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’eventuale ripetizione di attività.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale. In caso di ripetizione del servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere, senza effetto retroattivo, ad un adeguamento dei prezzi a partire dall’avvio della ripetizione. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un’istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le

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motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l’aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell’anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

ART. 14 – PERSONALE

Prima dell’inizio del servizio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Lavoro dell’Area Commercio Attività Produttive e Lavoro l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio Lavoro il curriculum professionale.

L’aggiudicatario impiegherà un responsabile con l’incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l’operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell’ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l’effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’Impresa Aggiudicataria.

L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell’attività dell’appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell’assunzione e l’indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l’espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

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