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I TEMI: REGIMI CONTABILI: LA CONTABILITA SEMPLIFICATA

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Academic year: 2022

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I TEMI:

REGIMI CONTABILI: LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

01. NOZIONE

In questa scheda ci occuperemo di tutti gli aspetti legati al regime di contabilità semplificata.

Cercheremo di dare un’informazione nel contempo rapida, ma esauriente.

I soggetti che non superano determinate soglie di ricavi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili potendo usufruire del regime contabile semplificato. Vediamo meglio appresso.

02. SOGGETTI AMMESSI AL REGIME SEMPLIFICATO

L’art. 18 del DPR 600/73, rubricato “Contabilità semplificata per le imprese minori” consente a determinati soggetti di poter aderire al regime semplificato, tali soggetti sono:

Persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

Società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati;

Enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente;

Trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.

Condizione indispensabile per essere ammessi al regime semplificato è costituita dal limite di ricavi dell’anno precedente o dal limite che si ritiene di conseguire nell’anno di apertura dell’attività, tali limiti sono fissati in:

LIMITE ATTIVITA’

400.000 euro imprese prestazioni di servizi;

700.000 euro altre imprese.

Con l’introduzione del regime forfettario rientrano naturalmente in questo regime gli imprenditori che non posseggono i requisiti per soggiornare nel regime forfettario e che siano ricompresi nei limiti appena scritti.

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03. IL REGIME DI CASSA E IL REGIME PRESUNTIVO

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto, con effetto per il regime semplificato, il principio di cassa per la determinazione del reddito in luogo della fino ad allora vigente competenza.

Ne consegue che le predette soglie devono essere riferite ai ricavi percepiti nell’anno precedente (o previsti per l’anno di apertura) o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime forfettario.

La norma ha consentito che il contribuente possa optare per un regime, previsto dall’art.

18, comma 5 del DPR 600/1973, in cui il momento impositivo corrisponde alla data di registrazione dei documenti attivi e passivi nei rispettivi registri IVA, si noti che:

detta opzione è vincolante per almeno un triennio;

consente di non registrare incassi e pagamenti;

presume che il pagamento o l’incasso corrisponde alla data di registrazione.

Si ritiene che anche il rispetto delle soglie sopra viste possa avvenire con il sistema adottato cosiddetto “presuntivo” anche se non esiste specifica disposizione di legge che lo autorizzi, ma ciò appare una logica conseguenza, scegliendo un metodo, lo stesso va sempre applicato in ogni conseguenza. Del tutto legittima anche la posizione di chi ritiene applicabile comunque il criterio di cassa prima spiegato.

Apparirebbe naturale un chiarimento dell’Amministrazione che, mentre stiamo scrivendo, continua a latitare.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti per l'acceso al regime contabile semplificato, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Invece, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

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04. PROBLEMI RELATIVI AD INCASSI E PAGAMENTI

Il principio di cassa presuppone l’esatta individuazione del momento dell’incasso. Occorre individuare con precisione quando gli incassi sono percepiti, anche perché, in prossimità del superamento delle soglie per la permanenza in detto regime tale momento può rivelarsi fondamentale per le transazione che avvengono con strumenti diversi dal contante.

L’AE ha dedicato una corposa circolare al nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori, la n. 11/2017, nella quale ha precisato anche i criteri da applicare per le modalità di pagamento. Sistemi che si applicano ai ricavi e agli altri proventi che rilevano per cassa e che si applicano anche, a specchio, alle spese sostenute. Vediamo nella tabella successiva.

PAGAMENTO RICAVO SPESA

Assegno bancario o circolare

Momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità

dell'imprenditore

Momento in cui il titolo di credito esce dalla sfera di disponibilità dell'imprenditore

Bonifico Data dell'accredito della somma sul conto corrente dell'imprenditore (

Giorno in cui viene impartito l'ordine di bonifico dal quale l'imprenditore perde la facoltà di utilizzare liberamente la somma Carta di

credito/debito Momento in cui è utilizzata la carta Momento in cui è utilizzata la carta

Ricevuta bancaria

in caso di accredito con clausola

"salvo buon fine", data di pagamento del cliente presso la banca;

in caso di accredito con clausola "al dopo incasso", data di accredito della somma sul c/c dell'imprenditore

Momento in cui l'imprenditore onora la ricevuta bancaria

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05. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

(Per approfondimenti vedi la nostra corrispondente Scheda nella Sezione Iva, nella Divisione Aggiornamento del sito)

Uno dei presupposti oggettivi dell’Iva è rappresentato dalla prestazioni di servizi che potremo definire:

prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da

obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Costituiscono anche prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Tali prestazioni hanno rilievo tanto ai fini Iva che ai fini delle Imposte dirette.

Vi sono attività che, non sono considerate prestazioni di servizi ai fini Iva, ma che sono considerate tali ai fini delle Imposte dirette, nella tabella successiva le elenchiamo.

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a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (vedi Ricorda), e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 (vedi scheda in questa sezione su Cessioni di beni);

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2 (vedi scheda in questa sezione su Cessioni di beni);

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) lettera soppressa

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo;

RICORDA: L’art. 18 comma 1 del DPR 600/1973 dispone, tra l’altro, “Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

06. ACCESSO PERMANENZA E ABBANDONO DAL REGIME

Nel caso dei detti requisiti il regime semplificato è il regime naturale non vanno effettuate scelte od opzioni di alcun tipo il comportamento concludente determinerà il permanere nel regime. Infatti non vi è alcun limite di durata, il regime si estende anno per anno im presenza del permanere dei requisiti.

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Nel caso di inizio attività si adotterà il regime semplificato quando si preveda di percepire nel primo anno, su base annua, ricavi per un ammontare superiore a 65.000 euro (regime forfettario) ed inferiore a 400.000 o 700.000 euro a seconda dell’attività esercitata (regime ordinario).

L’espressione su base annua significa che occorre rapportare i ricavi previsti ai giorni di effettiva attività.

Come esempio si immagini un contribuente che apre l’attività il giorno 1° ottobre, che svolge attività di prestazione di servizi ed indichi quali ricavi presunti € 150.000,00, nell’anno di apertura l’attività verrà quindi effettuata per 92 giorni (periodo 1° ottobre – 31 dicembre). Ragguagliando ad anno simile previsione lo stesso contribuente si troverà automaticamente nel regime ordinario poiché 150.000 x 365 : 92 = € 595.108,70, quindi superiore al limite di € 400.000 necessario per soggiacere nel regime semplificato.

RICORDA: Quando non si esprimono opzioni non occorrono successivi adempimenti o rispetto di termini. Nel caso di espressione di opzione per uno qualsiasi dei regimi la stessa è vincolante per almeno un triennio (salvo disposizioni particolari). Come abbiamo visto anche l’opzione per il regime presuntivo, seppur sempre semplificato, deve avere durata almeno triennale

07. LA DISCIPLINA CONTABILE DEL REGIME SEMPLIFICATO

I registri che i soggetti in contabilità semplificata devono tenere, dopo le modifiche apportate dalla L. 232/2016 sono:

registri cronologici dei ricavi e delle spese art. 18 co. 2 del DPR 600/73 registri prescritti ai fini IVA artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72 registro dei beni ammortizzabili art. 16 del DPR 600/73

Per quanto concerne i nuovi registri cronologici (che non devono essere tenuti da coloro che optano al regime presuntivo come sopra visto) gli stessi dovranno indicare per ogni incasso e/o per ogni pagamento:

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REGISTRO DEI RICAVI REGISTRO DELLE SPESE

Importo Spesa sostenuta

Generalità, indirizzo o codice fiscale del

cliente Generalità, indirizzo o codice fiscale del

fornitore Estremi della fattura o di altro documento

che certifichi l’operazione Estremi della fattura o di altro documento che certifichi l’operazione

Le registrazioni vanno effettuate entro 60 giorni dal momento del ricavo o della spesa.

Sugli stessi registri dovranno essere annotati i componenti positivi e negativi di reddito che non sono soggetti al criterio di cassa (ammortamenti, accantonamenti, spese ultra annuali, ecc,).

I commercianti al minuto, in considerazione del particolare svolgimento della loro attività possono tenere i registri Iva integrati. Questi soggetti adempiono alle registrazioni annotando nel registro dei corrispettivi, i corrispettivi e le eventuali fatture emesse e, nel registro IVA degli acquisti, le fatture di acquisto in aggiunta all'annotazione per massa dei mancati incassi dei corrispettivi e dei mancati pagamenti degli acquisti.

Nel registro dei corrispettivi devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti; detti importi devono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell'effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento. Sugli stessi i componenti positivi e negativi di reddito che non sono soggetti al criterio di cassa.

La detta circolare AE 11/2017 ha delineato anche la modalità di tenuta delle scritture contabili dei soggetti sche svolgono attività ricadenti nei cosiddetti regimi speciali IVA.

Il criterio è dettato da fatto che gli stessi potessero incontrare ostacoli nell’applicare le nuove regole secondo il criterio di cassa. Vediamo in tabella nella pagina successiva.

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Regime speciale Norma Scritture contabili regime di cassa Produttori agricoli Art. 34 del

DPR 633/72

Non sono tenuti agli adempimenti contabili di cui all'art. 18 co. 2, 3 e 4 del DPR 600/73.

Regime del margine per la vendita di beni usati, ecc

Art. 21 co. 6 del DPR 633/72

Se non è possibile determinare l'ammontare dei mancati incassi e pagamenti al netto dell'IVA, per utilizzare il regime di cassa, dev'essere esercitata l'opzione per il regime

"presuntivo" di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73

Agenzie di viaggio

Regime IVA monofase (tabaccai, rivenditori di prodotti editoriali, ecc.)

Art. 74 del DPR 633/72

Possono continuare ad eseguire le annotazioni degli incassi e dei pagamenti secondo il

previgente art. 18 co. 3 del DPR 600/73 senza l'indicazione degli elementi specifici di cui all'attuale art. 18 co. 2 del DPR 600/73.

Soggetti residenti nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia

Art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 Esercenti attività di

cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche

assicurative e valori similari, gestione del lotto o lotterie e di servizi di incasso di tasse

automobilistiche e di concessione governativa, ecc.

Art. 23 co.

21-septies del DL 78/2009 e DM

8.2.2011

Gli aggi e i compensi "possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico". La registrazione unica "è eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente" (costituiscono ricavo con riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31.12 dell'anno precedente).

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