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La RSU al centro del Protocollo sulle relazioni industriali del Gruppo Sky

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@adapt_rel_ind, 19 novembre 2014

La RSU al centro del Protocollo

sulle relazioni industriali del Gruppo Sky

di Valentina Picarelli

Tag: #rappresentanza #relazioniindustriali #Sky

Roma, 15 luglio 2014. Il Gruppo Sky Italia firma un Protocollo sulle relazioni industriali con il coordinamento delle RSU e le OOSS del settore delle telecomunicazioni, nel quadro delle regole stabilite dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. Obiettivo condiviso è porre le

basi per un «sistema unitario ed esclusivo di gestione delle relazioni industriali e della rappresentanza sindacale» improntato alla trasparenza, al confronto e alla tempestività nella

risoluzione dei conflitti, anche in linea con l’assetto organizzativo dell’Azienda, attualmente strutturato in tre unità produttive dislocate su Milano, Roma e Sestu.

In premessa è posta in risalto la reciproca convinzione che un buon sistema di relazioni industriali, strutturato ed efficiente, basato sulla partecipazione diffusa e responsabile dei soggetti coinvolti, può fornire un importante contributo anche per gli obiettivi aziendali di miglioramento dei

livelli di qualità e produttività, oltre che della capacità competitiva.

Al fine di assicurare il diritto di consultazione e informazione delle RSU, sempre in un ottica di trasparenza e collaborazione, è previsto l’obbligo in capo all’Azienda di fornire, annualmente, alle OO.SS. stipulanti e alle rappresentanze sindacali adeguata informazione circa andamenti e prospettive economiche e occupazionali, programmi di licenziamento, evoluzioni tecnologiche e organizzative, programmi di formazione, utilizzo di contratti a tempo determinato e somministrazione, lavoro straordinario, azioni di miglioramento della qualità dei prodotti, oltre che nell’eventualità di modifiche sostanziali dei pacchetti azionari, degli assetti societari, tali da incidere in misura rilevante sui livelli occupazionali e produttivi. Esulano, chiaramente, dall’elenco le informazioni riservate per le quali si concordi il vincolo di segretezza.

Il sistema di rappresentanza sindacale è il fulcro dell’accordo, pilastro per un Protocollo delle relazioni industriali degno di questo nome. L’accordo è centrato sugli aspetti legati alla

composizione, alle funzioni e ai diritti sindacali delle RSU presenti in azienda. Tenendo conto

dell’articolazione in più sedi, si prevede la costituzione di una sola RSU per ciascuna unità produttiva, la cui competenza negoziale resta circoscritta all’unità di appartenenza. Per ciò che concerne le ore di permesso sindacale retribuito, dovute ex lege, è chiarito che tale fruizione è a carico dell’azienda, non incide sul monte ore individuale del lavoratore, salvo che, ai fini della fruizione dei premi di risultato e dei buoni pasto, confermando, dunque, un trattamento improntato al favor per i propri dipendenti.

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La contrattazione nazionale di secondo livello, sul versante sindacale, è nelle mani delle RSU e delle OO.SS. territoriali. Per «garantire una maggiore efficacia operativa» è data la possibilità alle

RSU di costituire, al proprio interno, tramite elezioni, il “Coordinamento delle RSU”, la cui articolazione è decisa dalle OO.SS. firmatarie. Tale organo ha «funzioni di rappresentanza e indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie», oltre che quella di sottoscrivere contratti di secondo livello e intese che, con la loro maggioranza, diventano efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per le Organizzazioni sindacali operanti nell’Azienda. Improntata al favor anche la disciplina degli incontri tra l’Azienda e le RSU che danno diritto al rimborso delle spese sostenute, se vi è stata trasferta; in caso contrario, sono riconosciuti buoni pasto, salvo il pasto sia fornito direttamente dall’Azienda.

La parte finale dell’Accordo è concentrata sulle modalità di ottemperanza ai doveri del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008). Anche in questo caso fa da protagonista il ruolo delle

RSU, tra le quali, vengono eletti, per ciascuna unità produttiva, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS. A parte sono definiti gli ambiti di rappresentanza, ai fini della salute e sicurezza, del personale operante sul territorio per attività commerciale e di delivery & service, la cui nomina, per ragioni di praticità, è suddivisa per aree regionali. Le ore di permesso retribuito per l’espletamento dei compiti di RLS confluiscono nelle ore di permesso retribuito contemplate per le RSU. Per l’espletamento dei loro doveri, tra cui accesso ai luoghi e sopralluoghi, è necessario un preavviso di almeno 24 ore, salvo ragioni di particolare urgenza, oltre che la possibilità di essere affiancati dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

Valentina Picarelli

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

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