Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:
• DPI: è fatto obbligo di avere sempre con sé ed indossare la mascherina (comprese quelle comunità, monouso, lavabili e auto-prodotte) nei luoghi al chiuso diversi dalla abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quelli in cui sia possibile garantire in maniera continuativa la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Il testo specifica inoltre che tale obbligo non riguardi:
o Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o Bambini di età inferiore a sei anni
o Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
La disposizione raccomanda fortemente l’uso dei DPI anche all’interno delle
abitazioni privati in presenza di persone non conviventi.
• Distanza: è fatto obbligo di tenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal CTS;
• Riunioni PA e congressi: restano sospesi convegni, congressi ed altri eventi ad eccezioni di quelli che si svolgono a distanza. Nell’ambito della PA le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, anche le riunioni provate sono fortemente raccomandate in modalità a distanza;
• Sale d’aspetto DEA/PS: è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), ad eccezione dei specifici casi indicati dal personale sanitario preposto;
• Accesso alle RSA: l’accesso alle RSA, alle strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
• Palestre a attività motoria: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni LEA, nonché dei centri culturali, sociali e ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale in conformità con le linee guida FMSI;
• Trasporto pubblico e privato: si raccomanda di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze di studio, lavoro, salute e situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
• Febbre: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
• Attività fisica ed eventi sportivi: si consente l’attività fisica all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri salvo che non sia necessaria una distanza minore per minori o persone non autosufficienti. Sono sospesi gli eventi sportivi e competizioni degli sporto individuali e di squadra in ogni luogo, restano consentiti gli eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
• Parchi e ville: l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e distanza di sicurezza di almeno un metro;
• Attività professionali: per le attività professionali si raccomanda che esse siano attuate mediante modalità di lavoro agile ove possibile, siano incentivate le ferie e congedi retribuiti nonché gli altri strumenti della contrattazione collettiva. Che siano inoltre assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di usare i DPI e siano incentivate forme di sanificazione dei luoghi di lavoro.
• Didattica: l’attività didattica ed educativa di primo ciclo di istruzione e servizi educativi per l’infanzia continuano a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica;
partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università, le lezioni potranno essere svolte con modalità a distanza così come individuate dalle stesse università, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Queste assenze degli studenti non verranno computate ai fini delle eventuali ammissioni ad esami finali nonché delle relative valutazioni;
• Servizi bancari, finanziari e assicurazioni: restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e le filiere che ne forniscono beni e servizi;
• Trasporto pubblico locale: il presidente delle Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del traposto pubblico locale, al fine di ridurre e per la soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari. Al fine di assicurare i servizi minimi essenziali ed evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. (art. 1)