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Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: •

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Academic year: 2021

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Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:

DPI: è fatto obbligo di avere sempre con sé ed indossare la mascherina (comprese quelle comunità, monouso, lavabili e auto-prodotte) nei luoghi al chiuso diversi dalla abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quelli in cui sia possibile garantire in maniera continuativa la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Il testo specifica inoltre che tale obbligo non riguardi:

o Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o Bambini di età inferiore a sei anni

o Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

La disposizione raccomanda fortemente l’uso dei DPI anche all’interno delle

abitazioni privati in presenza di persone non conviventi.

Distanza: è fatto obbligo di tenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal CTS;

Riunioni PA e congressi: restano sospesi convegni, congressi ed altri eventi ad eccezioni di quelli che si svolgono a distanza. Nell’ambito della PA le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, anche le riunioni provate sono fortemente raccomandate in modalità a distanza;

Sale d’aspetto DEA/PS: è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), ad eccezione dei specifici casi indicati dal personale sanitario preposto;

Accesso alle RSA: l’accesso alle RSA, alle strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

Palestre a attività motoria: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni LEA, nonché dei centri culturali, sociali e ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale in conformità con le linee guida FMSI;

Trasporto pubblico e privato: si raccomanda di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze di studio, lavoro, salute e situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

Febbre: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;

Attività fisica ed eventi sportivi: si consente l’attività fisica all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri salvo che non sia necessaria una distanza minore per minori o persone non autosufficienti. Sono sospesi gli eventi sportivi e competizioni degli sporto individuali e di squadra in ogni luogo, restano consentiti gli eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.

Parchi e ville: l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e distanza di sicurezza di almeno un metro;

Attività professionali: per le attività professionali si raccomanda che esse siano attuate mediante modalità di lavoro agile ove possibile, siano incentivate le ferie e congedi retribuiti nonché gli altri strumenti della contrattazione collettiva. Che siano inoltre assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di usare i DPI e siano incentivate forme di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Didattica: l’attività didattica ed educativa di primo ciclo di istruzione e servizi educativi per l’infanzia continuano a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica;

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partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università, le lezioni potranno essere svolte con modalità a distanza così come individuate dalle stesse università, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Queste assenze degli studenti non verranno computate ai fini delle eventuali ammissioni ad esami finali nonché delle relative valutazioni;

Servizi bancari, finanziari e assicurazioni: restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Trasporto pubblico locale: il presidente delle Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del traposto pubblico locale, al fine di ridurre e per la soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari. Al fine di assicurare i servizi minimi essenziali ed evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. (art. 1)

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità: il decreto prevede che le attività sociali

e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, vengano svolte secondo

piani territoriali, adottati dalle Regioni in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni per

la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Tali garanzie

potranno essere assicurate anche attraverso la previsione di eventuali protocolli ad hoc.

Il testo specifica inoltre che tra le attività oggetto del provvedimento rientrino anche quelle

erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque

sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,

socio-occupazionale e sanitario e socio-sanitario. La disposizione prevede infine che per le

persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o

sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con

necessità di supporto, sia permesso ridurre il distanziamento sociale con i propri

accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza

prevista. (art. 10)

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività

produttive industriali e commerciali: le attività produttive, commerciali e turistiche non

indicate nell’articolo 1 dorranno continuare a rispettare le disposizioni previste nel

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

” sottoscritto tra il Governo e le parti sociali

il 24 aprile scorso. (Art. 2)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale: il provvedimento

rende obbligatorio per gli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione delle ASL di

accedere ai sistema centrale di Immuni e caricare il codice chiave in presenza di un caso di

positività, rendendo così più efficace il “contact tracing”. Il personale sanitario deve attenersi

alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla

base delle indicazioni dell’OMS mentre i responsabili delle singole strutture dovranno

provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti

fornite dal MinSal. Si prevede che le tutte le pubbliche amministrazioni predispongano

appositi protocolli per garantire la riapertura degli uffici ed il rientro in sicurezza dei

dipendenti anche attraverso l’organizzazione flessibile degli orari di lavoro, organizzando

interlocuzioni non in presenza con l’utenza e garantendo la possibilità di svolgere la

professione in modalità smart-working. (art. 3)

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dello spostamento, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per tornare nel proprio

domicilio/residenza ed il proprio recapito telefonico. Le persone che rientrano dai paesi

indicati negli elenchi D,E ed F dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per 14

giorni, anche se asintomatiche, tracciati dalle ASL di riferimento e monitorati per tutto il

protrarsi del periodo di isolamento. (artt. 4, 5 e 6)

Trasporto pubblico di linea: le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo,

ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, dovranno essere implementate alla luce di

quanto contenuto nel Protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 e nelle “

Linee guida per

l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del

COVID-19 in materia di trasporto pubblico

”. Tali protocolli, potranno essere integrati con

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